EAW and “individualized” information on detention conditions

EAW
🇮🇹Italy→🇭🇺Hungary
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
04/02/2026
Decision number
4720/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Detention conditions
🇬🇧 Summary
The judicial authority cannot rely on generic assurances provided by the Hungarian authorities where such assurances are not capable of guaranteeing compliance with the principle that the specific custodial treatment to which the requested person will actually be subjected must be made known. The decision must instead be based on the acquisition of “individualised” information on the detention regime.
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EAW and “individualized” information on detention conditions, Italian Supreme Court, 4 February 2026, No 4720/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/eaw-detention-conditions-individualized-assurances-italy-hungary-2-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12 gennaio 2026, all’esito di giudizio di rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza in data 19 novembre 2025 che aveva annullato precedente sentenza della Corte di appello di Roma in data 9 ottobre 2025, la medesima Corte di appello ha disposto la consegna all’Ungheria di xxx, in quanto raggiunto da:

– mandato di arresto europeo emesso il 14 aprile 2025 in esecuzione della sentenza n. 8.B.10.408/2023/20 emessa il 6 luglio 2023 dal Tribunale Centrale dei Distretti di Pest – irrevocabile il 18 ottobre 2023 con le modificazioni incluse nella sentenza n. 32.Bf.9625/2023/12 della Corte di appello della capitale Budapest e della sentenza 3.B.V.21.158/2019/95 emessa il 25 gennaio 2021 dal Tribunale Centrale dei Distretti di Pest – irrevocabile in data 11 giugno 2021 a seguito della sentenza di conferma n. 23.Bf.7591/2021/16 della Corte di appello della capitale Budapest – che hanno condannato l’interessato alla pena rispettivamente di pari ad anni 1 e mesi 6 ed anni 2 di reclusione per due distinti delitti di furto commessi a Budapest (Ungheria) nei giorni 8 novembre 2022 e 23 marzo 2019 (con pena residua da espiare indicata in anni uno, mesi sei e giorni uno di reclusione);

– mandato di arresto europeo emesso in data 4 luglio 2025, in esecuzione della sentenza n. 8.B.145/2023/23 emessa dal Tribunale distrettuale di Dabas in data 10 aprile 2024 – irrevocabile in data 6 maggio 2024 – di condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di furto commesso a I (Ungheria) in data 3 novembre 2022 (pena interamente da espiare).

Occorre immediatamente rilevare che la Corte di cassazione nella menzionata sentenza di annullamento aveva chiesto al Giudice del rinvio di rivalutare la domanda di consegna previa acquisizione dallo Stato emittente di precise informazioni in ordine:

a) all’istituto penitenziario o agli istituti penitenziari ove il ricorrente sarà recluso a partire dal momento della consegna;

b) alle specifiche modalità di svolgimento del viaggio, in caso di esecuzione della consegna (mezzo di trasporto utilizzato; tappe del viaggio e durata di ciascuna tappa; luoghi di custodia durante il viaggio; tipologia di assistenza sanitaria assicurata durante tutto il viaggio);

c) allo specifico regime detentivo al quale sarà sottoposto il ricorrente in ciascun istituto penitenziario cui sarà assegnato, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni della cella in cui lo stesso sarà recluso, alle condizioni igienico-sanitarie, ai servizi di cui potrà fruire e al regime carcerario, se chiuso, aperto o semiaperto;

d) alle specifiche prestazioni di assistenza medica e psicologica di cui il ricorrente potrebbe beneficiare in relazione alle sue specifiche patologie.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di Gu.Jo., deducendo:

2.1. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 16 della I. n. 69/2005 per avere la sentenza impugnata omesso di uniformarsi ai principi di diritto ed alle indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di legittimità.

Deduce, al riguardo, la difesa del ricorrente che la risposta ai quesiti sopra indicati fornita dalle autorità ungheresi in data 11 dicembre 2025 null’altro sarebbe che una replica della medesima risposta che le stesse autorità avevano fornito in data 26 giugno 2025 differenziandosi i due documenti solo dalla data di emissione.

Lamenta, poi, la difesa del ricorrente che la Corte di appello anziché conformarsi ai principi di diritto indicati nella sentenza rescindente, ha deciso, nonostante l’opposizione del difensore, di esperire una nuova perizia sul Gu.Jo. sebbene la stessa non fosse stata richiesta e neppure ipotizzata dalla Corte di legittimità così eccedendo rispetto ai poteri che competono al Giudice di rinvio il quale avrebbe dovuto occuparsi solo di questioni di diritto (ex art. 606, lett. a, b e c, cod. proc. pen.) e non avrebbe quindi potuto approfondire questioni di mero fatto attinenti al giudizio di merito. Ne consegue, aggiunge la difesa del ricorrente, che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a porre all’autorità ungherese i quesiti richiesti per poi decidere l’eventuale consegna del Gu.Jo. in base alle risposte ottenute.

