Extradition requires verification of enforceable arrest warrants and individualized detention conditions

Extradition
🇮🇹Italy→🇲🇽Mexico
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
23/07/2026
Decision number
32946/2026
Main ground
Human rights
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The requested person challenged an extradition decision on two principal grounds: the continuing enforceability of the arrest warrants underlying the request and the risk of inhuman or degrading treatment in detention. The Supreme Court held that the extradition court must verify that the judicial measures forming the basis of the request are duly authenticated and remain enforceable at the time of its decision. It further held that, where the defence produces specific material concerning detention conditions, general information about the requesting State’s prison system is insufficient and the court must obtain current and individualized information concerning the facility and detention regime that would actually apply to the requested person. The judgment was therefore quashed and the case remanded for a fresh assessment.
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Extradition requires verification of enforceable arrest warrants and individualized detention conditions, Italian Supreme Court, 23 July 2026, No 32946/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/detention-conditions-individual-risk-italy-mexico-7-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 maggio 2026, ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre la consegna di [RICORRENTE], cittadino messicano ma residente in Spagna, in favore degli Stati Uniti del Messico per l’esecuzione dei cinque mandati di cattura (aventi i nn. 2334, 1386, 937, 1692 e 918) emessi dal Giudice di Controllo e Giudizio di Sistema di Giustizia Penale e Accusatorio e Orale dello Stato di Michoacán, in relazione ai reati di frode commessi tra il 2020 e il 2023. [Il ricorrente] è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a seguito di arresto provvisorio su richiesta pervenuta presso il Ministero della Giustizia il 12 novembre 2025.

2. La Corte di appello di Palermo ha illustrato i fatti a base dei mandati, richiamando le pagg. 7 e ss. della richiesta di estradizione del 12 gennaio 2026 e spiegando che è certa la identificazione della persona richiesta in consegna e che i fatti, descritti nei mandati di arresto, sono sussumibili nel reato di truffa (art. 640 cod. pen.), e, pertanto, ha ritenuto sussistenti i requisiti della doppia incriminazione e dei limiti della pena editale secondo le disposizioni del Trattato di estradizione tra l’Italia e il Governo degli Stati Uniti del Messico del 28 luglio 2011, in vigore dal 5 settembre 2015, a seguito della l. n. 89 del 15 luglio 2015 (di seguito Trattato).

La Corte di appello ha, inoltre, riportato testualmente alcuni passaggi della risposta trasmessa dalla Procura generale della Repubblica del Messico a seguito della richiesta dell’11 marzo 2026 con la quale la Corte chiedeva informazioni in merito alle condizioni di detenzione della persona estradanda.

Nella nota si dà atto che l’estradando sarebbe stato destinato al Centro Penitenziario “David Franco Rodriguez”, situato nel Comune di Charo nello Stato del Michoacàn Ocampo; che sarebbe stato detenuto in una cella singola, dotata di letto, materasso, oltre di arredi per riporre gli effetti personali e munita di servizi igienici. Il Procuratore assicurava, altresì, che il Centro dispone di assistenza medica sottolineando che lo Stato messicano si era impegnato al rispetto delle “Norme Minime delle Nazioni Unite per il Trattamento dei detenuti”.

La Corte di appello, sulla base di tali informazioni, ha respinto, perché generiche, ovvero riferite a istituti diversi da quello cui sarebbe destinato il ricorrente, le osservazioni difensive. Ha ritenuto, in particolare, che non potesse ritenersi sussistente il concreto pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti per effetto delle condizioni di detenzione nell’Istituto “David Franco Rodriguez” cui lo [ricorrente] sarebbe destinato nello Stato di Michoacán.

3. [Il ricorrente] chiede l’annullamento della sentenza con motivi di ricorso, di seguito sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione e riassumendo, quando comuni, i motivi di ricorso redatti dall’avvocato [DIFENSORE 3] e dall’avvocato [DIFENSORE 1].

In particolare:

Motivo n. 1 (corrispondente al motivo 1 del ricorso dell’avvocato [DIFENSORE 1]) Violazione di legge (artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost, 704, comma 2 cod. proc. pen.) per omesso esame e, comunque, motivazione apparente in relazione al contenuto della documentazione e delle memorie depositate nel corso del procedimento dalla difesa e, in particolare:

a. memoria del 19 settembre 2025, in relazione alle condizioni di detenzione nello Stato del Messico, richiamata anche sub Motivo n. 5;
b. documentazione prodotta il 4 dicembre 2025, relativa alla sospensione di tutti gli ordini di esecuzione, richiamata anche sub Motivo n. 3;
c. memoria difensiva del 4 marzo 2026, attestante i gravi fatti occorsi in Messico dimostrativi dei collegamenti del “Cartello Jalisco” con le forze di polizia, richiamata anche sub Motivo n. 5;
d. documentazione prodotta il 24 aprile 2026, attestante la sospensione dei tre mandati di cattura, richiamata anche sub Motivo n. 3;
e. memoria del 7 maggio 2026, contenente la analitica confutazione della nota messicana pervenuta il 28 aprile 2026 sulle condizioni di detenzione nell’Istituto “David Franco Rodriguez”.
La sentenza impugnata non avrebbe esaminato le deduzioni difensive ovvero, le avrebbe valutate con motivazione sbrigativa e apparente, senza porsi in confronto critico con le allegazioni difensive e limitandosi a richiamare le rassicuranti notizie ricevute dall’autorità messicana, a loro volta tardive e generiche.

Con la memoria depositata il 13 luglio 2026 (pag. 15) l’avvocato [DIFENSORE 1] è tornato su tale motivo di ricorso, ribadendolo.

Motivo n. 2 (corrispondente al motivo 2 del ricorso dell’avvocato [DIFENSORE 1]) Violazione di legge (in relazione all’art. 7 del Trattato) poiché lo Stato messicano non ha mai depositato gli ordini di arresto integrali e autenticati posti a fondamento della richiesta, come espressamente previsto dal punto a) dell’art. 7 cit.

Motivo n. 3 — Motivi comuni corrispondenti al motivo 1 del ricorso avvocato [DIFENSORE 3] e motivo 3 del ricorso avvocato [DIFENSORE 1]:

A. Violazione di legge (artt. 125, 546, 606, comma 1, lett. b), 704 e 705 cod. proc. pen.) e omessa motivazione.

La Corte di appello non avrebbe esaminato la questione posta dalla difesa sugli effetti del cd. giudizio di amparo, previsto dall’ordinamento giuridico messicano, sulla sussistenza, efficacia ed eseguibilità dei mandati emessi a carico del ricorrente, una questione centrale che avrebbe reso necessaria la richiesta di informazioni complementari all’autorità giudiziaria messicana.

Il ricorso richiama statuizioni della Corte di legittimità che anche in presenza di estradizioni fondate su sentenza di condanna, richiedono la prova della irrevocabilità della sentenza e impongono la richiesta di informazioni complementari al fine di conoscere la situazione di fatto a base della domanda di estradizione.

Sostiene il ricorrente che la pendenza ed efficacia dei giudizi di amparo rileva ai fini dell’efficacia del titolo estradizionale.

B. Violazione di legge (artt. 697, comma 1, 700, comma 1, 705, comma 2, cod. proc. pen. e art. 3 del Trattato) con riferimento alla incidenza sulla procedura di estradizione degli ordini di sospensione dei mandati di arresto e degli ordini di estradizione emessi nel giudizio di amparo.

Il ricorrente, che richiama le memorie difensive del 28 novembre 2025 e del 24 aprile 2026, sostiene che il Giudice messicano aveva disposto, in relazione ai mandati n. 1386, 2334 e 1692, la sospensione dell’esecuzione, producendo traduzione del punto relativo alla sospensione nei seguenti termini: “ora, per quanto riguarda il mandato di arresto e la sua esecuzione, che costituisce l’atto impugnato, a [il ricorrente] viene concessa la sospensione da lui richiesta ai seguenti fini: a) che il suddetto ricorrente rimanda a disposizione di questo Tribunale, esclusivamente per quanto riguarda la sua libertà personale, ma a disposizione dell’autorità che deve giudicarlo per la prosecuzione del procedimento a suo carico…”.

La sospensione, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, priverebbe il titolo della sua forza esecutiva, rendendolo inefficace nello stesso ordinamento di origine, con la conseguenza che viene a mancare il presupposto fondamentale per l’estradizione, ovvero l’esistenza di un provvedimento restrittivo valido ed eseguibile. Per i tre mandati innanzi indicati sarebbe intervenuta, altresì, la sospensione dell’ordine di estradizione.

