EAW surrender confirmed despite seriously ill child: family life rights do not automatically bar surrender

EAW
🇮🇹Italy→🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
04/09/2026
Decision number
32950/2026
Main ground
Art. 8 ECHR (family)
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
A Romanian national challenged his surrender under a European Arrest Warrant issued for the execution of a three-year and four-month prison sentence for human trafficking, arguing that surrender would disproportionately interfere with his relationship with his seriously ill child, who was receiving medical treatment in Italy, and would expose him to inadequate detention conditions in Romania. The Supreme Court of Cassation held that the best interests of the child and the requested person’s right to family life must be assessed against the interests underlying execution of the EAW and do not create an automatic bar to surrender. In the circumstances, the continuing presence of the child’s mother, the possibility of maintaining remote contact and the lack of sufficient evidence that the father was indispensable to the child’s care justified the finding that surrender was proportionate. The separate complaint concerning Romanian prison conditions was declared inadmissible because it was insufficiently specific, and the appeal was dismissed.
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EAW surrender confirmed despite seriously ill child: family life rights do not automatically bar surrender, Italian Supreme Court, 4 September 2026, No 32950/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/family-life-ill-child-eaw-italy-romania-9-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Nei confronti del proprio cittadino [OMISSIS], la Repubblica di Romania ha emesso mandato d’arresto europeo, al fine di dare esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Vrancea l’11 novembre 2025, confermata dalla Corte di appello di Galati e divenuta irrevocabile il 24 giugno scorso, con la quale quegli è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, per il delitto di traffico di esseri umani, previsto e punito dagli artt. 210, lett. a) e b), e 211, commi 1 e 2, del codice penale rumeno.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna allo Stato richiedente.

Avverso quest’ultima decisione, [OMISSIS] propone ricorso per Cassazione con atto del proprio difensore, per due motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 2, legge n. 69 del 2005, degli artt. 2, 29, 30, 31 e 117, Cost., degli artt. 7 e 24, CDFUE, e dell’art. 8, CEDU.

In sintesi, premesso che è padre di un bambino di età inferiore a tre anni, il quale è affetto da una grave patologia oncologica ed attualmente si trova in Italia, unitamente alla madre, per essere sottoposto a terapie mediche e chirurgiche che non potrebbero essergli assicurate dal sistema sanitario rumeno, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato abbia fondato la propria valutazione avendo riguardo esclusivamente all’art. 18-bis, legge n. 69 del 2005, ed agli specifici motivi di rifiuto ivi disciplinati, trascurando, invece, di dare applicazione al generale principio di cui al precedente art. 2, che preclude l’esecuzione del mandato d’arresto, qualora essa comporti la violazione dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle anzidette Carte internazionali.

Poiché tra questi devono essere annoverati l’interesse superiore del minore, ma anche il diritto alla genitorialità ed alla protezione delle relazioni familiari, la Corte d’Appello, anziché limitarsi – come ha fatto – a calibrare il proprio giudizio sulla insostituibilità o meno della figura paterna nell’assistenza al figlio, avrebbe dovuto procedere a valutazione comparata, sulla base del generale principio di proporzionalità, tra le esigenze sottese all’esecuzione del mandato e la tutela di quei diritti fondamentali, tenendo conto dei seguenti aspetti: età del minore; sue gravi condizioni di salute; condizione del ricorrente quale unico sostegno economico della famiglia, non lavorando la madre del bambino; ruolo essenziale del ricorrente per l’assistenza ai fini delle cure; preesistente rapporto continuativo tra padre e figlio, che verrebbe interrotto proprio nel momento più difficile per quest’ultimo; significativa durata della pena; lontananza nel tempo (circa nove anni) del reato per il quale essa è stata irrogata; insufficienza dei colloqui a distanza per preservare il rapporto padre-figlio ed impossibilità, in ragione delle condizioni di salute del bambino, di incontri presso gli istituti penitenziari in Romania.

2.2. Il ricorso lamenta, inoltre, il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, in ragione delle condizioni penitenziarie rumene, rilevando che le informazioni trasmesse alla Corte d’Appello dall’autorità di quello Stato sono generiche, non individualizzate e contraddette dal rapporto ufficiale sulla struttura penitenziaria nella quale [OMISSIS] verrebbe provvisoriamente allocato dopo la sua consegna, mancando altresì qualsiasi informazione sugli istituti nei quali dovrebbe poi proseguire la detenzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.1. Anzitutto non è vero che la Corte d’Appello abbia calibrato la propria decisione esclusivamente sul parametro normativo offerto dall’art. 18-bis, legge n. 69 del 2005, e sugli specifici motivi di rifiuto ivi previsti, avendo invece esaminato la vicenda anche sotto l’ulteriore profilo della tutela dei diritti fondamentali, sia del minore che del genitore richiesto in consegna, rendendo una motivazione effettiva, e peraltro convincente, che perciò si sottrae a censura in questa sede, in cui – va ricordato – il sindacato è limitato alla violazione di legge e non anche agli eventuali vizi della motivazione (art. 22, comma 1, legge n. 69, cit.).

