Replacement of house arrest in EAW proceedings
RITENUTO IN FATTO
Dinanzi alla Corte di appello di Milano pende il procedimento per la consegna del cittadino albanese [OMISSIS] alla Repubblica di Grecia, in esecuzione di mandato d’arresto europeo emesso da quello Stato, dove costui è indagato per alcuni delitti di rapina a mano armata.
Con il provvedimento impugnato, quella Corte ha respinto l’istanza della sua difesa per la sostituzione degli arresti domiciliari, cui egli si trova attualmente sottoposto.
Contro tale decisione, egli ricorre per Cassazione con atto del proprio difensore, per i seguenti motivi:
I) violazione degli artt. 274, 275, 714 e 719, cod. proc. pen., per avere l’ordinanza ritenuto persistente il pericolo di fuga sulla base di elementi non realmente sintomatici della sua effettività e concretezza: gravità dei reati, pena edittale massima, origine albanese del consegnando, suoi asseriti collegamenti con l’Albania, consumazione dei fatti in Grecia; così argomentando, tuttavia, l’applicazione di una misura cautelare nell’àmbito di un procedimento di mandato d’arresto europeo finirebbe per costituire un effetto automatico;
II) violazione degli artt. 125, 274, 275 e 719, cod. proc. pen., perché la motivazione della persistenza del pericolo di fuga sarebbe soltanto apparente, in quanto non fondata su alcun fatto specifico, recente, individualizzato ed effettivamente sintomatico;
III) violazione degli artt. 275, cod. proc. pen.; 13, Cost.; 5, CEDU; 6, CDFUE: l’ordinanza impugnata non avrebbe effettuato la necessaria valutazione comparativa delle diverse misure applicabili, non avendone motivato partitamente, per ognuna di esse, l’eventuale inidoneità ad elidere il pericolo di fuga e, in questo modo, violando i princìpi di proporzionalità e gradualità delle misure cautelari;
IV) violazione degli artt. 275, cod. proc. pen.; 2, 13 e 32, Cost.; 3, CEDU; 4, CDFUE: sarebbe stata omessa la valutazione della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, attestante un quadro clinico del consegnando contraddistinto da plurime patologie ed in via di evoluzione nonché un percorso diagnostico e terapeutico in corso, non avendo la Corte d’appello spiegato perché quelle condizioni di salute non inciderebbero sul quadro cautelare;
V) violazione degli artt. 275 e 719, cod. proc. pen., e 5, CEDU: la Corte d’appello ha chiesto ulteriori informazioni allo Stato emittente, così mostrando di non essere certa della consegna; ma, ciò nonostante, ha contraddittoriamente ritenuto di mantenere fermo un regime cautelare coerente, piuttosto, con una consegna imminente e sostanzialmente già definita;
VI) violazione degli artt. 274 e 275, cod. proc. pen., per l’omessa valutazione del notevole lasso di tempo intercorso dal verificarsi dei reati oggetto d’addebito, risalendo questi al 2010 e 2013: l’ordinanza impugnata, infatti, non avrebbe valutato se [OMISSIS], in tale ampio periodo, abbia mai commesso condotte sintomatiche di un pericolo di fuga, ciò che inciderebbe sull’attualità e la concretezza dello stesso;
VII) violazione degli artt. 3 e 27, Cost.; 14, CEDU; 21, CDFUE: l’ordinanza, pregiudizialmente, avrebbe dato rilievo negativo alla nazionalità albanese del [OMISSIS] e ad ipotetici suoi contatti con il suo Paese d’origine, quando invece avrebbe dovuto verificare l’esistenza di indici concreti di tali collegamenti (disponibilità di documenti e beni, precedenti spostamenti, condotte preparatorie, contegni elusivi, dichiarazioni prodromiche), dei quali, invece, non si fa menzione;
VIII) violazione dell’art. 719, cod. proc. pen., per avere l’ordinanza valorizzato elementi, quali la gravità dei reati per cui è indagato in Grecia, la loro natura predatoria e la commissione in forma organizzata, che nulla hanno a che vedere, tuttavia, con il pericolo di fuga e con la necessità degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso, per una o più ragioni.
Il primo, il secondo, il sesto e l’ottavo, con i quali si contesta l’esistenza del pericolo di fuga, e quindi di un presupposto per l’applicazione della misura cautelare, sono eccentrici rispetto all’àmbito originario della cognizione, che è definito dall’originaria istanza avanzata ex art. 299, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 9, comma 5, legge n. 69 del 2005: con quest’ultima, infatti, era stata chiesta esclusivamente la sostituzione della misura cautelare applicata (vds. verbale ud. del 19 maggio 2026), non anche la revoca, non potendo perciò essere introdotte con l’atto d’impugnazione questioni esulanti dal tema proposto al giudice del provvedimento impugnato.
Tutti i motivi, inoltre, al di là del riferimento formale alla violazione di disposizioni di legge, denunciano esclusivamente vizi di motivazione, se non, per lo più, ipotetici errori di valutazione delle risultanze poste a fondamento della domanda di consegna: ma il ricorso per cassazione, in questa materia, è consentito solamente per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, e 719, cod. proc. pen., potendo perciò essere proposto solo nel caso d’inesistenza o di semplice apparenza della motivazione, ma non per mero vizio logico della stessa (tra molte, Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418).
A tanto si aggiunga che:
– il terzo motivo, in tema di motivazione della scelta della misura, è inammissibile anche per genericità, poiché si limita a denunciare esclusivamente carenze motivazionali del provvedimento impugnato, il quale, però, richiama anche l’ordinanza di convalida dell’arresto: la motivazione di quest’ultima, perciò, integra quella qui censurata e, rispetto ad essa, nessun vuoto argomentativo viene specificamente dedotto con il ricorso;
– il quarto motivo, riguardante le condizioni di salute del ricorrente, è anch’esso ulteriormente inammissibile per genericità, giacché l’ordinanza impugnata si sofferma specificamente sul tema, rilevando come non emergano patologie che non possano essere adeguatamente soddisfatte con singole autorizzazioni all’allontanamento dagli arresti domiciliari: ed il ricorso, a tale osservazione, non replica;
– infine, il quinto motivo è inammissibile anche per manifesta infondatezza, poiché non può ravvisarsi alcuna contraddizione logica tra la richiesta d’informazioni supplementari allo Stato emittente il mandato e l’applicazione od il mantenimento, nelle more, della misura cautelare: quest’ultima, infatti, è strumentale essenzialmente all’utile esperimento della procedura di consegna (art. 9, comma 4, legge n. 69, cit.), indipendentemente dalla prognosi della positiva conclusione della stessa (se non per il caso limite, tuttavia non ricorrente nella vicenda in rassegna, della evidenza ab origine di cause ostative: vds. comma 6 del medesimo art. 9).
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026.
Il Consigliere estensore – Martino Rosati
Il Presidente – Pierluigi Di Stefano
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2026
