EAW to Spain and assessment on circumstancial evidences

EAW
🇮🇹Italy→🇪🇸Spain
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
03/07/2026
Decision number
25295/2026
Main ground
Circumstancial evidences
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned a prosecution European Arrest Warrant issued by Spain in relation to a robbery charge. The requested person appealed against the decision of the Court of Appeal of Naples granting surrender, arguing that the warrant did not indicate the evidentiary sources on which he had been identified as one of the perpetrators and that the executing court should have assessed whether the EAW was supported by serious indications of guilt. The Italian Supreme Court held that, following the reform introduced by Legislative Decree No. 10/2021, the executing judicial authority is no longer required to assess the seriousness of the evidence or the sources of proof, but only to verify that the description of the facts is sufficiently capable of identifying a criminal offence attributable to the requested person. The Court also declared inadmissible the additional ground concerning the alleged absence of the original Spanish version of the EAW, holding that new grounds cannot be introduced before the Court of Cassation in EAW proceedings and noting that the arrest was based on the SIS alert and that the Italian translation of the EAW had been transmitted. The appeal was therefore declared inadmissible.
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EAW to Spain and assessment on circumstancial evidences, Italian Supreme Court, 3 July 2026, No 25295/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/eaw-assessment-circumstancial-evidences-italy-spain-7-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta di consegna, avanzata dall’autorità giudiziaria spagnola, in virtù di mandato di arresto europeo processuale emesso in relazione al reato di rapina.

2. Nell’interesse del ricorrente, è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge, sul presupposto che la consegna sarebbe stata disposta nonostante mancasse l’indicazione delle fonti di prova sulla base delle quali Io. era stato ritenuto quale uno degli autori della rapina.

Assume la difesa che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare che il mandato di arresto europeo era stato emesso sulla base di un compendio indiziario seriamente evocativo del fatto di reato contestato, valutando anche le fonti di prova.

3. L’Avvocato …  ha depositato una memoria difensiva con motivi aggiunti, eccependo che non era stato acquisito il mandato di arresto europeo in lingua spagnola, ma solo la copia tradotta in italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.10, l’ambito delle valutazioni rimesse al giudice nazionale, in merito ai presupposti per disporre la consegna, si è considerevolmente ridotto.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, l’eliminazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39169 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

Al contempo, l’intervenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3, 4, 5, 6 dell’art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez.6, n. 35462 del 23/9/2021, Rv. 282253).

Con riguardo alle censure mosse nel ricorso, rileva soprattutto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 6 cit., posto che tale norma era quella che imponeva l’indicazione delle fonti di prova, oltre alla relazione sui fatti addebitati.

Quanto detto consente di ritenere che il principio affermato da Sez. U, n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv.235348 deve essere reinterpretato, alla luce delle sopravvenute modifiche normative, ritenendo che l’autorità richiesta della consegna deve limitarsi a verificare che la mera descrizione dei fatti, così come descritti dall’autorità richiedente, risulti seriamente evocativa di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, ma non è tenuta a valutare il profilo della gravità indiziaria.

Applicando tale principio al caso di specie, è agevole concludere nei senso che la Corte di appello ha correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per disporre la consegna, limitandosi al quel vaglio di massima della contestazione, che non richiede affatto né l’acquisizione delle fonti di prova e, tanto meno, un giudizio in merito alla gravità indiziaria.

3. Per quanto attiene al motivo nuovo dedotto dall’Avvocato Pascarosa, se ne rileva l’inammissibilità.

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che, in tema di mandato di arresto europeo, non è consentita la presentazione di motivi nuovi nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il disposto dell’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, detta una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria in ordine ai tempi di proposizione del ricorso e ai termini di comparizione, in base alla quale deve ritenersi ammissibile soltanto il deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con l’originario atto di impugnazione (Sez.6, n.32059 del 25/09/2025, Singh, Rv. 288626).

Per completezza, deve rilevarsi che l’arresto del ricorrente è stato eseguito sulla base dell’inserimento del mandato di arresto europeo nel sistema S.I.S. e, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di appello, quest’ultima confermava la trasmissione del mandato di arresto tradotto in lingua italiana, sicché alcun dubbio può sussistere in ordine alla legittima emissione del titolo legittimante la consegna.

In ogni caso, la censura relativa alla dedotta omessa acquisizione del mandato di arresto europeo doveva essere necessariamente dedotta con il ricorso per cassazione.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 3 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2026.