Quanto, poi, al nuovo accertamento peritale osserva la difesa del ricorrente che l’esito dello stesso non solo si pone in contrasto con il precedente accertamento ma al più risponde solo parzialmente al secondo dei quesiti sopra indicati e non agli altri. In particolare, non è stata risolta la questione relativa al fatto che, come comunicato dalle Autorità ungheresi, “non esiste un programma specifico di trattamento medico per i detenuti a livello organizzato per curare la grave dipendenza da alcool” e, comunque, l’acquisizione dallo stato emittente delle informazioni complementari non consentirebbe di verificare le condizioni “individualizzate” circa il trattamento penitenziario cui il consegnando sarebbe in concreto sottoposto.

2.2. Violazione di legge ed inosservanza dell’art. 2 della I. n. 69/2005, norma finalizzata a scongiurare il rischio di trattamenti inumani e degradanti nel corso della detenzione, in ragione delle concrete condizioni di salute del consegnando, caratterizzate da un complesso quadro clinico di alcool dipendenza cronica.

Ribadisce al riguardo la difesa del ricorrente il fatto che le Autorità ungheresi non hanno garantito che il Gu.Jo. possa godere nel corso della detenzione, di assistenza medica adeguata alle sue condizioni di salute che, per contro, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto sufficienti limitandosi a ritenere le stesse compatibili con il regime carcerario anche disattendendo e non confrontandosi con quanto emerso dall’originaria perizia redatta dalla dr.ssa Fe.Ed.

Al riguardo osserva il ricorrente che al secondo perito (dott. Fe.) non era stato posto alcun quesito riguardante la compatibilità delle condizioni di salute del Gu.Jo. con il regime carcerario in quanto l’unico quesito posto allo stesso era afferente alle modalità di trasporto dello stesso e da ciò ne deriverebbe che la motivazione resa dalla Corte di appello sul punto non può che ritenersi apparente.

2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 16 della I. n. 69/2005 e 3 CEDU in relazione al pericolo di trattamenti disumani e degradanti.

Lamenta la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha disposto la consegna del Gu.Jo. nonostante il fatto che le informazioni ricevute dall’Autorità Ungherese non fossero precise e dettagliate sulla esecuzione della pena, ignorando le condizioni critiche delle carceri in Ungheria testimoniate dal Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del 2023. Fermo restando, infatti, il principio per quale è necessario l’accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano e degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, rischio che, una volta puntualmente sollecitato dalle indicazioni difensive del soggetto da consegnare deve essere accertato attraverso una richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato, si osserva che nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe affrontato il tema della affidabilità delle fonti informative aperte che il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso e delle conclusioni formulate in sede di discussione del giudizio così incorrendo anche in questo caso in una violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente evidenziare che i motivi di ricorso deducono una violazione di legge, in relazione all’art. 2 della I. 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri). In particolare, con gli stessi si deduce la mancanza o apparenza della motivazione, che trascurerebbe il serio rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di consegna sia sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, quanto sotto il profilo del rischio per il soggetto richiesto di consegna di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, in considerazione delle condizioni di vita carceraria in Ungheria.

È, altresì, un dato di fatto accertato e non contestato che Gu.Jo. è affetto da rilevanti problemi di salute indicati nella relazione peritale del 9 settembre 2025, quali l’esistenza di “un disturbo psichiatrico di tipo psicotico, in trattamento farmacologico con farmaci a medio compenso, in soggetto con pregressi comportamenti autolesivi e a possibile scopo anti-conservativo; una sindrome astinenziale in storia di abuso di alcool e sostanze psicotrope, in attuale terapia psico-farmacologica e sostegno psicologico; una infezione da HCV, con danno epatico; un’infezione da sifilide latente precoce”.

La valutazione della generale situazione sanitaria del Gu.Jo. ha trovato sostanziale conferma nella seconda relazione peritale a firma del dr. Fe. della quale si dirà meglio nel prosieguo.

2. Ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che i primi due motivi di ricorso sono fondati nei limiti di quanto si dirà.

2.1. Con specifico riguardo al primo ed al terzo dei quesiti posti da questa da questa Corte in sede di annullamento con il quale si chiedeva di acquisire informazioni in ordine all’istituto penitenziario o agli istituti penitenziari ove il ricorrente sarà recluso a partire dal momento della consegna, la Corte di appello nella sentenza impugnata (pag. 7 e 8) ha richiamato il contenuto delle informazioni trasmesse dalle autorità ungheresi in data 11 dicembre 2025 nelle quali si è evidenziato.

a) che il Gu.Jo. sarà accolto in condizioni coerenti con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con le raccomandazioni delle Nazioni Unite sugli orientamenti minimi per il trattamento umano delle persone arrestate e con le raccomandazioni R/87/3 e R/2006/2 del Consiglio d’Europa sulle norme penitenziarie europee alle quali l’Ungheria ha aderito;

b) che il Gu.Jo. sarà accolto presso una struttura detentiva allo stato non individuata e poco dopo il suo arrivo verrà trasferito presso il penitenziario nazionale di Szombathely del quale sono state nel dettaglio indicate le caratteristiche (stato di saturazione massima, spazi a disposizione dei detenuti e ripartizione degli stessi per sesso ed età o per altre caratteristiche anche di natura sanitaria ideologica o religiosa, condizioni igieniche e climatiche, pasti ed ulteriori servizi forniti, colloqui con il difensore od altri soggetti).

