Surrender to Romania granted: generic Roma detention-risk allegations did not bar execution of prosecution EAW

EAW
🇮🇹Italy🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
24/06/2026
Decision number
23593/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Risk of persecutory or discriminatory actsinhumanDetention conditions
🇬🇧 Summary
The case concerned a prosecution European Arrest Warrant issued by Romania for human trafficking, corresponding in Italy to offences relating to the induction and exploitation of prostitution. The requested person challenged the surrender order on three grounds: the alleged lack of reasoning in the domestic Romanian coercive measure, the alleged commission of the offence in Italy, and the risk of inhuman or degrading detention conditions due to his Roma ethnicity. The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible. It held that, in a prosecution EAW, the issuing judicial authority is not required to state the reasons justifying the internal coercive measure, and the executing authority does not review the necessity of the requested person’s presence in the issuing State, except where the warrant is issued exclusively for investigative purposes. The Court also rejected the territoriality argument, recalling that refusal on that ground requires an objective indication that the Italian State is actually asserting jurisdiction, such as pending investigations for the same facts, which was not shown in the case. Finally, the Court found the detention-risk complaint generic: the defence had merely referred to a report concerning the situation of Roma persons in Romania, without demonstrating concrete and current systemic deficiencies capable of exposing the requested person to inhuman or degrading treatment. The surrender order was therefore upheld.
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Surrender to Romania granted: generic Roma detention-risk allegations did not bar execution of prosecution EAW, Italian Supreme Court, 24 June 2026, No 23593/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-roma-detention-risk-generic-allegations-italy-romania-6-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Rilevato che con la decisione descritta in premessa la Corte d’Appello di Milano ha disposto la consegna di Tr.Fa. all’autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo processuale emesso dal Tribunale di D. nell’ambito del procedimento per il reato di traffico di esseri umani, fattispecie incriminata in Italia ai sensi dell’art. 3 e ss. della n. 75/58 con riferimento alle ipotesi di induzione e sfruttamento della prostituzione;

che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa del consegnando, adduce tre diverse ipotesi di violazione di legge, in particolare lamentando che:

-il provvedimento sotteso al mandato in contestazione, riferito a condotte realizzate quattro anni addietro, sarebbe privo di motivazione quanto alle ragioni fondanti in termini di attualità, il rischio di recidiva utile a giustificare l’adozione dell’intervento cautelare;

-il reato ascritto al ricorrente sarebbe stato consumato in Italia, si che ai sensi dell’art. 18 bis della legge n. 69 del 2005 la Corte del merito avrebbe dovuto rifiutare la consegna;

-la Corte del merito avrebbe apoditticamente escluso che dalla consegna, derivino, quanto alle condizioni detentive riservate al ricorrente, trattamenti inumani e degradanti determinati dalla sua etnia, avendo la difesa allegato, con specifico riferimento alla popolazione Rom, di cui Tr.Fa. fa parte, un report effettuato dal Centro Europeo per i diritti dei Rom con cui si dava atto che per lo meno nel periodo post Ceausescu agli appartenenti alla detta Etnia erano state riservate condizioni disagiate meglio precisate nell’allegato rapporto.

ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché fondato su censure tutte manifestamente infondate o comunque generiche;

ritenuto, in particolare, che in tema di mandato di arresto europeo processuale, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all’autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative, estranee al caso di specie;

ritenuto, ancora, con riguardo al secondo motivo, che la ragione facoltativa di rifiuto rivendicata dalla difesa secondo il costante orientamento di questa Corte, già formatosi con riferimento alla formulazione previgente, che prevedeva una ipotesi di rifiuto obbligatorio, presuppone non un potenziale interesse dell’ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544 e, in motivazione da ultimo, n. 31298 del 17/09/25), aspetto nel caso escluso dalla Corte del merito senza che la difesa abbia addotto emergenze contrarie;

ritenuta infine l’asserita genericità dei profili discriminatori paventati dal terzo motivo di ricorso, evocati apoditticamente senza un adeguato supporto argomentativo (non bastando al fine l’inadeguato richiamo al contenuto di un documento prodotto innanzi alla Corte del merito), profili comunque esclusi dall’autorità richiedente e del resto indifferenti al fine in assenza della prova di situazioni sistemiche effettive che, per le ragioni addotte dal ricorso, diano concretezza ai paventati trattamenti detentivi disumani e degradanti;

ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso seguono, nei termini di cui al dispositivo, le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 24 giugno 2026

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2026