Extradition, difference in penalties and risk of a “de facto” life sentence

Extradition
🇮🇹Italy→🇺🇸United States
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
08/06/2022
Decision number
28417/2022
Main ground
Principle of legality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Extradition, difference in penalties and risk of a “de facto” life sentence: case law has already addressed the issue of the sentencing regime under united states criminal law, which provides for higher maximum penalties for certain offences than those applicable under italian law. the possibility that a life sentence may be imposed does not, in itself, constitute a ground for refusing a decision granting extradition for prosecution to that country, given that the us legal system provides for various mechanisms which, depending on the detainee’s conduct, may allow for early release even in the case of a life sentence, albeit on the basis of discretionary assessments by different public authorities—unless the requested person demonstrates a real risk of being subjected to inhuman or degrading treatment contrary to article 3 of the echr.
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Extradition, difference in penalties and risk of a “de facto” life sentence, Italian Supreme Court, 8 June 2022, No 28417/2022, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/extradition-difference-in-penalties-and-risk-of-a-de-facto-life-sentence
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di E.S., alias E.F.S., alias A.E., richiesta dal Governo Degli Stati Uniti d’America al fine del suo perseguimento penale negli Stati del Nevada e dell’Oregon per reati di furto postale e uso di dispositivo di accesso non autorizzato, furto di identità, associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica e frode informatica.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 705 c.p.p., art. 3 CEDU e art. 27 Cost..

Come rilevato anche dalla Corte di appello, il ricorrente potrebbe subire negli Stati Uniti una condanna detentiva pari rispettivamente a 32 anni, quanto al processo nello Stato del Nevada, e 58 anni,, quanto al procedimento nello Stato dell’Oregon, quindi complessivamente una pena detentiva “a vita”.

Una siffatta condanna risulta contraria ai principi della CEDU e della Costituzione italiana e nulla rileva che l’estradando sarà sottoposto alla liberazione anticipata, in quanto essa presuppone la esecuzione dell’87% della pena.

Si tratta viepiù di reati puniti in Italia con pene esigue e negli Stati Uniti non esiste l’istituto della continuazione dei reati.

2.2. Violazione del principio della doppia incriminazione per il delitto associativo.

Il fatto associativo contestato al ricorrente negli Stati Uniti ha ad oggetto l’accordo tra 2 persone, non risultando in alcun modo in concreto la partecipazione di altri soggetti. Quindi difetta la doppia incriminazione in ordine a tale fatto.

3. Il ricorrente ha altresì impugnato ex art. 719 c.p.p. il suddetto provvedimento nella parte in cui ha disposto in materia cautelare, denunciando i seguenti motivi.

3.1. Violazione dell’art. 715 c.p.p., comma 6.

La Corte di appello ha erroneamente rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare, per la tardiva trasmissione della domanda di estradizione, essendo superati i 40 giorni dal momento dell’arresto del ricorrente.

4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito illustrati.

2. Quanto al primo motivo, già questa Corte ha avuto modo di occuparsi della questione con riferimento al regime sanzionatorio previsto dalla legislazione penale dagli Stati Uniti, che contempla pene edittali massime più elevate per taluni reati rispetto a quelle comminate dall’ordinamento italiano.

Si è affermato in particolare che la possibilità che venga comminata una pena detentiva “a vita” non costituisce circostanza ostativa all’emissione di una sentenza favorevole all’estradizione di tipo processuale verso tale Paese, stante la previsione nell’ordinamento statunitense di vari istituti che, in relazione alla condotta del detenuto raggiunto anche da una “sentenza a vita”, ne consentono la liberazione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche – salvo che l’estradando non alleghi l’esistenza di un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, contrari all’art. 3 CEDU (Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Rv. 272767).

Sulla stregua delle su esposte direttive ermeneutiche, dunque, ed in linea con le regole desumibili dal quadro di principii più volte tratteggiato dalla Corte EDU (López Elorza c. Spagna del 12/12/2017; Calovskis c. Lettonia, del 24/07/2014; FindiKoglu c. Germania del 7/06/2016), occorre verificare, in relazione alle questioni sottoposte alla cognizione di questa Suprema Corte nel caso in esame, se vi sia stata da parte dell’estradando la rappresentazione di un rischio “concreto”, e non meramente ipotetico, di sottoposizione ad un trattamento contrario all’art. 3 CEDU.

A tale riguardo, infatti, la Corte di Strasburgo, proprio in relazione ad un caso avente ad oggetto una estradizione processuale richiesta alla Spagna dagli Stati Uniti d’America (Lopez Elorza c. Spagna, cit.), ha ritenuto insussistente la dedotta violazione dell’art. 3 CEDU in quanto, a fronte dell’astratta possibilità della irrogazione di una pena detentiva a vita, andava esclusa la concretezza del rischio rilevante nella prospettiva della su richiamata disposizione convenzionale dal momento che l’interessato non aveva dimostrato che, sulla base delle pertinenti linee-guida previste dall’ordinamento statunitense ai fini della concreta applicazione del trattamento sanzionatorio stabilito per ogni fattispecie di reato (U.S. Federal Sentencing Guidelines), la prospettiva della pena a vita non fosse meramente teorica.

Nel caso in esame alcuna allegazione ha fatto il ricorrente al riguardo e pertanto la questione va dichiarata inammissibile perché generica.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

E’ principio pacifico che, ai fini dell’estradizione da o verso gli Stati Uniti d’America, il Trattato bilaterale tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, anche nella versione aggiornata alle modifiche introdotte dall’Accordo fatto a Roma il 3 maggio 2006 (ratificato con L. n. 25 del 2009), consente l’estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell’ordinamento italiano e “conspiracy” in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati che costituiscono il fine dell’associazione criminosa (tra tante, Sez. 6, n. 15018 del 27/02/2013, Rv. 255039).

In particolare, l’art. H (Reati che danno luogo all’estradizione) stabilisce al primo paragrafo la regola della c.d. “doppia incriminabilità”, prevedendo poi al secondo paragrafo l’eccezione, secondo cui “Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi italiane, e la “conspiracy” per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, è altresì considerato reato che dà luogo all’estradizione”.

4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla misura cautelare.

Viene infatti in applicazione – come correttamente ha ricordato la Corte di appello – quanto dispone l’art. XII del Trattato bilaterale ovvero che “l’arresto provvisorio avrà termine se entro un periodo di 45 giorni dall’arresto della persona richiesta, l’autorità esecutiva della Parte Richiesta non avrà ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall’Articolo X”.

Tale disposizione, in forza del principio di prevalenza delle convenzioni internazionali, enunciato dall’art. 696 c.p.p., prevale su quella codicistica.

Quindi tenuto conto che l’arresto è avvenuto il 25 novembre 2021 e la domanda di estradizione pervenuta al Ministero degli esteri il successivo il 7 gennaio 2022, il termine dei 45 giorni risulta rispettato.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2022