Execution of the sentence in another member state does not preclude surrender where the judgment and certificate have not been transmitted

EAW
🇮🇹Italy→🇵🇱Poland
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
28/07/2026
Decision number
28572/2026
Main ground
Optional grounds for refusal
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The requested person challenged his surrender from Italy to Poland for the execution of a sentence concerning tax fraud and accounting offences, arguing that France had previously refused surrender on nationality grounds and had agreed to recognise and enforce the same Polish judgment. The Supreme Court held that the refusal by the French authorities did not preclude execution of the Polish EAW because there was no evidence that Poland had transmitted the judgment and the certificate required by Framework Decision 2008/909/JHA or that enforcement had actually begun in France. A French summons concerning a hearing on possible alternatives to detention could not be treated either as a valid EAW or as a formal request for surrender. Since Poland had confirmed that the EAW remained valid, while remaining willing to consider enforcement of the sentence in France, the appeal was dismissed and surrender to Poland was upheld.
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Execution of the sentence in another member state does not preclude surrender where the judgment and certificate have not been transmitted, Italian Supreme Court, 28 July 2026, No 28572/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/sentence-execution-certificate-required-italy-poland-7-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
[OMISSIS] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha autorizzato la consegna all’Autorità Giudiziaria polacca, in esecuzione del mandato di arresto europeo esecutivo relativo alla condanna per reati di frode fiscale, contabilità inaffidabile e violazione di procedure contabili.
Con due motivi di ricorso che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce la violazione degli artt. 31 della Convenzione di Vienna sull’interpretazione dei trattati, dell’art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005 e degli artt. 13 e 17 decisione quadro 2008/909/GAI, in quanto:

i) l’Autorità giudiziaria francese ha negato la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria polacca in ragione della sua cittadinanza francese e, a seguito di accordi con tale Autorità, ha disposto il riconoscimento e l’esecuzione in Francia della sentenza di condanna oggetto del mandato di arresto europeo;

ii) tale esecuzione è già iniziata in Francia e ciò assume un valore ostativo rispetto alla possibilità di ritiro del certificato da parte dell’Autorità giudiziaria polacca in base all’art. 13 della decisione quadro 2008/909;

iii) la Corte territoriale ha illegittimamente interpretato la lettera di convocazione per l’udienza del 18 giugno trasmessa dall’Autorità giudiziaria francese, negando il valore di richiesta di consegna nonché, come chiarito nella successiva memoria, di liberazione del ricorrente, e, con argomentazione parimenti illegittima, ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria polacca, basandosi sulla comunicazione del Tribunale di Poznan.

Il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso con una successiva memoria in cui ha insistito per il loro accoglimento.
In particolare, ha insistito sul fatto che al momento del suo arresto in Italia, lo stesso era già stato giudicato dalla Corte di Appello d’Aix-en-Provence con sentenza del 6 maggio 2026 n. 124, a conclusione di un procedimento M.A.E. esecutivo avente ad oggetto lo stesso titolo, ovvero la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte distrettuale di Poznan-Grunwald, e lo stesso mandato di arresto europeo.

Ha, inoltre, aggiunto che la ragione per la quale il mandato di arresto europeo fosse, al momento dell’arresto del Sig. [OMISSIS], ancora segnalato nel Sistema di Informazione Schengen (S.I.S.), è riconducibile al fatto che la Francia non aveva ancora comunicato alla Polonia l’inizio di esecuzione della pena.

Quanto al primo motivo, ha aggiunto che l’autorità giudiziaria francese non aveva disposto il divieto di espatrio.

