Surrender to Austria set aside: principle of speciality required Croatia’s consent for further surrender
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna, a soddisfatta giustizia italiana, di [OMISSIS] all’autorità giudiziaria dell’Austria, in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso nei confronti del predetto per il reato di concorso in furto (commesso in Austria nel 2021).
Con un unico motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge in quanto: a) la consegna poteva essere rifiutata, ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, trattandosi di reato commesso in parte in territorio italiano; b) il mandato di arresto europeo non contiene la descrizione delle circostanze di commissione del reato e del grado di partecipazione del ricorrente, né indica la pena prevista nell’ordinamento dello Stato di emissione; c) è stato violato il principio di specialità al quale il ricorrente non ha rinunciato e «quindi non poteva essere accompagnato neppure quando si era trovato un MAE italiano per il reato di procurata evasione».
Con nota trasmessa il 22 giugno il ricorrente ha depositato l’ordinanza del 29/2/2024, tradotta in italiano, con la quale il Tribunale distrettuale di Vukovar (Croazia), investito della decisione relativa alla consegna del ricorrente chiesta sia dall’autorità giudiziaria dell’Austria (in base al m.a.e. oggetto del presente procedimento) che dall’autorità giudiziaria italiana (in base al m.a.e. per il reato di procurata evasione), acquisito il consenso del ricorrente alla sua consegna all’autorità giudiziaria italiana, senza rinuncia al principio di specialità, ha disposto la consegna di [OMISSIS] a tale autorità, con la condizione, per quanto rileva in questa Sede, che lo stesso non possa essere consegnato ad altro Stato membro senza l’autorizzazione della Repubblica di Croazia, né estradato verso Paesi terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che saranno di seguito esposti.
Le prime due questioni sono inammissibili in quanto formulate in termini meramente congetturali. La sentenza impugnata, peraltro, ha dato atto della presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 6 legge n. 69 del 2005 e della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del motivo di rifiuto obbligatorio previsto dall’art. 18, legge n. 69 del 2005.
Va, peraltro, aggiunto che dal mandato di arresto europeo risulta: a) che il reato per cui si procede (furto con effrazione in associazione per delinquere) è stato commesso in Austria; b) che per detto reato è prevista una pena di cinque anni di reclusione; c) una sufficiente descrizione delle condotte.
La questione relativa alla violazione del principio di specialità, benché non proposta davanti alla Corte di appello, è stata documentata dal ricorrente con la nota integrativa e l’ordinanza ad essa allegata.
Poiché, dunque, è stato dimostrato che il ricorrente è stato consegnato all’autorità giudiziaria italiana in esecuzione del mandato di arresto europeo relativo al reato di procurata evasione (per il quale, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente sta già espiando la pena di anni tre di reclusione) e che il mandato di arresto europeo oggetto del presente procedimento attiene ad un reato commesso anteriormente alla consegna, la sua consegna all’autorità giudiziaria austriaca poteva essere disposta solo nel rispetto del principio di specialità, previa acquisizione dell’assenso dello Stato di esecuzione (Croazia), ai sensi dell’art. 31-bis, comma 1, legge n. 69 del 2005, ovvero previa verifica della sussistenza di una delle condizioni previste dall’articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), richiamato dal secondo comma dell’art. 31-bis, legge cit., in presenza delle quali la persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d’arresto europeo può comunque essere consegnata senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione in relazione a reati anteriori alla consegna.
Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque, disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, sul punto relativo al rispetto del principio di specialità, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 22, comma 5, legge n.69/2005.
Così deciso il 25 giugno 2026
