On the assessment of health conditions’ risk as a ground for refusing extradition

Extradition
🇮🇹Italy→🇺🇸United States
Denied
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
25/06/2021
Decision number
33781/2021
Main ground
Health conditions
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The Court of Appeal must refuse extradition “where reasons of health or age entail a risk of consequences of exceptional gravity for the requested person.” Such a ground for refusal may apply not only where adequate medical treatment cannot be ensured in the requesting State, but also where the extradition procedure itself is liable to prejudice the person’s health. In particular, such prejudice does not arise from any negative impact on the individual’s health, but only where extradition may result in consequences of exceptional gravity, namely serious and objectively verifiable pathological effects. Accordingly, the Court cannot confine its assessment to verifying whether the healthcare facilities in the requesting State are adequate to meet the person’s therapeutic needs, but must also take into account the concrete impact—and thus the potential adverse effects—of the surrender procedure on the requested person’s health. This includes, for example, the difficulties and possible complications arising from the transfer abroad or the need to avoid interruption of ongoing medical treatment.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
On the assessment of health conditions’ risk as a ground for refusing extradition, Italian Supreme Court, 25 June 2021, No 33781/2021, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/extradition-health-risk-refusal-italy-usa-6-2021
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l’insussistenza delle condizioni per procedere alla consegna estradizionale di M.L. al Governo degli Stati Uniti d’America nell’ambito di attività d’indagine relative a reati associativi finalizzati al riciclaggio di denaro e al traffico di stupefacenti del tipo cocaina, revocando al contempo la misura cautelare dell’obbligo di dimora disposta nei suoi confronti in funzione della consegna allo Stato richiedente, a seguito del mandato di cattura internazionale emesso il 13 agosto 2018 dal Grand Jury della Corte distrettuale per il Distretto meridionale di New York per i reati su indicati.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), e vizi della motivazione per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’attuale situazione cardiologica dell’estradando sia tale da esporlo a gravi rischi per la propria vita, avuto riguardo al fatto che la valutazione del perito è stata resa in relazione ad un episodio acuto verificatosi il 12 maggio 2020, ossia cinque mesi prima del suo esame, e che l’evoluzione successiva del quadro clinico non ha registrato il verificarsi di episodi anomali, sicché nel breve periodo la situazione cardiaca avrebbe potuto stabilizzarsi grazie alla terapia farmacologica in atto ed agli assidui controlli, in assenza di elementi prognostici negativi.

2.1. Si assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente accolto i dubbi manifestati dal perito in ordine ai rischi di contagio connessi all’esposizione dell’estradando al virus “Covid-19”, atteso che lo Stato richiedente ha inviato dettagliate informazioni relative ai due istituti carcerari ove il predetto verrebbe custodito.

2.2. Con riferimento alle caratteristiche delle ragioni di salute previste dal dato testuale di cui all’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c-bis), il ricorrente soggiunge che, in nessun punto della sua relazione, il perito ha affermato che il trasferimento comporterebbe una ricaduta negativa di eccezionale gravità per la salute dell’estradando.

Ne’, peraltro, la Corte d’appello ha ritenuto esercitabili i concorrenti e diversi poteri del Ministro della giustizia in seguito alla decisione giudiziaria di accoglimento della richiesta di consegna, poiché egli, preso atto delle positive determinazioni dell’autorità giudiziaria in ordine alle condizioni legittimanti l’estradizione, è comunque tenuto a valutare in concreto le condizioni soggettive dell’estradando, ivi compreso il suo stato di salute.

3. Con memoria trasmessa in data 17 maggio 2021 alla Cancelleria di questa Suprema Corte, i difensori dell’estradando, Avv. Alfredo Gaito e Avv. Pietro Pomanti, hanno illustrato una serie di argomentazioni in replica alle deduzioni svolte nel ricorso del Procuratore generale e ne hanno chiesto il rigetto.

4. Con successiva memoria, trasmessa in data 16 giugno 2021 e corredata da ulteriore documentazione relativa all’aggiornamento sanitario delle condizioni di salute dell’estradando, i predetti difensori hanno evidenziato l’oggettiva incompatibilità del suo attuale stato di salute con la domanda estradizionale ed hanno insistito per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. A seguito dell’introduzione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c-bis), ad opera del D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, art. 4, comma 1, lett. f), recante “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 1363 del 05/12/2018, dep. 2019, Castiglione, Rv. 274838) ha affermato il principio secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, la valutazione delle condizioni di salute del soggetto richiesto non è più rimessa alla discrezionalità del Ministero della giustizia nella fase amministrativa della procedura, ma è devoluta alla cognizione della Corte d’appello nella fase giurisdizionale della stessa, integrando una autonoma causa ostativa all’estradizione.

Secondo la richiamata disposizione normativa, infatti, la Corte d’appello deve pronunciare sentenza contraria all’estradizione “se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”.