Non sfugge che si tratta di informazioni che di fatto erano già nella disponibilità di questa Corte di legittimità in occasione della prima decisione assunta (v. pag. 6) e sostanzialmente replicate nella citata nota del giorno 11 dicembre 2025 e che di fatto non risultano aver dato risposta al quesito richiesto.

Questa Corte, infatti, aveva evidenziato (pag. 9) che dinanzi alle allegazioni del consegnando in ordine alle carenze del sistema penitenziario ungherese, la Corte territoriale si era limitata a reputare sufficienti le informazioni fornite dalla autorità penitenziaria ungherese, là dove si era evocato il rispetto della Convenzione Edu e delle raccomandazioni R./87/3 e R/2006/2 del Consiglio d’Europa sulle norme penitenziarie, facendo un generico riferimento all’istituto penitenziario di Szombathely e che la stessa Corte aveva erroneamente ritenuto tali informazioni sufficienti ad escludere il rischio di trattamenti disumani o degradanti poi testualmente aggiungendo che “tali informazioni non indicano con certezza i luoghi dove il ricorrente sarà recluso. Nessuna informazione viene fornita né sugli istituti di transito, né sui tempi di permanenza in ciascun istituto. Ma, in ogni caso, manca qualsiasi informazione sul trattamento detentivo che sarà riservato in ciascuna fase al ricorrente. Le autorità dello Stato di emissione si sono limitate ad indicare la possibile detenzione nell’istituto penitenziario di Szombathely, offrendo generiche indicazioni circa la conformità del trattamento che ivi si garantisce alle persone recluse”.

Rileva l’odierno Collegio che le evidenziate carenze informative, così come quelle motivazionali della sentenza impugnata, permangono non potendosi ritenere le stesse risolte con l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 11) che nel carcere di (Omissis) nel quale il Gu.Jo. è attualmente ristretto vi è una percentuale di sovraffollamento superiore a quella del carcere di S.

Per il resto sul punto la Corte di appello ha richiamato anche nella sentenza impugnata i principi fissati dalle fonti internazionali sopra indicate, peraltro già considerati da questa Corte di legittimità nella sentenza di annullamento, ma non ritenuti adeguatamente rispettati sulla base dei chiarimenti forniti dalle Autorità Ungheresi.

Ne consegue che la sentenza impugnata presenta sul punto una motivazione apparente che ne impone l’annullamento posto che essa, come già la sentenza precedente, si limita a recepire le generiche rassicurazioni fornite dalle autorità ungheresi non idonee a garantire che sia rispettato il principio secondo il quale deve essere reso noto “il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà in concreto sottoposto” (Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Prinzhausen, Rv. 284002-01), dovendosi la decisione fondare sulla acquisizione “di informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione” (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, P.g. in proc. Chira, Rv. 273803-01; v. anche Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296-01).

2.2. Quanto al secondo quesito in relazione al quale nella sentenza di annullamento era stato richiesto alla Corte di appello di accertare, in caso di esecuzione della consegna, le specifiche modalità di svolgimento del viaggio, in caso di esecuzione della consegna (mezzo di trasporto utilizzato; tappe del viaggio e durata di ciascuna tappa; luoghi di custodia durante il viaggio; tipologia di assistenza sanitaria assicurata durante tutto il viaggio) osserva, innanzitutto, il Collegio l’infondatezza della doglianza difensiva relativa al fatto che la Corte territoriale ha disposto un nuovo supplemento peritale.

Nessuna violazione di legge è da ravvisarsi nel caso in esame perché trattasi di doveroso accertamento comunque legato sia al quesito che era stato posto, sia all’aggiornamento delle condizioni di salute del Gu.Jo., verifica che certamente deve leggersi come rispettosa del principio primario di tutela del diritto alla salute del ricorrente.

