House arrest upheld where concrete circumstances supported flight risk in EAW proceedings
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha convalidato l’arresto di [OMISSIS] operato in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Distrettuale di Monaco di Baviera il 18/12/2025 per i reati di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale e concorso in frode fiscale continuata, concernenti almeno venti casi di frode carosello IVA commessi in più Stati europei dal 2016 al 2024, ed ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OMISSIS], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 9 e 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e vizio di motivazione per illogicità manifesta e apparenza.
L’ordinanza impugnata, pur richiamando formalmente il pericolo di fuga, ha fondato il proprio giudizio su elementi che esulano da una valutazione concreta e individualizzata del rischio di sottrazione alla consegna. La Corte di appello ha valorizzato “la natura dei fatti contestati, commessi in più Stati e con rilevanti profitti”, utilizzando un argomento che attiene alla gravità del reato, meramente riproduttivo degli elementi descrittivi dell’ipotesi accusatoria, di per sé inidoneo a fondare un giudizio sul pericolo di fuga. Né rileva il riferimento, rinvenibile nell’ordinanza, ai “contatti e disponibilità finanziarie per recarsi all’estero” in capo al consegnando, risolvendosi tale argomento in una mera presunzione non supportata da elementi di fatto.
La Corte di appello ha, poi, desunto il pericolo di fuga dall’“assenza di un radicamento connesso ad una occupazione lavorativa attuale”, con argomentazione illogica e parziale che non ha tenuto conto della circostanza che [OMISSIS] è cittadino italiano, residente stabilmente a Meda in una abitazione condotta con regolare contratto di locazione almeno dal 2023, coniugato e con un figlio che lavora regolarmente da anni, come comprovato dalla documentazione depositata in udienza, illegittimamente svalutata dal provvedimento impugnato.
E’ stato, altresì, travisato il dato che [OMISSIS] fosse momentaneamente privo di occupazione lavorativa al momento dell’arresto, considerato che egli, in sede di identificazione, ha espressamente dichiarato che era “in attesa di aprire la partita IVA” per avviare una nuova attività nel suo settore di competenza: progetto, questo, solo momentaneamente sospeso in ragione della necessità di risolvere un contenzioso fiscale, e che è, tuttavia, espressione della chiara volontà di proseguire la propria vita personale e professionale in Italia.
2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge per omessa valutazione di elementi di fatto decisivi ai fini della prognosi sul pericolo di fuga.
La Corte di appello ha del tutto obliterato il fatto, documentalmente provato, che [OMISSIS] ha continuato a risiedere stabilmente presso la sua abitazione in Meda nonostante la consapevolezza dell’esistenza di una indagine a suo carico per fatti di presunta rilevanza transnazionale, derivante dall’avere egli subito, già nel 2023, una perquisizione, disposta nell’ambito del medesimo procedimento o di un procedimento connesso per i medesimi fatti, come quello pendente presso la Procura Europea di Napoli, provvedendo alla nomina di un avvocato in Germania per seguire le sorti del procedimento. Il dato è significativo poiché attesta un comportamento, protrattosi dal 2023 sino al maggio 2026, del tutto incompatibile con la presunta attualità e concretezza del pericolo di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, l’unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere dunque proposto per dedurre, oltre ad errori di diritto, anche l’inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418).
Va, altresì, ribadito che in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla “traditio in vinculis” della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando. (Sez. Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023 Rv. 285178-01). La valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura passiva di mandato di arresto europeo e di estradizione risponde, infatti, ad esigenze diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna.
Come evidenziato dall’art. 9, comma 4, l. n. 69 del 2005, l’applicazione di misure coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell’esigenza di garantire che la stessa non si sottragga alla consegna. Ciò in quanto lo Stato italiano ha assunto a livello internazionale l’impegno di consegnare le persone ricercate da altri Stati dell’Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio. Inoltre, la presenza del ricercato sul territorio italiano costituisce il presupposto indefettibile di fatto della decisione di consegna (cfr. Sez. 6, n. 1317 del 12/01/2023, Rv. 284146).
Il mandato di arresto europeo, al pari dell’estradizione, è infatti istituto preordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, con la conseguenza che la “fisica disponibilità” da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico.
Le esigenze cautelari vanno, dunque, correlate con l’esito del procedimento di consegna: la traditio in vinculis della persona richiesta. Esito che va assicurato attraverso una procedura scandita da termini molto contenuti e certi.
Tutte queste peculiarità del procedimento cautelare in questo settore rendono pertanto evidente come non siano ad esso automaticamente trasferibili i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga.
Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 l. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna.
Esaminato il provvedimento impugnato in questa prospettiva il Collegio ritiene che esso non meriti censura.
La Corte di appello, nel motivare il rischio di irreperibilità del ricorrente per sottrarsi alla consegna, ha valorizzato una serie di circostanze, quali le concrete modalità delle condotte contestate dall’Autorità giudiziaria tedesca, commesse in più Stati con il conseguimento di rilevanti profitti ed indicative della disponibilità, da parte di [OMISSIS], di mezzi finanziarti e di contatti all’estero, nonché la mancanza di un effettivo radicamento nel territorio italiano connesso ad una regolare attività lavorativa, neppure smentito dalle allegazioni della difesa incentrate su una generica e meramente dichiarata prospettiva di apertura di una partita IVA in Italia.
Non si tratta di motivazione silente o apodittica sulle esigenze cautelari, in quanto l’ordinanza ha esposto, quand’anche in modo sintetico ma sufficiente, un giudizio prognostico sul pericolo di fuga, tipico della procedura di consegna, “verificabile”, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del soggetto.
Né la stessa motivazione può dirsi errata in diritto, alla luce dei peculiari parametri di valutazione che deve improntare la decisione cautelare, come in premessa indicati.
Quanto, infine, all’omessa valutazione del dato di fatto costituito dal mancato allontanamento di [OMISSIS] pur dopo la perquisizione subita nel 2023, la censura si risolve in una critica alla logicità e completezza della motivazione, non prospettabile in questa sede, basata, peraltro, su un argomento non solo generico, in difetto di evidenze idonee a comprovare l’effettiva riconducibilità dell’atto a sorpresa ai fatti oggetto del mandato di arresto europeo, ma anche non univoco, posto che la protrazione della permanenza in Italia di [OMISSIS] è astrattamente riconducibile a plurime ragioni (anche, in ipotesi, legate alla prosecuzione delle condotte delittuose, contestate sino al 2024) ed è, perciò, dato neutro ai fini del giudizio di sussistenza del pericolo di sottrazione alla consegna richiesta con il mandato di arresto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/07/2026
