Extradition and serious health conditions (Zambelli case): duty to obtain individualised assurances on medical care
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della domanda della Repubblica Federativa del Brasile, ha riconosciuto i presupposti per l’estradizione di OMISSIS ai fini dell’esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione e giorni ottanta di multa per i reati di cui agli artt. 69 e 14 comma 2, L. n. 10.826/2003 (porto illegale di arma da fuoco) e agli artt. 69 e 146 par. 1 del codice penale brasiliano (costrizione illegale mediante uso di arma da fuoco).
La Corte ha ritenuto la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell’ammissibilità della richiesta estradizionale, previste dal Trattato bilaterale Italia-Brasile del 1989 e dalle norme del codice di procedura penale applicabili in subiecta materia. A tal proposito, fra le varie argomentazioni, ha ritenuto che non fossero integrate violazioni delle garanzie costituzionali e convenzionali poste a corredo del fondamentale principio sul giusto processo, posto che lo svolgimento del giudizio in unico grado dinanzi al Tribunale Supremo Federale non lede le previsioni contenute nel Protocollo n. 7 CEDU, così come non rileva la mera presenza nel Collegio del Ministro OMISSIS, in assenza di elementi di contesto che si palesino sufficientemente precisi e oggettivamente rivelatori dell’inosservanza della regola sul giudice naturale ex art. 25, primo comma, Cost.
Per quanto concerne, poi, le eccezioni sollevate relativamente allo stato di criticità in cui versano le strutture penitenziarie in Brasile, la Corte ha ritenuto incompleta la valenza probatoria dei documenti esibiti dalla difesa a sostegno di tale profilo, rappresentando che i suddetti atti presentano un contenuto totalmente generico e sono di provenienza non ufficiale, a differenza di quelli prodotti dallo Stato richiedente.
A giudizio della Corte territoriale non sembrano ricorrere aspetti di
incompatibilità tra le condizioni di salute della prevenuta e la situazione ambientale in cui verrebbe a trovarsi nell’ipotesi di espiazione della pena all’interno dei luoghi di futura detenzione in Brasile.
Soddisfatto è altresì, il requisito ostativo della c.d. doppia incriminabilità, dal momento che i fatti per i quali procede l’Autorità brasiliana sono contemplati come reato anche dalla legge italiana ed è invece esclusa la natura squisitamente politica delle condotte oggetto della pronuncia di condanna, ricavandosi un simile assunto dalla piana lettura delle disposizioni contenute nella normativa pattizia tra i due Stati.
In motivazione la Corte distrettuale ha aggiunto che la sentenza favorevole all’estradizione è sottoposta, coerentemente all’indirizzo ermeneutico accolto dalla Corte EDU sul punto (v., ex multis, Othman contro Regno Unito, parr.189-202), alla condizione che, prima della consegna effettiva dell’estradanda, lo Stato richiedente fornisca specifiche garanzie diplomatiche aventi ad oggetto:
a) la garanzia che la OMISSIS sarà reclusa esclusivamente nella Penitenciaria feminina do Distrito Federai; b) che la stessa avrà accesso senza limitazioni di tempo al proprio difensore di fiducia e alla Rappresentanza diplomatica consolare italiana, potendo corrispondere in modo adeguato e riservato con familiari e difensori; c) che lo Stato richiedente si impegni a informare periodicamente l’Autorità diplomatica italiana sullo stato di salute e sulle condizioni detentive dell’estradanda.
2. Ricorre avverso tale sentenza il difensore della persona richiesta in estradizione, deducendo, con articolate doglianze, cinque principali motivi di illegittimità, a loro volta suddivisibili in ulteriori profili di criticità.
2.1. Con il primo motivo si contesta l’inosservanza del limite assoluto di operatività dello strumento estradizionale ai sensi dell’art. 698 cod. proc. pen., attuativo degli obblighi emergenti dall’art. 3 CEDU e dall’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, rilevato che nel caso di specie emergerebbe con nitidezza una chiara finalità di persecuzione politica sottesa al procedimento penale de quo.
A conferma della suesposta doglianza si richiamano i seguenti elementi:
a) il dato che l’On. OMISSIS deputata del Parlamento brasiliano ed esponente del partito Social-liberale, al pari dell’ex Presidente OMISSIS , oltre a vantare una florida carriera istituzionale, è stata per lungo tempo un’importante esponente delle iniziative di opposizione intraprese contro l’attuale maggioranza di governo, subendo per questo la censura sui mezzi di comunicazione digitale unitamente ad altri membri del gruppo politico dissenziente;
b) i reati oggetto di contestazione appaiono inseriti in una dinamica fattuale grandemente condizionata dal periodo storico del momento, trattandosi della vigilia del secondo turno delle elezioni presidenziali;
c) l’enorme sproporzione intercorrente fra la gravità oggettiva dell’offesa e il tipo di trattamento punitivo irrogato, a cui si è aggiunta la decadenza automatica dal mandato parlamentare quale effetto accessorio della condanna, comportante peraltro un’indebita interferenza in una sfera riservata ad altro potere dello Stato.