La sentenza impugnata omette qualsiasi motivazione a riguardo.

Con la memoria depositata il 13 luglio 2026 (pag. 1 e ss.) l’avvocato [DIFENSORE 1] torna sul terzo e quarto motivo del proprio ricorso, esaminati congiuntamente.

Richiama, in particolare, i provvedimenti di sospensione adottati su tre dei cinque mandati di arresto ribadendo che la sospensione inibisce esplicitamente l’esecuzione dei titoli, privandoli di forza esecutiva nello stesso ordinamento di origine. Precisa, altresì, che “l’intero fascicolo del giudizio di amparo è attualmente sub iudice dinanzi al Giudice federale con udienza costituzionale fissata per il 15 luglio 2026”.

Sostiene che la Procura generale messicana, con condotta processuale contraddittoria, già stigmatizzata dal Tribunale Collegiale messicano con la decisione del 23 aprile 2026, aveva negato la pendenza di richieste di estradizione a carico del [ricorrente] nel corso del giudizio di amparo pendente dinanzi al Giudice del Primo Distretto. Questi, aveva rigettato le richieste del [ricorrente] senza esame del merito sul presupposto che gli atti oggetto di reclamo (la richiesta di estradizione e la trasmissione di atti a sostegno), non fossero stati suscettibili di ledere i diritti fondamentali dello [ricorrente] trattandosi di atti che non producono una lesione attuale e dipendono dalla decisione, futura e incerta, di altro Stato.

Viceversa, il Tribunale Collegiale, con il richiamato provvedimento del 23 aprile 2026, aveva ritenuto ammissibile il ricorso in amparo e prematura la decisione di improcedibilità del Giudice, al quale aveva rinviato la decisione, sul rilievo che era stata omessa l’indicazione allo Stato italiano delle sospensioni, provvisorie e definitive, intervenute nel giudizio e omesso la integrazione della richiesta di estradizione con riferimento alle sospensioni, provvisorie o definitive, già intervenute.

Dinanzi al Giudice competente al giudizio, la Procura generale messicana, con le informazioni del 22 maggio 2026 ribadite il successivo 29 giugno 2026, aveva affermato che “non son ciertos lo actos reclamados” ribadendo che “la richiesta di estradizione non causa alcuna lesione all’interesse giuridico del ricorrente”, affermazione ricondotta, secondo la memoria difensiva, alla inesistenza stessa degli atti, laddove, altra articolazione della medesima Procura generale aveva prodotto il documento ufficiale che comprova l’esistenza della richiesta di estradizione.

Il Giudice messicano, dopo un rinvio dell’udienza costituzionale già fissata al 10 giugno 2026, con provvedimento del 1 luglio 2026, ha fissato la nuova udienza al 12 luglio 2026 dopo avere disposto l’acquisizione, a cura della Procura generale competente, dell’intero fascicolo amministrativo relativo alla estradizione e delle comunicazioni al Ministero della Giustizia Italiano nonché degli atti relativi alla verifica della prescrizione dei cinque procedimenti penali di origine.

Sostiene il ricorrente che la documentazione prodotta, attesta non solo la pendenza di sospensioni provvisorie e definitive nei giudizi di amparo dinanzi al Giudice, sospensioni non esaminate dalla Corte di appello, ma allo stato, altresì, la pendenza del giudizio costituzionale, fissato per una data prossima all’udienza odierna che non ha consentito l’acquisizione di atti ulteriori.

La Corte di appello di Palermo ha trattato la richiesta di estradizione come se fosse pacifica e incontestata, laddove, viceversa, tale richiesta è ancora sub iudice.

Sostiene, altresì, che il perseverante diniego della Procura generale messicana della “inesistenza di atti”, comprova la condotta di strumentalizzazione della procedura di estradizione e integra una condotta di abuso del processo, rilevante ai sensi dell’art. 707 cod. proc. pen.

Il ricorrente insiste nelle deduzioni formulate dinanzi alla Corte di appello secondo le quali il Giudice competente aveva disposto “la sospensione definitiva di tutti e cinque i mandati di arresto” posti a fondamento della richiesta di estradizione e, per tre di essi (quelli aventi i n. 1386, 2334, 1692), anche la sospensione degli ordini di estradizione.

Motivo n. 4 (corrispondente al motivo 2 del ricorso avvocato [DIFENSORE 3]) Violazione di legge (artt. 704, 705 e, 698 cod. proc. pen., artt. 13 e 26 Cost. nonché delle disposizioni del Trattato) poiché l’estradizione è stata riconosciuta in relazione a cinque mandati relativi a fatti qualificati come frode, per reati commessi tra il 2020 e il 2023, riconducibili alla medesima tipologia di reato e ad un’unitaria vicenda economico-imprenditoriale, e, quindi, sussumibili giuridicamente nella fattispecie del reato continuato.

La Corte di appello di Palermo avrebbe disatteso erroneamente la richiesta difensiva di considerare i fatti come unico reato e dichiarare inammissibili le ulteriori, e identiche, domande di estradizione e, pur avendo, indebitamente, riunito in un unico fascicolo processuale le singole richieste, non avrebbe tratto le dovute conseguenze di tale procedura unitaria e che, sul piano sostanziale, avrebbero comportato di ritenere configurabile la continuazione.

La Corte di appello avrebbe violato i principi del tantum devolutum quantum appellatum e della legalità estradizionale poiché lo Stato richiedente, mediante la parcellizzazione di un’unica vicenda sostanziale, aveva moltiplicato i titoli di custodia, aggirando surrettiziamente il principio di specialità e producendo il rischio di cumulo sanzionatorio abnorme.

Motivo n. 5 — Motivo comune corrispondente ai motivi 3 e 4 del ricorso avvocato [DIFENSORE 3] e al motivo 5 ricorso avvocato [DIFENSORE 1]

A. Violazione di legge (artt. 698 e 705 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sul punto della ritenuta insussistenza del pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

La Corte di merito avrebbe, acriticamente, accettato le generiche rassicurazioni dell’Autorità messicana sulle condizioni di detenzione, pervenute, peraltro, tardivamente. Le informazioni pervenute, smentite dalle informazioni provenienti da fonti accreditate, non sono specifiche, individualizzate, verificabili e controllabili, e, quindi, non rispondono ai criteri del diritto convenzionale vivente. La motivazione della sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza di legittimità, risulterebbe apparente.

B. Sotto altro aspetto, la motivazione sul punto delle condizioni di detenzione sarebbe, altresì, erronea nella parte in cui rovescia il rapporto rischio/garanzia affermando che le deduzioni difensive prodotte con riferimento alle condizioni di detenzione negli istituti messicani e in quello di destinazione sono generiche, connotato che, invece, caratterizza proprio le informazioni acquisite, peraltro in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nell’ordinanza della Corte di appello dell’11 marzo 2026. Nulla si dice, in particolare, sulle dimensioni della cella; sul regime di detenzione; sul controllo della situazione carceraria da parte delle autorità e sul controllo effettivo delle “promesse dell’autorità” messicana, sulla loro vincolatività e sulla durata della carcerazione preventiva, che potrebbe protrarsi per anni.

C. Violazione di legge (artt. 698, comma 1 e 705 cod. proc. pen., art. 3 CEDU e art. 3 del Trattato) e cumulativi vizi di motivazione per la ritenuta insussistenza del pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti al cospetto della mole della documentazione prodotta dalla difesa già nella fase cautelare e attestante le endemiche carenze del sistema carcerario messicano, anche con riferimento al rischio individualizzato di aggressioni e ritorsioni che l’estradando potrebbe subire e inadeguatezza delle garanzie dello Stato messicano.

La difesa ha allegato documenti provenienti da fonti internazionali affidabili che registrano la escalation di torture (a partire dal 2008 e fino al 2011) come pratica di gestione degli istituti penitenziari in tutti gli Stati messicani e nel distretto Federale; le decisioni della Comitato riportate nel Rapporto delle Nazioni Unite sull’attività contro la Tortura e il recentissimo rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (2023 e 2024), che documenta condotte di torture sistemiche e maltrattamenti, aggravate dalla recente prassi di far sfilare i detenuti davanti ai media; il pericolo al quale è esposto l’estradando, documentato dalle minacce di cui sono stati destinatari il ricorrente e la sua famiglia (tramite i social Facebook e WhatsApp), riconducibili anche del noto “Cartello di Jalisco”, e dall’episodio del 2023, quando una vittima della presunta truffa aveva fatto irruzione nei locali della società prendendo in ostaggio i dipendenti; la circostanza che tra le persone offese figurano alti funzionari governativi (fra i quali una ex sottosegretaria alle Finanze, persona offesa del procedimento n. 1887).

