Extradition to Brazil granted: fair trial and detention conditions objections rejected in Zambelli case
Extradition
🇮🇹Italy→🇧🇷Brazil
GrantedCourt
Court of Appeal of Rome
Decision date
26/03/2026
Decision number
77/2026
Main ground
Art. 6 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Fair trialDetention conditions
🇬🇧 Summary
The case concerned Brazil’s request for the extradition of a former Brazilian parliamentarian, also holding Italian citizenship, for the execution of custodial sentences imposed by the Brazilian Supreme Federal Court for offences relating to unlawful access to judicial information systems and ideological falsification. The defence opposed extradition on several grounds, arguing that the proceedings in Brazil had violated fair trial guarantees, that the requested person had been subjected to political and judicial persecution, that the Brazilian Supreme Federal Court lacked impartiality, and that detention in Brazil — in particular in the women’s prison facility indicated by the Brazilian authorities — would expose her to a risk of inhuman or degrading treatment. The Court of Appeal of Rome first held that the late production of documents by the parties was admissible, since the strict five-day time limit for defence memoranda does not apply to documentary evidence in extradition proceedings and the material had been acquired and discussed at the hearing. On the merits, the Court found that the conditions for extradition under the Italy–Brazil treaty and Italian procedural law were satisfied. It rejected the objections based on fair trial and political persecution, holding that the extradition court could not reassess the merits of the foreign criminal proceedings and that the material relied on by the defence did not establish a flagrant denial of justice or a discriminatory prosecution. As to detention conditions, the Court considered the specific information and assurances provided by Brazil concerning the intended women’s detention facility, including separation from other categories of prisoners, access to medical care and educational activities, monitoring by institutional bodies, and available safeguards against abuse. The Court therefore concluded that the alleged risks had not been shown to be concrete, individualized and sufficiently serious to bar extradition. Extradition was granted, subject to the ordinary treaty and statutory safeguards on speciality and subsequent surrender.
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Extradition to Brazil granted: fair trial and detention conditions objections rejected in Zambelli case, Court of Appeal of Rome, 26 March 2026, No 77/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/extradition-fair-trial-detention-conditions-italy-brazil-3-2026
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🇮🇹 Full Text
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
- In data 30-07-2025 la polizia giudiziaria comunicava che la persona sopra indicata era stata provvisoriamente tratta in arresto il 29-07-2025, in quanto colpita dal mandato di arresto internazionale sopra riportato.
- L’arresto veniva convalidato il 30-07-2025, con contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere, perché ricorrevano le condizioni di cui agli artt. 714, 715 e 716 cod. proc. pen. poiché, dalle informazioni trasmesse attraverso il sistema INTERPOL dallo Stato richiedente, era stata pronunciata nei confronti della prevenuta una condanna definitiva nella quale il Tribunale supremo federale accertava che la [OMISSIS], all’epoca deputata brasiliana, tra settembre 2022 e gennaio 2023, concorreva quale mandante con il [OMISSIS], noto anche come “vermelho” (“rosso”), che aveva competenze tecniche informatiche e mezzi necessari, nell’accesso abusivo ai sistemi informatici del CNJ, ossia dell’organo deputato a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, con l’obiettivo di diffondere falsamente presunte vulnerabilità del sistema giudiziario brasiliano.
- Il 04-01-2023, ancora una volta su ordine della [OMISSIS], il [OMISSIS] viola nuovamente i sistemi del CNJ, creando e inserendo nel sistema giudiziario informatico, un falso mandato d’arresto, contro un “ministro” (magistrato) del Tribunale supremo federale del Brasile.
- Nello specifico, a seguito di precise informazioni partecipate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sulla base delle quali l’ex deputata brasiliana [OMISSIS] era stata ospitata presso un appartamento sito in via Borghetto di Vara 13, Int. C-21 a Roma, nella serata del 29-07-2025 la polizia giudiziaria si reca presso il citato indirizzo per riscontrare la segnalazione.
- Alle ore 21:30 circa gli operanti bussavano all’appartamento indicato e venivano ricevuti dalla [OMISSIS] che, in quel momento, si trovava in compagnia del padre [OMISSIS], nato il 20-05-1948 in Brasile, titolare di passaporto n. GA210785, rilasciato dalle Autorità del Brasile il 26-08-2019.
- La polizia giudiziaria procedeva all’arresto in via di urgenza attesa la circostanza, pubblicamente nota anche attraverso gli organi di stampa (come riferito nella relazione della polizia giudiziaria), che l’ex deputata brasiliana già dal 5 giugno scorso era fuggita dal suo Paese per sottrarsi volontariamente al provvedimento giudiziario a suo carico, trovando rifugio in Italia.
- La polizia giudiziaria evidenziava che: “… è apparso evidente che durante queste settimane la donna abbia goduto di una rete di supporto per la sua latitanza, rendendo concreto ed attuale il pericolo di fuga …” circostanza che – oltre alle altre conseguenze di legge – comprova la presenza di un’attuale fuga più che di un pericolo, non risultando la prevenuta avere alcun solido legame di radicamento con il territorio nazionale nonostante la cittadinanza italiana.
- La [OMISSIS] veniva identificata anche mediante il passaporto italiano n. YC2214612, rilasciato dal M.A.E.C.I. il 19-06-2023 e dichiarava che il passaporto brasiliano le era stato precedentemente ritirato.
- Dagli approfondimenti effettuati nelle banche dati in uso alla polizia giudiziaria, la prevenuta risulta ricercata con RED NOTICE A-8017/6-2025, file numero 2025/43909, aggiornato nella banca dati INTERPOL di Lione in data 05-06-2025.
- In data 30-07-2025 questa Corte emetteva ordinanza di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere nei confronti della prevenuta e, il 01-08-2025, procedeva all’audizione della [OMISSIS] che dichiarava di avere ottenuto la cittadinanza nel 2013 o 2014 iure sanguinis, di essere laureata e di avere un master, di avere svolto attività manageriale presso le società di consulenza ERNST&YOUNG e KPMG, di essere stata eletta sin dal 2016 come rappresentante federale presso la Camera dei deputati brasiliana, di avere un reddito mensile di circa BRL 42.000 (circa € 6.950) che però le era stato sospeso a seguito della condanna e, infine, di essere proprietaria di un immobile in Brasile.
- Nel merito la prevenuta dichiarava di essere innocente, in quanto era stato il [OMISSIS] a proporsi come hacker esperto, che aveva asserito che già in precedenza era acceduto abusivamente al sistema informatico ministero della giustizia e con il quale, però, la [OMISSIS] aveva rifiutato di collaborare perché quest’ultimo voleva un lavoro e del denaro.
- Secondo la prevenuta questo rifiuto aveva causato le accuse che il [OMISSIS] aveva formulato nei suoi confronti, senza che, nel corso del processo a suo carico tenutosi davanti al Tribunale supremo federale del Brasile (competente per i reati commessi da deputati), ella potesse ottenere l’esame di testimoni a discarico, con la conseguenza che il detto Tribunale l’aveva condannata.
- Nel maggio del 2025, dopo il rigetto dell’ultimo ricorso contro la condanna, aveva lasciato il Brasile per motivi di salute recandosi negli U.S.A. ma – a causa dei costi elevati – era venuta in Italia, dove aveva preso in locazione un appartamento presso il quale abitava con il marito al momento dell’arresto.
- La prevenuta presentava una prima richiesta de libertate il 01-08-2025 e, il 06-08-2025, da un lato il Procuratore generale si opponeva alla richiesta; nella medesima data, con separato atto, il Ministro della giustizia chiedeva il mantenimento della misura cautelare.
- Il 12-08-2025 la Repubblica federativa del Brasile depositava atto di intervento in giudizio ai sensi dell’art. 702 cod. proc. pen. per l’udienza camerale del 13-08-2025, fissata per decidere sulla detta istanza de libertate.
- La prevenuta depositava il 14-08-2025 memoria de libertate con allegati documenti e questa Corte, con ordinanza del 16-08-2025, respingeva la richiesta de libertate ritenendo legittima la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere; allo stesso tempo la Corte di appello nominava perito medico legale la Dott.ssa [OMISSIS] per verificare la compatibilità tra le condizioni di salute della prevenuta e la detenzione.
- Il 14-08-2025 il Brasile depositava memoria de libertate con allegati nei quali precisava che il Brasile aveva inviato sin dal 12-06-2025 più note verbali diplomatiche unitamente alle quali aveva trasmesso l’intera documentazione estradizionale e che, di conseguenza, era manifestamente infondata ogni deduzione difensiva sull’assenza di validi provvedimenti estradizionali.
- Il 18-08-2025 la prevenuta trasmetteva ulteriore documentazione medico legale sulle sue condizioni di salute e, a seguito del deposito della relazione peritale, dopo la produzione in data 26-08-2025 di un’ulteriore memoria con allegati della prevenuta, all’udienza del 27-08-2025, con ordinanza depositata il 28-08-2025, questa Corte respingeva la seconda istanza di revoca o modifica della misura cautelare, rilevando la piena sussistenza del pericolo di fuga per il periodo di prolungata latitanza della [OMISSIS] e l’assenza di condizioni di salute incompatibili con la detenzione, secondo quanto accertato con perizia medico legale.
- Con nota del 08-09-2025 il M.A.E.C.I. trasmetteva tempestivamente la richiesta di estradizione e la documentazione allegata ai fini del rispetto del termine convenzionale e processuale per l’efficacia della misura cautelare applicata.
- Con riferimento alle ordinanze di questa Corte indicate ai nn. 2 e 16 della presente sentenza, la Cassazione, con sentenza del 08-10-2025 depositata il 29-10-2025 (ECLI:IT:CASS:2025:35249PEN), rigettava il ricorso avverso detta ordinanza precisando che la segnalazione INTERPOL – attraverso il c.d. RED NOTICE – era sufficiente a giustificare sia l’arresto provvisorio che l’applicazione della misura cautelare nei confronti della prevenuta.
- Con riferimento all’ordinanza di cui al n. 18 della presente sentenza, la Cassazione, con sentenza del 08-10-2025 depositata il 17-11-2025 (ECLI:IT:CASS:2025:37369PEN), rigettava il ricorso contro tale provvedimento, precisando che la ricorrente era giunta in Italia provenendo da Miami il giorno immediatamente successivo alla emissione della sentenza che contiene l’ordine di carcerazione sotteso al mandato estradizionale e che la [OMISSIS], profittando di tale contingenza temporale, aveva superato i varchi aeroportuali nazionali perché all’epoca non risultava ancora inserita, nella c.d. RED NOTICE, contenente l’indicazione del relativo ordine restrittivo.
- Queste circostanze, di per sé stesse, erano fortemente evocative delle effettive intenzioni dell’estradanda riguardo alla sua permanenza in Italia ed andavano lette alla luce della assenza di qualsivoglia legame giustificativo con il territorio dello Stato richiesto, la cui mancanza finiva per rendere ancora più lineare l’idea della transitorietà della presenza della estradanda all’interno del territorio italiano, tanto da dare definitiva concretezza e attualità al rilevato pericolo di fuga.
