EAW surrender overturned: generic detention information insufficient under Article 3 ECHR
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona ha disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria di Romania di [OMISSIS] destinatario di un mandato di arresto europeo esecutivo emesso dall’Autorità giudiziaria di Romania in relazione ad una condanna alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui si deducono plurime violazioni di legge.
Sotto un primo profilo, si premette che le informazioni integrative richieste dalla Corte di appello sarebbero giunte presso la Cancelleria il giorno prima della udienza e di fatto conosciute dalla difesa solo poche ore prima (8,51) rispetto alla trattazione della udienza, fissata per le ore 12 e, si aggiunge, che, nonostante la ristrettezza dei tempi, la difesa avesse predisposto una memoria di circa venti pagine, con allegazioni difensive, a cui in realtà la Corte non avrebbe fatto nessun riferimento nei provvedimento impugnato.
Il tema attiene, da una parte, alle generali condizioni delle carceri in Romania, e, dall’altra, alle specifiche condizioni del ricorrente, che sarebbe afflitto da gravi patologie psichiatriche e, in particolare, da un disturbo depressivo grave, con caratteristiche psicotiche e ideazione suicidaria; una patologia, si sottolinea, che avrebbe comportato svariati pregressi ricoveri, come dimostrato dalle certificazioni mediche prodotte, e anche dal fatto che l’arresto sarebbe stato eseguito proprio presso il reparto psichiatrico del nosocomio di S., dove il ricorrente era giunto, per una crisi epilettica, “in codice arancione” a bordo di un’ambulanza.
Si sottolinea che all’udienza del 04/08/2026 la difesa aveva depositato copiosa documentazione, specifica e attuale – che si indica- relativa allo stato e alle condizioni delle carceri rumene e al trattamento riservato ai detenuti affetti da patologie psichiatriche e che proprio per tali ragioni la Corte di appello aveva richiesto informazioni integrative.
La Corte di appello, ricevute le informazioni, avrebbe pronunciato la sentenza impugnata non solo in diversa composizione rispetto a quella che aveva emesso l’ordinanza interlocutoria, ma, soprattutto, omettendo qualsiasi riferimento alle allegazioni difensive e valorizzando in modo assertivo e del tutto generico, invece, le informazioni ricevute, che, tuttavia, sarebbero del tutto aspecifiche rispetto a quelle richeste.
Si assume che dalle informazioni in questione emergerebbe che: a) solo quattro dei trentotto istituti di pena esistenti disporrebbero di reparti specializzati per le persone gravate da patologie psichiatriche, con una capacità complessiva di sessantasette posti;
b) non sarebbero state fornite assicurazioni nemmeno sulla esecuzione della pena in un penitenziario – ospedale e, comunque, che vi sarebbero solo sei ospedali – penitenziari;
c) vi sarebbero in servizio complessivamente 17 medici psichiatri.
Sarebbe, inoltre, viziata l’affermazione secondo cui le patologie del ricorrente potrebbero essere curate con i servizi medici interni all’istituto ovvero, in caso di necessità, con ricoveri provvisori presso luoghi di cura esterni; né sarebbero state prese in considerazione le dichiarazioni rese dallo stesso consegnando all’udienza del 30.7.2026.
Si sottolinea, al riguardo, come il ricorrente fosse stato sottoposto in Italia alla misura della custodia in carcere e che la Corte di cassazione, con sentenza del 20.8.2026, avrebbe annullato il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura in ragione della possibile incompatibilità delle condizioni psichiche con il regime carcerario.
Sotto ulteriore profilo si evidenzia che, a differenza degli assunti della Corte di appello, le informazioni ricevute non sarebbero affatto specifiche nemmeno sul numero di celle, di cui disporrebbero gli istituti penitenziaria cui il consegnando dovrebbe essere destinato, sul numero che ogni cella dovrebbe contenere, sulla superficie effettiva di cui ogni detenuto potrebbe fruire, sul mobilio (anche sul punto si fa riferimento a documentazione relative alle condizioni carcerarie); la Corte, inoltre, non avrebbe considerato che la legge rumena obbligherebbe l’amministrazione penitenziaria a fornire uno spazio di almeno 4 mq al condannato laddove invece nelle informazioni si farebbe riferimento ad uno spazio di tre metri.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La Grande Camera della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (C404/15, Aaranyosi, e C-659/15, Caldararu) ha affermato che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante. Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a sua volta corrispondente all’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell’Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana.
È, pertanto, onere dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell’art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente.
Tale valutazione deve essere condotta sulla base di “elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione”.
La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che “tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite”.
La Corte di cassazione, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E., ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la Corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato 3 di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, The, Rv. 269211).
