Refusal to execute an EAW requires five years of actual and continuous residence in Italy
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto sussistenti le condizioni per dare corso all’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 05 marzo 2026 dall’Autorità giudiziaria della Romania nei confronti di [OMISSIS]. Il mandato di arresto è stato emesso per potere dare esecuzione alla sentenza del 27 settembre 2024, definitiva in data 07 luglio 2025, pronunciata dal Tribunale di Brasov, in relazione ai delitti di riciclaggio, accesso abusivo al sistema informatico ed esecuzione di operazioni finanziare fraudolente in concorso, per i quali la condanna inflitta al ricorrente è pari ad anni sei e mesi sei di reclusione.
Avverso la sentenza, [OMISSIS], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, comma 2 bis, L. 22 aprile 2005 n. 69.
La Corte territoriale avrebbe trascurato di valutare i parametri di radicamento di [OMISSIS] in Italia: a) [OMISSIS – dato relativo alla residenza]; b) [OMISSIS – dato relativo alla residenza di un familiare]; c) [OMISSIS – dato relativo alla frequenza scolastica di un familiare minore].
Tali elementi avrebbero imposto di ritenere sussistente un’ipotesi di rifiuto facoltativo della consegna”.
La Corte territoriale, dunque, trascurando i predetti dati, avrebbe reso una decisione viziata.
Alla odierna udienza, il Procuratore generale e il difensore hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità, riproponendo questioni che i Giudici di merito hanno già correttamente scrutinato.
1.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18-bis, legge n. 69, cit. per avere la Corte territoriale omesso di valutare la possibile causa di rifiuto facoltativo della consegna.
Tale disposizione prevede che la Corte di appello – in caso di mandato di arresto europeo a fini esecutivi, quale è quello in esame – possa rifiutare la consegna quando la persona “legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano” e sempre che la Corte di appello “disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.
L’art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69, cit., enuncia poi esemplificativamente i parametri da verificare ai fini di tale valutazione.
Testualmente si prevede che “…l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante”.
1.2. La Corte territoriale – nel ritenere sussistenti i presupposti per il rifiuto della consegna – ha deciso in conformità di tale regula iuris.
Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato che, sebbene il ricorrente abbia [OMISSIS – dato relativo alla residenza] in Italia, come emerge dal certificato in atti, non risulta tuttavia che lo stesso abbia ivi dimorato per cinque anni. E ciò, considerato che [OMISSIS – dati relativi all’attività lavorativa], [OMISSIS – dati relativi alla situazione abitativa], non parla la lingua italiana, non ha dimostrato il pagamento degli oneri contributivi e fiscali e dal verbale di arresto [OMISSIS] emerge che [OMISSIS – dati relativi alla situazione familiare].
1.3. A fronte di tale puntuale ed articolata motivazione, la deduzione difensiva relativa alla omessa valutazione del radicamento di [OMISSIS] in Italia risulta generica.
La difesa ha, infatti, valorizzato [OMISSIS – documento relativo alla residenza del ricorrente], che, tuttavia, la Corte di appello ha già valutato, correttamente evidenziando come detto documento non fosse idoneo allo scopo, ovvero a fornire la prova della residenza o della dimora per il quinquennio successivo al [OMISSIS]; ciò alla stregua degli elementi appena richiamati e che, peraltro, il ricorrente non ha nemmeno in modo specifico confutato.
È stato poi valorizzato [OMISSIS – documento relativo a un familiare].
Si tratta, in primo luogo, di documento non valutabile, perché prodotto per la prima volta solo in questa sede, essendo l’allegata impossibilità di produzione in grado di appello, per la dedotta brevità dei termini processuali, meramente assertiva.
In ogni caso, in una tale evenienza, la parte interessata avrebbe quanto meno dovuto rappresentarne l’esistenza, mentre a contrario – come si è dato atto nella sentenza impugnata – è stato lo stesso [OMISSIS] a fornire, in sede di convalida di arresto, la diversa informazione [OMISSIS – dato relativo alla situazione familiare].
Si tratta, dunque, di un documento per nulla utile a fornire elementi di prova a sostegno non solo dell’attualità della residenza in Italia, ma nemmeno di una residenza o dimora effettivamente protrattasi per almeno cinque anni.
Analogamente anche [OMISSIS – dato relativo alla frequenza scolastica di un familiare minore] – che la Corte non ha affatto omesso di valutare – non è ex se argomento idoneo a sovvertire il ragionamento e la congrua motivazione dei Giudici di appello, sì da lasciare ipotizzare una violazione di legge sotto forma di motivazione omessa o apparente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 18 agosto 2026.
Depositata in Cancelleria il 19 agosto 2026.