- La Corte rileva la non pertinenza rispetto al merito delle memorie della parte privata presentate, rispettivamente, all’audizione del 30-08-2025 – in quanto detta memoria era diretta al Ministro della giustizia per sollecitare i suoi poteri in materia di estradizione – mentre le altre due erano relative ad incidenti de libertate, per i quali sono già intervenuti provvedimenti di rigetto, anche in sede di legittimità .
- Il 22-10-2025 ai sensi dell’art. 703 cod. proc. pen., veniva dato avviso alle parti del deposito da parte del Procuratore generale della requisitoria scritta e di tutta la documentazione estradizionale trasmessa dal Brasile e, con decreto del 04-11-2025, veniva fissata al 27-11-2025 l’udienza di cui all’art. 704 cod. proc. pen. per la decisione sulla eventuale sussistenza delle condizioni per procedere all’estradizione.
- Il 21-11-2025 il Brasile depositava memoria nella quale insisteva per una pronuncia favorevole all’estradizione e, all’udienza del 27-11-2025, il procedimento veniva rinviato per adesione della Difesa della prevenuta all’astensione dalla partecipazione alle udienze indetta da un’associazione professionale forense.
- Con riferimento alla memoria difensiva, depositata nell’interesse della Repubblica Federativa del Brasile, lo Stato richiedente esponeva in modo articolato le ragioni per le quali riteneva che, nei procedimenti pendenti nei confronti della [OMISSIS], ricorressero integralmente tutte le condizioni richieste dal diritto internazionale pattizio e dalla normativa interna per la concessione dell’estradizione, mentre risultavano, per converso, giuridicamente e fattualmente infondate le plurime eccezioni sollevate dalla Difesa dell’estradanda nelle precedenti memorie.
- Veniva preliminarmente chiarito che le richieste estradizionali oggetto del presente giudizio erano due e rispondevano a finalità distinte ma convergenti in quanto la prima, di natura esecutiva, era volta a dare attuazione a una condanna penale definitiva pronunciata nell’ambito dell’azione penale n. 2.428/DF, mentre la seconda, di natura processuale, riguardava la prosecuzione del procedimento penale n. 2.415/SP (per il quale ogni valutazione sarà effettuata nella distinta sentenza di questa Corte nel separato procedimento R.G. n. 130/2025 AGI EST.).
- Con riferimento al presente procedimento, si tratta di domanda di estradizione ritualmente avanzata dalla Repubblica Federativa del Brasile per il tramite della via diplomatica, nel rispetto delle forme e dei presupposti previsti dal Trattato di estradizione tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989 e ratificato con legge 23 aprile 1991 n. 144, che costituiva la fonte normativa di riferimento prioritaria ai sensi dell’art. 696 comma 2 cod. proc. pen.
- Sotto il profilo dei presupposti positivi, lo Stato richiedente evidenziava come tutte le condizioni previste dal Trattato risultassero pienamente soddisfatte, perché la pena residua oggetto dell’estradizione esecutiva era ampiamente superiore alla soglia minima prevista.
- Era altresì integrato il requisito della doppia incriminabilità , poiché le condotte contestate alla [OMISSIS] costituivano reato anche secondo l’ordinamento italiano, essendo riconducibili a fattispecie tipiche del codice penale e della legislazione speciale, senza necessità di forzature interpretative.
- La memoria del Brasile escludeva, poi, la sussistenza di cause di rifiuto in quanto non ricorreva, secondo quanto asserito dallo Stato richiedente, il principio del ne bis in idem, né i fatti assumevano natura politica o militare.
- Veniva, in particolare, contestata l’asserzione difensiva della [OMISSIS] secondo la quale i procedimenti erano stati animati da finalità persecutorie di natura politica, osservandosi che le azioni penali erano state promosse e definite innanzi al Tribunale Supremo Federale, organo giurisdizionale posto al vertice dell’ordinamento brasiliano, con applicazione di norme generali e astratte e senza il ricorso a giudici speciali o eccezionali.
- Il Brasile specificava che i reati non risultavano prescritti né amnistiati, né in Brasile né in Italia, e non emergeva alcuna violazione dei diritti fondamentali tale da ostare alla consegna.
- Nemmeno la cittadinanza italiana dell’estradanda veniva ritenuta idonea a fondare un rifiuto, essendo qualificata come uno status meramente formale, privo di un effettivo radicamento sociale, territoriale o culturale in Italia.
- Un ulteriore profilo che veniva trattato nella memoria atteneva all’ampiezza del sindacato spettante all’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto e veniva ribadito che il giudizio estradizionale non poteva trasformarsi in un improprio procedimento di revisione delle decisioni straniere né in una comparazione analitica tra istituti processuali di ordinamenti diversi.
- Secondo lo Stato richiedente, proprio tale errore metodologico attraversava le eccezioni sollevate dall’estradanda, fondato su un continuo raffronto con le norme del codice di procedura penale italiano, anche laddove talune scelte processuali dell’Autorità richiedente non coincidevano con quelle previste dall’ordinamento interno dello Stato richiesto.
- Secondo quanto asserito dal Brasile, ciò non assumeva rilievo in sede estradizionale, se non in presenza di una compromissione radicale del diritto al giusto processo, che nel caso di specie veniva esclusa.
- In tale prospettiva, veniva richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il rifiuto dell’estradizione per violazione dell’art. 6 CEDU è consentito solo in presenza di un “flagrante diniego di giustizia”, inteso come una violazione di eccezionale gravità , tale da escludere il diritto stesso, circostanza che nel caso concreto non risultava neppure astrattamente sostenibile.
- La memoria procedeva quindi a confutare le singole doglianze difensive eccependo che, quanto alla dedotta chiamata in correità del coimputato [OMISSIS] quale unico elemento di prova della condanna, tale assunto risultava smentito dalla stessa sentenza del Tribunale Supremo Federale, la quale faceva riferimento a un compendio probatorio ampio e articolato, composto da elementi tecnici, documentali e testimoniali ritenuti decisivi e convergenti.
- Parimenti infondata veniva ritenuta, dallo Stato richiedente, la censura relativa al mancato accesso a determinati dati informatici archiviati su piattaforme cloud, essendo il diniego stato adottato in applicazione di una specifica disposizione del codice di procedura penale brasiliano che attribuiva al giudice il potere di escludere prove irrilevanti o dilatorie, con motivazione puntuale sulla mancanza di pertinenza rispetto ai fatti oggetto di giudizio.
- Quanto alla pretesa parzialità del Giudice relatore [OMISSIS], la memoria rilevava come l’eccezione non veniva sollevata tempestivamente dalla stessa [OMISSIS] nel giudizio interno e come, in ogni caso, era stata esaminata e respinta dal Tribunale Supremo Federale, che aveva chiarito come i reati in questione offendessero l’istituzione giudiziaria nel suo complesso e non la persona fisica del magistrato, il quale non aveva tratto alcun vantaggio personale dalla decisione adottata.
- Ampio spazio veniva dedicato anche alla questione del doppio grado di giudizio, perché lo Stato richiedente ribadiva che tale diritto non aveva carattere assoluto e che l’art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU ammetteva espressamente eccezioni quando il giudizio fosse celebrato in primo grado innanzi alla giurisdizione più elevata e, in effetti, da un lato il Tribunale Supremo Federale brasiliano rientrava pacificamente in tale categoria e, dall’altro lato, il sistema giudiziario brasiliano prevedeva rimedi processuali che consentivano un controllo successivo della decisione, quali gli embargos de declaração e, in casi determinati, gli embargos infringentes, dei quali l’estradanda aveva effettivamente fatto uso.
- Infine, quanto alle condizioni detentive in Brasile, la memoria dello Stato richiedente definiva le deduzioni difensive della prevenuta come generiche e prive di riscontri individualizzati, richiamando il principio secondo cui il rischio di trattamenti inumani o degradanti deve essere concreto, attuale e riferibile specificamente alla persona dell’estradanda, non essendo sufficiente il riferimento a criticità generali del sistema penitenziario.
- Alla luce di tali argomentazioni, lo Stato richiedente concludeva nel senso della piena sussistenza delle condizioni per la concessione dell’estradizione.
- All’udienza del 04-12-2025 la Difesa della [OMISSIS] depositava ulteriore documentazione relativa al fumus persecutionis da parte del Brasile nei confronti della prevenuta, precisando che era in corso il procedimento per l’eventuale revoca dello status di parlamentare, ed insistendo sulla sussistenza di gravi violazioni processuali nel giudizio a quo e sull’inidoneità del sistema penitenziario brasiliano a garantire i diritti delle persone detenute.
- Il 09-12-2025 perveniva ulteriore memoria difensiva del Brasile con la quale lo Stato richiedente sollevava eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla Difesa dell’estradanda in occasione dell’udienza del 04-12-2025, chiedendo l’estromissione dal materiale allegato, non valutabile ai fini decisori.
- L’eccezione era fondata sull’asserito mancato rispetto del termine perentorio previsto per il deposito di memorie e documenti nei procedimenti camerali in quanto, secondo lo Stato richiedente, la documentazione prodotta dalla Difesa risultava radicalmente inammissibile poiché depositata in violazione degli artt. 704 comma 1 e 127 comma 2 cod. proc. pen., disposizioni pacificamente applicabili anche al procedimento di estradizione.
- In particolare, veniva evidenziato dal Brasile che la produzione documentale non era stata depositata nei cinque giorni liberi antecedenti l’udienza camerale originariamente fissata per il 27-11-2025, né nei cinque giorni liberi antecedenti l’udienza di rinvio del 04-12-2025, ma era stata – invece – introdotta direttamente nel corso di quest’ultima udienza, quando il termine previsto dalla legge doveva ritenersi ampiamente spirato.
- Lo Stato richiedente sottolineava come non ricorressero circostanze idonee a giustificare il deposito tardivo, atteso che la quasi totalità dei documenti prodotti risultava risalente nel tempo ed era certamente nella disponibilità della Difesa dell’estradanda ben prima della scadenza del termine perentorio.
- L’omesso rispetto del termine veniva pertanto ricondotto, secondo lo Stato richiedente, a una scelta processuale consapevole, non imposta da fattori esterni o imprevedibili e, a riprova di detta considerazione, la Repubblica Federativa del Brasile richiamava la pacifica applicabilità al procedimento estradizionale delle regole del procedimento camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., evidenziando come il termine di cinque giorni antecedenti l’udienza dovesse qualificarsi come libero e perentorio.
- Tale esegesi risultava, secondo la prospettazione svolta, ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità che considerava inammissibili non solo le memorie, ma anche le produzioni documentali depositate oltre detto termine.
- Particolare rilievo veniva attribuito all’interpretazione estensiva del concetto di “memorie”, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui esso ricomprendeva qualsiasi elemento informativo che le parti intendessero sottoporre alla valutazione del giudice, inclusi anche i documenti rappresentativi di prove precostituite.
- Ne discendeva che anche la produzione documentale doveva soggiacere al medesimo termine perentorio previsto per le memorie difensive, senza che potesse operarsi una distinzione tra argomentazioni scritte e allegazioni documentali.
- Lo Stato richiedente chiariva, altresì, la ratio della regola temporale invocata, evidenziando come essa non fosse diretta a comprimere l’attività difensiva in senso proprio, che restava sempre esercitabile mediante l’argomentazione orale in udienza, ma fosse finalizzata a impedire che, a ridosso della decisione, una delle parti alterasse in modo significativo la base cognitiva del giudicante e delle controparti mediante il deposito improvviso di un’imponente mole di documenti.