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha individuato il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze meritevoli di tutela nella non sostituibilità della figura paterna per le esigenze di tutela del minore, da valutarsi in relazione al caso concreto, e quindi, nella vicenda in esame, tenendo conto anche delle gravi condizioni di salute del bambino: in questo senso, pertinente si rivela il riferimento effettuato dalla Corte distrettuale, quale utile parametro normativo, all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che, in linea di principio, per il padre di prole di età inferiore ai sei anni, esclude la custodia in carcere soltanto qualora la madre sia deceduta o si trovi nell’impossibilità assoluta di dare alla prole l’assistenza di cui abbisogna.

D’altronde, ripetutamente questa Corte si è espressa nel senso che la limitazione del rifiuto di consegna alla sola madre di prole d’età inferiore a tre anni – originariamente previsto dall’art. 18, comma 1, lett. s), legge n. 69 del 2005 – trovasse giustificazione ragionevole nell’assoluta peculiarità del rapporto madre-figlio in tenera età (Sez. 6, n. 8555 del 24/02/2015, M., Rv. 262504; Sez. 6, n. 11800 del 25/03/2010, Meskaoui, Rv. 246509; Sez. F, n. 35286 del 02/09/2008, Zvenca, Rv. 241002, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quella disposizione normativa, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui tale motivo di rifiuto non si applicava anche al coniuge e padre di prole minore di tre anni).

Nella prospettazione difensiva, invece, sia il preminente interesse del minore, a tutela della sua integrità psico-fisica, sia il “diritto alla genitorialità” praticamente non potrebbero soffrire eccezioni. Ma, se così fosse, non si potrebbe mai dar esecuzione ad un mandato d’arresto europeo nei confronti di un genitore fin quando il figlio non raggiunga la maggiore età e non necessiti di alcun tipo di assistenza: con conseguente pregiudizio, tanto chiaro quanto ingiustificato, di altre esigenze di primario rilievo, come quelle di giustizia e sicurezza pubblica, ma anche con un patente squilibrio rispetto alla disciplina interna del nostro Stato.

Né risulta decisivo il riferimento operato dal ricorrente – ma anche dal Procuratore generale nella sua discussione orale – alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2023, in causa C-261/22, ed alla giurisprudenza di legittimità derivatane (per tutte: Sez. 6, n. 51798 del 28/12/2023, Harjan, Rv. 285600). La Corte di giustizia, infatti, fa ivi riferimento alla “salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali sanciti dall’articolo 7 della Carta nonché dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, di quest’ultima” e alla necessità di astenersi da “qualsiasi misura che possa pregiudicarli”, cosicché “l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo o i suoi figli minori subiscano, in caso di consegna di tale persona all’autorità giudiziaria emittente, una violazione di tali diritti fondamentali può tuttavia consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, in via eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 46, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punti 72 e 96)”. Un tale quadro, però, va correlato all’eccezionalità delle situazioni ed essenzialmente è riferito all’ipotesi della consegna di genitore, in primis la madre, di prole in tenera età ed alla necessità della tutela dell’infanzia in quanto tale: ciò che, nella vicenda in esame, non può condurre a pretermettere la tutela comunque assicurata al bambino dalla garanzia della costante presenza della madre con lui.

1.2. Così, dunque, definito lo spettro di valutazione della Corte d’Appello, deve escludersi che gli elementi da essa valorizzati si presentino manifestamente irragionevoli ed inconcludenti, al punto da rendere la motivazione semplicemente apparente, e perciò censurabile dal giudice di legittimità: la prolungata lontananza del padre durante la permanenza del figlio, già malato, in Romania, la possibilità di continua assistenza al bambino da parte della madre, la semplice allegazione difensiva dell’assenza di altre fonti reddituali non accompagnata da idoneo supporto probatorio, la possibilità per il consegnando di mantenere contatti con il figlio, anche visivi, da remoto costituiscono, infatti, elementi sufficienti e logicamente idonei per ritenere proporzionata l’esecuzione del mandato rispetto al pregiudizio che ne deriva alle relazioni tra padre e figlio.

1.3. Non v’è spazio, infine, almeno allo stato, per una sospensione della consegna per motivi umanitari o per altre gravi ragioni, a norma dell’art. 23, comma 3, legge n. 69, cit., prospettata dal Procuratore generale nel corso della sua discussione orale, giacché essa presuppone l’irrevocabilità della sentenza con cui venga data esecuzione al mandato d’arresto, potendo la questione porsi, semmai, all’esito della presente decisione di questa Corte.

Il secondo motivo di ricorso, invece, è inammissibile per aspecificità, limitandosi a censurare come generiche, non individualizzate e contraddette da altri dati le informazioni sul trattamento penitenziario riservato al consegnando in Romania, senza tuttavia indicare nemmeno un profilo od un elemento a sostegno di tale deduzione ed a confutazione della diversa valutazione compiutane dalla Corte d’Appello, in particolare ove si abbia riguardo alla possibilità di accesso del detenuto al regime semiaperto ed alla presenza degli altri fattori compensativi (sul tema, per tutte, in fattispecie analoga, sempre con riferimento alle condizioni penitenziarie rumene, Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355).
Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con obbligatoria condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Si dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma il 4 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2026.