La difesa ha allegato, dunque, non la sussistenza di un pericolo astratto, ma il concreto pericolo di esposizione a violenze, che caratterizza anche le carceri cd. locali, dominate dai cartelli dei narcotrafficanti e dalla corruzione generalizzata degli agenti di polizia penitenziaria.

Il ricorso dell’avvocato [DIFENSORE 1] insiste sulla tardività e genericità delle informazioni pervenute a istruttoria già chiusa e ritenute utilizzabili in violazione del diritto di difesa.

La Corte di appello avrebbe omesso l’esame degli specifici rilievi della difesa riguardanti la violenza endemica dei circuiti penitenziari, compreso quello indicato come destinazione dello [ricorrente]; il sovraffollamento generalizzato delle strutture; il punteggio negativo, anche negli anni più recenti, dell’Istituto “David Franco Rodriguez”, attestato nella Diagnosi di Vigilanza penitenziaria della CNDH.

Con la memoria depositata in vista dell’odierna udienza, il difensore ha insistito sul rischio di trattamenti inumani e degradanti ai quali sarebbe esposto lo [ricorrente] allegando, infine, il Rapporto Governativo del Dipartimento degli Stati Uniti (2023/2024) sulla situazione dei diritti umani in Messico, rapporto che, per mero errore materiale, non era allegato alle precedenti produzioni documentali, nonché ulteriore documentazione, sulle minacce ricevute dallo [ricorrente] e dalla famiglia attraverso i canali social che fanno riferimento all’intervento di “giustizieri” per localizzare e punire il ricorrente e articoli di stampa sulla vicenda penale sottostante.

Motivo n. 6 — comune, corrispondente al motivo 5 del ricorso dell’avvocato [DIFENSORE 3] e al motivo 4 del ricorso dell’avvocato [DIFENSORE 1]

A. Violazione di legge (artt. 704 e 705 cod. proc. pen.) sulle modalità e contenuto della procedura estradizionale trasformata in un contenitore indefinito, suscettibile di riattivazioni e inserimenti progressivi, in contrasto con la natura chiusa del procedimento estradizionale, con il principio di specialità e con la certezza dell’oggetto del giudizio, in violazione del diritto di difesa.

Lo Stato messicano ha trasmesso una richiesta di estradizione relativa a cinque mandati di cattura azionati in un unico procedimento, che ha preso il n. 6-bis del registro della Corte di appello di Palermo, richiesta che, invece, avrebbe dovuto occasionare l’iscrizione a ruolo di distinti procedimenti, con distinte assegnazioni. Il procedimento seguito dalla Corte territoriale non sarebbe previsto dalle specifiche disposizioni in materia e, in difetto di formale provvedimento riunione, ha comportato che la richiesta era stata fatta confluire nel procedimento n. 6/2025 Reg. App., già pendente e poi definito con sentenza di rigetto.

Sarebbe anomala la definizione di un unico procedimento con più sentenze.

Altro mandato di cattura e richiesta di estradizione è stato, invece, iscritto separatamente ed è ancora oggetto delle valutazioni della Corte di merito.

La dedotta violazione non è solo formale ma sostanziale perché suscettibile di generare una restrizione indefinita della libertà personale, incompatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 13 e 27 Cost.

B. Violazione di legge (art. 707 cod. proc. pen.) e del principio del ne bis in idem estradizionale per intervenuto giudicato estradizionale con riferimento al mandato di arresto n. 1887 del 2024, già iscritto nel procedimento n. 6/2025 e definito con la sentenza di rigetto della Corte di appello di Palermo del 17 febbraio 2026.

Sarebbe processualmente abnorme, in assenza di un provvedimento di separazione e nuova iscrizione, la decisione intervenuta sui cinque mandati oggetto della decisione di consegna in quanto connessi al mandato n. 1887 del 2024, tutti relativi alla vicenda “Inverfox”, gestita dal ricorrente in un medesimo contesto imprenditoriale e ricostruita sulla base del medesimo quadro indiziario. La frammentazione delle richieste di estradizione denota la precisa strategia processuale dell’Autorità messicana dimostrata, altresì, dal ritardo con cui l’Autorità competente aveva trasmesso alla Corte di appello – solo in data 17 dicembre 2026, rectius 2025 – la nota ufficiale di cancellazione del primo mandato di cattura a fronte della remissione della querela della persona offesa del 7 ottobre 2025 (che era stata trasmessa fin dal 17 ottobre 2025 dalla difesa alla Corte di appello di Palermo), e poi seguita dall’invio di nuove richieste estradizionali (del 12 gennaio 2026 e 21 maggio 2026) per una delle quali, quella avente il n. 899 del 2025 è intervenuto perdono legale.

Il procedimento seguito dalla Corte di merito, attraverso l’iscrizione sotto un medesimo numero di registro, sarebbe abnorme e determinerebbe un vizio insanabile della procedura.

Motivo n. 7 — motivo comune corrispondente al motivo 6 ricorso avvocato [DIFENSORE 3] e motivo 6 del ricorso avvocato [DIFENSORE 1]

A. Violazione di legge (artt. 705 cod. proc. pen. e 25 e 27 Cost.) per la mancata verifica della configurabilità, nel diritto messicano, di un istituto equivalente alla continuazione, poiché la moltiplicazione dei procedimenti messicani, se non ricondotta a unità, potrebbe generare un cumulo sanzionatorio abnorme, sproporzionato e contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, aspetto, questo, che rileva ai fini della valutazione del principio della doppia incriminazione che non si esaurisce nella mera verifica della esistenza di corrispondenti norme incriminatrici ma che deve essere spinto fino alla verifica della proporzionalità del trattamento punitivo.

B. Violazione di legge (artt. 698, 700 e 705 cod. proc. pen.; art. 3 CEDU) per la mancata verifica della configurabilità nei fatti a base dei mandati di arresto – che fanno riferimento al medesimo contesto imprenditoriale alla medesima figura criminosa e a un contesto sostanzialmente unitario – dell’istituto della continuazione.

La mancata unificazione rileverebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, quale condizione ostativa all’estradizione, quando le previsioni di pena a base del mandato siano del tutto irragionevoli e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità: un esito evidente nella vicenda in esame in cui la persona estradanda rischierebbe, per effetto del cumulo materiale, di essere sottoposta alla pena di 75 anni di reclusione, laddove, per l’ordinamento italiano, i fatti, unificati sotto il vincolo della continuazione, potrebbero comportare la pena prevista per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., aumentata fino al triplo.

Motivo n. 8 — Corrispondente al motivo 7 del ricorso avvocato [DIFENSORE 3]

Violazione di legge (artt. 704 e 705 cod. proc. pen.) per la mancata attivazione dei poteri istruttori della Corte di appello, che costituisce, secondo la giurisprudenza, un dovere e non una mera facoltà della Corte di appello, in materia di pendenza ed effetti dei giudizi di amparo; validità ed eseguibilità dei titoli; condizioni concrete della detenzione; possibilità di trasferimento; esistenza di controlli indipendenti; sistema sanzionatorio complessivo; istituti equivalenti alla continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di [il ricorrente] è parzialmente fondato e deve pertanto accogliersi entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati e che impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. I motivi proposti devono, peraltro, essere esaminati analiticamente perché propongono questioni in diritto che è necessario esaminare, prima dei motivi che determinano l’annullamento della sentenza impugnata, al fine di ricondurre alle regole processuali in materia di estradizione i rilievi difensivi, che, su alcuni aspetti, si rivelano eccentrici e manifestamente infondati.

3. Sono infondati i motivi riassunti al punto 6 e 7 del Ritenuto in fatto relativi, in sintesi, alla emissione di plurime richieste di estradizione perché frazionate e in assenza della verifica della valutazione dell’unica fattispecie di reato continuato.

Le deduzioni difensive si articolano in una duplice prospettiva: da un lato, quella della erronea riunione, in un unico e risalente fascicolo processuale, relativo alla richiesta n. 1887/2024, della richiesta di estradizione unitaria relativa ai cinque mandati di cattura (la cd. seconda richiesta), affastellata in un unico fascicolo processuale cd. “a fisarmonica”, aspetto che sarà esaminato al punto 8. che segue; dall’altro quello relativo alle richieste di estradizione frazionate, poiché oltre alla originaria richiesta (quella relativa al mandato di cattura n.1887/24), una volta conseguita la estinzione del relativo procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria messicana, per remissione di querela della persona offesa, sarebbe stata strumentalmente avanzata la richiesta relativa agli ulteriori cinque mandati – oggetto della presente sentenza – nonché una ulteriore richiesta (quella avente ad oggetto il fascicolo n. 899 del 2025 dell’autorità giudiziaria messicana, cd. terza richiesta).