- Tale evenienza, secondo quanto asserito dallo Stato richiedente, si era verificata proprio nel caso di specie, in cui la Difesa dell’estradanda aveva riversato in atti, in limine, all’udienza decisoria, numerosi documenti di dubbia provenienza, spesso non tradotti e talvolta di incerto significato, determinando una compromissione del contraddittorio camerale e una lesione del diritto delle altre parti di esaminare e replicare utilmente al materiale prodotto.
- Lo Stato richiedente, quindi, concludeva nel senso che la produzione documentale effettuata dalla Difesa dell’estradanda doveva considerarsi inutilizzabile e che, già per questo solo motivo, se ne imponeva la restituzione integrale, con espunzione dal materiale valutabile ai fini della decisione sull’estradizione.
- In via subordinata, la Difesa del Brasile sviluppava una serie di doglianze riferite ai singoli documenti prodotti, mettendone in luce i vizi intrinseci di natura giuridica perché, anzitutto, osservava che l’intero apparato documentale appariva, nel suo complesso, fragile e scarsamente incisivo rispetto agli scopi perseguiti, risultando composto in larga parte da articoli di stampa, contributi di blog, prese di posizione politiche e materiali di opinione, spesso risalenti nel tempo, privi di autorevolezza e talora riconducibili a fonti di marcato orientamento ideologico o di provenienza non individuabile.
- Secondo la prospettazione svolta, eccezioni di tale portata, quali quelle concernenti il rischio di violazione dei diritti fondamentali nelle carceri brasiliane o la pretesa torsione persecutoria a sfondo politico dei procedimenti penali celebrati in Brasile, richiedevano standard probatori particolarmente elevati, che non potevano ritenersi soddisfatti mediante il ricorso a fonti giornalistiche o a documenti anonimi e non verificabili.
- Seguiva quindi un’esposizione delle criticità riscontrate nei singoli documenti prodotti dalla Difesa dell’estradanda, con contestazione degli estratti di presunti rapporti ufficiali privi di indicazione dell’autore, del contesto e della finalità , di consulenze tecniche asseritamente depositate in procedimenti brasiliani ma prive di intestazione, firma e riferimenti certi, di documenti offerti esclusivamente in lingua straniera senza traduzione, di note anonime su tematiche di diritto internazionale, di rapporti politici o pseudogiuridici privi di indicazione della fonte e della sede di elaborazione, nonché di ritagli di stampa presentati come dichiarazioni ufficiali di Autorità istituzionali.
- Particolare rilievo veniva attribuito dal Brasile alla produzione parziale di una sentenza della Corte di cassazione italiana in materia di estradizione, ritenuta fuorviante perché priva della successiva decisione conclusiva del giudizio di rinvio, necessaria per una corretta comprensione dell’esito complessivo del precedente giurisprudenziale richiamato.
- Analoghe censure venivano mosse a documenti presentati come ricorsi o iniziative innanzi ad organismi sovranazionali, dei quali non risultavano chiari né l’effettivo deposito né la legittimazione soggettiva dell’estradanda.
- Alla luce di tali considerazioni, veniva reiterata la richiesta che la produzione documentale della Difesa dell’estradanda fosse dichiarata inammissibile per violazione dei termini perentori previsti dalla legge e, in ogni caso, non venisse acquisita agli atti in ragione dei molteplici e gravi vizi giuridici che caratterizzavano i singoli documenti prodotti.
- In data 17-12-2025 la Difesa dello Stato richiedente, con una nota di deposito, forniva ulteriori chiarimenti ritenuti decisivi sia in ordine alla situazione detentiva cui l’estradanda sarebbe stata sottoposta in caso di consegna, sia in relazione alla sua posizione istituzionale e, in particolare, alla cessazione definitiva del mandato parlamentare.
- La nota introduceva nel fascicolo due documenti ufficiali provenienti dalle massime Autorità brasiliane, trasmessi per il tramite dell’Ambasciata del Brasile in Italia e corredati da traduzione in lingua italiana.
- Si trattava, da un lato, di una nota del Tribunale Supremo Federale adottata nell’ambito del procedimento di esecuzione penale n. 149/DF e, dall’altro, di una nota giuridica dell’Avvocatura Generale dell’Unione, volta a chiarire in modo definitivo le conseguenze costituzionali delle condanne penali riportate dalla [OMISSIS] sul piano del mandato parlamentare.
- Con la nota del Tribunale Supremo Federale veniva innanzitutto ricostruito l’iter della condanna penale pronunciata nei confronti della [OMISSIS], divenuta irrevocabile a seguito del rigetto di tutti i rimedi impugnatori esperiti, qualificati dalla Corte come meramente dilatori.
- La condanna, pronunciata per plurimi episodi di falsità ideologica e di accesso abusivo a dispositivo informatico aggravata, aveva comportato l’irrogazione di una pena complessiva di dieci anni di reclusione, da espiare in regime iniziale chiuso, oltre a una rilevante sanzione pecuniaria.
- Una volta certificato il passaggio in giudicato, il Tribunale Supremo Federale dava atto dell’allontanamento dell’imputata dal territorio brasiliano e dell’accertata presenza della stessa in Italia, circostanze che avevano determinato l’attivazione della procedura di estradizione ai sensi del Trattato bilaterale tra Brasile e Italia e della normativa interna brasiliana.
- La nota ricostruiva poi le fasi successive, dando conto dell’arresto della [OMISSIS] a Roma, avvenuto il 29-07-2025 su segnalazione dell’INTERPOL, e delle successive interlocuzioni tra le Autorità brasiliane e il Ministero della giustizia italiano.
- In tale contesto veniva richiamata l’udienza celebrata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e la richiesta, formulata da questa Corte, di chiarimenti specifici in ordine alle condizioni di detenzione che avrebbero atteso l’estradanda in caso di consegna.
- In risposta a tali quesiti, il Tribunale Supremo Federale trasmetteva le informazioni fornite dalla competente Autorità di esecuzione penale del Distretto Federale e, da tali chiarimenti, emergeva che tutte le donne private della libertà personale nel Distretto Federale venivano collocate presso la Penitenciária Feminina do Distrito Federal, indipendentemente dalla natura definitiva o provvisoria della detenzione.
- L’istituto veniva descritto come articolato in blocchi distinti, al fine di garantire la separazione tra detenute appartenenti a regimi diversi, e qualificato come conforme ai principi costituzionali e alla legge sull’esecuzione penale brasiliana.
- Con riferimento alla sicurezza interna, le Autorità brasiliane affermavano che l’istituto operava sotto il costante monitoraggio di organi di controllo istituzionali, tra cui il giudice dell’esecuzione, il Ministero Pubblico, la Defensoria Pública e organismi per la tutela dei diritti umani. Eventuali segnalazioni di violazioni o condotte irregolari sarebbero state istruite nell’ambito della Segreteria di Stato per l’Amministrazione Penitenziaria.
- Veniva altresì sottolineata la professionalità della Polizia Penitenziaria del Distretto Federale, composta, secondo quanto riferito, da personale selezionato mediante concorso pubblico e formato specificamente per la gestione delle strutture carcerarie, con il supporto di un’unità specializzata per le situazioni di crisi.
- La nota si soffermava poi sulle condizioni specificamente destinate alle detenute, descrivendo la struttura come dotata di ali riservate alle attività educative, di settori dedicati alle donne transgender e di spazi destinati alle madri conviventi con figli neonati.
- L’allocazione delle detenute avverrebbe sulla base di criteri tecnici volti a tener conto delle vulnerabilità individuali, dei bisogni assistenziali e della tutela dell’integrità fisica e morale. A corredo di tali affermazioni venivano prodotte fotografie degli ambienti interni dell’istituto.
- Accanto al tema delle condizioni detentive, la nota di deposito introduceva un secondo profilo ritenuto determinante, relativo alla posizione istituzionale dell’estradanda, perché la nota giuridica dell’Avvocatura Generale dell’Unione ricostruiva la vicenda concernente la perdita del mandato parlamentare, chiarendo che le condanne penali passate in giudicato avevano prodotto automaticamente, per effetto diretto della Costituzione federale brasiliana, la cessazione del mandato di deputata.
- Veniva richiamato, in particolare, l’art. 55, inciso VI, della Costituzione, che prevedeva la perdita del mandato in caso di condanna penale definitiva come conseguenza automatica e vincolata.
- In tale prospettiva, veniva analizzata criticamente la deliberazione con cui la Camera dei deputati aveva deciso di mantenere formalmente il mandato della [OMISSIS], nonostante una relazione della Commissione di Costituzione e Giustizia favorevole alla dichiarazione di decadenza, evidenziandone l’irrilevanza giuridica.
- Veniva quindi richiamata la decisione monocratica del Giudice [OMISSIS], con cui era stata dichiarata la nullità di tale deliberazione parlamentare ed era stata decretata la perdita immediata del mandato, con ordine di insediamento del supplente.
- Tale decisione era stata successivamente collegialmente confermata all’unanimità dalla Prima Sezione del Tribunale Supremo Federale, riaffermando la competenza del potere giudiziario a garantire la supremazia della Costituzione e l’effettività della cosa giudicata penale.
- La nota chiariva infine che la successiva rinuncia formale al mandato presentata dalla [OMISSIS] non incideva sulla ricostruzione giuridica della vicenda, poiché la perdita del mandato si era già prodotta automaticamente e veniva, altresì, segnalato che il Giudice [OMISSIS] era stato rimosso dalla lista di sanzioni statunitensi denominata Global Magnitsky, a confutazione di talune critiche di carattere politico sollevate dalla Difesa dell’estradanda.
- All’udienza del 18-12-2025 la prevenuta presentava richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere che veniva rigettata con ordinanza emessa in pari data e, successivamente, in data 13-01-2026 la Difesa della [OMISSIS] depositava memoria difensiva in relazione all’udienza del 20-01-2026.
- In detta memoria, la Difesa della prevenuta articolava l’opposizione alla richiesta estradizionale muovendo dall’assunto che le ulteriori precisazioni fornite dalla Repubblica Federativa del Brasile, in particolare con riguardo all’istituto penitenziario di destinazione dell’estradanda, non solo non avevano dissipato i dubbi già sollevati, ma avevano, al contrario, confermato e aggravato le ragioni ostative alla concessione dell’estradizione.
- In apertura, i Difensori della [OMISSIS] evidenziavano che lo Stato richiedente, sollecitato dalla Corte, aveva indicato quale luogo di futura detenzione della stessa la Penitenciária Feminina do Distrito Federal, comunemente denominata Colmeia.
- Tale indicazione veniva ritenuta determinante, poiché consentiva finalmente di spostare il giudizio da un piano astratto e generale a uno concreto e individualizzato, come imposto dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di estradizione e di divieto di trattamenti inumani o degradanti.
- Secondo la Difesa della prevenuta, tuttavia, la rappresentazione offerta dal Brasile in ordine alle condizioni della Colmeia risultava parziale, incompleta e sostanzialmente inattendibile.
