EAW arrest validated but release ordered: no concrete flight risk pending surrender decision

EAW
🇮🇹Italy→🇨🇿Czech Republic
Decision on precautionary measure
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Court
Court of Appeal of Turin
Decision date
19/09/2026
Decision number
/
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
Keywords / Topics
Provisional arrestFlight riskDiplomatic assurances
🇬🇧 Summary
The requested person was arrested in Italy on the basis of a European Arrest Warrant issued by the Czech Republic for the execution of a six-year prison sentence concerning several property-related offences and a driving offence. The Court noted that one of the underlying conducts did not appear to satisfy double criminality under Italian law and that one offence had already been covered by an earlier 2020 surrender from Italy to the Czech Republic, without any apparent waiver of the principle of speciality or subsequent request for extension of surrender. It therefore requested further information from the Czech authorities concerning the EAW, the exact sentence to be served, the duration of pre-trial detention and the possible waiver of speciality. Although the arrest was validated, the Court ordered the requested person’s immediate release, finding no concrete flight risk in light of her Italian citizenship, long-standing residence, family and employment ties in Italy and the fact that she had not absconded after becoming aware of the Czech judgment.
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EAW arrest validated but release ordered: no concrete flight risk pending surrender decision, Court of Appeal of Turin, 19 September 2026, No /, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/eaw-release-flight-risk-speciality-italy-czech-republic-9-2026
🇮🇹 Full Text

CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Penale

Il consigliere delegato, dott.ssa Emanuela Ciabatti,
letti gli atti del procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca nei confronti di:

[OMISSIS], nata a [OMISSIS] (Repubblica Ceca) il [OMISSIS], attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di Torino, difesa di fiducia dagli avv. Nicola Menardo e Federica Sanna del Foro di Torino;

informata all’odierna udienza la consegnanda (che parla e comprende la lingua italiana):

del contenuto del mandato d’arresto europeo;
della facoltà di acconsentire alla consegna all’autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al principio di specialità;
della irrevocabilità del consenso e della rinuncia;
e preso atto che, alla presenza del suo difensore, ella ha negato il consenso alla consegna e non ha rinunciato al principio di specialità;

sentito il P.G. che ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.;

sentita la difesa che si è associata alle richieste del P.G.;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che [OMISSIS] è stata tratta in arresto alle ore 10:30 del 18.9.2026 in Torino da personale della Squadra Mobile della Questura di Torino in quanto colpita da mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca in data 10.8.2026 in forza di sentenza penale pronunciata dalla Corte Municipale di Praga in data 25.4.2025, esecutiva il 5.11.2025, in relazione a condanna alla pena di anni 6 di reclusione per i reati di appropriazione indebita, frode, intralcio alla giustizia e violazione di un provvedimento di interdizione, previsti dagli artt. 337 par. 1, 206 par. 1 e 3 e 209 par. 1 del codice penale ceco, commessi tra il 6.8.2014 e il 16.8.2017 nella Repubblica Ceca; dagli atti sinora trasmessi emerge che il 16.8.2017 la consegnanda era alla guida di un’autovettura nonostante le fosse stato imposto il divieto di condurre veicoli a motore.

Nel periodo compreso tra il 25.7.2016 e il 31.8.2026, ha utilizzato per saldare altri debiti la somma di 375.121 CZK accreditata sul suo conto a seguito della liquidazione di un sinistro assicurativo. Tra il 27.5.2014 e il 17.1.2017, in qualità di titolare della società [OMISSIS], ha trasferito in Italia e ha venduto 26 autovetture e 1 motociclo di cui era in possesso in forza di un contratto di leasing, causando un danno complessivo di 10.818.221 CZK. Il 6.8.2014, ha stipulato un accordo con la società [OMISSIS] ottenendo un’autovettura; ha poi concesso il veicolo in locazione a diverse persone senza averne diritto, causando alla società un danno pari a 300.000 CZK. Il 2.9.2016, in qualità di titolare della società [OMISSIS]ha ottenuto in leasing dalla società [OMISSIS] una Range Rover, che poi ha trasferito in Italia, causando alla società un danno di 1.085.000 CZK;

