EAW to Spain: serious indications of a crime is no longer required

EAW
🇮🇹Italy🇪🇸Spain
Granted
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
30/07/2026
Decision number
29083/2026
Main ground
Serious indications of a crime
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The requested person challenged an Italian appellate judgment ordering surrender to Spain for prosecution in connection with an aggravated robbery allegedly committed in Ibiza. He argued that the European Arrest Warrant lacked a sufficient evidentiary basis, that flight risk was absent, and that personal and family medical circumstances should prevent surrender. The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible, holding that, following the 2021 reform of Italian EAW legislation, the warrant is no longer required to set out serious indications of guilt or include a separate account of the evidentiary sources, provided that it adequately describes the circumstances of the offence and the requested person’s degree of participation. The Court further held that the executing judicial authority may not reassess the precautionary requirements underlying the warrant, while health-related concerns ordinarily pertain to the execution phase rather than constituting grounds for refusal.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
EAW to Spain: serious indications of a crime is no longer required, Italian Supreme Court, 30 July 2026, No 29083/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-to-spain-serious-indications-of-a-crime-is-no-longer-required
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di [omissis] alla Autorità Giudiziaria della Spagna, in relazione al reato di “rapina con violenza e intimidazione” commesso in data 13 ottobre 2023 a Ibiza.

La Corte territoriale ha dato atto che la consegna è stata richiesta al fine di assicurare la presenza in giudizio dell’imputato e che i fatti costituiscono reato anche nell’ordinamento italiano. In particolare, la Corte evidenziava che il mandato contiene le informazioni prescritte dall’art. 6, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella nuova formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che il reato per il quale è stato emesso il provvedimento è previsto come tale anche nell’ordinamento italiano ed è punito con pena detentiva non inferiore a dodici mesi, trattandosi peraltro di un’ipotesi di consegna obbligatoria ex art. 8 I. 69 del 2005, atteso che il reato di “rapina organizzata o a mano armata” rientra nelle categorie di cui all’art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI.

La Corte rilevava altresì la insussistenza di motivi ostativi alla consegna, in via obbligatoria o facoltativa, di cui alla legge n. 69 del 2005; riteneva la presenza delle condizioni di cui all’art. 19 lett. b) I. n. 69 del 2005, essendo An.Se. cittadino italiano, e subordinava l’esecuzione del mandato alla condizione che lo stesso, dopo essere stato sottoposto al processo, fosse rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti dallo Stato di emissione.

2. Ha proposto ricorso il difensore del richiesto, premettendo lo svolgimento delle scansioni procedimentali precedenti all’emissione della sentenza impugnata e lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione del percorso terapeutico seguito da [omissis] dalla compagna del medesimo, in relazione allo stato di gravidanza di quest’ultima avvenuto mediante fecondazione assistita. Rileva inoltre la insussistenza del pericolo di fuga, tale da rendere non percorribile la emissione del mandato di arresto europeo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito evidenziate.

2. Si osserva che già il previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, in caso di mandato d’arresto processuale, prevedeva, quale presupposto per la consegna, l’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza”, requisito inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì come esistenza di un compendio indiziario seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, di cui il mandato o la documentazione ad esso allegata dovevano dare conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha espunto dall’art. 17 il riferimento ai “gravi indizi”, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. In linea con tale indicazione, l’art. 6, comma 1, lettera e), nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6); relazione che la Corte del merito, prima di rifiutare la consegna, avrebbe dovuto comunque acquisire, in caso di inadeguatezza intrinseca del mandato quanto agli estremi dei gravi indizi di colpevolezza, attivando la procedura integrativa di cui al comma 5 della stessa disposizione (anche questa espunta dalla novella del 2021). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

Nel caso in esame, i requisiti richiesti dal comma 1, lettera e), dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005 sono puntualmente contenuti nel titolo in questione, così come sottolineato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d’arresto si presentano sufficientemente dettagliate e significativamente evocative del coinvolgimento di [omissis] nella rapina aggravata contestata.

3. Quanto alla censura, formulata in termini generici, relativa alla carenza di esigenze cautelari, basti ricordare che, in tema di mandato d’arresto europeo, va escluso che l’autorità giudiziaria italiana, nel valutare i presupposti per l’accoglimento della domanda di consegna, possa rifiutarla sulla base di una valutazione di tale profilo diversa da quella espressa dall’autorità emittente (Sez. 6, n. 3951 del 27/01/2016, Laini, Rv. 267186; Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248970). In ogni caso una tale censura avrebbe dovuto essere diretta avverso l’ordinanza applicativa della misura emessa in data 16 maggio 2026.

4. Con riguardo alla documentazione medica citata nel ricorso, se ne rileva la genericità e l’obiettiva irrilevanza, atteso che trattasi di analisi cliniche relative a [omissis], compagna del richiesto, che la difesa ha rappresentato essere in stato di gravidanza, circostanza, questa, che non risulta obiettivamente dirimente ai fini della richiesta di consegna a fini “processuali”.

Nel caso di specie le ragioni sanitarie addotte riguardano persona diversa dal richiesto. Si deve peraltro ricordare che le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando non sono annoverate dall’art. 18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna, ma attengono alla fase esecutiva della stessa e possono essere fatte valere mediante istanza alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 23, comma terzo, della medesima legge, in quanto costituiscono una condizione personale soggetta a modificazione, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all’esecuzione del provvedimento di consegna (Sez. 6, n. 2492 del 19/01/2022, Del Vecchio, Rv. 282678 – 01).

Si osserva, peraltro, che la Corte distrettuale, a fronte del fatto che il richiesto è cittadino italiano, ha correttamente disposto che la consegna dovesse essere subordinata alla condizione prevista dall’art. 19 della legge n. 69 del 2005, che regolamenta la garanzia del rientro in Italia richiesta allo Stato membro di emissione nel caso di cittadini italiani o di cittadini di altri Stati membri UE residenti nel nostro Paese, quando il m.a.e. è stato emesso, come nel caso di specie, “ai fini di un’azione penale”. Nell’introdurre una disciplina del tutto speculare, quanto ai presupposti soggettivi, a quella inserita nell’art. 18-b/s, comma 2, con riguardo all’ipotesi del m.a.e. esecutivo, il legislatore si è infatti orientato in senso simmetrico per il mandato di arresto “processuale”.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila Euro alla Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, ri. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma il 30 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2026.