- Le informazioni trasmesse si limitavano, infatti, a descrizioni generiche e a immagini fotografiche di spazi comuni, senza alcuna documentazione relativa alle celle, al numero effettivo di detenute per cella, alle condizioni dei servizi igienici, alle modalità di somministrazione dei pasti e, più in generale, a quegli aspetti essenziali che avrebbero consentito di valutare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone recluse.
- Tali omissioni venivano lette come sintomatiche e non casuali, poiché riguardavano proprio i profili che, secondo una pluralità di fonti indipendenti, presentavano le maggiori criticità .
- La Difesa della [OMISSIS] richiamava quindi il principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui le informazioni provenienti dallo Stato richiedente in ordine alle condizioni di detenzione non potevano essere considerate di per sé sufficienti, trattandosi di dichiarazioni amministrative di parte che necessitavano di riscontri oggettivi, attendibili, aggiornati e indipendenti.
- In tale prospettiva la Corte di appello, in sede estradizionale, non avrebbe potuto limitarsi a recepire tali affermazioni, ma avrebbe avuto il dovere di accertare in concreto se l’istituto indicato fosse compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali di tutela della persona.
- In questo quadro, la memoria collocava la situazione della Colmeia all’interno del contesto più ampio del sistema carcerario brasiliano, descritto come strutturalmente compromesso.
- Veniva richiamata, in particolare, la pronuncia del Tribunale Supremo Federale resa nell’ADPF n. 347 del 2015, successivamente ribadita nel 2023, con cui la massima Corte brasiliana aveva dichiarato l’esistenza di uno “stato di cose incostituzionale” nel sistema penitenziario nazionale, riconoscendo una violazione generalizzata e strutturale dei diritti fondamentali dei detenuti.
- Tale dato, proveniente dall’organo apicale dell’ordinamento brasiliano, veniva valorizzato come elemento di particolare gravità , idoneo a incrinare qualsiasi presunzione di adeguatezza delle strutture carcerarie.
- La Difesa richiamava poi numerosi rapporti di organizzazioni internazionali indipendenti, tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e Conectas Human Rights, dai quali emergeva un quadro caratterizzato da sovraffollamento cronico, violenze endemiche, tolleranza di abusi da parte delle Autorità carcerarie, gravi carenze igienico-sanitarie e diffusione di malattie infettive e tali criticità venivano descritte come diffuse e strutturali e, dunque, rilevanti ai fini del giudizio estradizionale.
- Scendendo al livello specifico dell’istituto indicato dallo Stato richiedente, la memoria evidenziava come le condizioni della Colmeia non solo non si discostassero dal quadro generale, ma ne rappresentassero una manifestazione particolarmente grave.
- Venivano richiamati rapporti ufficiali della Commissione Diritti Umani della Camera Legislativa del Distrito Federal, esiti di ispezioni parlamentari, interventi della Defensoria Pública e del Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, dai quali emergevano dati ritenuti allarmanti, come il sovraffollamento estremo, con centinaia di detenute costrette a condividere un numero irrisorio di servizi igienici, le carenze diffuse di prodotti per l’igiene personale e collettiva, l’alimentazione inadeguata e talvolta insufficiente, gli ambienti insalubri con presenza di animali infestanti e, infine, le restrizioni ingiustificate al diritto all’aria aperta e ai contatti familiari.
- Particolare rilievo veniva attribuito dalla Difesa dell’estradanda alle condizioni sanitarie, in quanto la memoria descriveva un sistema incapace di garantire un’assistenza medica adeguata, caratterizzato da insufficienza di personale sanitario, difficoltà di accesso a visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci, nonché da gravi carenze nell’assistenza alla salute mentale.
- Venivano riportate denunce di episodi di violenza fisica, torture – incluso l’uso di spray urticante in celle prive di ventilazione – punizioni collettive e pratiche umilianti e discriminatorie, che, se confermate, avrebbero integrato condotte riconducibili alla nozione di tortura ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dal Brasile e dall’Italia.
- La memoria faceva inoltre riferimento a casi emblematici, ritenuti idonei a rendere concreta la descrizione delle violazioni denunciate come alcune situazioni di digiuno forzato protratto per molte ore, accesso diseguale e talvolta non potabile all’acqua, detenute incinte prive di adeguato monitoraggio prenatale, interruzioni arbitrarie dei contatti familiari, condizioni ambientali tali da mettere a rischio la salute e la dignità delle persone recluse.
- Tali episodi venivano letti non come anomalie isolate, ma come manifestazioni di un sistema strutturalmente incapace di garantire standard minimi di umanità per cui, alla luce di tali elementi, la Difesa affermava che la Colmeia non rispettava le “Regole Mandela” e le “Regole di Bangkok”, ossia gli standard internazionali minimi per il trattamento dei detenuti e, in particolare, delle donne detenute, con conseguente configurabilità di una condizione di vulnerabilità strutturale incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali.
- Un ulteriore e, asseritamente, decisivo profilo di ostatività alla pronuncia favorevole all’estradizione veniva individuato nelle condizioni di salute della [OMISSIS] perché la memoria richiamava la perizia medico-legale disposta dalla Corte e la documentazione sanitaria prodotta, dalle quali emergeva un quadro clinico di eccezionale complessità , caratterizzato da plurime patologie croniche, rare e sistemiche, tali da richiedere un monitoraggio costante e un’assistenza sanitaria altamente specializzata.
- Veniva sottolineato come la stessa perizia avesse ritenuto la compatibilità della detenzione solo in relazione al contesto carcerario italiano, fondando tale giudizio sull’esistenza di garanzie sanitarie, monitoraggio continuo e accesso a cure specialistiche, elementi che, secondo la Difesa, risultavano del tutto assenti o comunque non garantiti nel contesto della Colmeia.
- La Difesa insisteva quindi sull’incompatibilità assoluta tra le condizioni cliniche dell’estradanda e il contesto detentivo brasiliano, sostenendo che la consegna l’avrebbe esposta a un rischio reale, concreto e attuale di trattamenti inumani e degradanti, nonché a un serio pericolo per la vita e la salute, rischio che non avrebbe potuto essere neutralizzato da assicurazioni generiche dello Stato richiedente, in mancanza di indicazioni specifiche e verificabili sulla capacità della struttura di destinazione di fornire le cure necessarie.
- La memoria faceva infine riferimento al tema della pretesa conformità al rispetto dei diritti fondamentali della tradizione giuridica brasiliana e della reciprocità estradizionale, eccependo sul primo profilo che l’immagine del Brasile quale Paese di tradizione giuridica rispettosa dei diritti fondamentali era smentita da più condanne della Corte interamericana dei diritti umani, da ripetute denunce delle principali organizzazioni non governative internazionali e dall’adozione di sanzioni internazionali nei confronti di esponenti del sistema giudiziario brasiliano.
- Quanto alla reciprocità , veniva evidenziato che il Brasile, per vincolo costituzionale, rifiutava sistematicamente l’estradizione dei propri cittadini, con conseguente assenza di una cooperazione estradizionale effettivamente paritaria.
- Alla luce dell’insieme degli elementi esposti, la Difesa concludeva nel senso che la richiesta di estradizione doveva essere rigettata, poiché la consegna della [OMISSIS] si sarebbe posta in insanabile contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano e con i diritti inviolabili della persona.
- All’udienza del 20-01-2026 la Corte dava atto che era pervenuta documentazione trasmessa da un detenuto federale brasiliano, alla cui acquisizione si opponevano il Brasile ed il Procuratore generale, mentre la Difesa della prevenuta si riportava alle proprie richieste istruttorie producendo copiosa documentazione.
- Su dette istanze la Corte di appello riservava la decisione con il merito e, all’esito dell’udienza, la prevenuta presentava dichiarazione di ricusazione nei confronti del Collegio, che rinviava all’11-02-2026 per l’eventuale decisione di merito.
- Con ordinanza del 10-02-2026 la Corte di appello, Prima sezione penale, respingeva la dichiarazione di ricusazione predetta e, alle udienze dell’11-02-2026 e del 12-02-2026 le parti concludevano, rispettivamente, il Procuratore generale e il Brasile per una sentenza favorevole all’estradizione e la Difesa della prevenuta per una sentenza contraria all’estradizione.
- La Corte, preso atto delle richieste delle parti come da verbale, si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[… la sezione “Motivi della decisione” (punti 112–233) non contiene nomi propri di persone fisiche oltre a quelli già oscurati nelle sezioni precedenti (es. [OMISSIS], [OMISSIS]), ed è pertanto riportata identica al testo originariamente fornito, con i medesimi nominativi oscurati ovunque ricorrano …]
- In relazione alla richiesta di estradizione va pronunciata sentenza favorevole, sussistendo tutte le condizioni di fatto e di diritto.
- La questione dell’ammissibilità dei documenti prodotti tardivamente nel procedimento camerale in materia di estradizione passiva richiede una riflessione che muova dalla struttura del procedimento stesso e dal modo in cui la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo precisato i limiti applicativi dell’art. 127 cod. proc. pen.
- L’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. si limita a stabilire che fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria, senza alcun riferimento esplicito alle produzioni documentali; quindi, la lettera della norma è chiara e la sua ampiezza non è casuale, perché il legislatore ha scelto di disciplinare il termine perentorio con esclusivo riferimento alle memorie, intendendo con tale termine gli atti attraverso cui le parti svolgono argomentazioni difensive in forma scritta.
- Su questa esegesi, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito, con orientamento che può dirsi consolidato, che il termine di cinque giorni opera soltanto per le memorie e non si estende alle produzioni aventi carattere meramente documentale, affermandolo con chiarezza la Sezione Quarta nella sentenza n. 4722 del 13 dicembre 2016 (depositata il 31 gennaio 2017), che ha espressamente circoscritto l’operatività del termine ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. alla sola produzione di memorie, escludendo l’applicazione della norma anche a produzioni aventi carattere meramente documentale.
- Nella medesima direzione si era già orientata la Sezione Terza con la sentenza n. 50200 del 2015, anch’essa richiamata nel panorama giurisprudenziale che si va illustrando, la quale aveva ribadito, anche con riferimento all’incidente di esecuzione, che il divieto derivante dall’inosservanza del termine non si estende ai documenti allegati alla memoria tardiva: si considera illegittimo il provvedimento con cui il giudice non consenta all’interessato la produzione di un atto documentale sul presupposto della sua intempestività solo perché allegato a una memoria tardiva.
- Ancora, la Sezione Prima, con la sentenza n. 26013 del 19 maggio 2022, depositata il 6 luglio 2022, ha confermato il principio per cui la declaratoria di inammissibilità delle memorie depositate oltre il termine di cinque giorni nei procedimenti in camera di consiglio non è estensibile ai documenti ad esse allegati, con ciò sancendo la persistente vitalità di un orientamento che attraversa l’intera giurisprudenza di legittimità in materia camerale.
- Il fondamento sistematico di tale impostazione è stato ulteriormente consolidato dalla prassi applicativa, trovando riscontro anche nella disciplina dell’udienza preliminare (utilizzabile come tertium comparationis trattandosi di udienza camerale) l’art. 421, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il giudice possa ammettere atti e documenti sino all’inizio della discussione, il che conferma come la produzione documentale — distinta dalla produzione di memorie scritte — non sia assoggettata al medesimo regime preclusivo.
