Surrender to Germany upheld: expiry of EAW time limits did not affect the validity of the surrender decision
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato sussistenti le condizioni per procedere alla consegna di Po.Ad. all’Autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale, emesso in relazione al reato di furto con scasso all’interno di luogo di privata dimora, commesso tra il 27 marzo 2023 e il 27 aprile 2023.
2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, proponendo due motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 22-bis, commi 1, 2 e 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, per superamento dei termini di sottoposizione a misura cautelare, con erronea individuazione del dies a quo e del metodo di computo dei termini massimi delle misure cautelari, frutto di interpretazione analogica in malam partem.
La Corte territoriale ha trascurato di revocare la misura cautelare applicata a Po.Ad., la cui decorrenza deve essere individuata a partire dal giorno dell’arresto, avvenuto in data 12 febbraio 2026. Individuando in tale data il dies a quo, ne discende che la decisione sulla sussistenza delle condizioni per procedere alla consegna avrebbe dovuto intervenire entro il 13 maggio 2026. La decisione della Corte territoriale è intervenuta in data successiva e, pertanto, risultano superati i termini previsti dal citato art. 22-bis, commi 1, 2 e 4, legge n. 69/2005, cit.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 16, comma 1 e dell’art. 6, lett. e), della legge 22 aprile 2005, n. 69 e vizio di motivazione: la Corte territoriale è viziata per avere omesso di svolgere – come sollecitato dalla difesa della persona consegnanda – approfondimenti istruttori integrativi sul presupposto indiziario posto a base del mandato di arresto europeo, con conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del quadro indiziario e sulla qualificazione giuridica del fatto.
3. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 26/06/2026, in camera di consiglio; il Procuratore generale ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la presunta violazione dell’art. 22-bis, commi 1, 2 e 4, legge 22 aprile 2005, n. 69.
2.1. Il ricorrente assume il superamento dei termini previsti dalle citate disposizioni, ricordando che la data dell’arresto – da cui deve essere computato il termine cautelare – è quella del 12 febbraio 2026 e che, pertanto, esso scadeva il 13 maggio 2026. Risultano irrilevanti le vicende modificative verificatesi nella vicenda cautelare di Po.Ad. (dapprima sottoposto a custodia cautelare in carcere; poi ad obbligo di dimora, con decorrenza dal 20 marzo 2026; quindi ad arresti domiciliari, applicati in aggravamento, in data 15 maggio 2026, per la violazione di una prescrizione accessoria imposta a corredo della misura cautelare dell’obbligo di dimora). Non risultano infatti applicabili le disposizioni previste dagli artt. 303 e 307 del codice di rito, soprattutto con riferimento al dettato dell’art. 307, comma 2, cod. proc. pen.).
Sicché, la misura cautelare applicata a Po.Ad. avrebbe dovuto essere revocata già in data 13 maggio 2026. La mancata revoca della misura cautelare determina un vizio della sentenza impugnata.
2.2. Si tratta di motivo manifestamente infondato.
Va anzitutto premesso che il provvedimento impugnato è la sentenza che decide sulla sussistenza delle condizioni per procedere alla consegna del ricorrente e non, invece, un provvedimento avente ad oggetto decisioni sullo status libertatis del consegnando.
Ne discende l’eccentricità del primo motivo di ricorso, rispetto all’oggetto del provvedimento impugnato, che ha ad oggetto la decisione sulla consegna.
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’eventuale superamento dei termini di durata delle misure cautelari o l’emissione della decisione sulla consegna oltre i termini previsti dall’art. 17, comma 2-bis della legge 22 aprile 2005, n.69 non condiziona la validità della decisione sulla consegna (Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022, Missaoui, Rv. 282749 – 01; in senso conforme, Sez. 6, n. 12559 del 17/03/2016, Bohancanu, Rv. 267421 – 01, con riferimento alla formulazione dell’art. 17 della legge n. 69, nella versione vigente prima delle modifiche apportate a tale disposizione dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10).
Ne discende la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Il ricorrente lamenta la mancata acquisizione delle informazioni integrative sulla base indiziaria. Informazioni che – secondo la prospettazione difensiva – avrebbero consentito alla Corte territoriale di valutare se la qualificazione giuridica del fatto prospettata nel mandato di arresto fosse o meno corretta; ciò avrebbe potuto indurre la Corte territoriale a valutare la consistenza della base indiziaria e, eventualmente, ad escludere la correttezza della qualificazione del fatto come furto in luogo di privata dimora, facendo Così venire meno il presupposto della doppia incriminazione.
3.2. Si tratta di motivo manifestamente infondato.
L’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 – 01). Del resto questa Corte ha già avuto modo di chiarire – con orientamento che deve essere qui ribadito – che in tema di mandato di arresto europeo, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28 gennaio 2021, C-649/19, IR – nella fase precedente alla consegna, è adeguatamente garantito dalla possibilità di accedere alle informazioni inserite nell’euromandato, riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze, del momento e del luogo della sua commissione, nonché del grado di partecipazione della persona ricercata (Sez. 6, n. 13274 del 03/04/2025, Bojchenko, Rv. 287965 – 01, in un caso in cui questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui la persona richiesta in consegna lamentava la violazione di diritti fondamentali, per non avere avuto cognizione del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale finlandese e dei rimedi esperibili).
Nel caso in esame, il ricorrente non deduce l’insufficienza delle informazioni inserite nel c.d. euromandato. Ne discende – in applicazione del principio di diritto appena richiamato e considerato che le questioni relative alla sussistenza della base indiziaria o alla qualificazione giuridica del fatto potranno essere fatte valere davanti all’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione – la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2026.