Sostiene il ricorrente che le richieste di estradizione sarebbero frutto di un espediente e, quelle successive alla prima, relative ai cinque mandati di arresto – nonché al mandato n. 899 – strumentali ad aggirare la improcedibilità della richiesta originaria.

Con la memoria del 13 luglio 2026, il ricorrente insiste sulla strumentalità della richiesta di estradizione – integrante un vero e proprio abuso del processo – sottolineando che la Procura generale messicana, avrebbe affermato, nel corso del giudizio di amparo, l’inesistenza degli atti reclamati sostenendo che “no son ciertos los actos reclamados” (pagg. 9 e ss. della memoria del 13 luglio 2026).

In buona sostanza, si lamenta che l’estradando si vede raggiunto da successivi mandati di cattura e da richieste estradizionali, plurime e seriali, alimentate dallo Stato richiedente, mandati di cattura e richieste di estradizione relativi a condotte omogenee (i reati di frode/truffa), contigue sul piano temprale (realizzate tra il 2020 e il 2023), ma parcellizzate in titoli moltiplicati, con l’effetto sostanziale di generare una restrizione della libertà personale di durata infinita che, in materia estradizionale, è incompatibile con i principi costituzionali perché suscettibile di dilatare, al ritmo delle richieste sopravvenute, la privazione della libertà dell’estradando, sottraendolo al controllo determinato e tempestivo del giudice italiano.

Infine, la contestualità dei mandati di arresto, in relazione ai singoli reati che ne costituiscono l’oggetto, non sarebbe stata esaminata dall’autorità emittente per verificare la configurabilità nei fatti di un unico reato continuato, evocato dalla riferibilità delle condotte ad un’unica società – il gruppo Inverforx-; dalla omogeneità delle condotte e dalla loro commissione in un unitario contesto temporale.

4. È necessario, per ragioni di chiarezza espositiva, ricostruire la vicenda della estradizione dello [ricorrente].

[Il ricorrente], residente in Spagna, veniva tratto in arresto a Palermo il 24 maggio 2025 mentre sbarcava da una nave di crociera, in relazione al mandato di arresto n. 1887 del 2024 e correlativa richiesta di estradizione per la quale è intervenuta rinuncia all’azione penale da parte dello Stato messicano, rinuncia comunicata il 17 dicembre 2025 all’autorità giudiziaria italiana e seguita da sentenza del 17 febbraio 2026 di rigetto della richiesta di estradizione.

I mandati di cattura in atti venivano emessi dal Giudice di Controllo e Giudizio di Sistema di Giustizia Penale e Accusatorio e Orale dello Stato di Michoacán, a partire dal 7 maggio 2025 e, a seguire, fino al 4 settembre 2025 e sono alla base della richiesta di formale estradizione del 12 gennaio 2026, richiesta che era stata preceduta – a seguito di sollecitazione del Procuratore generale della Corte di appello di Roma, al quale era stata inviata dal Dipartimento degli Affari Giudiziari del Ministero della Giustizia italiano la nota del 12 novembre 2025 del Ministero degli Esteri del Messico – dalla richiesta di arresto provvisorio del 19 novembre 2015 del Ministro della Giustizia.

La richiesta di arresto provvisorio era seguita dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, con decorrenza dal 17 novembre 2022, misura eseguita mentre lo [ricorrente] si trovava sottoposto a misura non custodiale in vista della esecuzione della procedura di estradizione relativa al mandato di cattura n. 1887/2024, iscritta al n. 6/2025 del R.G. App.

4.1. L’art. 10 del Trattato, in materia di principio di specialità, prevede che «la persona estradata ….non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione…»: la disposizione in esame detta, quindi, una preclusione forte alla possibilità che, per fatti anteriori, la persona estradata sia non solo privata della libertà personale, ma anche sottoposta a procedimento penale.

Alla stregua di tale regola del Trattato, e, posto che, fin dalla sua prima audizione, in relazione al mandato di cattura n. 1887/2024, lo [ricorrente] non aveva rinunciato al principio di specialità, la persona chiesta in consegna non avrebbe potuto essere sottoposta a processo penale in Messico per alcun reato anteriormente commesso.

Ne consegue che rientrava nella piena e insindacabile valutazione discrezionale dello Stato del Messico, non solo l’adozione dei provvedimenti cautelari nell’ambito dei distinti procedimenti penali pendenti a suo carico ma, per quanto qui rileva, avanzare, per ciascuno di essi, la richiesta di estradizione, anche attraverso la loro successiva spedizione, mediante il canale diplomatico, al Dipartimento degli Affari di Giustizia che, su richiesta del Ministro della Giustizia, mentre era ancora in corso una misura cautelare non custodiale nel processo già iscritto al numero 6 R.G. App., ha chiesto l’arresto provvisorio dello [ricorrente] con l’applicazione della misura cautelare in carcere, poi disposta dalla Corte di appello di Palermo.

La Corte di appello, con l’ordinanza del 5 dicembre 2025, in risposta alla richiesta dell’Ambasciata, ha precisato anche i tempi entro i quali sarebbe dovuta pervenire la richiesta formale di estradizione (entro sessanta giorni, con decorrenza dal 17 novembre 2025).

4.2. Come noto, inoltre, la procedura di estradizione e i suoi tempi sono regolati dal Trattato e, in mancanza, dalle disposizioni del codice di procedura penale.

Secondo l’art. 12, punto 4, del Trattato, l’arresto provvisorio e le eventuali misure imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all’arresto della persona richiesta, l’Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione.

La durata della restrizione cautelare in funzione della consegna – ritenuto sussistente il pericolo di fuga – non ha, pertanto, durata indeterminata, e, quindi suscettibile di violare i diritti dell’estradando e, in primis, il diritto alla libertà personale, come sostiene il ricorrente, poiché, invece, i tempi di ciascun procedimento e lo status cautelare della persona chiesta in consegna sono disciplinati sia dal Trattato, con riferimento al termine entro il quale deve pervenire la richiesta di estradizione, sia dal codice di rito quanto alla durata del procedimento di estradizione e agli eventi che possono incidere sulla durata complessiva del procedimento giurisdizionale.

A tal riguardo è sufficiente richiamare l’art. 704, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale, la corte decide con sentenza in camera di consiglio, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, a sua volta scandita da precisi termini quanto alla attività dell’organo inquirente.

Né è fondato il rilievo che le misure coercitive disposte in funzione della estradizione possano avere durata indefinita, poiché, invece, la loro durata è regolata dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui «le misure coercitive sono revocate se dall’inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all’estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all’autorità giudiziaria».

Tale disposizione disciplina anche la proroga del termine, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, consentita solo quanto è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.

Val bene osservare, infine, che la richiesta “cumulativa” di estradizione, oggetto della seconda richiesta, lungi dal denotare una condotta strumentale dello Stato richiedente, si risolve in un regime di favore per la persona chiesta in consegna, poiché il termine è unitario e riferibile a tutte le procedure oggetto della richiesta stessa.

Né si presterebbero a richieste strumentali, come allegato dal ricorrente, funzionali al prolungamento della misura cautelare, le richieste frazionate di estradizione, cioè la prima, seconda e terza richiesta.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in materia cautelare, nel computo del termine annuale di durata massima delle misure coercitive, trova applicazione il disposto dell’art. 297, comma 1, cod. proc. pen. per l’individuazione della sua decorrenza, atteso il richiamo, contenuto nell’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., alle disposizioni del titolo I del libro IV, “in quanto applicabili”, sebbene non operi il meccanismo di “congelamento” disciplinato dall’art. 297, comma 4, cod. proc. pen., che attiene alle sole fasi del giudizio di primo grado o del giudizio d’impugnazione (Sez. 6, n. 7361 del 21/01/2026, [nome del precedente omesso], Rv. 289413 – 01).

In questa sede la difesa neppure ha posto il tema della decorrenza del termine di custodia cautelare per effetto della contestazione cd. a catena, né ha contestato la illegittimità della decorrenza del termine della procedura che era stato indicato dalla Corte di appello al 12 novembre 2025, ovvero del termine di un anno.

