EAW and minor children: motherhood alone does not justify refusal of surrender

EAW
🇮🇹Italy→🇩🇪Germany
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
15/01/2026
Decision number
1806/2026
Main ground
Art. 8 ECHR (family)
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
EAW and risk of removal of a mother of a minor child: as clarified by the Court of Justice, refusal of surrender cannot be based solely on the fact that the requested person is a mother of young children living with her. The best interests of the child must be protected, but they do not automatically preclude the execution of an EAW. Nor is it necessary to raise a question of constitutionality in Italy, since the Constitutional Court has already clearly held that the fundamental rights to which the Framework Decision is subject are those recognised under European Union law and, consequently, by all Member States when implementing EU law. It follows that the judicial authorities of the executing State are precluded from refusing surrender outside the cases required or permitted by the Framework Decision, on the basis of purely national standards of protection of fundamental rights that are not shared at the European level.
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EAW and minor children: motherhood alone does not justify refusal of surrender, Italian Supreme Court, 15 January 2026, No 1806/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/eaw-mother-minor-refusal-not-automatic-italy-germany-1-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna di Ci.Va. alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso il 26 aprile 2023 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, ai fini dell’esercizio dell’azione penale per vari delitti di truffa, puniti dall’art. 263 del codice penale di quello Stato.

Impugnano tale decisione sia l’interessata, per il tramite del proprio difensore, che il Procuratore generale distrettuale.

2. La difesa della consegnanda rassegna due doglianze.

2.1. La prima consiste nella violazione dell’art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, deducendosi che ella è cittadina italiana nonché stabilmente residente in Italia e lamentandosi l’omessa motivazione sull’esistenza dei requisiti previsti, a tal fine, dal successivo comma 2-bis di tale disposizione di legge.

2.2. La seconda censura riguarda la violazione dell’art. 2 della citata legge n. 69, in quanto, essendo la Ci.Va. madre di una figlia dodicenne, a lei affidata in via esclusiva, la consegna pregiudicherebbe tale relazione familiare ed il superiore interesse della minore: profili del tutto trascurati dal provvedimento impugnato.

3. Il ricorso del Procuratore distrettuale denuncia anch’esso la violazione dell’art. 2, legge n. 69, in relazione agli artt. 2 e 31, Cost., agli artt. 7 e 24, CDFUE, all’art. 8, CEDU, ed all’art. 17, Carta sociale europea.

L’allontanamento della madre, per effetto della consegna, farebbe venir meno la convivenza con la figlia minore, interrompendo, di fatto, il loro rapporto, in violazione dell’art. 31, Cast., che impone allo Stato di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù: protezione che dev’essere ancor più garantita qualora madre e figlia convivano.

In ogni caso, si lamenta che la Corte d’Appello abbia disposto la consegna senza compiere la preliminare verifica delle condizioni detentive, dei diritti e delle facoltà riservati alle madri di prole minorenne dall’ordinamento penitenziario tedesco, così come richiesto dalla stessa sentenza n. 18365 del 2024 di questa Corte, richiamata da quei giudici a sostegno della propria decisione: verifica che questi ultimi avrebbero potuto e dovuto compiere anche d’ufficio.

Pertanto, il Procuratore ricorrente chiede: in via principale, di annullare la sentenza impugnata; in linea gradata, di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE, per conoscere se i princìpi da essa enunciati con la sentenza della Grande Sezione del 21 dicembre 2023 in causa C-161/22, in relazione ai rapporti tra madre e prole in età infantile, debbano trovare applicazione anche nel caso di prole minorenne ma di età superiore; infine, in via ulteriormente subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 18, legge n. 69 del 2005, per contrasto con gli artt. 2,10 e 31 della Costituzione (in relazione agli artt. 8, CEDU, e 17, Carta sociale europea), nella parte in cui non prevedono quale motivo obbligatorio di rifiuto della consegna la condizione di genitore di prole in età minore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso dell’interessata non possono essere ammessi.

1.1. Il primo è manifestamente infondato.

Secondo il chiaro testo dell’art. 18-bis, legge n. 69 del 2005, il “radicamento” del consegnando, ai fini del rifiuto della consegna, rileva soltanto in caso di mandato di arresto emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, quando, cioè, esso si fondi su una sentenza esecutiva e non – com’è nel caso di specie – in cui è funzionale soltanto all’esercizio di un’azione giudiziaria in materia penale (c.d. “mandato processuale”).

1.2. La seconda censura è generica, poiché si limita a riproporre la doglianza rassegnata già alla Corte d’Appello, senza alcun confronto critico con le motivazioni per le quali quei giudici l’hanno disattesa.

