Surrender to France upheld: residence in Italy was not established for return-guarantee purposes
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti del cittadino serbo [OMISSIS], il Procuratore nazionale anticriminalità organizzata della Repubblica francese ha emesso lo scorso 18 maggio un mandato d’arresto europeo, per l’esecuzione del mandato d’arresto interno, emesso in data 11 maggio 2026 dal Tribunale giudiziario di Parigi, che sta procedendo verso di lui per vari delitti in materia di stupefacenti, per riciclaggio e per partecipazione ad associazione per delinquere, corrispondenti alle fattispecie previste dagli artt. 416 e 648-bis, cod. pen., e 73, d.P.R. n. 309 del 1990.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna allo Stato richiedente.
Il ricorso, per lui proposto dal suo difensore, rassegna le seguenti doglianze:
I) violazione dell’art. 6, legge n. 69 del 2005, perché il mandato non contiene le indicazioni imposte da tale disposizione (in particolare: provvedimento interno esecutivo, descrizione delle circostanze del reato, grado di partecipazione del consegnando, pena edittale minima e massima) e la Corte d’appello non ha provveduto a chiedere le relative informazioni, a norma dell’art. 16 della stessa legge n. 69;
II) inutilizzabilità degli elementi di prova su cui si fonda l’accusa mossa dai giudici francesi, trattandosi esclusivamente di comunicazioni avvenute attraverso la piattaforma “SKY ECC”, delle quali sono ignoti all’indagato i contenuti e le modalità di acquisizione, con conseguente pregiudizio del suo diritto di difesa;
III) violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69, cit., trattandosi di reati che, secondo la stessa autorità giudiziaria francese, sarebbero stati commessi, in parte, in Italia: sul punto, la Corte d’appello si è espressa in termini negativi, erroneamente considerando, però, la differente ipotesi di cui alla successiva lett. b) della medesima disposizione, riguardante l’esistenza, in Italia, di un procedimento per gli stessi fatti oggetto del mandato;
IV) violazione dell’art. 19, comma 2, legge n. 69, cit., trattandosi di soggetto “radicato” in Italia da circa trent’anni, con moglie e figli che sono cittadini italiani e con un’attività lavorativa nel nostro Paese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché – come la sentenza illustra nitidamente – il mandato d’arresto europeo indica specificamente: il provvedimento interno ad esso sotteso, vale a dire il mandato d’arresto del Tribunale di Parigi dell’11 maggio 2026; le emergenze investigative, con specifico riferimento anche alla posizione del ricorrente ed alle diverse condotte delittuose che egli avrebbe tenuto; la pena edittale massima prevista dall’ordinamento francese per quei reati (l’unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna: vds., fra le tante, Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782; Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187).
Di qui, la non necessità di richiedere ulteriori informazioni e, di conseguenza, l’inesistenza della violazione del citato art. 16.
Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata.
L’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (tra moltissime altre: Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). A maggior ragione, dunque, non possono essere sindacate le procedure attraverso le quali le risultanze probatorie siano state acquisite dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, se non nei limiti dell’ipotesi della violazione dei diritti fondamentali della persona, in relazione all’art. 2, legge n. 69 del 2005: eventualità, peraltro, patologica, del tutto teorica (considerando il patrimonio giuridico comune e condiviso tra gli Stati dell’Unione europea) e, comunque, inesistente nel caso specifico.
Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha affermato che eventuali vizi procedurali potranno essere fatti valere, semmai, nel procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria francese.
È infondato il terzo motivo di ricorso.
Già nella vigenza del testo originario della legge n. 69 del 2005, che – all’art. 18, lett. p) – prevedeva la parziale esecuzione del reato nel territorio italiano quale causa di rifiuto obbligatorio della consegna, questa Corte aveva fissato il principio per cui detto rifiuto potesse essere opposto unicamente nel caso in cui fosse individuabile una situazione oggettiva, desumibile da indagini sul fatto che costituisce oggetto del mandato di arresto, che palesasse un’effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione, non potendo altrettanto disporsi in presenza solamente di un potenziale interesse in tal senso (tra le altre: Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 21066 del 9/07/2020, Ruffini).
Tale principio è stato poi ribadito, a maggior ragione, allorché la situazione qui dedotta – con la legge n. 117 del 2019, che ha inserito nella legge n. 69 del 2005 l’art. 18-bis – è stata prevista come motivo di rifiuto semplicemente facoltativo: disposizione, questa, confermata anche dal d.lgs n. 10 del 2021 nel testo attualmente vigente, che si è limitato a spostarla dalla lettera b) alla a) del comma 1. E, anche nella vigenza dell’attuale testo, questa Corte, rimanendo ferma nelle sue posizioni, ha confermato che detto motivo di rifiuto sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, Radulovic, Rv. 283600; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197).