In relazione, poi, a quanto emerso all’esito di tale accertamento è stato rilevato che:

a) la dipendenza da alcool di grado elevato è attualmente in fase di remissione;

b) la situazione detentiva ha consentito un minimo di integrazione del comportamento e una terapia psicofarmacologica;

c) la sindrome di astinenza da alcool rilevata dal primo perito si è stabilizzata tanto che Gu.Jo. non ha più necessità di essere sottoposto ad una terapia per l’alcolismo, mentre deve continuare la terapia farmacologica in corso per la cura della psicosi;

d) il quadro clinico è adeguatamente compensato e non vi è necessità di un trasporto sanitario, né sono emersi elementi clinici che indichino che vi possa essere una preclusione per un trasporto giudiziario per via aerea;

e) eventuali tentativi di opporsi al trasferimento all’estero non sarebbero riconducibili ai sintomi dei disturbi dei quali Gu.Jo. soffre e potrebbero bene essere gestiti in termini di sicurezza e sorveglianza penitenziaria.

Ritiene il Collegio che al riguardo sono stati fatti tutti gli accertamenti richiesti dal quesito e che non sussistono, come correttamente osservato dalla Corte di appello elementi che possano pregiudicare la salute dell’odierno ricorrente nella fase di trasferimento verso il Paese richiedente, trasferimento che appare comunque preferibile, se possibile, sia eseguito con il mezzo aereo al fine di garantirne la massima rapidità ed il minor disagio per le condizioni di salute del Gu.Jo.

2.3. Con riguardo al quarto quesito formulato con la sentenza di annullamento laddove si era chiesto di accertare le specifiche prestazioni di assistenza medica e psicologica di cui il ricorrente potrebbe beneficiare in relazione alle sue specifiche patologie, osserva il Collegio che, se da un lato l’esito del nuovo accertamento peritale disposto dalla Corte di appello ha segnalato che l’odierno ricorrente, una volta stabilizzato, non ha bisogno di prestazioni mediche particolari e che la terapia farmacologica, una volta stabilita dal medico, può essere tranquillamente somministrata dagli infermieri, con visite mediche periodiche mensili, così come avviene presso gli istituti di pena del nostro Paese, con la conseguenza che non emerge a carico dello stesso una incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario e con la prosecuzione delle cure in stato di detenzione, tuttavia la stessa perizia non ha chiarito l’ulteriore elemento posto in dubbio dalla sentenza di questa Corte di legittimità che aveva segnalato la necessità anche di accertare, come indicato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177/2023, se l’esecuzione del mandato di arresto poteva “comportare l’esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e immediato del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell’aspettativa di vita”.

A ciò si aggiunge l’ulteriore osservazione che la problematica in esame risulta comunque collegata a quella già sopra affrontata relativa alla individuazione dell’istituto carcerario ove lo stesso sarà definitivamente inviato, istituto quindi potenzialmente diverso da quello di Szombathely dove è emerso che sarà collocato solo in un primo momento e del quale non solo non è stata indicata l’ubicazione ma non sono state neppure indicate le condizioni anche con riguardo ai presidi sanitari ivi esistenti.

Anche sotto tale profilo risulta quindi presente un vizio della sentenza impugnata che ne impone l’annullamento.

3. Non fondato è invece il terzo motivo di ricorso nel quale la difesa del ricorrente lamenta che la Corte di appello ha disposto la consegna del Gu.Jo. nonostante che le informazioni ricevute dall’Autorità Ungherese non fossero precise e dettagliate sulla esecuzione della pena ignorando le condizioni critiche delle carceri in Ungheria testimoniate dal Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del 2023.

Sotto tale profilo appare adeguata e comunque non debitamente contrastata con il motivo di ricorso in esame l’affermazione della Corte di appello (pag. 12) che ha evidenziato che il contenuto del Rapporto menzionato dalla difesa risulta superato da quello successivo, pubblicato in data 16 dicembre 2025, nelle cui conclusioni le condizioni delle carceri ungheresi visitate, tra cui quella dell’istituto Szombathely, sono descritte come generalmente soddisfacenti.

4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto un nuovo annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata.

Il Giudice del rinvio rivaluterà la domanda di consegna previa acquisizione dallo Stato emittente di precise informazioni in ordine:

a) a “tutti” gli istituti penitenziari ove il ricorrente sarà recluso a partire dal momento della consegna;

b) allo specifico regime detentivo al quale sarà sottoposto il ricorrente in ciascun istituto penitenziario cui sarà assegnato, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni della cella in cui lo stesso sarà recluso, alle condizioni igienico-sanitarie, ai servizi di cui potrà fruire e al regime carcerario, se chiuso, aperto o semiaperto;

c) alle specifiche prestazioni di assistenza medica e psicologica di cui il ricorrente potrebbe beneficiare in relazione alle sue specifiche patologie.

Il Giudice del rinvio dovrà inoltre chiarire, previ opportuni accertamenti sanitari, se l’esecuzione del mandato di arresto può comportare l’esposizione della persona a un rischio di deterioramento rapido, significativo e immediato del proprio stato di salute, e a fortiori di una riduzione dell’aspettativa di vita.

5. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2026.