rilevato che il verbale d’arresto è stato tempestivamente trasmesso e che sono stati rispettati i termini di legge;

rilevato che non vi sono dubbi in ordine al fatto che l’odierna arrestata sia la persona nei confronti della quale l’Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca ha emesso il M.A.E.;

rilevato che, secondo la legislazione italiana, la condotta consistente nel condurre un veicolo in mancanza di titolo abilitativo alla guida costituisce reato solo in caso di recidiva nel biennio, circostanza che non risulta ricorrere nel caso di specie;

rilevato, di contro, che gli ulteriori fatti per i quali è stato operato l’arresto sono previsti come reato anche dall’ordinamento italiano (artt. 640 e 646 c.p.) e che in relazione agli stessi è stata inflitta una pena privativa della libertà personale non inferiore a 4 mesi;

rilevato tuttavia che, per il reato di appropriazione indebita commesso tra il 25.7.2016 e il 31.8.2016, l’A.G. della Repubblica Ceca aveva già ottenuto un mandato di arresto europeo processuale in data 14.5.2020 e che questa Corte, con sentenza in data 19.10.2020, aveva disposto la consegna della [OMISSIS] a condizione che la stessa fosse rinviata in Italia per espiare la pena eventualmente inflittale: circostanza, questa, che evidentemente esclude la fondatezza della richiesta di consegna per eseguire la pena irrogata, in relazione all’episodio in questione, dalla sentenza pronunciata dalla Corte Municipale di Praga in data 25.4.2025;

rilevato ancora che, nel procedimento anzidetto, la [OMISSIS] non aveva rinunciato al principio di specialità e che, ciononostante, ella è stata processata e giudicata nella Repubblica Ceca per ulteriori episodi di appropriazione indebita commessi prima della consegna, non risultando, allo stato, che sia stata chiesta l’estensione della consegna per i fatti ulteriori o che ricorrano le circostanze di cui all’art. 26 co. 2 lett. a), e) ed f) L. 69/2005;

considerato quindi che, in questa fase del giudizio e salve le diverse conclusioni cui la Corte potrà pervenire all’esito del procedimento, non paiono sussistere le condizioni per accogliere la richiesta di consegna;

ritenuto in ogni caso insussistente il pericolo di fuga, atteso che la consegnanda è cittadina italiana, stabilmente radicata sul territorio nazionale, in cui vive insieme alle figlie dal 1991, dispone di un’abitazione e svolge regolare attività lavorativa e dal quale non si è allontanata neppure dopo aver ricevuto la notificazione della sentenza oggetto del presente mandato di arresto europeo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 9, 10 co. 4 e 13 L. n. 69/05,

Convalida l’arresto di [OMISSIS] e ne ordina l’immediata liberazione se non detenuta p.a.c.

Rilevato che [OMISSIS] non ha prestato il consenso alla consegna, fissa per la decisione sulla consegna l’udienza in camera di consiglio avanti a questa Corte (aula n. 49, piano terra) del giorno 1° ottobre 2026 ore 9,00.

Richiede all’autorità giudiziaria emittente:

di inviare traduzione in lingua italiana del mandato d’arresto europeo;
di indicare esattamente l’entità della pena irrogata con la sentenza pronunciata dalla Corte Municipale di Praga in data 25.4.2025, esecutiva il 5.11.2025, per il solo reato di appropriazione indebita commesso tra il 25.7.2016 e il 31.8.2016 e consistito nell’utilizzare per saldare altri debiti la somma di 375.121 CZK accreditata sul suo conto a seguito della liquidazione di un sinistro assicurativo;
di indicare esattamente la durata del periodo di custodia cautelare patito dalla [OMISSIS] nel territorio della Repubblica Ceca nel corso del procedimento esitato nella predetta sentenza;
di specificare se la [OMISSIS], nel predetto procedimento, abbia formalmente rinunciato al principio di specialità o se abbia compiuto atti che, ai sensi della Decisione Quadro 2002/584/GAI del 13.6.2022, siano equipollenti alla formale rinuncia.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Torino, 18.9.2026

Case Contributor
Nicola Menardo - Weigmann Studio Legale
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