Siffatta causa di rifiuto può trovare applicazione non solo nel caso in cui nello Stato richiedente non sia possibile assicurare cure mediche all’estradando, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sé suscettibile di comportare un pregiudizio per le sue condizioni di salute. Tale pregiudizio, in particolare, sussiste non in presenza di qualsiasi ripercussione negativa per la salute del predetto, ma quando possano derivare dall’estradizione conseguenze di eccezionale gravità, cioè effetti patologici importanti e oggettivamente riscontrabili (Sez. 6, n. 1354 del 27/11/2018, dep. 2019, Fioretti, Rv. 274837).

Ne discende che, ai fini della valutazione sul punto, la Corte d’appello non può limitarsi a verificare se, nel Paese richiedente, i presidi sanitari siano adeguati a far fronte alle esigenze terapeutiche della persona, ma deve tener conto anche della concreta incidenza – e dunque dei possibili riverberi negativi – della procedura esecutiva di consegna sulle condizioni di salute dell’estradando, connesse – ad esempio – alle difficoltà ed alle possibili complicazioni derivanti dal trasferimento del soggetto all’estero ovvero all’esigenza di non interrompere le terapie in atto.

Da tale modifica normativa, inoltre, discende la rilevante conseguenza che la valutazione delle condizioni di salute del soggetto richiesto in estradizione non è più confinata alla sfera di discrezionalità ministeriale nella fase amministrativa della procedura estradizionale, ma si configura come autonoma causa ostativa rilevante nella fase giurisdizionale e direttamente rientrante nell’ambito della decisione della Corte d’appello, qualora la rilevanza delle predette condizioni comporti il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta (Sez. 6, n. 1363 del 05/12/2018, dep. 2019, Castiglione, cit.).

Ne’, diversamente da quanto affermato dal ricorrente (v., in narrativa, il par. 2.2.), sarebbe possibile demandare alla mera discrezionalità del Ministro della giustizia la possibilità di sospendere o anche di bloccare sine die la consegna a causa delle condizioni di salute del soggetto estradando, atteso che le implicazioni logico-sistematiche della richiamata normativa sono strettamente connesse alla intervenuta ridefinizione – per effetto della novellata disposizione di cui all’art. 697 c.p.p., commi 1-bis, 1-ter e 1-quater – delle aree di esercizio delle concorrenti potestà dell’autorità politica e di quella giudiziaria, in modo da evitare, come segnalato nella Relazione illustrativa al disegno di Legge Delega 3 giugno 2015, n. 2813, la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi elementi.

Diversamente da quanto in precedenza stabilito (ex art. 703 c.p.p., comma 1, nella sua originaria formulazione), il potere-dovere del Ministro di non dar corso alla domanda di estradizione è esercitabile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dal legislatore, ossia quando vi sia la possibilità di compromissione della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato (art. 697, comma 1-bis), quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio (art. 697, comma 1-ter, ove sono fissati i relativi parametri di discrezionalità vincolata) o, infine, quando il consenso alla consegna sia stato prestato in presenza delle ragioni ostative di cui all’art. 705 c.p.p., comma 2, (art. 697, comma 1-quater).

3. A tale quadro di principi si è uniformata la decisione impugnata, là dove, sulla base di una puntuale disamina delle risultanze offerte dal richiamato accertamento peritale e dalla documentazione in atti versata, ha posto in rilievo il rischio generale di un eccezionale pregiudizio alla salute in caso di estradizione verso lo Stato richiedente, in ragione delle gravi conseguenze ricollegabili ad un “complesso pluripatologico” ove risulta preminente l’interessamento dell’apparato cardiovascolare e di quello neuropsichiatrico, a loro volta necessitanti di un monitoraggio clinico costante, difficilmente compatibile con la restrizione in un ambiente detentivo carcerario.

Al riguardo, inoltre, la Corte di appello ha considerato, sulla base di argomentazioni congruamente esposte ed immuni da vizi logico-giuridici rilevanti nel giudizio di legittimità, gli effetti del peggioramento delle condizioni di salute dell’estradando a seguito di un infarto miocardico acuto verificatosi il 12 maggio 2020, trattato d’urgenza con un intervento di angioplastica coronarica, ponendo in risalto l’instabilità del quadro clinico, il collegamento fra le due patologie da cui è affetto (nel senso che lo scompenso per una di esse potrebbe riverberarsi sull’altra) e il rischio di episodi acuti connessi anche all’eventuale trasferimento con mezzo aereo e al pericolo di contagio per effetto dell’emergenza pandemica tuttora in corso.

Coerente con tali premesse argomentative deve pertanto ritenersi la conclusione cui la Corte territoriale è pervenuta, escludendo, allo stato, la sussistenza delle condizioni per dar luogo alla richiesta estradizione a fronte di una situazione cardiologica tale da esporre un soggetto vulnerabile come l’estradando a gravi rischi per la propria vita.

Conclusione, questa, vieppiù confermata dall’esito degli accertamenti clinici oggetto della ulteriore documentazione sanitaria prodotta a sostegno della memoria difensiva del 16 giugno 2021 (v., in narrativa, il par. 4), sia con riferimento alla oggettiva compromissione delle condizioni di salute del M., sia in relazione ai pericoli cui egli rischierebbe di trovarsi esposto a causa della prosecuzione della procedura estradizionale.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021