Pending asylum proceedings and refugee status: surrender to Germany not barred
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OMISSIS] alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Lubecca il 12 marzo 2026 per tre reati di furto aggravato in concorso, di cui uno tentato, commessi in Germania tra il 26 e il 27 ottobre 2024.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OMISSIS], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge il difetto di motivazione in relazione agli artt. 3 CEDU e 4 e 19 CDFUE, per difetto di una verifica del rischio di lesione di diritti fondamentali del ricorrente.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al principio del non refoulement, erroneamente ritenuto inapplicabile in difetto del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Sul punto si rileva che il provvedimento della Commissione territoriale di Trieste, con cui è stata respinta l’istanza di protezione internazionale e disposto l’obbligo di rimpatrio nonché il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, è stato impugnato sicché la sua efficacia è sospesa.
In udienza il difensore ha depositato una nota attestante la pendenza del procedimento di opposizione.
Con il medesimo motivo si rileva che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto insussistente il requisito del radicamento quinquennale di cui all’art. 19, comma 2, l. n. 69 del 2005, senza verificare se il complesso degli elementi acquisiti fosse espressivo di una stabile integrazione sociale e lavorativa tale da imporre una tutela sostanziale rafforzata anche in termini di protezione speciale.
2.3. Omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che l’Iraq, paese di origine del ricorrente, non è un paese sicuro. La Corte di appello, infatti, non ha dato conto delle ragioni per cui il ricorrente non correrebbe rischi qualora fosse rimpatriato dalla Repubblica federale di Germania, direttamente o indirettamente, nel Paese di origine.
2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla natura processuale della richiesta estera, che imponeva un bilanciamento con la presunzione di innocenza.
2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla documentazione sulla protezione internazionale e alla sequenza temporale dei fatti. I fatti contestati al ricorrente in Germania sono successivi rispetto al procedimento amministrativo connesso alla protezione internazionale.
2.6. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 19, comma 2, l. n. 69 del 2005, in quanto il radicamento del ricorrente era stato documentato mediante indicazione della abitazione stabile in Italia e di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2.7. Violazione di legge in relazione alla doppia incriminazione e alla qualificazione giuridica dei fatti, non essendo stata illustrata in modo esaustivo la corrispondenza tra i fatti descritti nel mandato e le fattispecie di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen. La Corte, inoltre, ha omesso la dovuta verifica sulla soglia degli atti idonei e univoci per la fattispecie tentata, nonché l’accertamento sui luoghi e sulle tempistiche dei reati contestati.
2.8. Difetto di bilanciamento tra cooperazione giudiziaria e tutela dei diritti fondamentali
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Sono inammissibili perché formulati in modo del tutto generico, senza puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, il primo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo di ricorso.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.
L’art. 33 della convenzione di Ginevra stabilisce che «nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».
L’art. 1 della medesima convenzione prevede che lo status di rifugiato deve essere riconosciuto a «chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».
Il principio di non refoulement del rifugiato è richiamato dall’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) secondo cui «il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea» e confermato anche nell’art. 19, § 2, che, peraltro, lo pone quale limite espresso all’estradizione («Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»).
La Corte di giustizia (sentenza 18/06/2024, in C-352/22) ha dettato il seguente principio di diritto: «l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 [secondo cui «gli Stati membri rispettano il principio di “non refoulement” in conformità dei propri obblighi internazionali»], in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che, qualora un cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’estradizione».
Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, nel caso in esame non solo al ricorrente non è stato riconosciuto lo status di rifugiato, ma gli è stato espressamente negato, così come gli è stata negata la protezione sussidiaria, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato impugnato e che il ricorso sia tutt’ora pendente.
Il sesto motivo di ricorso, che sviluppa una censura in parte anticipata con il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato.
L’art. 19, comma 2, l. n. 69 del 2005 stabilisce che «se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l’esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione».
La Corte di appello ha rilevato che mancano i presupposti richiesti dalla norma, stante l’assenza di indici sintomatici dell’effettivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano da almeno cinque anni. Sul punto non sono state ritenute rilevanti le dichiarazioni rese in udienza di convalida in cui il ricorrente è riferito di alloggiare in Italia presso un amico e di lavorare con regolare contratto presso un ristorante a Roma, in quanto lo stesso ricorrente ha ammesso di trovarsi in Italia da circa un anno e tre mesi. Del resto, correttamente è stato ritenuto che anche la particolare vicinanza nel tempo dei fatti ascrittigli in Germania (ottobre 2024) preclude la positiva valutazione del radicamento.
Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il requisito della doppia incriminazione non postula l’identità assoluta tra fattispecie incriminatrici ma solo l’applicabilità di sanzioni penali in entrambi gli ordinamenti per i fatti per cui si procede, né spettava all’autorità italiana l’accertamento del reato commesso in Germania, rientrante nella cognizione esclusiva dell’autorità giudiziaria richiedente.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 04/08/2026.
