EAW surrender upheld: five-year lawful residence required for territorial integration

EAW
🇮🇹Italy→🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
09/09/2026
Decision number
33226/2026
Main ground
Nationality
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The Italian Supreme Court of Cassation dismissed as inadmissible an appeal against the surrender of a requested person to Romania under a prosecution European Arrest Warrant concerning several organised-crime-related offences. The Court held that the five-year period of lawful, effective and continuous residence or stay in Italy is a mandatory statutory condition, rather than a merely indicative factor, for applying the rules protecting persons sufficiently integrated in the executing State. Evidence of criminal proceedings in Italy concerning conduct dating back to 2012 did not establish lawful and stable territorial integration, while the documentary evidence produced mainly referred to the period from 2025 onwards. The Court also held that the duration of the Romanian custodial measure does not begin to run before surrender to the issuing State and that the Italian surrender detention does not affect the continuing validity of that foreign measure.
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EAW surrender upheld: five-year lawful residence required for territorial integration, Italian Supreme Court, 9 September 2026, No 33226/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/five-year-residence-eaw-italy-romania-9-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di ON.CR. in relazione al mandato di arresto europeo processuale del 13 giugno 2024 emesso dal Tribunale di Costanza in relazione al titolo cautelare interno emesso dallo stesso Tribunale in data 24 luglio 2023, confermato dalla Corte di appello di Costanza in data 2 agosto 2023, che ha disposto la sostituzione della misura del controllo giudiziario con la custodia in carcere per la durata di 30.

giorni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, usura, riciclaggio, minaccia e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione commessi in territorio rumeno nel periodo compreso tra gennaio 2011 e il 18 luglio 2020, per i quali è prevista la pena massima di anni dieci di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione ON.CR. a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito esposti.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 19 co. 2 e all’art. 18-bis co. 2-bis L. 69/2005, in ragione della erronea esclusione del radicamento familiare e sociale in Italia. La Corte territoriale non ha subordinato la consegna all’esecuzione della pena in Italia sulla base del mancato requisito del quinquennio di permanenza in Italia senza valutare gli elementi documentali significativi attestanti il radicamento nel territorio nazionale, tra cui:

a) un procedimento pendente davanti al Tribunale di Rimini, emerso dalla dichiarazione dell’ON.CR. in sede di convalida è stato del tutto ignorato e non verificato mediante SICP; infatti, la sentenza n. 1825/2019 del 20.11.2019 allegata, per fatti commessi a Rimini e Riccione nel 2012, attesta con un dato giurisdizionale italiano che ON.CR. era presente e processato in Italia fin dal 2012;

b) la data di rilascio della carta d’identità italiana è indicata in modo erroneo; la sentenza indica la carta d’identità come “rilasciata in data 2.12.2026”, mentre il documento risulta rilasciato il 2/12/2025, come da copia in atti. L’errore materiale è di per sé sintomatico di una valutazione superficiale del dato documentale. In ogni caso, la Corte ha implicitamente assunto che il documento attestasse un radicamento solo recente, trascurando che il rilascio di una carta d’identità italiana presuppone un radicamento anagrafico pregresso e non ne esaurisce la prova;

c) la valorizzazione della presunta dichiarazione di non conoscenza della lingua italiana è contraddetta dagli atti. La sentenza afferma che ON.CR. “ha dichiarato di non parlare né comprendere la lingua italiana, circostanza che fa sorgere dei dubbi circa la permanenza continuativa ed effettiva del prevenuto nel territorio italiano”. L’affermazione è contraddetta dagli atti del procedimento: in sede di convalida ON.CR. ha dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana, ha dialogato con il proprio difensore e si è rivolto direttamente al Presidente in lingua italiana;