L’autorità giudiziaria italiana, nemmeno sotto il denunciato profilo della strumentalità della richiesta di estradizione, può sindacare la scelta dello Stato richiedente, rimessa alla discrezionalità dell’autorità estera, potendo, invece, controllare il rispetto dei tempi della procedura di estradizione, così come previsti dalle norme pattizie o dal codice di rito, e regolare di conseguenza il regime cautelare della persona estradanda e i tempi della decisione, tenuto conto che il termine previsto dall’art. 704, comma 2, cod. proc. pen. per la decisione della Corte d’appello ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché la sua inosservanza non è causa di nullità (Sez. 6, n. 31626 del 14/10/2020, [nome del precedente omesso], Rv. 279852 – 01).

Nel caso in esame, la richiesta formale di estradizione è tempestivamente pervenuta, nel termine di sessanta giorni dalla esecuzione dell’arresto provvisorio, e non risulta decorso, al momento della decisione, il termine annuale per la decisione sulla richiesta.

4. Sotto il profilo della configurabilità nei fatti per i quali si chiede la estradizione dell’istituto della continuazione, le deduzioni difensive sono manifestamente infondate.

L’applicazione dell’istituto della continuazione fra reati – previsto sia dal Codice penale federale messicano (art. 19) sia da vari codici penali statali, quando un soggetto commette più azioni od omissioni lesive dello stesso precetto penale, con identico disegno criminoso e contro la stessa vittima, venendo trattato giuridicamente come un unico reato – non costituisce solo una questione di fatto, risolvibile sulla base di un giudizio empirico fondato sulla riconducibilità dei fatti per cui si procede ad un unico gruppo imprenditoriale, alla omogeneità delle condotte e dalla loro commissione in un unitario contesto temporale, ma implica una valutazione in diritto alla stregua delle regole di diritto penale sostanziale vigenti nel Paese richiedente la consegna, perché incidente sulla struttura del reato.

L’applicazione della continuazione tra reati costituisce, pertanto, oggetto della valutazione rimessa unicamente all’autorità giudiziaria del Paese Richiedente e, in materia di estradizione, involge questioni che incidono sul principio di specialità di cui all’art. 10 del Trattato, che, al punto n. 3, contiene una deroga alla procedibilità nei confronti della persona consegnata limitata al caso in cui sia modificata, nel corso del processo, la qualificazione giuridica del fatto contestato e a condizione che per «tale nuovo reato sia consentita l’estradizione ai sensi del presente Trattato».

Una enunciazione “forte” del principio di specialità che contiene una deroga, specifica e rigorosa nei suoi presupposti, perché dipendente dalla modifica del fatto intervenuta nel corso del processo (oltre alla condizione di estradabilità per il reato così come qualificato).

Si deve, dunque, affermare che, secondo la enunciazione del principio di specialità di cui all’art. 10 del Trattato, deve escludersi che la persona richiesta in consegna possa essere processata dallo Stato richiedente la consegna per qualsiasi reato anteriore alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, anche se, in ipotesi, secondo l’ordinamento italiano, suscettibile di integrare l’istituto del reato continuato.

6. Sotto altro aspetto, non rileva la prospettata violazione del divieto di bis in idem, in relazione alla sentenza di rigetto della estradizione del 17 febbraio 2026 relativa alla esecuzione del mandato di cattura n. 1887 del 2024 (la cd. prima richiesta).

Tale decisione riguarda un reato specifico, quello di truffa, suscettibile, secondo l’ordinamento giuridico italiano e in forza del principio recato dalla sentenza n. 222 della Corte Costituzionale, di inquadramento nell’istituto del concorso formale, perché relativo ad una condotta, strutturalmente analoga ad altre per le quali è stata avanzata la richiesta di estradizione in esame ma commessa in danno di persona offesa diverse dalle vittime dei reati oggetto dei mandati di cattura che sono a fondamento della richiesta del 12 gennaio 2026.

Non si è, dunque, in presenza della identità sostanziale dei fatti, senza trascurare che la sentenza del 17 febbraio 2026 ha definito la richiesta di estradizione con una decisione in rito e non ha deliberato sul merito della richiesta sicché non sussiste alcuna preclusione all’esame della richiesta del 12 gennaio 2026 (la cd. seconda richiesta), in relazione alle previsioni dell’art. 707 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 8812 del 25/02/2011, [nome del precedente omesso], Rv. 249640 – 01).

7. Sono infondati i rilievi della difesa che denunciano la violazione del principio di proporzionalità della pena prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione che, in relazione ai reati contestati nei mandati di cattura, potrebbe comportare l’applicazione della pena di anni settantacinque di reclusione, e, quindi, il rischio di sottoposizione della persona estradata ad un trattamento inumano.

Il reato continuato è considerato, per l’ordinamento italiano, ai fini del calcolo della pena, un’unica entità giuridica e potrebbe comportare la pena del reato più grave aumentata fino al triplo – nel caso, la pena prevista per il reato di truffa è, come noto, quella di anni tre.

Ai fini del giudizio di proporzionalità della pena nel Paese che ha chiesto la consegna, non rileva il mero dato numerico della pena irrogabile e il suo confronto con la pena irrogabile in Italia.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l’aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene (Sez. 6, n. 121 del 21/09/2004, dep. 2005, [nome del precedente omesso], Rv. 230647 – 01).

Principi ritenuti violati, e, quindi ostativi alla consegna, in presenza di condanna di pena cd. a vita e in relazione ad ordinamenti che non prevedono istituti che consentono la liberazione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche (Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, [nome del precedente omesso], Rv. 272767) ovvero a pene di durata indeterminata (Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, [nome del precedente omesso], Rv. 275424 – 02).

Nel caso in esame la pena irrogabile è stata individuata nel ricorso sulla base della mera addizione della pena massima prevista per ciascuno dei fatti addebitati, e, dunque, sulla scorta di una valutazione del tutto astratta, laddove anche l’ordinamento messicano prevede, in materia di trattamento sanzionatorio, istituti di diritto penale sostanziale, applicabili sulla base di una valutazione discrezionale del giudice – ad es. circostanze attenuanti e reato continuato –, e che devono essere inquadrati nel contesto dei principi costituzionali, gli artt. 18 e 22 della Costituzione messicana, che individuano la funzione della pena anche nel reinserimento sociale della persona condannata e vietano pene corporali e ogni pena inusitata o sproporzionata.

8. L’esame fin qui condotto rende generici e manifestamente infondati i rilievi difensivi sul punto della illegittimità, per abnormità, della iscrizione e trattazione di un unico fascicolo processuale dell’esame della richiesta di estradizione relativa ai cinque mandati di cattura, cioè la cd. seconda richiesta.

Le richieste di estradizione (quella relativa al fascicolo n. 1887/2024 e quella relativa ai cinque mandati oggetto della presente decisione) sono state unitariamente trattate all’udienza del 9 dicembre 2025 ma hanno seguito iter procedimentali diversi e avuto esiti distinti, senza che ciò determini la violazione di regole processuali che neppure il ricorrente è stato in grado di indicare richiamando genericamente la violazione del diritto di difesa, posto che la riunione e la trattazione congiunta delle richieste non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenute distinte le statuizioni processuali relative a ciascuna di essa.

L’iter procedurale seguito dalla Corte di merito non ha violato alcuna norma processuale né sostanziale a difesa del ricorrente, posto che alla richiesta del Ministro di applicazione dell’arresto provvisorio e all’applicazione della misura ha fatto seguito l’audizione dell’interessato e, a partire dal termine individuato nella data del 17 novembre 2025, la tempestiva e formale trasmissione della richiesta di estradizione a cura dell’Autorità Centrale dello Stato del Messico.

10. Come anticipato, il ricorso è fondato e, in accoglimento dei motivi di ricorso sub 1, 2, 3, 8, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

11. È fondato, con le precisazioni che seguono, il motivo di ricorso con il quale è stata contestata la legittimità della richiesta di estradizione poiché l’autorità centrale messicana non avrebbe depositato i mandati di cattura autenticati posti a fondamento della richiesta.

Si tratta di una questione che non era stata devoluta alla Corte di appello di Palermo e che risulta proposta, per la prima volta, con l’odierno ricorso, sebbene in data 4 dicembre 2025 e 24 aprile 2026 fosse stata prodotta la documentazione della difesa con la quale si proponeva un tema collegato, cioè quello della non esecutività di tutti i mandati di cattura e della richiesta di estradizione.

La Corte di appello, da qui la fondatezza anche del motivo di ricorso sub 1, in relazione alla documentazione di cui ai punti b) e d), non ha esaminato la memoria difensiva e non ha dato alcuna risposta formale alle deduzioni difensive, secondo le quali sarebbe stata sospesa, in via provvisoria, prima, e definitiva, poi, la esecutività di tutti i mandati di cattura posti a fondamento della richiesta di estradizione.

