Absence of the requested person (even if due to a “deliberate escape”) and “no grounds to proceed” judgment
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano dichiarava la s1Ussistenza delle condizioni favorevoli per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo degli Stati Uniti d’America nei confronti del cittadino russo U.A.A. al fine del suo perseguimento penale limitatamente ai reati di associazione criminale per violazione dell’International Economic Powers Act (count n. 2) e di associazione criminale per la frode bancaria (count n. 3), di cui al provvedimento di rinvio a giudizio del 26 settembre 2022 del Gran Giurì Federale della Corte distrettuale di New York.
Secondo quanto illustrato dallo Stato richiedente, il ricercato avrebbe orchestrato una frode internazionale e posto in atto operazioni di contrabbando e di riciclaggio di danaro, tramite una società tedesca (NDA Gmbh), della quale era socio al 50% insieme a O.Y..
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Per il capo di accusa n. 2, violazione di legge in relazione agli artt. II del Trattato bilaterale di estradizione, art. 13 c.p., art. 25 Cost., art. 7 CEDU; violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 221 del 2017, artt. 18 e 20, art. 25 Cost., art. 7 CEDU; vizio di motivazione.
La Corte di appello ha ritenuto in modo contraddittorio e erroneo la s1Ussistenza del requisito della cosiddetta “doppia incriminazione” con riferimento al reato di conspiracy finalizzato alla violazione della normativa IEPA (capo di accusa n. 2), che costituisce il baricentro di tutto il costrutto accusatorio e quindi della domanda estradizionale.
2.2. Per il capo di accusa n. 3, violazione di legge in relazione agli artt. II del Trattato bilaterale di estradizione, art. 13 c.p., art. 25 Cost., art. 7 CEDU; violazione di legge in relazione all’art. 640 c.p., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 137, art. 25 Cost., art. 7 CEDU; vizio di motivazione.
Analoghe censure si muovono alla ritenuta doppia incriminabilità per il capo di accusa n. 3 quanto alla frode bancaria.
2.3. Per il capo di accusa n. 2, violazione di legge in relazione agli artt. X del Trattato bilaterale di estradizione, artt. 192 e 546 c.p.p.; vizio di motivazione.
Si contesta anche la ritenuta la sussistenza della “base ragionevole indiziaria” prevista dal Trattato bilaterale, posto che la relazione inviata sui fatti e sulle prove risulta generica e inidonea ad effettuare la prevista verifica.
2.4. Per il capo di accusa n. 3, violazione di legge in relazione agli artt. X del Trattato bilaterale di estradizione, 192 e 546 c.p.p.; vizio di motivazione. Il medesimo vizio di cui al terzo motivo si riscontra per il capo di accusa n. 3. 2.5. Per il capo di accusa n. 1, vizio di motivazione in relazione agli artt. X del Trattato bilaterale di estradizione, artt. 192 e 546 c.p.p..
In modo illogico la Corte di appello ha escluso che vi fosse una base ragionevole per il coinvolgimento del ricorrente nell’associazione di cui al capo di accusa n. 1 (il reato di associazione volta Zi frodare le agenzie degli Stati Uniti competenti a verificare le restrizioni imposte a transazioni economiche), senza far da ciò conseguire una medesima conclusione per gli altri capi oggetto di estradizione, che su quell’accusa di basavano e costituivano una condotta sovrapponibile (come nel caso dell’accusa n. 2).
2.6. Violazione di legge in relazione all’art. 698 c.p.p., artt. 6 e 14 CEDU, art. 7 Patto internazionale dei diritti civili e politici.
Il ricorrente rischia in concreto un processo discriminatorio negli Stati Uniti, posto che egli è figlio di un uomo politico di spicco in R1Ussia (e’ il governatore di uno Stato Russo), già soggetto a sanzioni di alcuni Stati occidentali.
2.7. Violazione di legge in relazione agli artt. X del Trattato bilaterale di estradizione, artt. 25 e 27 Cost., artt. 3, 7, 49 CEDU; vizio di motivazione.
La Corte di appello ha mal esaminato la questione della indeterminatezza del trattamento sanzionatorio (essendo prevista o la pena pecuniaria o la detenzione non superiore a venti anni – per il reato di cui al capo 2 – o a trent’anni – per l’altro capo – o entrambe le pene).