d) l’asserita mancata prova documentale dell’attività lavorativa di muratore che è stata, invece, depositata come da allegati al presente ricorso.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 co. 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 16 L. 69/2005 per l’omessa richiesta di informazioni supplementari sulla persistenza del titolo cautelare posto a base del mandato di arresto processuale che si fonda sul mandato di arresto interno n. 20/P emesso dalla Corte d’Appello di Costanza il 2 agosto 2023, che ha sostituito il controllo giudiziario con la custodia cautelare in carcere per la durata di 30 giorni. La risalenza del titolo, la durata limitata, la mancata esecuzione e il fatto che ON.CR. abbia già scontato al 21 agosto 2026 in Italia 27 giorni di custodia – pari a quasi l’intera durata della misura cautelare disposta dallo Stato emittente – sono elementi oggettivi che imponevano l’approfondimento istruttorio, tanto più che il periodo di custodia sofferto in Italia dovrà comunque essere detratto dalla pena eventualmente irrogata in Romania ai sensi dell’art. 26 della decisione quadro 0502/584/GAI.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 9, commi 4, 5 e 7 L. 69/2005 e agli artt. 275, co. 3 e 3-bis e 284 cod. proc. pen. con riferimento alla custodia cautelare in carcere disposta senza valutazione della documentazione a sostegno degli arresti domiciliari. Si rappresenta che con ordinanza del 25 luglio 2026 la Corte d’Appello ha convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere, nonostante la difesa avesse chiesto gli arresti domiciliari presso l’abitazione della compagna Co.EM., producendo dichiarazione di disponibilità all’accoglienza, contratto di locazione registrato e documentazione di radicamento.

La motivazione dell’ordinanza cautelare integrerebbe la violazione di legge denunciata, con conseguente annullamento dell’ordinanza stessa e della sentenza nella parte in cui presuppone la legittimità della custodia carceraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità del primo motivo e per manifesta infondatezza del secondo e terzo motivo.

Deve innanzitutto premettersi che nel caso di specie si tratta pacificamente di mandato di arresto processuale, essendo la richiesta di consegna relativa a reati ancora da giudicare come si evince chiaramente dal contenuto del mandato di arresto europeo del 13 giugno 2024 trasmesso unitamente agli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Corte di appello di Roma.

Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso correlato alla residenza si deve rilevare l’assoluta genericità della doglianza atteso che la Corte ha dato conto della documentazione prodotta dalla difesa e ne ha escluso la rilevanza ai fini della prova della durata del radicamento da oltre cinque anni.

Al riguardo va osservato che anche dopo la modifica dell’art. 18-ó/s per effetto del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023, il presupposto del motivo di

rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato.

La modifica ha riguardato, invero, solo l’ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che la Corte stessa disponga l’esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno.

In altri termini, solo se la presenza sul territorio nazionale presenti i caratteri della stabilità e della durata non inferiore a cinque anni richiesti dal comma 2, sorge la necessità di giustificare il mancato esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto sulla base degli ulteriori indici specificati nel comma 2-bis cit.

Il requisito temporale del quinquennio non costituisce un indice meramente orientativo, bensì una condizione espressamente prevista dal legislatore ai fini della valutazione del radicamento territoriale rilevante in materia di mandato di arresto europeo e ciò anche con riguardo al caso di mandato processuale rispetto al quale l’art. 19 co. 2 L. 69/2005, come novellato dal D.Lgs. 10/2021 e dal D.L. 69/2023 (conv. con I. n. 103/2023), consente di subordinare l’esecuzione del MAE processuale alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata in Italia per scontarvi l’eventuale pena. La questione del radicamento, come evidenziato anche dallo stesso ricorrente “si pone in termini speculari e con identità di requisiti soggettivi tanto in relazione al mandato di arresto europeo esecutivo quanto a quello processuale”, richiedendosi in entrambi i casi la legittima ed effettiva residenza o dimora da almeno cinque anni.

2. Con riferimento alle produzioni documentali la Corte di appello ne ha evidenziato la collocazione temporale a fare data dal 2025.

Né valgono a superare tale rilievo le deduzioni concernenti l’erronea indicazione della data di rilascio della carta di identità italiana, perché anche considerato l’errore materiale in cui è incorsa la sentenza nell’avere indicato la data del 2/12/2026 anziché quella del 2/12/2025, rimane comunque corretta la valutazione sull’assenza di documentazione comprovante la dichiarazione del consegnando di essere stabilmente residente nel territorio italiano nell’ultimo quinquennio.