- La ratio è evidente: i documenti costituiscono materiale probatorio precostituito rispetto alla cognizione del giudice, la cui acquisizione tardiva non lede di per sé il contraddittorio nel modo in cui lo lede la produzione di argomentazioni scritte alle quali la controparte non abbia avuto modo di replicare.
- Ciò non significa, però, che la produzione documentale tardiva sia incondizionatamente ammissibile in ogni contesto, poiché la giurisprudenza ha precisato, con una pronuncia di rilievo, che quando elementi probatori nuovi vengono introdotti oltre il termine previsto dalla norma, la loro utilizzabilità rimane subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, la quale, una volta decorso il termine, non è più gravata da alcun obbligo di verificare il contenuto del fascicolo, come risulta da una pronuncia della Sezione Sesta con la sentenza n. 36125 del 2019.
- Nella vicenda all’esame della Corte, entrambe le parti del procedimento di estradizione — tanto la persona estradanda quanto lo Stato richiedente — hanno prodotto documentazione anche oltre il termine di cinque giorni dal quale il combinato disposto degli artt. 703 e 127 cod. proc. pen. fa discendere la facoltà di presentare memorie e che è, con evidenza, riferibile alla prima udienza camerale di merito, non potendosi ritenere che per ogni udienza di rinvio detto termine decorra nuovamente.
- Tuttavia, come si è detto, quel termine non governa le produzioni documentali, le quali sono state comunque acquisite e ne consegue che la questione dell’ammissibilità si sposta sul piano del contraddittorio effettivo, perché nonostante la specifica eccezione sollevata da alcuna delle parti — e dovendosi anzi registrare che entrambe hanno beneficiato in egual misura del regime più permissivo applicato dalla Corte — non vi è lesione del diritto di difesa che possa essere utilmente prospettata.
- Deve del resto tenersi presente che l’utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, ossia una verifica che — nel caso di specie — si risolve positivamente perché entrambe le parti erano a conoscenza del materiale documentale complessivamente acquisito agli atti al momento della discussione e hanno potuto su di esso interloquire nel corso dell’udienza camerale.
- Alla luce di quanto esposto, i documenti prodotti tardivamente da entrambe le parti sono stati legittimamente acquisiti e sono stati utilizzati dalla Corte nella formazione del proprio convincimento, non rilevandosi alcuna violazione del disposto dell’art. 127 cod. proc. pen. né alcuna compromissione del contraddittorio.
- Venendo al merito estradizionale, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle domande di estradizione avanzate dalla Repubblica Federativa del Brasile nei confronti della [OMISSIS], cittadina italiana e cittadina brasiliana già deputata federale al Congresso Nacional, a fronte delle articolate eccezioni sollevate dalla Difesa dell’estradanda, che investono, sotto plurimi profili, tanto la regolarità dei procedimenti penali celebrati innanzi al Tribunale Supremo Federale dello Stato richiedente quanto le condizioni di detenzione cui la stessa sarebbe esposta in caso di consegna.
- Il procedimento di estradizione passiva di cui è causa trae origine dalla richiesta formalmente trasmessa dalla Repubblica Federativa del Brasile per il tramite delle competenti autorità diplomatiche, in conformità alla L. n. 144/1991 di ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989, entrato in vigore il 1° agosto 1995.
- La Difesa dell’estradanda ha formulato eccezioni articolate e di ampia portata, che possono essere raggruppate in tre macrocategorie:
a) eccezioni attinenti alle garanzie del giusto processo, e in particolare alla struttura in unico grado del giudizio celebrato innanzi al Tribunale Supremo Federale brasiliano, alla pretesa parzialità del giudice relatore e alla mancanza di imparzialità strutturale dell’organo giudicante;
b) eccezioni attinenti alle condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario di destinazione, con riferimento all’asserita violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 698 comma 1 cod. proc. pen.;
c) eccezioni di natura procedurale concernenti la ritualità della domanda e la completezza della documentazione allegata. - Tutte tali doglianze, pur prospettate con notevole ampiezza argomentativa e con il dichiarato intento di sollevare questioni di principio sulla compatibilità del sistema giuridico brasiliano con gli standard internazionali in materia di diritti fondamentali, non resistono a un vaglio rigoroso alla luce del quadro normativo pattizio applicabile, dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e sovranazionale e, soprattutto, del contenuto concreto e documentato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente, che risultano specifiche, individualizzate e provenienti da fonti istituzionali qualificate.
- Il Trattato bilaterale di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989 ed entrato in vigore il 1° agosto 1995 a seguito della ratifica con legge n. 144/1991, costituisce la fonte primaria che disciplina i rapporti di cooperazione giudiziaria in materia estradizionale tra i due Stati. Il testo del Trattato è consultabile nel registro dei trattati internazionali dell’Italia.
- L’art. 2 del Trattato stabilisce il principio della doppia incriminabilità , richiedendo che il fatto per cui si procede costituisca reato in entrambi gli ordinamenti, con pena edittale non inferiore ad un anno di reclusione.
- L’art. 3 contempla le cause facoltative di rifiuto, tra le quali non rientra la struttura in unico grado del giudizio di uno Stato contraente, essendo tale previsione assente nel testo pattizio.
- L’art. 5 disciplina le garanzie minime richieste in ordine al trattamento della persona estradata, prevedendo che questa non possa essere sottoposta a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
- Va sottolineato che il Trattato Italia-Brasile è stato negoziato e concluso in un contesto di piena reciprocità , in un’epoca in cui il Brasile aveva da poco consolidato il proprio regime democratico con la Costituição Federal del 1988, che costituisce tuttora la legge fondamentale della Repubblica brasiliana e garantisce, all’art. 5, un catalogo ampio e dettagliato di diritti fondamentali dei cittadini e dei soggetti sottoposti alla giurisdizione brasiliana.
- La procedura di estradizione passiva è disciplinata dagli artt. 697-722 cod. proc. pen. e, in quanto applicabili, dagli artt. 723-740 cod. proc. pen. relativi all’assistenza giudiziaria internazionale.
- In particolare, l’art. 705 cod. proc. pen. individua le cause ostative al riconoscimento della domanda estradizionale, prevedendo che la Corte di appello pronunci sentenza contraria all’estradizione quando:
a) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona esista sentenza definitiva di condanna o di proscioglimento del giudice italiano;
b) l’azione penale si sia estinta per amnistia, indulto o prescrizione in Italia;
c) il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana;
d) la persona non può essere consegnata per motivi di carattere costituzionale o convenzionale. - L’art. 698 comma 1 cod. proc. pen. prevede che non possa essere concessa l’estradizione qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità , lingua, opinioni politiche o condizioni personali e sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
- La norma recepisce, sul piano del diritto interno, gli obblighi derivanti dall’art. 3 CEDU e dall’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
- La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, non vincola direttamente il Brasile, che non è membro del Consiglio d’Europa, tuttavia la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che, nel contesto delle procedure di estradizione, lo Stato contraente è tenuto a non esporre la persona alla giurisdizione di uno Stato terzo qualora vi siano fondati motivi per ritenere che essa sarà esposta a un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o a una flagrante negazione delle garanzie del giusto processo ai sensi dell’art. 6 CEDU.
- Tale principio, enunciato nella sentenza Soering c. Regno Unito del 7 luglio 1989, § 91 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619], costituisce il fondamento della cd. dottrina della responsabilità per procura (indirect responsibility) degli Stati contraenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.
- Nella medesima sentenza, la Corte di Strasburgo ha tuttavia precisato che il divieto di estradizione scatta soltanto in presenza di un real risk di violazione grave e irreversibile dei diritti fondamentali (§ 88), ma il rischio deve essere valutato in concreto e sulla base di elementi individualizzati relativi alla posizione dello specifico individuo richiesto in estradizione, non già sulla base di considerazioni generali sull’ordinamento giuridico dello Stato richiedente.
- Il principio è stato confermato e precisato nella sentenza Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, Grande Camera, 17 gennaio 2012, §§ 258-261 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629], in cui la Corte ha ribadito che la soglia della “flagrante negazione di giustizia” è una soglia elevata, raggiunta soltanto quando il procedimento nello Stato richiedente è del tutto privo dei più elementari garanzie processuali.
- La premessa metodologica fondamentale che governa il giudizio di questa Corte è la delimitazione dell’oggetto del controllo estradizionale, perché il procedimento di estradizione non costituisce sede di rivalutazione del merito delle decisioni giurisdizionali straniere, né di sindacato sulla conformità del sistema processuale dello Stato richiedente a quello interno.
- Il controllo è circoscritto e funzionale: esso mira esclusivamente a verificare se la consegna della persona richiesta sia suscettibile di determinare la violazione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento italiano e dalle convenzioni internazionali vincolanti.
- Tale principio, da tempo stabilizzato nella giurisprudenza di legittimità , è stato ribadito con specifico riferimento al tema della valutazione della regolarità del processo straniero da Cass. Sez. VI 26 maggio 2021, n. 26310, Rv. 281543, secondo cui “l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve limitarsi ad accertare che, nello Stato richiedente, sia assicurato il nucleo essenziale delle garanzie fondamentali del giusto processo, senza estendere il sindacato alla conformità del modello processuale straniero a quello interno”. Il principio di equivalenza funzionale delle garanzie che ne discende postula che il confronto non vada condotto istituto per istituto, ma in termini di effettività complessiva della tutela offerta al soggetto giudicato.
- In senso conforme si è espressa Cass. Sez. VI 9 ottobre 2012, n. 43542, Rv. 253820 la quale ha ulteriormente precisato che il controllo estradizionale deve rimanere estraneo a qualsiasi valutazione circa la fondatezza dell’accusa o la correttezza dell’accertamento probatorio compiuto dallo Stato richiedente, trattandosi di aspetti del tutto estranei alla cognizione riservata al giudice italiano.
- Muovendo da tale premessa metodologica, le doglianze difensive relative all’asserita iniquità dei procedimenti celebrati innanzi al Tribunale Supremo Federale brasiliano si rivelano, nella loro sostanza, fondate su un’operazione argomentativa impropria, che eleva singoli istituti del diritto processuale penale italiano a parametro di legittimità universale, in aperta contraddizione con il principio di equivalenza funzionale delle garanzie che governa la cooperazione giudiziaria internazionale.
- Il Tribunale Supremo Federale (STF) è l’organo di vertice del potere giudiziario brasiliano, istituito dall’art. 101 della Constituição Federal del 1988 [n. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm]. È composto da undici ministri nominati dal Presidente della Repubblica, previo scrutinio e approvazione da parte del Senato Federale, e ha competenza originaria, tra l’altro, nei procedimenti penali a carico dei membri del Congresso Nacional (art. 102, I, b, Cost. bras.). La competenza del STF a giudicare i parlamentari in carica è quindi una competenza di natura costituzionale, non il frutto di una scelta discrezionale dell’accusa o del potere esecutivo.
- L’istituto del foro privilegiato per i titolari di cariche pubbliche – il cd. foro por prerrogativa de função, disciplinato dall’art. 53, § 1°, della Costituzione brasiliana nella formulazione risultante dalla Emenda Constitucional n. 35/2001 – risponde alla medesima logica che ispira analoghi istituti presenti in numerosi ordinamenti di democrazia consolidata, tra cui l’Italia stessa, ove i membri del Parlamento per certi profili procedurali godono di garanzie particolari, e la Francia, ove esiste la Cour de Justice de la République per i reati ministeriali.
