Extradition refused: remaining sentence below the four-month threshold after recalculation of the sentence

Extradition
🇮🇹Italy→🇦🇱Albania
Denied
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
09/09/2026
Decision number
33597/2026
Main ground
Other
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The case concerned an Albanian request for extradition for the enforcement of a sentence imposed for corruption and driving under the influence, the latter offence having already been excluded from the scope of extradition by an earlier judgment of the Supreme Court of Cassation. The appellant again raised objections concerning fair trial guarantees, detention conditions and personal circumstances, but the Court held that those issues were barred by the partial res judicata resulting from its previous judgment. As regards the remaining corruption offence, the Court held that the appellate court could not independently recalculate the sentence in a manner inconsistent with the sentencing determination made by the Albanian court. On the basis of the foreign judgment, the residual sentence for corruption amounted to three months' imprisonment and therefore did not exceed the four-month minimum threshold required by Article 2(1) of the European Convention on Extradition. The Court consequently quashed the judgment without remand and declared that the conditions for granting extradition were not satisfied.
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Extradition refused: remaining sentence below the four-month threshold after recalculation of the sentence, Italian Supreme Court, 9 September 2026, No 33597/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/four-month-sentence-threshold-italy-albania-9-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 maggio 2026, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la pronuncia 1741/2025 aveva annullato il precedente provvedimento della stessa Corte di appello limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza, dichiarava esistenti le condizioni per l’estradizione in A di [OMISSIS], in relazione al delitto di corruzione, la cui pena contestualmente rideterminava nella misura di mesi 4 di reclusione già calcolata la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato estradando, avv.to Giovanni Alfano, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione in riferimento alla disciplina dettata dall’articolo 704 comma secondo codice procedura penale per avere, la Corte di merito, omesso di valutare le esplicite richieste della difesa tese ad assumere informazioni ed a disporre accertamenti aventi ad oggetto le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione; si lamentava, in particolare, che l’imputato era stato sottoposto ad un procedimento in A in una lingua a lui non conosciuta e senza che le attività ed i provvedimenti fossero mai stati tradotti in lingua italiana; la Corte territoriale non aveva adempiuto all’obbligo di integrazione del materiale informativo svilendo le dichiarazioni rese dall’estradando e la produzione documentale della difesa;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione in relazione agli articoli 697 e 707 codice procedura penale per non essersi limitata la Corte distrettuale a valutare la sussistenza delle condizioni per l’estradizione ed avendo, invece, la stessa provveduto a ricalcolare la pena oggetto di estradizione, sostituendosi in tal modo all’autorità giudiziaria straniera richiedente; trattandosi di estradizione avente natura esecutiva, concernente cioè l’espiazione di una pena già inflitta all’esito del giudizio nello stato straniero, la Corte di appello non poteva ricalcolare la pena ai fini estradizionali in ragione della particolarità dell’ipotesi in questione, trattandosi di una condanna unica avente ad oggetto due distinti reati uno dei quali definitivamente escluso dalla precedente pronuncia di legittimità di annullamento parziale;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione ex art. 606 lettere b) ed e) codice procedura penale per avere la Corte di merito omesso di valutare il periodo di privazione della libertà personale presofferto dal [OMISSIS] durante la sua permanenza in A, dal computo della pena determinata a fini estradizionali;
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all’articolo 705 codice procedura penale ed agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per non avere la Corte di merito valutato il rispetto dei diritti fondamentali ad avere un equo processo ed i principi fondamentali in materia sanciti dall’ordinamento giuridico italiano, quanto al procedimento svoltosi dinanzi l’autorità giudiziaria albanese.
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 704 e 705 codice procedura penale in considerazione del serio e concreto pericolo che l’estradando possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti per effetto delle condizioni di sovraffollamento in cui versano gli istituti di pena albanesi; analoghi vizi in relazione all’omessa richiesta da parte della Corte di appello di informazioni alle autorità albanesi in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello stato richiedente;
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento ai medesimi articoli del codice di rito per non avere la Corte territoriale preso in considerazione le condizioni professionali, familiari e di salute dell’estradando che avrebbero motivato una sentenza contraria all’accoglimento della domanda di estradizione proveniente dallo stato straniero.
Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi primo, quarto, quinto e sesto sono inammissibili in quanto oggetto di giudicato parziale preclusivo avendo, la Corte di cassazione sezione sesta, nella precedente pronuncia di annullamento, già ritenute non fondate le questioni che vengono integralmente riproposte ed aventi ad oggetto tutte le garanzie del giusto processo che si assumono non rispettate in A sotto diversi profili (conoscenza della lingua- assenza etc.), le dedotte condizioni inumane e degradanti degli istituti di pena di tale stato straniero, le condizioni personali e familiari del [OMISSIS]. Con le specifiche osservazioni svolte ai punti 2. e seguenti della pronuncia emessa dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione il 3 dicembre del 2025, tutti i motivi puntualmente riprodotti con l’odierno ricorso sono stati ritenuti infondati sulla base di valutazioni accurate del procedimento svoltosi dinanzi l’autorità giudiziaria straniera, della convenzione esistente tra la Repubblica italiana e la Repubblica di A, dei rimedi straordinari avverso la sentenza di condanna a disposizione dell’imputato. L’avvenuta decisione definitiva sul punto di tali aspetti, preclude che, nella presente sede, possano essere rivalutate questioni già definitivamente decise dal giudice di legittimità in sede di primo annullamento. Ed infatti, ai sensi dell’articolo 624 primo comma codice procedura penale, se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata; sicché l’annullamento disposto dalla sentenza rescindente della sesta sezione ha avuto ad oggetto soltanto la questione della eliminazione della condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza ma, essendo state respinte tutte le altre censure in punto violazione dei principi del giusto processo, trattamento detentivo disumano e valutazione delle circostanze personali, le stesse non possono essere nuovamente devolute nella presente fase.
Il secondo motivo, con il quale si lamenta che la Corte di appello in sede di rinvio ha illegittimamente provveduto direttamente a ricalcolare la pena per il reato di corruzione, scorporando preliminarmente la fattispecie contestata come guida in stato d’ebbrezza perché definitivamente annullata dalla pronuncia della sesta sezione, appare invece fondato; ed invero la pronuncia di annullamento al punto 1.4 svolto a pagina 5 della motivazione stabiliva:” che è da accertare da parte del giudice del rinvio se venga meno la condizione prevista dall’articolo 2 paragrafo 1 secondo periodo della Convenzione europea di estradizione e cioè l’individuazione di una pena superiore a mesi 4 di reclusione”. Spettava, pertanto, al giudice di rinvio operare una valutazione della pena residua attenendosi però, rigorosamente, al calcolo già operato dal giudice albanese nella pronuncia definitiva di condanna non potendo arbitrariamente procedersi ad un ricalcolo della sanzione residua che non tenga conto delle valutazioni già effettuate dall’unico giudice competente e cioè quello albanese che ha pronunciato la sentenza definitiva di condanna dell’imputato. Nel caso in esame, dalla lettura della pronuncia del giudice albanese, risulta che lo stesso aveva dapprima determinato una pena di mesi sei di reclusione per ciascun reato (guida in stato di ebbrezza e corruzione) stabilendo così la medesima gravità dei fatti; la sanzione complessiva veniva poi rideterminata per effetto della irrogazione di un’unica condanna in quella di mesi 9 di reclusione. Ne consegue che, per ciascun reato, stante la pari gravità degli stessi, veniva determinata la pena di mesi 4 e giorni 15 sulla quale, poi, andava conteggiata la riduzione per il rito; così che la pena residua per il solo reato di corruzione residuo è pari a mesi 3 ed ha errato la corte di appello nel determinarla in mesi 4 già ridotta per la scelta del rito. Alla luce delle predette considerazioni risulta che non sussiste la condizione indicata dalla Convezione europea per l’accoglimento della domanda di estradizione oggetto del giudizio di rinvio, costituita dalla sussistenza di una pena da scontare ancora superiore a mesi 4 di reclusione; pertanto, la pronuncia impugnata va annullata senza rinvio avendo proceduto ad una rideterminazione illegittima del calcolo della pena irrogata dal giudice straniero per il solo reato di corruzione residuo.
P.Q.M

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso in Roma, il 9 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2026.