Pre-trial detention replaced with house arrest despite continuing flight risk

Extradition
🇮🇹Italy→🇰🇷South Korea
Decision on precautionary measure
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Court
Court of Appeal of Milan
Decision date
28/08/2026
Decision number
/
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
House arrestProvisional arrestFlight risk
🇬🇧 Summary
The requested person was detained in Italy pending extradition to South Korea pursuant to an international arrest warrant and sought revocation or, alternatively, replacement of detention in prison with a less restrictive measure. The Milan Court of Appeal rejected revocation, finding that the risk of flight persisted because the requested person had no pre-existing stable ties with Italy and had sufficient means to leave the country. However, taking into account the personal circumstances documented by the defence, the absence of previous convictions and the availability of a stable residence, the Court held that continued detention in prison was disproportionate. It therefore replaced detention in prison with house arrest subject to electronic monitoring, with the replacement becoming effective only once the electronic monitoring device was available.
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Pre-trial detention replaced with house arrest despite continuing flight risk, Court of Appeal of Milan, 28 August 2026, No /, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/house-arrest-electronic-monitoring-flight-risk-italy-south-korea-8-2026
🇮🇹 Full Text

La Corte d’Appello di Milano

Sezione Feriale, composta dai magistrati:

dott. Enrico MANZI — Presidente
dott.ssa Veronica TALLARIDA — Consigliere
dott. Teresa DE PASCALE — Consigliere

letta

la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere a fini estradizionali nell’interesse di:

[OMISSIS]

Letto il parere favorevole del P.G. solo per la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico;

rilevato

  • che la detenuta, in data 21.06.2026, è stata sottoposta alla misura della custodia in carcere a fini estradizionali in quanto destinataria di un mandato di arresto internazionale emesso dalla A.G. coreana di INCHEON (Corea del Sud);
  • che Questa Corte, in data 22.06.2026, ha applicato la misura della custodia in carcere per prevenire il pericolo di fuga nelle more del processo di estradizione.

Dato atto che i difensori della estradanda hanno proposto istanza di revoca e, in subordine, di attenuazione della misura, senza contestare il merito dei fatti per cui si procede, per le ragioni che di seguito si espongono.

1. Nuova soluzione abitativa e radicamento familiare:

  • La famiglia ha locato un appartamento in [OMISSIS], dove la sig.ra [OMISSIS] potrebbe vivere con la madre, che si è dichiarata disponibile ad accoglierla e a sostenerla economicamente [OMISSIS].
  • La soluzione abitativa è stabile e continuativa, offrendo un punto di riferimento concreto per la permanenza in Italia.
  • L’estradanda si è dichiarata disponibile anche all’applicazione del braccialetto elettronico.

2. Condizioni psicofisiche:

  • [OMISSIS – dati relativi alle condizioni di salute e alla storia clinica dell’estradanda].
  • La detenzione in carcere è ritenuta incompatibile con il suo stato di salute, rischiando un aggravamento delle condizioni cliniche.
  • La possibilitĂ  di essere seguita dai propri specialisti tramite visite anche da remoto è considerata fondamentale.

3. Assenza di elementi concreti di pericolo di fuga:

  • Non risultano comportamenti o elementi (come possesso di documenti falsi o tentativi di fuga) che indichino una reale propensione all’allontanamento clandestino.
  • La presenza della madre e la disponibilitĂ  di un domicilio stabile riducono ulteriormente il rischio.

4. PersonalitĂ  e giovane etĂ :

  • [OMISSIS – dati relativi all’etĂ  e alle condizioni personali dell’estradanda] sono elementi che, secondo la difesa, rendono sproporzionata la misura carceraria.
  • Le difficoltĂ  linguistiche e l’assenza di legami con l’Italia aggravano la situazione di vulnerabilitĂ .

La difesa ha ampiamente documentato [OMISSIS – dati sanitari e psichiatrici dell’estradanda].

L’istanza, pertanto, evidenzia [OMISSIS – dati relativi alle condizioni psicologiche e sanitarie dell’estradanda].

Osserva

La difesa ha chiesto, in primo luogo, la revoca della misura ritenendo che non sussista il pericolo di fuga in quanto non sono emersi comportamenti o elementi specifici che indichino una reale propensione all’allontanamento clandestino (ad esempio, possesso di documenti falsi, tentativi di fuga, mancata presentazione alle udienze, ecc.) e la sig.ra [OMISSIS] si è sempre resa disponibile alle Autorità e ha collaborato durante la procedura.

La richiesta non può essere accolta perché non vi è dubbio che l’imputata era in Italia solo per turismo, non aveva legami di tipo familiare con il territorio nazionale e, per quanto risulta dagli atti inviati dalla A.G. coreana, [OMISSIS – informazioni relative alla situazione economica personale].

A ciò si aggiunge la peculiarità del regime delle misure cautelari nel processo di estradizione, in cui è necessario che la:

“sollecitata rivisitazione del regime cautelare in atto poggi su circostanze suscettibili di comprovare l’insussistenza del pericolo di fuga, da intendersi anche come pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell’estradando al Paese richiedente, affinchĂ© risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato (Sez. 6, n. 10680 del 23/01/2003 – dep. 07/03/2003, Aim Pierre, Rv. 224707).”

(Cass. 6664/2015).

Nel caso specifico l’estradanda, prima della esecuzione della misura, non aveva legami stabili nello Stato, era a Milano solo per turismo e la disponibilità della madre a tenerla con sé agli arresti, nel Comune di [OMISSIS], è stata formulata proprio e solo in funzione della attenuazione della misura.

Ciò posto, si osserva che l’estradanda è incensurata e non è destinataria di misure cautelari diverse da quella in esecuzione.

Risulta perciò giustificata, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa, con particolare riguardo a [OMISSIS – documentazione medica e sanitaria], la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella, richiesta dallo stesso P.G., di arresti domiciliari presso [OMISSIS] con la particolare modalità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p.

A tal fine si dà atto che l’estradanda, tramite il suo difensore e con dichiarazione resa alla odierna udienza, ha dato il consenso all’adozione di mezzi di controllo elettronici.

P. Q. M.

visto l’articolo 718 c.p.p.

SOSTITUISCE

nei confronti di [OMISSIS]

la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in [OMISSIS], presso [OMISSIS].

visto l’art. 275-bis c.p.p.

DISPONE

Il controllo della estradanda mediante braccialetto elettronico, previo accertamento della relativa fattibilitĂ  tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria che provvederĂ  ai dovuti controlli.

Si dĂ  atto che la sostituzione della misura sarĂ  operativa solo dopo che la competente Stazione CC comunicherĂ  di avere la disponibilitĂ  del braccialetto elettronico.

A tal fine la p.g. comunicherĂ  prontamente a Questa Corte la disponibilitĂ  del braccialetto per gli opportuni, ulteriori, provvedimenti.

Autorizza l’estradanda a recarsi al luogo degli arresti (quando la sostituzione diverrà operativa) con mezzi propri, entro tre ore dalla effettiva scarcerazione.

Si comunichi per l’esecuzione:

  • competente Stazione CC;
  • Casa Circondariale di Milano San Vittore.

Milano, 28.08.2026