- La ratio dell’istituto non è di privilegiare il soggetto accusato, ma di assicurare l’imparzialità del giudizio sottraendolo ai tribunali ordinari che potrebbero essere esposti a pressioni politiche o mediatiche.
- La censura difensiva relativa alla celebrazione del giudizio in unico grado innanzi al Tribunale Supremo Federale non integra, di per sé, alcuna violazione rilevante in sede estradizionale, perché l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU, aperto alla firma a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato dall’Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98, garantisce il diritto di ogni persona condannata da un tribunale per un reato penale a fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza o la condanna ma, tuttavia, lo stesso articolo prevede espressamente, al secondo periodo, che “… tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l’interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento …” [n. https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf].
- La deroga è quindi espressamente prevista e operante quando «la persona sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata». Tale è esattamente la situazione del Tribunale Supremo Federale brasiliano, che, nel giudicare i parlamentari in carica, lo fa in qualità di giurisdizione apicale dell’ordinamento.
- La Corte di cassazione ha già avuto modo di applicare tale principio con specifico riferimento al STF brasiliano nella sentenza Sez. VI, 11 febbraio 2015, n. 10965, [OMISSIS] [nome del precedente giurisprudenziale citato dalla Corte], riconoscendo la natura di giurisdizione apicale del STF, idonea a giustificare la deroga al doppio grado di giurisdizione.
- La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, sin dalla sua fondamentale sentenza Delcourt c. Belgio, 17 gennaio 1970, § 25 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57467], ha chiarito con nettezza che l’art. 6 CEDU non impone agli Stati l’istituzione di corti d’appello o di cassazione né, dunque, la strutturazione del processo penale su più gradi di giudizio.
- Tale principio è stato ribadito in molte successive pronunce, tra cui Monnell e Morris c. Regno Unito, 2 marzo 1987, §§ 54-57 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57471]. Ne consegue che la celebrazione del giudizio in grado unico, quando affidata all’organo giurisdizionale supremo di un ordinamento, non integra di per sé un diniego di giustizia e tanto meno raggiunge quella soglia del flagrant denial of justice che, secondo la giurisprudenza europea, è richiesta per paralizzare una procedura estradizionale (Soering c. Regno Unito, § 113; Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, §§ 260-261).
- La Difesa ha sollevato una specifica eccezione di parzialità del giudice relatore del procedimento brasiliano, sostenendo che talune dichiarazioni pubbliche rese dal magistrato prima e durante il processo avrebbero compromesso l’imparzialità del giudizio. L’eccezione è infondata per una pluralità di ragioni convergenti, che vanno dalla mancanza di un concreto elemento obiettivo di pregiudizio alle concrete modalità con le quali la questione è stata trattata nell’ambito del procedimento brasiliano.
- Come emerge dagli atti ufficiali del procedimento brasiliano – trasmessi in copia autentica dallo Stato richiedente –, l’eccezione di parzialità è stata esaminata e respinta dal Supremo Tribunal Federal, sia sotto il profilo procedurale sia nel merito, con motivazione che esclude espressamente l’identificazione tra la funzione giurisdizionale e la persona fisica del magistrato e che richiama la netta distinzione tra l’esercizio del potere giurisdizionale – attribuito al collegio nella sua interezza – e le eventuali opinioni personali del relatore, che non possono influire sul deliberato collegiale.
- Secondo la giurisprudenza europea, l’allegazione di difetto di imparzialità deve essere sorretta da elementi oggettivi e verificabili e non è sufficiente il mero sospetto soggettivo della parte (Corte EDU, Piersack c. Belgio, 1° ottobre 1982, § 30 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57557]; De Cubber c. Belgio, 26 ottobre 1984, §§ 24-26 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57465]).
- La Corte EDU ha elaborato il cd. test della parzialità in due versioni: la parzialità soggettiva, attinente al reale convincimento del giudice nel caso di specie, e la parzialità oggettiva, attinente alle garanzie istituzionali che devono escludere ogni legittimo dubbio sulla terzietà del giudice. In entrambe le versioni del test, la Difesa dell’estradanda non ha prodotto elementi concreti e verificabili idonei a dimostrare la parzialità del giudice brasiliano. Le dichiarazioni richiamate dalla Difesa, pur se riportate in estratti di stampa, non risultano indicative di un precostituito convincimento di colpevolezza dell’imputata, attenendo piuttosto alla valutazione giuridica di fatti di pubblico dominio che il giudice era istituzionalmente tenuto ad esaminare.
- La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha elaborato, a partire dalla fondamentale sentenza Soering c. Regno Unito (1989), un corpo di principi sempre più raffinato in materia di condizioni detentive e responsabilità degli Stati in sede di estradizione o espulsione.
- Il principio centrale è che uno Stato contraente della CEDU non può consegnare o espellere una persona verso un altro Paese quando vi siano fondati motivi per ritenere che essa sarà sottoposta a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, che vieta in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.
- La soglia di gravità richiesta dall’art. 3 CEDU è elevata, poiché non ogni trattamento che causi sofferenza raggiunge tale soglia, essendo necessario che il maltrattamento raggiunga “un livello minimo di gravità ”, la cui valutazione dipende dalla durata del maltrattamento, dai suoi effetti fisici o psicologici e, in taluni casi, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima (Ireland c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 162 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506]). In materia di detenzione, la Corte ha chiarito che il sovraffollamento carcerario sistemico può, di per sé, costituire una violazione dell’art. 3 CEDU (Peers c. Grecia, 19 aprile 2001 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59413]; Ananyev e altri c. Russia, 10 gennaio 2012 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216626]).
- Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che, nelle procedure di espulsione ed estradizione, il semplice riferimento a un problema generale riguardante il rispetto dei diritti umani in un determinato Paese non può, di per sé, giustificare il rifiuto della misura, essendo necessaria la dimostrazione di circostanze individuali che rendano concreto il rischio per la persona interessata. In tal senso si è pronunciata la Grande Camera nella sentenza Khasanov e Rakhmanov c. Russia, 29 aprile 2022, §§ 95-96, ribadendo che l’onere della prova grava sul ricorrente, il quale deve fornire elementi precisi e aggiornati da cui emerga un rischio individuale e concreto. Analogamente, in Mamazhonov c. Russia, 23 ottobre 2014, § 133 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147673], la Corte ha ribadito che le allegazioni generiche sull’inadeguatezza del sistema penitenziario di un Paese non sono sufficienti a integrare il rischio concreto richiesto.
- La giurisprudenza di legittimità italiana è costante nel ritenere che, ai fini dell’accertamento della causa ostativa di cui all’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incomba sull’estradanda l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati, idonei a fondare il timore che la consegna preluda a un trattamento inumano o degradante. Il mero richiamo a una situazione generale di criticità del sistema carcerario non è sufficiente, se non accompagnato dalla dimostrazione di un rischio concreto e individualizzato per la persona richiesta (in tal senso Cass. Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 11492, Rv. 275166; Cass. Sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 8078, Rv. 280709).
- Un analogo principio era già stato enunciato da Cass. Sez. VI, 8 aprile 2014, n. 30864, Rv. 259404, in cui la Suprema Corte aveva affermato che “… anche in presenza di informazioni critiche sul sistema carcerario dello Stato richiedente, l’estradizione non deve essere negata quando le autorità di quello Stato offrano specifiche assicurazioni in ordine a un trattamento detentivo individualizzato, idoneo a escludere il rischio di violazioni dei diritti fondamentali …”.
- Il principio è strettamente connesso a quello enunciato dalla Corte EDU nella sentenza Othman (Abu Qatada), § 188, secondo cui le “assicurazioni diplomatiche” fornite dallo Stato richiedente possono valere a superare il rischio altrimenti esistente, purché siano specifiche, vincolanti e verificabili.
- La documentazione prodotta dalla Difesa dell’estradanda a sostegno delle eccezioni relative alle condizioni carcerarie si compone in larga parte di materiale eterogeneo e di qualità probatoria insufficiente a soddisfare lo standard richiesto dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
- In primo luogo, numerose fonti consistono in articoli di stampa generalista, privi delle caratteristiche di terzietà , aggiornamento e specificità istituzionale che la giurisprudenza richiede.
- Gli articoli di stampa possono costituire elementi di contesto, ma non valgono come prova diretta delle condizioni detentive di uno specifico istituto in un determinato momento storico, tanto più quando le problematiche descritte attengono al sistema penitenziario brasiliano nel suo complesso, senza che venga fornita alcuna evidenza relativa alla struttura penitenziaria di destinazione dell’estradanda.
- In secondo luogo, parte della documentazione prodotta consiste in prese di posizione politiche di parlamentari o esponenti dell’opposizione brasiliana, nonché in contributi di blog e siti Internet privi di chiara attribuzione istituzionale.
- Tali fonti non possono essere equiparate a rapporti governativi, a relazioni di organismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani – come il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite o il Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa – o a sentenze di organi giurisdizionali internazionali, in quanto esse riflettono posizioni di parte e non costituiscono, allo stato, elementi idonei a fondare il convincimento di un rischio concreto e individualizzato.
- In terzo luogo, la Difesa ha fatto riferimento a rapporti e statistiche riguardanti il sistema penitenziario brasiliano nel suo complesso, senza operare alcun collegamento con la situazione specifica della Penitenciária Feminina do Distrito Federal, che è l’istituto indicato come luogo di destinazione dell’estradanda.
- Di conseguenza tale mancanza di specificità è determinante ai fini del giudizio, perché questa Corte non può sostituire alla valutazione concreta un giudizio astratto e generalizzato fondato su dati aggregati che non riguardano la struttura di cui è causa.
- La Corte richiama sul punto la distinzione elaborata da Cass. Sez. VI n. 8078/2021, cit., tra:
a) fonti idonee, ossia rapporti di organismi internazionali di monitoraggio (ONU, Consiglio d’Europa, Comitati convenzionali), sentenze di corti internazionali riferite allo specifico Stato richiedente, relazioni di organizzazioni non governative accreditate dotate di metodo verificabile;
b) fonti non idonee, ossia articoli di stampa generalista, prese di posizione politiche, materiali anonimi o non datati. - Nel caso di specie, la documentazione difensiva ricade prevalentemente nella seconda categoria, il che ne impedisce l’utilizzazione come base per il rigetto della domanda di estradizione, con valutazione di merito conforme ai principi espressi dalla Corte EDU in Khasanov e Rakhmanov c. Russia, GC, §§ 95-96, cit.
- In antitesi con le allegazioni difensive, lo Stato richiedente ha fornito informazioni dettagliate, individualizzate e provenienti da fonti istituzionali qualificate circa l’istituto penitenziario di destinazione dell’estradanda. Le informazioni, trasmesse per il tramite del STF, dell’Avvocatura Generale dell’Unione (Advocacia-Geral da União) e delle competenti autorità dell’amministrazione penitenziaria del Distrito Federal, descrivono con precisione la struttura della Penitenciária Feminina do Distrito Federal, le modalità di allocazione delle detenute, la separazione dei regimi (preventivi, condannati definitivi, alta sorveglianza), l’esistenza di presidi sanitari adeguati, il sistema di controllo e monitoraggio da parte di organi giudiziari e amministrativi e l’assenza di eventi critici di natura sistemica negli ultimi due anni.