Quanto al secondo motivo, ha aggiunto che l’inizio dell’esecuzione va individuato con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Infine, si insiste sul fatto che anche nell’ipotesi in cui si volesse fare riferimento all’inizio materiale dell’esecuzione, la Corte territoriale non avrebbe potuto disporre la consegna del ricorrente alle autorità polacche che, prestando il consenso all’esecuzione in Francia, avrebbero dovuto ritirare il certificato dallo Stato francese.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che non è in contestazione la sequenza processuale che ha determinato, in prima battuta, il diniego della consegna del ricorrente da parte dell’autorità giudiziaria francese e, successivamente, il suo arresto nel territorio italiano in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria polacca, ciò che il ricorso censura è la mancata consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria francese.
Si sostiene, infatti, che la Corte territoriale ha illegittimamente interpretato la lettera di convocazione, escludendo che la stessa possa assumere il valore di una formale richiesta di consegna.

Ad avviso del Collegio, la tesi difensiva, benché suggestiva, non può essere condivisa.

2.1. Va, in primo luogo, rammentato che per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2025, C-305/22, la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato al radicamento del consegnando nel territorio, qualora la persona ricercata dimori in detto Stato, ne sia cittadino o vi risieda, e di prendere in carico l’esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI, essendo, in mancanza, vincolata a disporre la consegna della persona richiesta.

Nel caso in esame, risulta con certezza il rifiuto della consegna del ricorrente da parte dell’autorità giudiziaria francese, ma non l’effettiva trasmissione del necessario certificato.

Anzi, a pagina 2 della sentenza, la Corte territoriale fa riferimento alla sola “corrispondenza” intercorsa con l’autorità giudiziaria polacca che ha acconsentito alla consegna.

Sembrerebbe, dunque, che siano state avviate solo delle interlocuzioni preliminari alla trasmissione del certificato, in assenza della quale, come ha chiarito la Grande Sezione nella sentenza sopra citata, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione conserva la facoltà di mantenere il mandato, non trovando applicazione in tale circostanza l’art. 22 della decisione quadro 2008/909, secondo il quale lo Stato di emissione non può più procedere all’esecuzione della pena irrogata una volta che l’esecuzione abbia avuto inizio nel territorio dello Stato di esecuzione.

2.2. Proprio in ragione di tale documentazione, la Corte territoriale ha avviato una duplice interlocuzione con le due Autorità giudiziarie interessate e, mentre quella polacca ha confermato la validità del mandato di arresto europeo, pur segnalando che, a richiesta del ricorrente, attiverà il procedimento per l’esecuzione della pena in Francia, quella francese, specificamente invitata a formulare una richiesta di consegna “in base a un valido titolo”, si è limitata a trasmettere la convocazione del ricorrente per l’udienza fissata per l’eventuale decisione su misure alternative alla detenzione.

Si tratta, all’evidenza, di un documento di valore neutro, inidoneo ad attestare l’inizio dell’esecuzione e, soprattutto, ad esprimere la volontà di ottenere la consegna del ricorrente.

Il ricorrente, invocando l’applicazione della Convenzione di Vienna, omette di confrontarsi con l’art. 6 della legge n. 69 del 2005, che indica le specifiche informazioni che deve contenere il mandato di arresto europeo, nessuna delle quali può evincersi da una mera convocazione dinanzi all’autorità giudiziaria.

Ciò soprattutto se si considera la necessità che il M.A.E. esecutivo contenga anche le indicazioni relative all’esistenza di una sentenza esecutiva, o di altra decisione giudiziaria che abbia la stessa forza, indicazione che, nel caso in esame, non poteva prescindere dalla trasmissione del certificato da parte dello Stato che si assume divenuto competente all’esecuzione della sentenza di condanna.

2.3. Va, infine, precisato che la decisione impugnata non comporta alcun pregiudizio ai diritti fondamentali del ricorrente, atteso che, come risulta dalla comunicazione del Tribunale di Poznan, persiste la disponibilità dello Stato di emissione ad acconsentire l’esecuzione della sentenza in Francia.

Ogni ulteriore questione sarĂ , dunque, oggetto delle specifiche consultazioni tra i due Stati interessati.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso in Roma il 28 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2026.