Extradition, precautionary measure and house arrest assessment
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 ottobre 2024 la Corte di appello di Brescia ha disatteso la istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Ba.Fa. di in seguito ad arresto provvisorio disposto a fini estradizionali, in procedura passiva promossa su impulso dell’autorità giudiziaria della Repubblica dell’Uruguay per il reato di insolvenza fraudolenta societaria. In accoglimento della istanza avanzata in linea subordinata dal difensore ne ha disposto la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone estranee alla cerchia dei familiari e conviventi, rafforzata dal dispositivo elettronico di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.
2. Il primo ricorso proposto dall’estradando è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione degli artt. 715, comma 2, e 716 cod. proc. pen., per inosservanza del principio di diritto giurisprudenziale “che ricava il pericolo di fuga dalla dimostrata capacità di spostamento clandestino dell’estradando”.
Tale capacità di spostamento in ambito internazionale ed anche intercontinentale è stata desunta dalle modalità di arrivo del ricorrente in Italia e dalla circostanza che egli risulta soggetto AIRE con residenza in Svizzera e passaporto internazionale, ossia sulla base di elementi meramente congetturali o ipotetici, non dimostrativi della effettiva volontà da parte del medesimo di sottrarsi alla consegna.
2.2. Col secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per assenza di motivazione sulle modalità dell’arrivo dell’interessato in Italia, ritenute dimostrative del pericolo di fuga, ma solo genericamente evocate.
3. Con il secondo ricorso, iscritto al n. 42627/2024 R.G. – riunito al primo in forza di provvedimento del Presidente titolare del 3 gennaio 2025 – il difensore ha impugnato il provvedimento della Corte di appello di Brescia del 28 novembre 2024, reiettivo dell’istanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari con modalità meno gravose, finalizzata a conseguire l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per amministrare le aziende della moglie separata e l’autorizzazione ad accompagnare e riprendere il figlio da scuola, fermo restando il dispositivo di controllo remoto del GPS.
3. A sostegno del ricorso sono formulati due motivi.
3.1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per assenza di motivazione sulla richiesta di rivalutazione del pericolo di fuga alla luce delle esigenze di cura del figlio minore e di assistenza per ragioni sanitarie della moglie, esigenze rafforzatesi in seguito al periodo di sottoposizione al regime cautelare ristretto già decorso.
3.2. Col secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per assenza di motivazione sulla richiesta di applicazione della misura con modalità meno gravose, fermo restando il dispositivo di controllo elettronico.
4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono complessivamente infondati, ai limiti della inammissibilità.
2. Quanto al primo ricorso, i motivi vanno trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
L’ordinanza impugnata ha fatto correttamente riferimento alla esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen,, correlata al pericolo di fuga dell’estradando, unica richiamata dall’art. 715 cod. proc. pen., in tema di applicazione provvisoria di misure coercitive nei confronti dell’estradando.
Ne consegue che, non essendo intervenuta alcuna delle cause di revoca di cui all’art. 715, comma 6, cod. proc. pen. – mancato pervenimento della domanda di estradizione e dei documenti indicati dall’art. 700 cod. proc. pen. – resta precluso in questa Sede un nuovo apprezzamento di tale parametro, valutato in sede genetica, che non sia fondato su circostanze nuove modificative della situazione di fatto “de libertate”, perché violerebbe i principi cristallizzati dalla sentenza Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, in ordine alla portata e alla estensione del giudicato cautelare in tale materia.
Tanto premesso, i temi posti dalla difesa attengono alla mancanza di tale presupposto giustificativo della misura, che è stato, tuttavia, già vagliato in sede di prima applicazione di essa, allorché, in esito alla convalida dell’arresto di Ba.Fa. – ricercato in ambito internazionale per il grave reato di insolvenza fraudolenta societaria, punito con pena pari a dieci anni di reclusione dalla legislazione dello Stato richiedente – è stata valutata sintomatica e rivelatrice di rischio di irreperibilità, suscettibile di concretizzarsi nelle more della consegna, la facoltà di spostamento in ambito internazionale dello stesso.
Deve considerarsi che, come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755 – 01).
Ciò posto, il domicilio in Italia della moglie ed il contratto di locazione alla medesima intestato – allegati dalla difesa, quali elementi nuovi, asseritamente dimostrativi del radicamento del soggetto in Italia – sono stato valutati recessivi, anche alla luce della circostanza che l’individuazione e l’arresto del ricorrente hanno richiesto una precipua operazione di osservazione e pedinamento sul territorio da parte delle forze dell’ordine, ciò che dimostrerebbe l’estemporaneità della sua presenza nel luogo in cui venne rinvenuto.
Al riguardo deve osservarsi che l’art. 719 cod. proc. pen. limita la ricorribilità dei provvedimenti relativi alle misure cautelari applicate nell’ambito della procedura estradizionale al solo vizio di violazione di legge, sicché l’unico vizio che potrebbe rilevarsi in questa sede, con riguardo alla struttura della motivazione, è la sola mancanza o la mera apparenza di essa (tra le moltissime, v. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01).
Al contrario, i rilievi formulati dalla difesa, diretti a censurare le ragioni logico-giuridiche della decisione adottata per come sono state esposte, sono inammissibili a fronte di una motivazione che, per quanto stringata, resta affatto apparente, perché esente da incongruenze logiche radicali, essendo ancorata ad elementi fattuali e funzionale rispetto alle esigenze giustificative della cautela di cui si chiede la revoca.
3. Anche il secondo ricorso non evidenzia vizi di mera apparenza della motivazione posta a base del rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari e, comunque, di applicazione con modalità meno gravose.
La Corte ha respinto la richiesta, avanzata dalla difesa, di conseguire I’ autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti per specifiche finalità e l’ha reputata inammissibile, essendo state dedotte esigenze familiari, anche inerenti alla società amministrate dalla moglie, soddisfacibili con modalità diverse da quelle prospettate, le quali esulano dalle indispensabili esigenze di vita del soggetto prese in considerazione dall’art. 284 cod. proc. pen.
Anche l’assunto difensivo per cui la richiesta sarebbe stata finalizzata in primis alla rivalutazione del pericolo di fuga – profilo su cui la ordinanza sarebbe silente – non rende la stessa meritevole di accoglimento, perché inidonea ad erodere il giudicato cautelare formatosi al riguardo.
Del resto, le esigenze prospettate, correlate alla patologia della moglie dell’istante (da cui deriverebbe l’esigenza di attendere alla cura del figlio minorenne, in via sostitutiva della prima, negli accompagnamenti a scuola, e di godere di maggiore libertà di spostamento in funzione della cura delle aziende amministrate dalla moglie), sono state vagliate, anche in tal caso con argomentazioni stringate ma non apparenti, non sufficienti ad elidere il pericolo di fuga.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2025.