L’art. 7, comma 2, punto a), del Trattato prevede che la richiesta di estradizione, fra gli altri atti e documenti, deve essere accompagnata «dalla copia autentica dell’ordine di arresto emesso dall’Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale».

La documentazione pervenuta il 12 gennaio 2026 al Dipartimento per gli Affari di Giustizia per il tramite dell’Ambasciata del Messico, già tradotta in lingua italiana e in forma cd. legalizzata, contiene le informazioni necessarie ai fini della estradizione e vi sono testualmente riprodotti, per incorporazione, i mandati di cattura emessi dall’autorità giudiziaria messicana, con riserva espressa di trasmettere anche gli atti cartacei e originali, che, tuttavia, non risultano allegati al fascicolo processuale.

Vero è che agli atti è allegata la nota di accompagnamento del D.A.G. del 4 febbraio 2026 in cui si dà atto della trasmissione, a sostegno della domanda di estradizione, della documentazione cartacea a seguito della nota del 12 gennaio 2026, con allegato DVD.

Tuttavia né la documentazione cartacea né il DVD sono rinvenibili in allegato alla nota in parola e alcuno dei supporti rinvenuti agli atti del fascicolo risulta consultabile con l’applicativo in uso all’Ufficio.

Non è stato, dunque, possibile verificare se esistano effettivamente i mandati di cattura in forma cartaceo e/o la loro riproduzione in forma digitale, in copia autentica, come richiesto dal Trattato.

La trasmissione in copia autentica dei mandati di arresto è ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza di legittimità, anche quando la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’autorità giudiziaria italiana deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti che è obbligatorio produrre da parte dell’autorità richiedente, nonché di altra documentazione comunque inviata, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, valutati nella prospettiva dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, [nome del precedente omesso], Rv. 275424 – 01).

Nel caso in esame, tenuto conto della riserva di trasmissione della documentazione cartacea già contenuta nella richiesta di estradizione del 12 gennaio 2026 e del contenuto della nota del 4 febbraio 2026, nonché dei generici rilievi della difesa – che si incentrano sul dato meramente formale e non contestano l’attendibilità della documentazione trasmessa -, la Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio, dovrà verificare la presenza agli atti dei mandati di cattura in copia autentica.

L’acquisizione di copia autentica dei mandati di cattura e dell’attestazione della loro efficacia esecutiva è vieppiù necessaria in presenza delle procedure incidentali di sospensione dei mandati e/o delle richieste di estradizione, sospensioni che sarebbero state deliberate nel giudizio di amparo, come meglio precisate al punto 12 che segue, tenuto conto, altresì, che nella memoria del 13 luglio 2026, successiva alla sentenza impugnata e depositata in vista dell’odierna udienza, il ricorrente insiste sulla strumentalità della richiesta di estradizione – integrante un vero e proprio abuso del processo – poiché la Procura generale messicana avrebbe affermato, nel corso del giudizio di amparo, l’inesistenza degli atti reclamati sostenendo che “no son ciertos los actos reclamados” (pagg. 9 e ss. della memoria del 13 luglio 2026), deduzione che, peraltro, la difesa aveva già sollevato con la richiamata memoria che accompagnava la produzione della documentazione del 4 dicembre 2025.

12. È fondato il comune motivo di ricorso secondo cui la Corte di appello di Palermo, omettendo l’esame delle memorie difensive e della documentazione allegata e di far ricorso a specifiche richieste di informazioni complementari – come allegato sub motivo n. 8 -, non ha verificato se i mandati di arresto emessi dall’autorità giudiziaria del Messico e la richiesta di estradizione fossero esecutivi al momento della decisione.

A tal riguardo la difesa, in più soluzioni e da ultimo con la memoria depositata il 13 luglio 2026, ha prodotto documentazione, non tradotta in lingua italiana se non per singoli e specifici passaggi, relativa ai giudizi di amparo a seguito di richiesta proposta dai legali dello [ricorrente] fin dal 25 novembre 2025, dinanzi al Giudice dello Stato di Morelia, Michoacán, procedimenti che risultavano iscritti ai numeri 1493/2025, 1494/2025 e 1491/2025, con fissazione dell’udienza per la decisione incidentale sulla sospensione al 4 dicembre 2025.

In particolare, già con la memoria del 28 novembre 2025, la difesa aveva prodotto copia dei fascicoli processuali relativi al giudizio di amparo – non tradotti – dando atto che per tre mandati di cattura (quelli aventi i numeri 1386, 1692 e 2334) sarebbe intervenuto (come desumibile alla pag. 19 dei rispettivi fascicoli), un provvedimento di sospensione provvisoria avente ad oggetto sia i mandati di cattura che le corrispondenti richieste di estradizione.

In data 9 dicembre 2025, in udienza, il difensore dello [ricorrente] aveva prodotto ulteriore documentazione, non tradotta, proveniente dalla Procura generale messicana e diretta al giudice procedente dello Stato di Michoacán, attestante che per i tre mandati (aventi i numeri 1692, 1836 e 2334) non sarebbe stato emesso alcun mandato di arresto provvisorio ovvero, così testualmente riportato nella memoria difensiva, che “non era stata avanzata alcuna richiesta estradizionale”.

La documentazione veniva acquisita dalla Corte e, a cura della cancelleria, inviata il 10 dicembre 2025 al Ministero della Giustizia con richiesta di inoltro all’Autorità Centrale del Messico (il Ministero degli Affari esteri) per informazioni, che non sono state rinvenute agli atti.

In data 29 dicembre 2025, è pervenuta al D.A.G. una nota del Ministero degli Esteri del Messico che, a riscontro della richiesta del D.A.G. del 17 dicembre, manifestava “il persistente interesse ad ottenere l’estradizione dello [ricorrente] con riferimento ai mandati a suo carico” e di non avere avuto notizia sulla data di decorrenza del termine di sessanta giorni ai fini dell’inoltro della richiesta formale di estradizione.

In data 24 aprile 2026, la difesa dello [ricorrente] produceva una ulteriore memoria – con allegazione di documentazione, per vero non rinvenuta nel fascicolo, ovvero prodotta su DVD che non è stato possibile aprire con l’applicativo ministeriale in uso all’Ufficio-, nella quale si dava atto che, con riferimento agli incidenti di sospensione già aventi i numeri 1491/2025, 1493/2025 e 1994/2025, (relativi ai mandati di arresto n. 1386, 2334 e 1692) era stata concessa dal Giudice di Morelia la sospensione definitiva dell’ordine di estradizione. La difesa dava atto di ulteriori indagini che la competente Procura del Distretto di Michoacán aveva disposto in relazione ai fatti a base dei mandati di cattura n. 937/2025 e 918/2025.

Con memoria del 13 luglio 2026, la difesa ha prodotto ulteriore documentazione – solo in parte tradotta in italiano – relativa al fascicolo avente il n. 290 del 2026 e la decisione con la quale il Giudice Distrettuale, con provvedimento del 13 aprile 2026, aveva accolto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente, avverso il provvedimento (notificatogli in data 5 marzo 2026 ma non prodotto agli atti) con il quale il Giudice del Distretto si era pronunciato sulla richiesta di amparo, dichiarandola inammissibile con un provvedimento adottato in via preliminare (in limine), per carenza di interesse dello [ricorrente] sulla decisione di estradizione.

Il Giudice collegiale ha rinviato gli atti al Giudice del Distretto per la decisione nel merito e il difensore ha precisato, altresì, che “l’intero fascicolo del giudizio di amparo è attualmente sub iudice dinanzi al Giudice federale con udienza costituzionale fissata per il 15 luglio 2026”.

Il reclamo, per come evincibile dalla richiesta del difensore riportata nell’epigrafe del provvedimento, non è relativo al solo ricorso avente ad oggetto il mandato n. 1386 (per il quale si era fatta confusione sul numero, riportato come 1836), ma le motivazioni sulla illegittimità del rigetto risultano generali perché riferibili alla “correttezza e completezza delle notizie inviate dalla Segreteria delle Relazioni Estere dirette allo Stato Italiano nell’ambito del procedimento n. 6/25 Reg. Estradizioni, in quanto non sarebbero state comunicate notizie relative alle sospensioni provvisorie e definitive vigenti concesse in Messico contro i mandati di cattura che fungono da base alla richiesta formale di estradizione nonché la esibizione e il pagamento delle garanzie affinché dette sospensioni producano effetti” e, in relazione a tutti i mandati, omettendo di informare che attualmente esistono sospensioni in ciascuno dei mandati di cattura posti a base della richiesta di estradizione.