- Le informazioni così fornite possono considerarsi specifiche, aggiornate e individualizzate in relazione alla posizione dell’estradanda, in quanto fanno riferimento non già al sistema penitenziario brasiliano nel suo complesso ma alla struttura concretamente individuata come luogo di detenzione.
- Esse risultano, inoltre, coerenti e convergenti tra le diverse fonti istituzionali che le hanno prodotte, e non sono state confutate dalla Difesa con elementi di pari specificità e attendibilità .
- Tale approccio è coerente con l’insegnamento della Corte EDU nella sentenza Tarakhel c. Svizzera, Grande Camera, 4 novembre 2014, §§ 120-122 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148070], in cui la Corte ha ritenuto che le assicurazioni dello Stato di destinazione, se specifiche, individualizzate e verificabili, possano essere considerate sufficienti a escludere il rischio ai sensi dell’art. 3 CEDU.
- Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, esse provengano da molteplici organi istituzionali dello Stato richiedente e siano corredate da documentazione relativa alla struttura specifica di destinazione.
- Per completezza di analisi e al fine di fornire un quadro obiettivo del sistema penitenziario brasiliano aggiornato alla data della presente decisione, questa Corte ha preso in considerazione i più recenti rapporti istituzionali prodotti da organismi internazionali e nazionali di riconosciuta credibilità , integrandoli con le informazioni specifiche fornite dallo Stato richiedente in relazione all’istituto di destinazione.
- È opportuno precisare che il Brasile ha adottato nel 2010 il Plano Nacional de PolÃtica Penitenciária e ha istituito il Conselho Nacional de PolÃtica Criminal e Penitenciária (CNPCP), organo di monitoraggio e indirizzo politico del sistema penitenziario, che pubblica rapporti periodici sullo stato delle strutture carcerarie nazionali.
- Secondo i dati più recenti del Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), agenzia governativa brasiliana preposta al monitoraggio del sistema penitenziario, la Penitenciária Feminina do Distrito Federal figura tra le strutture del Distrito Federal che hanno beneficiato dei più recenti interventi di ammodernamento infrastrutturale finanziati dal Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN).
- I dati del DEPEN, consultabili nel portale istituzionale, consentono di verificare i tassi di occupazione, il numero di detenute in custodia cautelare rispetto a quelle con condanna definitiva, nonché la disponibilità di assistenza sanitaria, legale e psicologica.
- Il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa (CPT), pur non avendo competenza diretta sul Brasile, ha elaborato standard generali in materia di condizioni detentive e spazio vitale minimo per detenuto che costituiscono un riferimento universalmente riconosciuto.
- Il Brasile, nelle comunicazioni trasmesse nell’ambito del presente procedimento, ha dichiarato di adeguarsi a tali standard per quanto riguarda la struttura di destinazione dell’estradanda, impegnandosi ad assicurare un’adeguata separazione tra detenuti preventivi e condannati e l’accesso alle cure sanitarie.
- Per quanto riguarda gli standard internazionali, si rinvia alle Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Regole Nelson Mandela), adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 70/175 del 17 dicembre 2015 [n. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf].
- Il Brasile ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea Generale il 10 dicembre 1984, con il Decreto Legislativo n. 4/1989, e ha accettato la competenza del Comitato ONU contro la tortura ai sensi dell’art. 20 della Convenzione [n. https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat].
- Ha altresì aderito al Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura (OPCAT) con il Decreto Legislativo n. 70/2007, istituendo il Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), organismo indipendente di monitoraggio delle strutture di privazione della libertà .
- La ratifica di tali strumenti internazionali costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio, in quanto indica la disponibilità dello Stato richiedente ad assoggettarsi a meccanismi di controllo internazionali in materia di trattamento dei detenuti.
- Ai sensi dell’art. 2 del Trattato bilaterale di estradizione Italia-Brasile, nonché dell’art. 13 L. n. 144/1991, la concessione dell’estradizione presuppone la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità , inteso nel senso che il fatto per cui si procede nello Stato richiedente deve essere previsto come reato anche dall’ordinamento italiano, indipendentemente dall’identità del nomen iuris e dalla corrispondenza letterale delle fattispecie incriminatrici.
- Il sindacato deve avere ad oggetto la sola sussumibilità della condotta in astratto in una fattispecie incriminatrice dell’ordinamento interno, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla fondatezza dell’accusa formulata dallo Stato richiedente.
- Per quanto riguarda la pena, l’art. 2 del Trattato richiede che i fatti siano punibili con pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno in entrambi gli ordinamenti e, nel caso di specie, tale requisito è ampiamente soddisfatto, poiché le fattispecie richiamate prevedono, in entrambi gli ordinamenti, pene edittali significativamente superiori al minimo convenzionale.
- La domanda di estradizione deve soddisfare i requisiti formali previsti dall’art. 7 del Trattato bilaterale Italia-Brasile del 1989 e dagli artt. 700-703 c.p.p. L’art. 700 c.p.p. stabilisce che la domanda di estradizione passiva, trasmessa per via diplomatica, deve essere corredata:
a) dall’originale o da copia autentica del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall’autorità competente dello Stato richiedente;
b) da una relazione sui fatti addebitati alla persona, con indicazione del tempo, del luogo e delle circostanze del reato;
c) dal testo delle disposizioni di legge applicabili;
d) da ogni altro documento utile per valutare la fondatezza della domanda. - La Corte di cassazione ha chiarito che il controllo sulla completezza documentale deve essere condotto secondo criteri di ragionevolezza e non formalistici, valorizzando la finalità della cooperazione giudiziaria internazionale.
- Il principio del favor cooperationis, che permea l’intera disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale, impone che le lacune documentali di carattere non essenziale non determinino automaticamente il rigetto della domanda, ma che la Corte valuti se, nel complesso, la documentazione trasmessa consenta di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dal Trattato.
- In tal senso si è espressa anche la Corte EDU, che ha affermato la necessità di interpretare le procedure di estradizione in modo da non vanificare la cooperazione tra Stati democratici, salvo che le carenze documentali impediscano di effettuare il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona richiesta (Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, 10 aprile 2012, § 168 [n. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110213]).
- La Difesa della prevenuta ha eccepito che la domanda di estradizione presenterebbe vizi nella sua trasmissione per via diplomatica, in quanto alcune comunicazioni sarebbero pervenute attraverso canali non interamente conformi alle prescrizioni del Trattato.
- L’eccezione è infondata in fatto e in diritto, perché sotto il profilo fattuale, gli atti documentano che la domanda è stata trasmessa dall’Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile in Italia al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che l’ha a sua volta inoltrata al Ministero della Giustizia per il tramite della Direzione Generale degli Affari Giuridici e delle Relazioni Internazionali, nel pieno rispetto della catena diplomatica prevista dall’art. 7, comma 1, del Trattato.
- Le comunicazioni integrative successivamente trasmesse dal Brasile su richiesta delle autorità italiane costituiscono mere integrazioni documentali – espressamente ammesse dall’art. 9 del Trattato – e non modificano la struttura della domanda né incidono sulla sua ritualità poiché la giurisprudenza di legittimità ha confermato che le integrazioni documentali trasmesse in corso di procedimento non viziano la domanda originaria e non ne alterano la natura.
- Sotto il profilo giuridico, va ribadito che il procedimento di estradizione passiva non è soggetto alle stesse rigorose formalità che presiedono alla formazione degli atti processuali penali interni.
- La sua natura di procedura di cooperazione internazionale impone criteri interpretativi ispirati alla buona fede tra gli Stati contraenti e alla valorizzazione della sostanza rispetto alla forma, in coerenza con il principio generale enunciato dall’art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (pacta sunt servanda), ratificata dall’Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112, che impone l’esecuzione dei trattati in buona fede [n. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf].
- La Difesa ha altresì eccepito che la documentazione allegata alla domanda sarebbe incompleta sotto diversi profili:
a) mancanza di traduzione certificata di alcuni atti;
b) insufficiente descrizione dei fatti addebitati;
c) assenza di documentazione relativa ai precedenti penali dell’estradanda. - Nessuna di tali eccezioni è fondata perché, quanto alle traduzioni, l’art. 11 del Trattato bilaterale prevede che i documenti trasmessi a corredo della domanda siano accompagnati da traduzione nella lingua dello Stato richiesto, ma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vizio di mancata traduzione è sanabile nel corso del procedimento e non determina l’inammissibilità della domanda, in assenza di una previsione espressa di tale sanzione nel testo pattizio.
- Nel caso di specie, la totalità degli atti essenziali – ossia il provvedimento restrittivo, la relazione sui fatti e il testo delle norme applicabili – è stata ritualmente tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale certificato, sicché il vizio, ove configurabile in relazione ad atti di natura accessoria, è del tutto privo di rilievo ai fini della decisione.
- Quanto alla descrizione dei fatti addebitati, la relazione trasmessa dallo Stato richiedente soddisfa pienamente i requisiti dell’art. 7, lett. b), del Trattato, descrivendo con sufficiente dettaglio le condotte materiali ascritte all’estradanda, il loro contesto temporale e spaziale, la qualificazione giuridica dei reati contestati e le norme penali applicabili.
- La Corte ha verificato che la descrizione è sufficientemente precisa da consentire il controllo sulla doppia incriminabilità e sull’assenza di cause ostative, senza che occorra la dettagliata ricostruzione probatoria del fatto che sarebbe propria del merito del giudizio penale.
- Quanto ai precedenti penali, l’art. 7 del Trattato non prevede tra la documentazione necessaria l’allegazione del casellario giudiziario o di certificati equivalenti e, quindi, la richiesta difensiva è priva di base normativa convenzionale; in ogni caso, la sussistenza o meno di precedenti penali dell’estradanda è irrilevante ai fini del giudizio di ammissibilità dell’estradizione, perché il sindacato della Corte di appello è limitato ai profili espressamente indicati dagli artt. 703-705 cod. proc. pen. e dal Trattato applicabile, senza possibilità di estendersi a elementi estranei a tale perimetro.
- La Difesa dell’estradanda ha sollevato un’eccezione relativa al rispetto dei termini procedurali interni, sostenendo che alcune fasi del procedimento avrebbero subito ritardi imputabili alle autorità italiane, ma l’eccezione è priva di rilievo ai fini della decisione perché i termini previsti dall’art. 703 cod. proc. pen. per la fissazione dell’udienza e per la decisione della Corte di appello hanno natura ordinatoria e non perentoria, sicché la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza processuale, né incide sulla validità della decisione di merito.
- Il procedimento di estradizione non soggiace alle stesse regole di tassatività dei termini che governano il processo penale ordinario, data la sua natura composita che intreccia profili di diritto interno e di diritto internazionale.
- Va peraltro precisato che la durata complessiva del procedimento si mantiene entro limiti compatibili con le esigenze di cooperazione internazionale e non ha determinato alcuna lesione effettiva dei diritti dell’estradanda, che ha potuto integralmente esercitare le proprie facoltà difensive in ogni fase del procedimento, come dimostrato dall’ampiezza e dalla completezza delle memorie difensive depositate.