A tale proposito la difesa lamenta la mancata acquisizione della sentenza di condanna emessa il 20/11/2019 dal Tribunale di Rimini per reati di sfruttamento della prostituzione commessi in Italia fino al mese di ottobre del 2012.

A tale riguardo deve rilevarsi l’assoluta inconferenza di tale pronuncia rispetto al tema di prova che presuppone la dimostrazione di una residenza legittima oltre che stabile in Italia.

Trattandosi di una sentenza pronunciata nel 2019 in assenza dell’imputato per fatti remoti, risalenti al 2012, va ribadito che la commissione di reati in territorio italiano non costituisce un indice di radicamento del consegnando, sotto il profilo del suo inserimento nel tessuto sociale attraverso una lecita attività lavorativa, ma all’opposto espressione della presenza collegata esclusivamente ad attività illecite integranti reati.

Va, infatti, ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “residenza” che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 22 aprile 2005, n.69, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6 n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419).

Pertanto, la sentenza impugnata ha fornito una adeguata motivazione sull’assenza di riscontri documentali necessari a dare credito alle dichiarazioni rese dal consegnando e dalla connazionale Ciubotara Diana Iuliana che ha affermato di averlo ospitato dal gennaio 2021.

Nella specie, anche il riferimento alla dichiarazione del consegnando di non parlare italiano anche ove frutto di un errore non assume rilievo decisivo nella valutazione complessiva operata dalla Corte che ha ritenuto non sufficientemente riscontrate le sole fonti dichiarative, per ritenere comprovato il radicamento ininterrotto nell’ultimo quinquennio.

Si tratta di una valutazione che appare condivisibile, stante la natura dei reati per i quali si procede, implicanti l’inserimento in una organizzazione criminale e la conseguente facilità di acquisire dichiarazioni compiacenti, sicché correttamente la Corte di appello ha ritenuto che fossero necessari elementi di prova documentali di riscontro attestanti lo svolgimento di una stabile e lecita attività lavorativa in Italia (quella di muratore), a fronte anche del lungo intervallo temporale di presenza in Romania desumibile dalla contestazione dei reati per cui si procede dal gennaio 2011 al 18 luglio 2020.

Il motivo, pertanto, non denuncia alcuna violazione di legge, ma tende a sollecitare una diversa valutazione di merito delle circostanze dedotte, non consentita in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Invero costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che la decorrenza del termine di durata della misura custodiale estera non può avere inizio se non dopo la esecuzione della consegna all’Autorità dello Stato emittente (vedi, Sez. 6, n. 25012 del 21/06/2024, Stoica Alexandru, Rv. 286669; Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254822; Sez. 6, n. 16544 del 27/04/2010, T., Rv. 246749; Sez. 6, n. 14976 del 02/04/2009, Beben, Rv. 243080;).

Conseguentemente, non assume alcuna rilevanza a tali fini la durata della misura cautelare applicata nei confronti del consegnando dall’Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione, e, conseguentemente, non si giustifica affatto la richiesta di informazioni suppletive sollecitata dal ricorrente per verificare la ipotetica perdita di efficacia della misura custodiale interna posta a base del mandato di arresto europeo.

Né assume alcun rilievo il principio di proporzionalità atteso che la misura custodiale interna è giustificata esclusivamente dalla finalità di assicurare la consegna a fronte del rilevato pericolo di fuga e la sua durata è comunque considerata nel computo della pena eventualmente irrogata all’esito del giudizio che si svolgerà davanti all’A.G. dello Stato emittente.

4. Del tutto inammissibile è il terzo motivo con il quale si impugna la ordinanza cautelare emessa dalla Corte di appello in data 25 luglio 2026, senza l’osservanza del termine di impugnazione che è quello di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, a norma dell’art. 311 cod. proc. pen., disposizione applicabile, per effetto del rinvio recettizio operato dall’art. 9, comma settimo, della legge n. 69 del 2005 all’art. 719 cod. proc. pen., anche in ordine all’impugnazione dei provvedimenti coercitivi personali emessi per l’esecuzione del provvedimento dello Stato estero richiedente la consegna (Sez. 6, n. 48126 del 29/11/2013, Gurchiani, Rv. 258172)

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma il 9 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2026.