Pending asylum claim does not bar EAW surrender to another EU Member State
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna avanzata dall’Autorità Giudiziaria della Francia nei confronti di ME.AR., destinatario del mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 16 maggio 2026, in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di prima istanza di Marsiglia, per aver fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anche mediante la falsificazione di documenti, reati per i quali ha riportato condanna alla pena di
anni cinque di reclusione, con residuo pena da scontare di anni tre, mesi cinque e giorni cinque di reclusione (cui deve aggiungersi il presofferto in custodia cautelare).
L’arresto di ME.AR., avvenuto il 10 agosto 2026, è stato convalidato il giorno 11 agosto ed è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in esecuzione.
2. Ha proposto ricorso la persona richiesta in consegna con atto del difensore di fiducia, avv. Pietro Di Stefano, articolato in un unico motivo, in realtà plurimo, di violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 21 Cost., e in relazione agli artt. 18 e 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, con correlati vizi cumulativi di motivazione.
Il ricorrente è residente in Italia dal 2019 e nel febbraio 2026 ha presentato alla Questura di Salerno istanza per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, istanza ancora in itinere.
Sulle premesse di essere stato costretto a lasciare l’Algeria, Paese di nascita, a causa della recessione economica, aggravata dagli esiti della pandemia, e dunque per l’assenza di prospettive occupazionali per il proprio futuro, il ricorrente ha dedotto che la consegna esporrebbe a pericolo: a) il diritto alla vita e al rispetto della incolumità fisica – riconducibili al nucleo dei diritti fondamentali inviolabili tutelati dall’art. 2 Cost. e dall’art. 21 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – a causa della situazione di “elevata corruzione e di inaffidabilità per quanto concerne l’ordine pubblico e la repressione dei crimini in Algeria”; b) il diritto al rispetto della vita privata e familiare presidiato dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rientrando nella nozione di vita privata la totalità dei legami sociali intessuti con la comunità in cui il migrante vive, posto che verrebbero recisi, nella specie, i rapporti con il tessuto sociale salernitano in cui il ricorrente è oramai proficuamente inserito.
Infine, il ricorrente è persona offesa nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Salerno n. R.G. N.R. 3403/2026 con udienza predibattimentale fissata per il giorno 28 gennaio 2027, sicché la consegna non gli consentirebbe di partecipare attivamente a tale processo.
3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l.Il ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.
2. Va premesso che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso “anche nel merito” e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c). (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Pg, Rv. 282911 – 01).
3. Passando a considerare le prospettate violazioni di legge, la Corte di appello ha correttamente rilevato come non risulti documentato l’avvenuto deposito della richiesta di protezione internazionale da parte del ME.AR., né l’esito o lo stato della procedura.
Soprattutto non risulta specificato in che termini l’esistenza di un tale procedimento osterebbe alla consegna del ricorrente all’Autorità giudiziaria francese.
Ed invero, va ribadito che, come già rilevato da questa Corte, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo ad aitro paese dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che ivi il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo, atteso che, da un lato, l’art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del “non refoulement” riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche, e, dall’altro, lo status dì asilo o di protezione internazionale attribuito nell’ambito dell’Unione europea ha natura uniforme ed è valido in tutti gli Stati Membri (Sez. 6, n. 9821 del 10/03/2021, Gazi, Rv. 281110 – 01, in fattispecie relativa a mandato processuale emesso dalla Francia).
4. Analogamente è a dirsi quanto alla evocata violazione dei diritti fondamentali.
Non è spiegato in che termini la recessione economica in Algeria, nonché il livello significativo di corruzione e le criticità di gestione dell’ordine pubblico in quel Paese possano tradursi in pregiudizio per il diritto alla vita ed alla incolumità personale del soggetto, ove si dia seguito alla consegna richiesta dalla Autorità giudiziaria di Francia.
5. Quanto ai presupposti applicativi per ritenere il radicamento del soggetto in Italia, ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, dalle scarne allegazioni del ricorrente non emerge affatto il requisito della sua presenza quinquennale, stabile e continuativa, sul territorio nazionale.
Ciò, anche considerando il periodo successivo alla commissione del reato, secondo le coordinate esegetiche tracciate dalla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 178 del 2023, relativa al cittadino dello Stato terzo, ha affermato che l’art. 18-bis legge n. 69 del 2005 non vieta di considerare la permanenza in Italia anche se durante il periodo considerato lo straniero abbia commesso all’estero il reato per il quale è stato emesso mandato di arresto e anche se la permanenza si sia protratta successivamente, fino a completare il quinquennio dimostrativo del radicamento.
Ed invero, ME.AR., non censito nella anagrafe italiana e non titolare di permesso di soggiorno, si è limitato ad enunciare, all’udienza di convalida dell’arresto, elementi di collegamento con il territorio italiano assolutamente labili e non documentati (dimora in Italia dal 2019 presso l’abitazione di un connazionale non indicato nominativamente, intestatario del contratto di locazione, di cui egli concorrerebbe solo a pagare il canone; svolgimento di attività lavorativa irregolare presso una struttura alberghiera, l’hotel S, non meglio individuata).
Non emerge, l’esistenza degli indicatori di cui all’art. 18, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005, né alcun accertamento avrebbe potuto operare di iniziativa la Corte di appello, trattandosi di dati cognitivi nella disponibilità esclusiva della persona richiesta in consegna e non verificabili.
Non risultando elementi significativi di un grado di integrazione certo del ricorrente nello Stato membro di esecuzione, non si intende come l’esecuzione della pena nel territorio italiano possa essere idonea in concreto ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona richiesta.
Sotto altro profilo, non è documentata la pendenza del diverso procedimento nel quale il ricorrente sarebbe persona offesa, né è configurabile un motivo di rifiuto relativo a tale ipotetica condizione, non essendo suscettibili di valutazione comparativa le esigenze sottese alla esecuzione della condanna e quelle, addotte dal ricorrente, di partecipazione al diverso procedimento in cui egli è persona offesa, in termini di prevalenza di queste ultime.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2026.