Una volta accertata l’esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso fonti affidabili, deve, infatti, essere verificato se, in concreto, la persona oggetto del mandato di arresto europeo potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano.
Deve essere svolta dunque un’indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni “individualizzate” che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e ‘procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, The, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione).
Qualora, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte di appello rifiuti la consegna, la sentenza che decide sulla consegna deve considerarsi emessa “allo stato degli atti”, così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l’ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780).
Il tema attiene inoltre alle condizioni specifiche carcerarie e alla individuazione dello spazio minimo individuale, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte EDU e ripresi anche dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Strasburgo, nel tentativo di individuare uno standard minimo unitario applicabile in tema di spazio personale dei detenuti in una cella collettiva° ha fatto riferimento alla superficie calpestabile (floor space) di almeno tre metri quadrati per detenuto, tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente fra gli arredi (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, 10/01/2012, Ananyev e altri c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muri e c. Croazia).
Si afferma, pertanto, che la presenza di uno spazio inferiore a tale soglia minima crea una forte presunzione, sia pure relativa e confutabile dallo Stato interessato, che le condizioni di detenzione integrino un trattamento degradante. Tale presunzione iuris tantum è, infatti, superabile allorché sia dimostrata l’esistenza di fattori che, cumulativamente, siano in grado di compensare la mancanza di spazio vitale, ovvero:
a) la brevità, l’occasionalità e la modesta entità della riduzione dello spazio personale;
b) la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di attività all’esterno della cella;
c) l’adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che 4 aggravino le condizioni generali di detenzione del ricorrente (Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muri c. Croazia).
I criteri affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte che, pronunciandosi a Sezioni Unite in tema di rimedi risarcitori nei confronti dei detenuti o internati, previsti dall’art. 35-ter ord. pen., ha affermato che nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.
Il Supremo Consesso ha, inoltre, affermato che i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 – 02).
Coerentemente con ì canoni di giudizio elaborati dalla Corte EDU, la giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, escluso il “serio pericolo” che la persona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti qualora dallo Stato richiedente venga garantito al detenuto uno spazio non inferiore a tre metri quadrati in regime ed. “chiuso”, ovvero uno spazio inferiore, ma in presenza di un regime ed. “semiaperto”, ossia in presenza di circostanze che consentano di beneficiare di una maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendo in tal modo possibile il libero accesso alla luce naturale e all’aria, si da compensare l’insufficiente assegnazione di spazio.
In tale evenienza, infatti, ove sia riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadri, è necessario, al fine di escludere o di contenere detto pericolo, che concorrano le seguenti circostanze: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie (Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554; Sez. 6, n. 53031 del 09/11/2017, P., Rv. 271577).
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati per plurime ragioni.
Sotto un primo profilo, a fronte di specifiche e puntuali deduzioni difensive e di un’articolata documentazione prodotta riguardanti le condizioni carcerarie sistemiche della Romania, la necessità di verificare in concreto quale sarebbe stato il trattamento riservato al ricorrente, in caso di consegna, e, in particolare, la necessità di verificare la compatibilità di detti trattamenti con le documentate condizioni psichiche dello stesso, si è limitata, in modo obiettivamente sbrigativo, da una parte, ad affermare che non vi sarebbero “evidenze oggettive e significative in ordine al rischio di trattamenti inumani e degradanti…. risultando il sistema penitenziario spagnolo pienamente conforme a canoni che garantiscono il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo” e, dall’altra, che era pervenuta dallo Stato emittente un’articolata relazione contenente “specifiche e concrete specificazioni sul trattamento che verrebbe assicurato (così la Corte).
Si tratta di una motivazione assertiva e apparente, non essendo stato spiegato alcunché né sul contenuto delle informazioni ricevute e neppure sul perché, al di là dell’errato riferimento all’ordinamento penale spagnolo e non a quello rumeno, dette informazioni, in concreto, avrebbero fornito risposte adeguate alle dettagliate domande poste con l’ordinanza interlocutoria.
Sotto, altro profilo, come correttamente osservato dal difensore, la consegna è stata disposta sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato emittente che, tuttavia, al di là della descrizione dei differenti regimi carcerari cui, se consegnato, sarebbe verosimilmente sottoposto il ricorrente, non chiariscono in concreto le caratteristiche delle celle in cui il consegnando sarà recluso, con particolare riguardo al numero di detenuti presenti in ogni cella e, conseguentemente, alla estensione della superficie calpestabile di cui ciascun detenuto potrà usufruire.
Dunque, una non motivazione e una consegna disposta sulla base di informazioni generiche e non individualizzanti.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello applicherà i principi indicati e verificherà, anche attraverso l’acquisizione di ulteriori informazioni, se vi siano le condizioni per procedere alla consegna.
P.Q.M
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2026.