2.8. Violazione di legge in relazione agli artt. 698,705,192 e 546 c.p.p., art. 3 CEDU, art. 7 Patto Unu; vizio di motivazione.
La Corte di appello ha ritenuto esaurienti, senza effettuare peraltro alcuna verifica anche rispetto alle critiche difensive (che aveva allegato documentazione comprovante il rischio di trattamenti inumani), le informazioni fornite dagli Stati Uniti sul trattamento carcerario riservato al ricorrente.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, cli discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Anche la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, anche replicando all’osservazione del Procuratore generale.
All’udienza camerale del 31 maggio 2023, risultando dagli atti notizia della irreperibilità del ricorrente sul territorio italiano (verbale di vane ricerche del 24 marzo 2023 redatto dai Carabinieri di Corsico; decreto di latitanza della Corte di appello di Milano del 24 marzo 2023) e avendo il Ministero della giustizia comunicato che il Governo russo ha reso noto ufficialmente il 4 aprile 2023 di non avere più interesse alla concorrente domanda estradizionale rivolta allo Stato italiano nei confronti del predetto, in quanto USS starebbe “partecipando” alle investigazioni in corso da parte dei funzionari russi, il Collegio ha rinviato la trattazione del ricorso per acquisire notizie tramite Interpol in merito alla circostanza dell’allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di interesse in quanto dalle notizie acquisite dal Collegio il ricorrente non si trova più sul territorio dello Stato italiano.
Con nota del Ministero della giustizia del 20 giugno 2023 è stata trasmessa la relazione dell’Interpol che riferisce che Artem 1Uss è stato arrestato in territorio russo e che è in corso un procedimento penale nei suoi confronti.
2. Va rammentato che l’estradizione è uno strumento di cooperazione internazionale preordinato alla consegna di una persona da parte dello Stato in cui questa si trova ad un altro Stato che ne fa richiesta al fine di sottoporla a giudizio o di dare esecuzione ad una condanna già pronunciata.
La presenza della persona, di cui viene richiesta l’estradizione, nello Stato richiesto è presupposto essenziale per l’applicazione dell’istituto: se essa non si trova più nel territorio della Repubblica italiana, viene a mancare l’essenziale presupposto di fatto che, per un verso, legittima la domanda dello Stato estero e, per l’altro, determina la situazione che obbliga lo Stato italiano, s1Ussistendone le condizioni di legge, a consegnare la persona allo Stato richiedente.
La fisica disponibilità dell’estradando da parte dello Stato richiesto è dunque il primo ed essenziale presupposto dell’estradizione, in difetto del quale il procedimento sarebbe privo del suo oggetto tipico e la relativa decisione inutiliter data (tra tante, Sez. 6, n. 44465 del 03/12/2001, Rv. 220312; Sez. 6, n. 2977 del 04/10/1996, Rv. 206883).
Va precisato che non è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la circostanza che l’estradando si sia reso latitante nel corso del procedimento, laddove non vi sia la prova che egli non si trovi più nel territorio italiano (Sez. 6, n. 467 del 14/12/2004, dep, 2005, Rv. 231472).
Pertanto, solo qualora sia dimostrato con certezza che l’estradando non si trova più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità (Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Rv. 267682).
Nella specie, essendovi la certezza che l’estradando non si trova più nel territorio italiano, non può darsi seguito alla proposta domanda estradizionale.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non sussistendo più le condizioni perché la procedura sia portata a compimento.
Ne consegue anche la revoca della misura cautelare, emessa al fine della estradizione.
E’ appena il caso di precisare che, trattandosi di decisione di tipo processuale (viepiù derivante dalla deliberata fuga dell’estradando), nulla osta alla proposizione da parte dello Stato richiedente di una analoga domanda estradizionale, come anche, laddove sia ancora pendente l’avviso rosso da parte degli Stati Uniti, al nuovo arresto del ricercato, una volta che egli sia nuovamente presente sul territorio dello Stato.
Devono disporsi a cura della Cancelleria gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché la persona richiesta in estradizione non è più presente nel territorio dello Stato.
Revoca le misure cautelari emesse disposte e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 c.p.p. e per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2023
