Surrender to Romania granted: generic Roma detention-risk allegations did not bar execution of prosecution EAW
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con la decisione descritta in premessa la Corte d’Appello di Milano ha disposto la consegna di Tr.Fa. all’autorità giudiziaria della Romania in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo processuale emesso dal Tribunale di D. nell’ambito del procedimento per il reato di traffico di esseri umani, fattispecie incriminata in Italia ai sensi dell’art. 3 e ss. della n. 75/58 con riferimento alle ipotesi di induzione e sfruttamento della prostituzione;
che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa del consegnando, adduce tre diverse ipotesi di violazione di legge, in particolare lamentando che:
-il provvedimento sotteso al mandato in contestazione, riferito a condotte realizzate quattro anni addietro, sarebbe privo di motivazione quanto alle ragioni fondanti in termini di attualità, il rischio di recidiva utile a giustificare l’adozione dell’intervento cautelare;
-il reato ascritto al ricorrente sarebbe stato consumato in Italia, si che ai sensi dell’art. 18 bis della legge n. 69 del 2005 la Corte del merito avrebbe dovuto rifiutare la consegna;
-la Corte del merito avrebbe apoditticamente escluso che dalla consegna, derivino, quanto alle condizioni detentive riservate al ricorrente, trattamenti inumani e degradanti determinati dalla sua etnia, avendo la difesa allegato, con specifico riferimento alla popolazione Rom, di cui Tr.Fa. fa parte, un report effettuato dal Centro Europeo per i diritti dei Rom con cui si dava atto che per lo meno nel periodo post Ceausescu agli appartenenti alla detta Etnia erano state riservate condizioni disagiate meglio precisate nell’allegato rapporto.
ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché fondato su censure tutte manifestamente infondate o comunque generiche;
ritenuto, in particolare, che in tema di mandato di arresto europeo processuale, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all’autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative, estranee al caso di specie;
ritenuto, ancora, con riguardo al secondo motivo, che la ragione facoltativa di rifiuto rivendicata dalla difesa secondo il costante orientamento di questa Corte, già formatosi con riferimento alla formulazione previgente, che prevedeva una ipotesi di rifiuto obbligatorio, presuppone non un potenziale interesse dell’ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544 e, in motivazione da ultimo, n. 31298 del 17/09/25), aspetto nel caso escluso dalla Corte del merito senza che la difesa abbia addotto emergenze contrarie;
ritenuta infine l’asserita genericità dei profili discriminatori paventati dal terzo motivo di ricorso, evocati apoditticamente senza un adeguato supporto argomentativo (non bastando al fine l’inadeguato richiamo al contenuto di un documento prodotto innanzi alla Corte del merito), profili comunque esclusi dall’autorità richiedente e del resto indifferenti al fine in assenza della prova di situazioni sistemiche effettive che, per le ragioni addotte dal ricorso, diano concretezza ai paventati trattamenti detentivi disumani e degradanti;
ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso seguono, nei termini di cui al dispositivo, le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 24 giugno 2026
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2026