13. La procedura di estradizione in esame risulta complessa in ragione del contenuto della documentazione prodotta dalla difesa, non tradotta se non per specifici passaggi ritenuti di interesse ed estrapolati dalla produzione documentale depositata in copia non legalizzata: vieppiù il contenuto delle decisioni giudiziarie richiamate nella memoria appare di complessa ricostruzione sia perché parziale, nella traduzione allegata dalla difesa, sia per gli istituti giuridici di riferimento, che rinviano alle competenze di diverse giurisdizioni (quelle del Giudice di Morelia, e quelle del Giudice distrettuale).

Allo stato, l’analisi appare vieppiù complessa alla stregua della ricostruzione compiuta nel provvedimento del Giudice collegiale – questa tradotta in lingua italiana – che sembra abbia annullato la decisione di non luogo a procedere sulle domande di amparo.

Viceversa, la produzione difensiva avrebbe richiesto, a cura della Corte di appello, l’analisi specifica del contenuto dei provvedimenti di sospensione – provvisoria e/o definitiva –, la loro incidenza sia sui mandati di cattura del Giudice di Controllo e Giudizio di Sistema di Giustizia Penale e Accusatorio e Orale dello Stato di Michoacán sia sulla richiesta di estradizione, tanto anche alla stregua delle precisazioni contenute nei provvedimenti di sospensione allegati alla memoria del 4 dicembre 2025, in cui veniva ribadita la perdurante messa a disposizione del Giudice procedente dello [ricorrente], nello stato di custodia cautelare in cui al momento dell’adozione del provvedimento di sospensione versava.

La produzione difensiva non consente, allo stato, di verificare se effettivamente siano intervenuti – e abbiano acquistato efficacia – i provvedimenti di sospensione provvisoria di tre dei cinque mandati (quelli aventi i numeri 1386, 1692 e 2334), che, secondo quanto affermato nel provvedimento di accoglimento del reclamo del 13 aprile 2026, sarebbero divenuti esecutivi con il versamento delle cauzioni; se dette sospensioni siano divenute definitive, come la difesa sostiene nella nota del 24 aprile 2026, in cui richiama un provvedimento in tal senso del Giudice di Morelia, adottato il 30 marzo 2026 e come tale sospensione si concili con il rigetto, in limine, della richiesta di amparo, oggetto di reclamo.

Né è dato cogliere la differenza e le connessioni tra la procedura svoltasi dinanzi al Giudice di Morelia e quella relativa ai giudizi di amparo.

La delicatezza della procedura di estradizione, come meccanismo di cooperazione internazionale, esige, soprattutto quando, come nel caso in esame, per assicurarne gli effetti la persona richiesta in consegna sia privata della libertà personale, un’attenta e puntuale verifica, in ogni momento del procedimento e a cura di tutti gli organi che a vario livello e con diverse competenze intervengono nella procedura, sulla stabile e attuale persistenza dei requisiti che, in relazione ai principi di doppia incriminabilità e specialità, legittimano la richiesta.

Soprattutto è indispensabile l’accertamento del presupposto cardine della procedura di estradizione che, con riferimento all’ordinamento di provenienza, comporta l’attualità, al momento della decisione, del requisito della esecutività sia del mandato di cattura sia della richiesta di estradizione.

Tali requisiti non possono essere oggetto né di ricostruzione presuntiva, in presenza di carenze della documentazione trasmessa, che deve essere assistita da autenticità ed essere “attuale” al momento della decisione, tenuto conto della sopravvenienza, rispetto al momento di adozione dei mandati di arresto, di provvedimenti di sospensione, né di generiche rassicurazioni, quando, come nel caso in esame, sia stata documentata l’attivazione degli istituti giuridici previsti nell’ordinamento dello Stato richiedente suscettibili di incidere sull’efficacia ed esecutività dei mandati di cattura e della richiesta di estradizione attraverso il ricorso al giudizio di amparo, nelle sue varie articolazioni, o ad altre forme di impugnazione dei provvedimenti che costituiscono la base legale della richiesta di estradizione.

In tale caso, è compito della Corte di appello attivare, per il tramite degli Uffici Ministeriali corrispondenti, non la richiesta di generiche informazioni, ma una formale richiesta di informazioni suppletive che, con specifico riferimento agli atti dei procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria straniera, così come prospettati dalla difesa dell’estradando, chiedano specifico conto della attuale esecutività dei mandati di cattura e della richiesta di estradizione.

Tali informazioni, come correttamente rilevato con il motivo di ricorso sub n. 8, in presenza dei provvedimenti di sospensione allegati dalla difesa, devono essere specifiche con riferimento a tutti gli effetti della sospensione adottata, onde valutarne la compatibilità con le previsioni del Trattato e del codice di rito.

Risulta, dunque, del tutto generico il contenuto della nota del 29 dicembre 2025 del Ministero degli Esteri del Messico che, a riscontro della richiesta del D.A.G. del 17 dicembre, non meglio indicata, manifestava “il persistente interesse ad ottenere l’estradizione dello [ricorrente] con riferimento ai mandati a suo carico”, affermazione valorizzata dalla Corte di appello per inferirne la esecutività dei mandati e della richiesta di estradizione.

La richiesta di estradizione non può trovare esecuzione se non in relazione a mandati di cattura muniti di certificazione di autenticità e richieste di estradizione aventi efficacia ed esecutivi nello Stato che ha chiesto la estradizione al momento in cui viene adottata la decisione sulla estradizione, non essendo compatibile con detti requisiti alcun margine di opinabilità.

Sono dunque, necessarie e indispensabili, le certificazioni, al momento della decisione, della esecutività di ciascuno dei cinque mandati di arresto (aventi i numeri 2334, 1386, 937, 1692 e 918), che devono essere acquisite in copia autenticata, nonché una formale esplicazione della richiesta di estradizione che certifichi, secondo i requisiti di cui all’art. 7 Trattato, non il generico persistente interesse alla richiesta di estradizione, ma la esecutività, ai fini dell’estradizione, sia dei mandati di cattura e sia della richiesta di estradizione, spiegando quale sia stato l’esito delle procedure di amparo, l’eventuale incidenza dei provvedimenti di sospensione adottati sulla esecutività dei mandati di cattura e sulla richiesta di estradizione, nonché l’esito dell’udienza fissata dinanzi al Giudice di Morelia il 12 luglio 2026, se tale udienza sia o meno relativa al giudizio di amparo e, ancora una volta, quale incidenza il suo esito abbia avuto sulla esecutività dei mandati di cattura e sulla richiesta di estradizione.

La finalità della richiesta è connessa alla ricostruzione in concreto della efficacia ed esecutività dei titoli che costituiscono la base legale della richiesta di estradizione al momento della sentenza impugnata, nonché della decisione in sede di rinvio poiché, ai fini della estradizione, sono rilevanti formali provvedimenti che abbiano revocato i mandati di cattura o ne abbiano dichiarato la sospensione definitiva, non essendo, viceversa, rilevanti, né mere sospensioni provvisorie né carenze informative e documentali che non siano immediatamente riconducibili agli atti indispensabili ai fini del procedimento estradizionale, quindi ai mandati di cattura e alla richiesta di estradizione e alla loro esecutività.

14. Anche sulla tutela dei diritti umani presso il Centro Penitenziario “David Franco Rodriguez” dove, se estradato, lo [ricorrente] sarebbe detenuto, la Corte di appello non si è fatta carico di esaminare, se non in termini assertivi e apodittici, le deduzioni difensive svolte con le memorie difensive depositate nel corso del processo fin dal 19 settembre 2025, ribaditi con le successive memorie, e documentazione allegata, del 4 marzo 2026, e, soprattutto, con le memorie depositate il 4, 5, e 7 maggio 2026: sono, pertanto, fondati i motivi di ricorso sub 1, 5 e 8.

15. Non è, invece, fondato il comune motivo di ricorso sulla inutilizzabilità delle informazioni richieste dalla Corte di appello con l’ordinanza dell’11 marzo 2026 pervenute il 28 aprile 2026, oltre la scadenza del termine fissato dalla Corte di appello, che, secondo la prospettazione difensiva, determinerebbero la nullità della sentenza di estradizione.

La Corte di appello, con l’ordinanza dell’11 marzo 2026, aveva chiesto alla competente autorità messicana notizie sulle condizioni di detenzione alle quali, se consegnato, lo [ricorrente] sarebbe stato sottoposto, notizie effettivamente pervenute alle ore 18:00 del 28 aprile 2026, dopo che la Corte di appello, nel corso dell’udienza camerale, aveva già acquisito le conclusioni delle parti sulla richiesta di estradizione, senza che, tuttavia, fosse stata adottata la decisione.