Una tale lettura normativa non determina alcuna duplicazione del disposto dell’allora lett. o) dell’art. 18, legge n. 69 del 2005, ora trasfuso – per quanto qui d’interesse – nella lettera b) dell’art. 18-bis, comma 1, stessa legge (in particolare, Sez. 6, n. 15866/2018, Spasiano, cit.; Sez. 6, n. 5548 del 01/02/2018, Manco, Rv. 272198, non mass. sul punto). Questa disposizione, infatti, non solo si riferisce all’ipotesi di un procedimento interno per reato del tutto sovrapponibile a quello oggetto del mandato di arresto europeo (v., sul punto, Sez. 6, n. 40831 del 18/09/2018, P., Rv. 274121, che ha escluso il motivo di rifiuto nel caso della semplice pendenza dinanzi all’autorità giudiziaria italiana di un procedimento penale per fatti di reato solo potenzialmente rilevanti sul piano del collegamento investigativo con le indagini in corso nello Stato di emissione); ma, soprattutto, il riferimento testuale da essa effettuato ad un procedimento «in corso» postula che, dall’autorità giudiziaria italiana, sia stata esercitata l’azione penale o, quanto meno, sia stata emessa un’ordinanza applicativa di misura cautelare.
Peraltro, tale esegesi normativa si pone in asse con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, relativamente alle ipotesi di rifiuto della consegna previste dalla decisione quadro 2002/584 GAI, ha chiarito che, laddove il rifiuto sia previsto in funzione della priorità data alla giustizia nazionale, lo Stato di esecuzione del mandato non può negare la consegna solo sulla base dell’astratta possibilità di esercitare la suddetta opzione, senza, cioè, aver prima proceduto alla verifica in concreto della “presa in carico” dell’azione, poiché, diversamente, si verrebbe a creare un rischio di impunità del ricercato, che non può essere considerato conforme alla citata decisione quadro (CGUE, sent. 29 giugno 2017, in C-579/15).
È manifestamente infondata, oltre che genericamente proposta, infine, l’ultima censura, riguardante la violazione dell’art. 19, comma 2, della citata legge n. 69.
Secondo tale disposizione, se il mandato d’arresto europeo, com’è avvenuto nel caso in esame, è stato emesso ai fini di un’azione penale, la relativa esecuzione può – e non deve – essere subordinata alla condizione che la persona, all’esito del processo, venga rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente applicatele, qualora si tratti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che, per quest’ultima, ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 18-bis, comma 2-bis. Il quale, a sua volta, stabilisce che il giudice debba verificare se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia sia in concreto idonea ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del consegnando, tenendo conto: della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora; del tempo intercorso tra la commissione del reato oggetto del mandato e l’inizio del periodo di stabilimento in Italia; della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo; del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri; dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano; di ogni altro elemento rilevante.
Premesso che, ai fini dell’art. 19, comma 2, cit., diversamente da quanto previsto per il mandato d’arresto europeo c.d. “esecutivo” dal precedente art. 18-bis, comma 2, non è sufficiente la dimora effettiva, continuativa ed almeno quinquennale del soggetto in Italia, ma rileva esclusivamente la residenza avente le medesime caratteristiche, basterebbe osservare che né la sentenza né il ricorso indicano [OMISSIS] come residente nel nostro Paese.
Ma, anche a voler prescindere da questo, deve rilevarsi come la valutazione dei predetti indici normativi, in quanto funzionale all’esclusivo scopo di individuare il trattamento sanzionatorio più favorevole al reinserimento sociale del soggetto, deve necessariamente essere complessiva e non effettuata atomisticamente.
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi che la Corte d’appello abbia correttamente assolto al suo compito, ritenendo ragionevolmente di dare rilievo preminente al fatto che [OMISSIS] non risulta aver mai svolto attività lavorativa in Italia, ma ha, anzi, commesso nel nostro territorio diversi reati a scopo di lucro, senza che la difesa, dal suo canto, abbia addotto alcun elemento specifico idoneo a neutralizzare la rilevanza di quei dati, al di là del generico riferimento ai legami familiari. Con la conseguenza che l’opinabilità di tale valutazione – semmai tale – potrebbe, al più, integrare un vizio di motivazione, tuttavia non sindacabile in questa sede, in cui il ricorso è consentito solo per eccesso di potere oppure per violazione di legge penale o processuale (art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005).
Al rigetto del ricorso, segue per legge l’obbligatoria condanna del proponente a farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2026.