1.3. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

2. Il ricorso del Procuratore generale distrettuale non è fondato e, di conseguenza, dev’essere respinto.

2.1. La sentenza impugnata ha correttamente individuato i princìpi di diritto che regolano la fattispecie, come enunciati dalla CGUE nella sentenza del 21 dicembre 2023, in causa C-261/22, pronunciata su questione pregiudiziale sollevata da questa Corte di cassazione, e fatti propri con la sentenza da quest’ultima emessa all’esito di quella pronuncia pregiudiziale (Sez. 6, n. 18365 del 07/05/2024, Y.F., non mass.; conf., tra altre, Sez. 6, n. 51798 del 28/12/2023, Harjan, Rv. 285600, nonché, nell’analoga materia dell’estradizione, Sez. 6, n. 15661 del 07/02/2024, Alves Praxedes, Rv. 286513).

2.2. Non vi è necessità di sollevare ulteriore questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE, essendosi tale giudice espresso – nei termini ricordati e correttamente applicati dalla sentenza impugnata – su fattispecie in cui ancora maggiore sarebbe il dedotto pregiudizio per il rapporto genitoriale e per la prole, in quel caso di età infantile, laddove, nel presente procedimento, si tratta di figlia in età adolescenziale.

2.3. Manifestamente infondata, infine, è l’eccezione di illegittimità costituzionale.

La Corte costituzionale, sui cc.dd. “controlimiti” in materia di mandato di arresto europeo, ha già avuto modo di esprimersi con chiarezza, spiegando che i diritti fondamentali, al cui rispetto la decisione quadro è vincolata, sono quelli riconosciuti dal diritto dell’Unione europea e, conseguentemente, da tutti gli Stati membri allorché attuano il diritto dell’Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (artt. 6, par. 3, T.U.E.; art. 52, par. 4, CDFUE). Spetta perciò al diritto dell’Unione – ha aggiunto – stabilire in primo luogo i livelli di tutela dei diritti fondamentali, al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo e la sua concreta esecuzione a livello nazionale, trattandosi di materia oggetto di integrale armonizzazione ed essendo precluso agli Stati membri, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, condizionare l’attuazione del diritto dell’Unione al rispetto di standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (si citano: CGUE, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Fransson, par. 29; sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni, par. 60).

Pertanto – prosegue la Corte costituzionale – l’esigenza di assicurare l’uniforme ed effettiva applicazione della normativa sul mandato di arresto europeo, fondata sul presupposto della fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il rispetto dei diritti fondamentali da parte di ciascuno, comporta che sia di regola precluso alle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione rifiutare la consegna al di fuori dei casi imposti o consentiti dalla decisione quadro, sulla base di standard di tutela puramente nazionali dei diritti fondamentali della persona interessata, non condivisi a livello europeo (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Caldararu, par. 80). E, conseguentemente, si porrebbe in manifesto contrasto con tale principio un’interpretazione del diritto nazionale che riconoscesse all’autorità giudiziaria di esecuzione il potere di rifiutare la consegna dell’interessato al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, sulla base di disposizioni di carattere generale come quelle dell’art. 2, legge n. 69 del 2005 (Corte cost., sentenza n. 216 del 2021).

A questo si aggiunga che la tesi sostenuta dal Procuratore ricorrente condurrebbe a ravvisare, in materia di mandato d’arresto europeo, un livello di tutela del rapporto genitoriale e dell’integrità psico-fisica del minore addirittura superiore a quello dell’ordinamento nazionale: il quale, in tema di misure cautelari personali, considera prevalenti tali interessi su quelli di giustizia e sicurezza pubblica soltanto fino al sesto anno d’età della prole (art. 275, comma 4, cod. proc. pen.); e dal quale, nella specifica materia del mandato di arresto europeo, con la novella del 2021, varata proprio per la dichiarata esigenza di armonizzazione del diritto interno con la decisione quadro 2002/584/GAI, è stata eliminata l’analoga e più restrittiva previsione del rifiuto della consegna delle madri di prole inferiore a tre anni (art. 18, lett. s), legge n. 69 del 2005, ora abrogato).

2.4. Deve altresì escludersi, infine, la necessità di un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello, per il sol fatto di non aver acquisito d’ufficio le informazioni sulle condizioni penitenziarie che verranno garantite alla consegnanda, anche con particolare riferimento al rapporto con la propria figlia. È onere della parte interessata, infatti, allegare specifiche circostanze rivelatrici della esistenza, nello Stato richiedente, di carenze strutturali e di sistema tali da esporre a concreto rischio la tutela dei diritti dell’infanzia, sulla base di fonti informative internazionali riconosciute ed attendibili, non essendo altrimenti tenuta la Corte di appello a richiedere allo Stato emittente informazioni suppletive (Sez. 6, n. 51798 del 2023, Harjan, cit.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Ci.Va. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2026.