Tanto determinava la Corte di appello a rimettere sul ruolo la decisione sulla richiesta di estradizione con la fissazione di una nuova udienza – quella del 12 maggio 2026 – alla quale partecipavano il Procuratore generale e i difensori dello [ricorrente], che avevano la possibilità di esaminare la documentazione nuova, costituita sia dalle informazioni pervenute dal Procuratore generale della Repubblica sia dalla nota con la quale si comunicava l’annullamento dell’ordinanza n. 899 del 2025 (in forza del risarcimento del danno alla persona offesa, oggetto di separato procedimento) e il persistente interesse alla estradizione con riferimento ai fascicoli n. 918, 937, 1386, 1692 e 2334.

In vista dell’udienza del 12 maggio 2026 i difensori del ricorrente (il 4, 5 e 7 maggio) avevano depositato memorie, con allegata documentazione, in relazione alle condizioni di trattamento dei detenuti presso gli istituti penitenziari messicani, tali da render generiche e incongrue, in prospettiva, le notizie pervenute dalla Procura della Repubblica innanzi citate.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’acquisizione di informazioni in ordine alle condizioni detentive avvenuta al di fuori del contraddittorio determina l’inutilizzabilità delle stesse e la nullità della decisione favorevole alla consegna dell’estradando su di esse fondata, qualificabile a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, [nome del precedente omesso], Rv. 279851 – 01), una situazione che, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.

Come di evince dalla disamina in fatto innanzi svolta, la richiesta di acquisizione delle informazioni era stata disposta all’udienza del 10 marzo 2026 a seguito del contraddittorio tra le parti e dei rilievi dei difensori del ricorrente che, allegando documentazione proveniente da fonti cd. aperte e da articoli di stampa, avevano eccepito le condizioni di detenzione nei centri penitenziari messicani, incompatibili con la tutela dei diritti umani.

La produzione documentale della difesa era, dunque, alla base della richiesta di informazioni supplementari pervenute, mentre la Corte di appello, già in camera di consiglio per la decisione, si è, correttamente, determinata a rinnovare l’udienza per mettere a disposizione delle parti la documentazione stessa.

Le parti hanno avuto la possibilità di esaminare tale documentazione e rassegnare sul punto le proprie argomentate e documentate conclusioni.

Il contraddittorio in concreto svolto determina, dunque, la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive sul punto.

16. Nel merito, tuttavia, le argomentazioni svolte dalla Corte di appello a riguardo dell’adeguatezza delle informazioni ricevute ad escludere la violazione dei diritti della persona estradanda sono apodittiche e generiche.

Come noto, nelle procedure di estradizione, il ricorrente deve allegare elementi precisi, aggiornati e individualizzati, idonei a dimostrare un rischio concreto per la propria persona.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della causa ostativa di cui all’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., grava sull’estradando l’onere di indicare elementi oggettivi, attendibili e specifici e non è sufficiente il mero riferimento a carenze generali del sistema penitenziario (Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, [nome del precedente omesso], Rv. 280709; Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, [nome del precedente omesso], Rv. 275166).

La Corte d’appello, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un’indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l’interessato alla consegna sarà, o meno, sottoposto ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, [nome del precedente omesso], Rv. 268109 – 01).

La Corte di appello di Palermo, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa fin dal 29 settembre 2025, con ordinanza del 10 marzo 2026, ha chiesto informazioni all’Autorità Centrale richiamando genericamente le decisioni della Corte Edu sugli spazi delle celle di detenzione, laddove, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, le informazioni da richiedere avrebbero dovuto essere specifiche – sullo spazio effettivo delle celle, ad es. -, ma anche sul trattamento penitenziario in concreto riservato allo [ricorrente] e sulle garanzie del rispetto delle condizioni di detenzione e sulla tutela della persona consegnata, sia con riguardo a possibili ritorsioni, in ragione della peculiarità dei fatti che gli vengono ascritti – perché interessanti numerose persone offese, oltre a quelli oggetto dei mandati di cattura – sia, soprattutto, con riguardo all’elevato grado di violenza intraspecifica delle carceri messicane, aspetto, questo, evidenziato dalle cd. fonti aperte qualificate allegate dalla difesa.

A seguito delle informazioni pervenute il 28 aprile 2026, la difesa del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione allegata alle memorie dei 5, 6 e 7 maggio 2026 che denunciava le negative condizioni di detenzione del Centro Penitenziario “David Franco Rodriguez”, documentazione che non è stata esaminata dalla Corte di appello che ha respinto, perché generiche, ovvero riferite a istituti diversi da quello cui sarebbe destinato [il ricorrente], le osservazioni della difesa.

Le conclusioni della sentenza impugnata sono erronee sotto un duplice profilo.

Innanzitutto perché le informazioni trasmesse dal Procuratore Generale della Repubblica del Messico sono del tutto generiche sulle condizioni di detenzione, in relazione allo spazio a disposizione del detenuto, pur dando atto che sarà ristretto in una cella singola munita di servizi igienici e di mobili in cui collocare gli effetti personali, tanto a fronte di una generalizzata situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari messicani, attestata anche da fonti ufficiali e perché si limitano a richiamare la esistenza di servizi sanitari dell’Istituto e l’impegno dello Stato messicano al rispetto delle “Norme minime delle Nazioni Unite per il Trattamento dei detenuti”.

Le informazioni, inoltre, nulla dicono sul regime al quale sarebbe sottoposto lo [ricorrente] – ad es. sull’isolamento al quale sono generalmente sottoposti i detenuti nel periodo iniziale e sulla sua durata; sul regime aperto o chiuso della detenzione e, quindi, sulla possibilità di usufruire di colloqui con i familiari e partecipare alle attività sociali dell’Istituto –, regime che, come noto, condiziona anche il giudizio di adeguatezza dello spazio individuale nella cella di detenzione.

Né le informazioni trasmesse contengono notizie sui controlli amministrativi o giurisdizionali spettanti ai detenuti per ottenere il rispetto delle norme minime di trattamento.

Sotto altro profilo, la Corte non ha esaminato i rilievi della difesa che se risultano generici, alla stregua di quanto illustrato in premessa, nella parte in cui richiamano articoli di stampa dimostrativi di un generalizzato controllo dei centri di detenzione messicani da parte di cartelli della droga – in buona parte riferiti ad altri Stati della Federazione – o ad altre problematiche generalizzate e sistemiche degli istituti penitenziari messicani, sono, invece, specifiche nella parte in cui, con la memoria del 7 maggio 2026, veniva denunciato il sovraffollamento dell’Istituto di destinazione (pari al 122% della capacità regolamentare), la mancanza di un impegno a non trasferire in altro istituto la persona estradanda e di qualsiasi meccanismo di monitoraggio indipendente o verifica successiva e il punteggio negativo (5,98 su scala decimale) della Diagnosi Nazionale di Vigilanza Penitenziaria della stessa CNDH messicana, oltre la violenza endemica e autogoverno criminale dell’istituto “David Franco Rodriguez”.

Anche in materia di estradizione rileva il principio, dettato in materia di mandato di arresto europeo, secondo cui la Corte di appello è tenuta ad acquisire informazioni integrative specifiche in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando, nel caso in cui quest’ultimo abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, tali da smentire le indicazioni dallo stesso già trasmesse, oppure a scrutinare puntualmente il contenuto delle allegazioni difensive, argomentando con il necessario approfondimento al fine di disattenderne il portato (Sez. 6, n. 18523 del 21/05/2026, [nome del precedente omesso], Rv. 290058 – 01).

La Corte di appello di Palermo, che non si è attenuta a tale regula iuris, in sede di rinvio, esaminate le fonti conoscitive qualificate di rischio, per l’estradando, di un trattamento inumano o degradante nello Stato richiedente e nell’Istituto indicato come quello in cui [il ricorrente] sarà ristretto, dovrà acquisire informazioni complete, attuali ed individualizzate sulle specifiche condizioni di detenzione cui sarà sottoposto quest’ultimo in caso di consegna, nonché assicurazioni specifiche in ordine al trattamento riservato all’estradando, anche con riguardo ai pericoli cui potrebbe essere esposto in relazione ai reati per cui si procede.

Va ricordato, infatti, che anche in un contesto generalizzato di sovraffollamento o di altre problematiche sistemiche delle strutture penitenziarie, il rischio individuale può essere escluso da assicurazioni diplomatiche specifiche, vincolanti e verificabili, idonee a garantire un trattamento detentivo individualizzato conforme ai diritti fondamentali.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 23 luglio 2026