Extradition to North Macedonia granted: bilateral limits applied only to nationals of the requested State

Extradition
🇮🇹Italy→🇲🇰North Macedonia
Granted
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Court
Court of Appeal of Bologna
Decision date
13/05/2026
Decision number
10030/20
Main ground
Nationality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
NationalityExtradition documents
🇬🇧 Summary
The case concerned a request by North Macedonia for extradition from Italy for the execution of a six-month prison sentence imposed for assault or bodily harm. The requested person did not consent to extradition and argued that surrender should be refused because the bilateral additional agreement between Italy and North Macedonia allowed execution extradition only for certain categories of offences and only where the sentence imposed reached a minimum threshold. The Court of Appeal of Bologna rejected that argument. It held that the limitations contained in the bilateral additional agreement concerned only the extradition of each State’s own nationals: Italian nationals to North Macedonia and North Macedonian nationals to Italy. They did not bar the extradition of the requested person in the case before the Court. The Court further found that the judgment was final, that the required documentation had been transmitted, that double criminality was satisfied, and that no statutory grounds for refusal under Article 705 of the Italian Code of Criminal Procedure were present. It therefore declared that the conditions for extradition to North Macedonia were met.
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Extradition to North Macedonia granted: bilateral limits applied only to nationals of the requested State, Court of Appeal of Bologna, 13 May 2026, No 10030/20, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/extradition-bilateral-limits-nationals-italy-north-macedonia-6-2020
🇮🇹 Full Text

La Corte d’Appello di Bologna, I Sezione Penale,
vista la richiesta di estrazione di …..;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 18/6/2020;

OSSERVA

…., è stato arrestato il 15/11/2019 dalla Squadra Mobile di Forlì ai fini di estradizione verso l’Autorità Giudiziaria della Macedonia per il reato di maltrattamenti/aggressione, reato previsto e punito dall’art. 131 del codice penale macedone, per il quale il prevenuto è stato condannato, con sentenza emessa il 12/12/2018 dalla Corte d’Appello di Gostivar, alla pena di mesi 6 di reclusione.
All’udienza del 16/11/2019, il ….. non ha prestato consenso alla consegna, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta l’immediata liberazione del ….. , non essendo stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga.
Con requisitoria del 26/2/2020 il Procuratore Generale ha chiesto che la Corte d’Appello riconosca con sentenza l’esistenza delle condizioni per procedere all’estradizione del cittadino straniero e che conseguentemente, in caso di esito favorevole all’ estradizione, venga disposta la misura richiesta dal Ministero (custodia cautelare in carcere) ex art. 704 co. 3 c.p.p.
La difesa ha depositato memoria il 12/3/2020 con cui si chiede:
I) il rigetto della richiesta di estradizione per difetto dei presupposti di legge:
– l’art. 705 c.p.p. contiene una clausola di riserva che fa salva diversa convenzione tra gli Stati;
– nel caso in esame, i rapporti tra Italia e Repubblica di Macedonia sono regolati dall’Accordo Bilaterale Aggiuntivo tra Repubblica Italiana e Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13/12/1957, siglato a Skopje il 25/7/2016, nonché dall’Accordo Bilaterale Aggiuntivo tra Repubblica Italiana e Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 30/4/1959, sempre siglato a Skopje il 25/7/2016;
– tali Accordi sono stati ratificati con Legge 9/2019;
– l’art. 2 co. 2 di detta Legge prevede, in relazione alla C.d. estradizione esecutiva (cui è riconducibile la fattispecie in esame), che “l’estradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza
privativa della libertà personale sarà ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà personale inflitta sia almeno di due anni”;
– nel caso in esame, non sussiste nessuno dei due presupposti applicativi sopra indicati, ovvero tipologia di reati ed entità della pena;
2) Si chiede il rigetto della richiesta di custodia cautelare in carcere, mancando del tutto le esigenze cautelari, o, in subordine, l’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva: il ….. vive da anni in Italia, svolge regolare attività lavorativa, suo padre è
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale dal 2014 e lavora in modo stabile, la condotta oggetto del giudizio macedone ha ridotta portata offensiva.
All’udienza del 18/6/2020 le parti hanno concluso come da verbale e la Corte ha riservato la decisione.
La Corte ritiene che sussistano le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dall’ Autorità Giudiziaria della Macedonia:
– il ….. è stato condannato in via definitiva, con sentenza emessa il 12/12/2018 dalla Corte d’Appello di Gostivar, alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di lesioni, reato previsto e punito dall’art. 131 del codice penale macedone;
– è stata trasmessa la documentazione prevista dall’art. 700 C.p.p.;
– non risultano sussistenti le condizioni ostative di cui all’art. 705 co. 2 C.p.p.;
– non si rinvengono convenzioni che stabiliscano diversamente; in particolare, le limitazioni contenute negli Accordi Bilaterali Aggiuntivi alla Convenzione Europea di estradizione siglati tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Macedonia il
25/7/2016, segnalati dalla difesa, riguardano esclusivamente le procedure di estradizione dei rispettivi “propri cittadini”, come espressamente indicato all’art. 2 di detti accordi; in altri termini, i cittadini italiani potranno essere estradati nella Repubblica della Macedonia esclusivamente per i reati e nei limiti indicati in detti
accordi; allo stesso modo, i cittadini macedoni potranno essere estradati nella Repubblica Italiana esclusivamente per i reati e nei limiti indicati in detti accordi;

P.Q.M.

Visto l’art. 705 C.p.p.,
dichiara che sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dall’ Autorità Giudiziaria della Macedonia nei confronti di M….. in relazione alla
sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Gostivar il 12/12/2018.
Bologna, 18/6/2020