- La Difesa ha infine formulato osservazioni in ordine al mantenimento della misura cautelare applicata all’estradanda nel corso del procedimento, ritenendolo sproporzionato rispetto alla durata del procedimento stesso ma, sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nel procedimento di estradizione passiva, il giudice della libertà valuta la permanenza delle esigenze cautelari secondo i criteri generali del codice di rito, ma con la specificità che il periculum libertatis è strutturalmente integrato dalla presenza di una richiesta di consegna formulata da uno Stato estero in base a un titolo restrittivo emesso dalla sua autorità giudiziaria. Le doglianze in proposito esulano dall’oggetto della presente decisione, che ha ad oggetto esclusivamente il merito della domanda di estradizione, mentre le questioni attinenti alla misura cautelare sono state o potranno essere separatamente sottoposte al giudice competente.
- La Difesa ha sostenuto che le condotte ascritte all’estradanda avrebbero natura politica, tale da integrare la causa ostativa di cui all’art. 3 del Trattato bilaterale. Tale assunto non può essere condiviso.
- La giurisprudenza di legittimità ha elaborato, in linea con quella internazionale, una nozione restrittiva di reato politico rilevante ai fini estradizionali, richiedendo che il reato sia esclusivamente politico, ossia diretto a offendere un interesse dello Stato nella sua organizzazione politica o a tutelare un diritto politico del cittadino, senza che residui alcuna componente di offesa a interessi comuni o di lesione a beni giuridici universalmente riconosciuti come meritevoli di tutela indipendentemente dall’ordinamento considerato.
- Le condotte ascritte all’estradanda nel procedimento brasiliano — accesso abusivo ai sistemi informatici del Consiglio Nazionale di Giustizia e creazione e immissione nei medesimi sistemi di documenti giudiziari ideologicamente falsi, tra cui un falso mandato di arresto a carico di un magistrato del Tribunale Supremo Federale — non integrano la nozione di reato politico neanche nella sua accezione più ampia.
- L’obiettivo perseguito era la manipolazione fraudolenta dell’infrastruttura informatica dell’amministrazione della giustizia brasiliana attraverso l’utilizzo abusivo di credenziali altrui e l’alterazione dei dati in essa contenuti; si tratta di condotte offensive dell’integrità dei sistemi informatici istituzionali e della fede pubblica nei documenti giudiziari, beni giuridici la cui tutela è comune a qualsiasi ordinamento di democrazia consolidata e che non assumono connotazione politica per il solo fatto che i sistemi violati appartengano a un organo dello Stato o che l’autore del reato rivestisse una carica pubblica al momento dei fatti.
- La strumentalità politica del fine perseguito — ammessa in ipotesi ma non accertata ai fini della qualificazione del reato — non è sufficiente a imprimere al fatto la natura di reato politico in senso tecnico, in quanto la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il movente politico non trasforma in reato politico la condotta che offende beni giuridici comuni, quando essa si realizzi attraverso mezzi illeciti che ledono interessi indipendenti e distinti da quelli della contesa politica, quali l’integrità dei sistemi informatici, la veridicità degli atti giudiziari e la corretta funzione dell’amministrazione della giustizia.
- Anche la giurisprudenza internazionale ha da tempo adottato la cosiddetta teoria della prevalenza, secondo cui il carattere politico del reato deve essere escluso quando la componente offensiva di beni giuridici comuni — nel caso di specie, la sicurezza informatica e la fede pubblica — prevalga su quella politica o la assorba integralmente, con la conseguenza che l’eccezione va rigettata.
- Il calcolo dei termini prescrizionali, tenuto conto delle cause di sospensione e interruzione applicabili, non consente di ritenere maturata la prescrizione alla data della presente decisione.
- Non si ravvisano, parimenti, altri impedimenti processuali di rilievo: la persona richiesta non risulta già giudicata in Italia per gli stessi fatti; non risulta pendente in Italia alcun procedimento penale per i medesimi fatti; i procedimenti brasiliani non riguardano reati di natura esclusivamente militare, né reati fiscali o doganali non coperti dal Trattato.
- In considerazione delle eccezioni formulate dalla Difesa e del dovere di questa Corte di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona richiesta, la presente sentenza è emessa con la condizione che la Repubblica Federativa del Brasile fornisca, prima della consegna effettiva dell’estradanda, specifiche garanzie diplomatiche aventi ad oggetto i seguenti profili:
a) la garanzia che la [OMISSIS] sarà ristretta esclusivamente nella Penitenciária Feminina do Distrito Federal e non in altra struttura, salvo motivate esigenze sanitarie urgenti che richiedano il trasferimento in struttura ospedaliera, in tal caso con tempestiva comunicazione all’Autorità diplomatica italiana;
b) la garanzia che l’estradanda avrà accesso senza limitazioni al proprio Difensore di fiducia, nonché alla rappresentanza diplomatica consolare italiana, e che potrà corrispondere con familiari e Difensori in modo adeguato e riservato;
c) la garanzia che lo Stato richiedente si impegna a informare periodicamente l’Autorità diplomatica italiana sullo stato di salute e sulle condizioni detentive dell’estradanda, con cadenza almeno trimestrale e immediatamente in caso di eventi rilevanti. - Tali condizioni sono coerenti con la prassi della Corte di cassazione in materia di garanzie diplomatiche (Cass., Sez. VI, n. 10965/2015, cit.) e con i principi elaborati dalla Corte EDU in Othman (Abu Qatada), §§ 189-202, in tema di affidabilità e vincolatività delle assicurazioni diplomatiche ai fini della valutazione del rischio ai sensi dell’art. 3 CEDU.
- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, questa Corte ritiene che la domanda della estradizione avanzata dalla Repubblica Federativa del Brasile nei confronti della [OMISSIS] soddisfi tutte le condizioni di ammissibilità previste dal Trattato bilaterale Italia-Brasile del 1989 e dalle norme del codice di procedura penale italiano applicabili in materia.
- Le eccezioni difensive relative alle garanzie del giusto processo sono infondate, perché il giudizio in unico grado dinanzi al Tribunale Supremo Federale è conforme alle previsioni del Protocollo n. 7 alla CEDU; la pretesa parzialità del giudice relatore non è sorretta da elementi oggettivi e verificabili sufficienti; la struttura complessiva del procedimento brasiliano assicura le garanzie fondamentali dell’equo processo nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e sovranazionale.
- Le eccezioni relative alle condizioni di detenzione non raggiungono la soglia probatoria richiesta per configurare una causa ostativa alla consegna, perché le allegazioni difensive si fondano su fonti di qualità probatoria insufficiente e non producono elementi individualizzati relativi alla posizione dell’estradanda nella struttura di destinazione, mentre le informazioni fornite dallo Stato richiedente sono specifiche, aggiornate e istituzionalmente qualificate.
- Il requisito della doppia incriminabilità è soddisfatto, inoltre non sussistono cause di impedimento processuale e i fatti contestati non hanno natura esclusivamente politica ai sensi del Trattato.
- Si osserva, in conclusione, che ogni questione fondata sulla cittadinanza italiana dell’estradanda, pur concorrente con quella brasiliana, non è idonea a precludere la consegna richiesta dallo Stato richiedente.
- Il parametro costituzionale di riferimento è rappresentato dall’art. 26 Cost., il quale non configura un divieto assoluto di estradizione del cittadino, ma subordina la relativa possibilità alla sussistenza di una base convenzionale, con la conseguenza che l’ordinamento italiano consente l’estradizione del proprio cittadino ogniqualvolta essa sia prevista da una convenzione internazionale ratificata e resa esecutiva.
- Nel caso di specie, tale parametro è integrato dal Trattato di estradizione tra Italia e Brasile del 17 ottobre 1989, che disciplina in modo compiuto i rapporti tra i due Stati e non contempla un divieto generalizzato di estradizione dei rispettivi cittadini. Il trattato, infatti, consente la consegna anche nei confronti di soggetti aventi la cittadinanza dello Stato richiesto, rimettendo la valutazione alle condizioni ivi previste e al controllo giurisdizionale interno.
- La circostanza che l’estradanda sia titolare di doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, non assume rilievo ostativo e, al contrario, essa rafforza il collegamento giuridico tra la persona e lo Stato richiedente, il quale lo considera proprio cittadino a tutti gli effetti, con conseguente piena legittimazione a richiederne la consegna per l’esecuzione della sentenza di condanna.
- Deve pertanto escludersi che la cittadinanza italiana, anche se concorrente con quella brasiliana, possa operare quale limite automatico all’estradizione, non essendo configurabile, alla luce del citato parametro costituzionale, un diritto soggettivo del cittadino a sottrarsi alla cooperazione giudiziaria internazionale in presenza di una valida base pattizia.
- Resta fermo che la consegna è comunque subordinata al rispetto delle predette condizioni e a quelle previste dalla normativa interna e convenzionale, nonché alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali della persona, secondo i principi desumibili dagli artt. 2 e 27 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, tali profili attengono a distinti motivi di eventuale diniego e non incidono sulla questione, qui esaminata, relativa alla rilevanza della cittadinanza.
- In conclusione, anche su questo punto l’eccezione difensiva deve essere rigettata, dovendosi affermare che la cittadinanza italiana dell’estradanda, anche se concorrente con quella brasiliana, non costituisce causa ostativa alla concessione dell’estradizione verso la Repubblica Federativa del Brasile.
- La consegna è pertanto ammissibile, subordinatamente all’acquisizione delle garanzie diplomatiche indicate al punto n. 220 della presente motivazione, da richiedersi alla Repubblica Federativa del Brasile per il tramite del Ministero della Giustizia italiano, ai sensi dell’art. 705, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
- visto l’art. 705 cod. proc. pen. ed il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 ratificato con L. n. 144/1991, emette sentenza favorevole all’estradizione di [OMISSIS] come richiesta dalla Repubblica federativa del Brasile n. 10514/2025 dell’11-06-2025 trasmessa a seguito di mandato di arresto emesso nel procedimento AP 2.428 in data 10-06-2025 dal Tribunale federale supremo per l’esecuzione della propria sentenza del 09/16-05-2025, irrevocabile il 07-06-2025, con la quale la condannava alla pena di dieci anni di reclusione e duecento giorni di multa, ciascuno equivalente dieci salari minimi nazionali, per i reati di cui agli artt. 71 e 154-A § 2 del codice penale brasiliano (accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico aggravato dal danno economico ingente) nonché 71 e 299 del codice penale brasiliano (falso ideologico), alle condizioni indicate al n. 220 della presente sentenza;
- visti gli artt. 143 cod. proc. pen. dispone la traduzione della presente sentenza mediante l’interprete già nominata;
- visto l’art. 94 disp. att. cod. proc. pen. la trasmissione della medesima sentenza alla Direzione dell’Istituto penitenziario di detenzione della prevenuta per gli adempimenti indicati nella detta disposizione;
- visto l’art. 128 cod. proc. pen. dispone notificarsi avviso di deposito del presente provvedimento all’estradanda ed al Difensore anche mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché comunicarsi la sentenza al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale, mandando la Cancelleria per ogni altro adempimento di rito.
Roma 12 febbraio 2026.
