Extradition and double criminality: differences between issuing bounced cheques and fraud

Extradition
🇮🇹Italy→🇦🇪United Arab Emirates
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
30/03/2016
Decision number
17172/2016
Main ground
Double criminality
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Double criminality
🇬🇧 Summary
The issuance of bounced cheques does not, in itself, constitute fraud under Italian law, as it is no longer a criminal offence, unless it forms part of a broader scheme aimed—through deceit or misrepresentation—at obtaining an undue financial advantage. Accordingly, for violation of the principle of double criminality, the order of the Court of Appeal must be quashed with remittal where it validates an arrest for extradition purposes and orders pre-trial detention in relation to a request for provisional arrest concerning the purchase of goods paid for with uncovered cheques, if such conduct is classified as fraud without establishing the existence of deceitful acts or misrepresentations.
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Extradition and double criminality: differences between issuing bounced cheques and fraud, Italian Supreme Court, 30 March 2016, No 17172/2016, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/extradition-double-criminality-bounced-cheques-vs-fraud-italy-eau-3-2016
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO
UZ propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano del 9-2-2016 di convalida del suo arresto a fini di estradizione sulla base del provvedimento emanato il 28-8-2013 dalla Corte di prima istanza di Abu Dhabi – E.A.U., rilevando la violazione del principio di doppia incriminabilità in quanto, pur a fronte, secondo il provvedimento impugnato, della contestazione nominale del reato di «truffa», il fatto è chiaramente descritto quale emissione di un assegno bancario in assenza di fondi disponibili; peraltro/ la stessa norma incriminatrice del codice penale degli Emirati Arabi Uniti/ di cui è stata fatta applicazione sanziona non una condotta corrispondente a quella della truffa – non essendovi alcun riferimento ad artifizi o raggiri – bensì la semplice emissione di assegni privi di copertura. Si tratta, quindi, di fatto pacificamente non (più) costituente reato in Italia.

La Corte di appello, pertanto, non ha effettuato una verifica obbligatoria anche in tale fase cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già ritenuto che non possa ritenersi truffa, secondo l’ordinamento nazionale la condotta di emissione di assegni a vuoto, che di per sé non è più reato, laddove non si collochi nel contesto di una più ampia condotta finalizzata, grazie ad artifizi o raggiri, ad ottenere indebiti vantaggi patrimoniali («In tema di mandato di arresto europeo ai fini della consegna per l’estero è necessario che sia soddisfatto il requisito della doppia punibilità, se non attraverso la piena corrispondenza dello schema normativo straniero a quello nazionale, almeno sotto il profilo della concreta punibilità della fattispecie in entrambi gli ordinamenti. (Nella fattispecie, relativa a procedimento in Romania per il reato di inganno e emissione di assegni senza provvista, la Corte annullava la sentenza di appello, che aveva disposto la consegna dell’imputato, sul presupposto che l’incriminazione non corrispondeva, per la mancanza dell’elemento dell’artifizio o del raggiro, al reato di truffa, e che l’emissione di assegni a vuoto non è più reato). (Sez. 2, n. 36038 del 18/06/2009 – dep. 17/09/2009, Hogea, Rv. 245589» «In tema di estradizione per l’estero, va annullata con rinvio, per violazione del principio della doppia incriminabilità, l’ordinanza della corte di appello che convalidi l’arresto a fini estradizionali e disponga la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una domanda di arresto provvisorio avente ad oggetto l’acquisto di merci pagate con assegni privi di copertura, qualora tale condotta sia ritenuta sussumibile nel reato di truffa, senza evidenziare la presenza di artifici e raggiri. (Nell’affermare tale principio, in relazione ad una estradizione richiesta dal Governo della Romania, la Corte ha precisato che il mero acquisto di merci pagate con assegni privi di copertura verrebbe a configurare l’ipotesi di reato di cui all’art. 2 L. 15 dicembre 1990, n. 386, depenalizzata dall’art. 29 del D.Lgs 30 dicembre 1999,
n. 507). (Sez. 6, n. 34624 del 27/06/2008 – dep. 04/09/2008, Niculescu, Rv. 241056)»).
Nel caso di specie, risulta soltanto che il ricorrente sia accusato di una condotta di emissione di assegni a vuoto, essendo la stessa definizione di “truffa” dell’ordinamento del paese richiedente sostanzialmente corrispondente alla semplice emissione di assegni a vuoto.
La Corte di appello, quindi, rivaluterà, la richiesta eventualmente esercitando i poteri istruttori che non sono riconosciuti al giudice di legittimità, pur a fronte del potere di valutazione in merito per le decisioni in tema di estradizione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.