2.1.1. Ulteriori indici sintomatici della strumentalizzazione in chiave repressiva del sopra menzionato processo sarebbero agevolmente desumibili dalla circostanza che è il Ministro OMISSIS, parallelamente depositario di plurime funzioni e qualità in una distinta vicenda processuale, alla quale si fa espresso rinvio, componente del Supremo Tribunal Federal ad aver fornito la documentazione attestante la regolarità del funzionamento del sistema carcerario brasiliano, oltre ad aver informato il suo assistente – OMISSIS. – circa la necessità di reperire materiale utile per punire l’odierna prevenuta. Nel diverso procedimento menzionato si sosteneva parimenti la violazione di legge per avere la ricorrente subito un procedimento condizionato da motivi politici, nonché in violazione del diritto di difesa, in quanto le era stata negata dalla Corte di appello di Roma la possibilità di procedere all’audizione di OMISSIS, che avrebbe potuto riferire in merito all’intenzione del Ministro OMISSIS di trovare elementi utili a colpire la ricorrente, assumendo, inoltre, che lo stesso è un esponente di rilievo dell’attuale establishment politico brasiliano, dichiaratamente ostile all’ex Presidente OMISSIS
2.1.2. Un aspetto strettamente legato a quest’ultima considerazione consiste nell’avere la Corte territoriale, in aperta violazione dell’art. 606, primo comma, lett. c), d) ed e) cod. proc. pen., denegato di ascoltare in qualità di teste il sig. OMISSIS, contravvenendo al dovere istruttorio ufficioso nell’assunzione di prova decisiva e senza adeguatamente motivare le ragioni della decisione.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ex art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 705, secondo comma, lett. e-bis e 698 cod. proc. pen., nonché all’art. 3 CEDU e all’art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, oltre al vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. della sentenza nella parte in cui recepisce acriticamente le generiche dichiarazioni rese dalle competenti istituzioni brasiliane, dal momento che l’autorità giudiziaria italiana, in ossequio alla costante giurisprudenza sovranazionale in tema di real risk dell’estradando di sottoposizione a trattamenti crudeli, disumani o degradanti nel Paese richiedente, è tenuta a effettuare un rigoroso controllo circa le effettive condizioni carcerarie esistenti nello Stato che ha formulato la richiesta, non potendosi limitare a fondare il proprio convincimento su vaghe rassicurazioni amministrative ovvero su indicazioni imprecise.
Nel caso di specie, la risposta alle informazioni sulle condizioni di detenzione, richieste dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 5 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Federazione del Brasile, è pervenuta proprio dal Ministro OMISSIS Tali informazioni risultano, tuttavia, inattendibili in quanto smentite da una pluralità di fonti istituzionali e indipendenti riferite al carcere “Colmeia”. Inoltre, la nota informativa documenta solo la presenza di corridoi, aule scolastiche, spazi comuni, ma omette di fornire una documentazione fotografica delle celle e degli ambienti di effettiva detenzione. Tale omissione impedisce, dunque, la verifica dello spazio individuale disponibile e la sua conformità agli standard indicati dalla Corte EDU.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’inosservanza degli artt. 705, comma 2, lett. e-bis e 698 cod. proc. pen., nonché degli artt. 32 Cast. e 3 CEDU oltre a vizi della motivazione relativamente alla incompatibilità delle condizioni di salute dell’estradanda con la detenzione presso il carcere brasiliano.
La Corte territoriale ha omesso di considerare la perizia medico-legale della dott.ssa OMISSIS in cui, pur concludendosi per la compatibilità delle condizioni di salute della ricorrente con il regime carcerario italiano e con il trasferimento aereo, si è evidenziato un serio e grave quadro clinico inconciliabile con le condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario di destinazione (noto come “Colmeia”), così come descritte dalle fonti, indipendenti e qualificate, citate dalla ricorrente.
Si lamenta, infine, la violazione del diritto alla prova, in quanto la Corte di appello non ha ritenuto di acquisire le informazioni dalle autorità brasiliane in ordine alle condizioni sanitarie e assistenziali del carcere di destinazione con riferimento al gravissimo quadro clinico-sanitario della ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ai sensi dell’art. 25, primo comma Cast., nonché il difetto e la contraddittorietà della parte motivazionale sviluppata dalla Corte di appello per escluderla.
In base alla dichiarazione di voto del Ministro OMISSIS, acquisita agli atti, le condotte illecite ascritte in capo alla ricorrente sarebbero prive di qualsivoglia legame funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare all’epoca ricoperto, sicché la celebrazione del relativo procedimento dinanzi al Tribunale Supremo Federale -peraltro sotto la supervisione diretta del Ministro OMISSIS – rappresenterebbe un perspicuo sovvertimento della regola giuridica tesa a precludere operazioni manipolative ad personam dei criteri attributivi della competenza giurisdizionale, oltre alla considerazione per cui verrebbe conculcato arbitrariamente il principio del doppio grado di giudizio.
2.5. Con il quinto motivo il ricorso insiste sulla mancanza della condizione di doppia punibilità ai fini estradizionali in relazione al reato di porto illegale di arma da fuoco e sulla correlata violazione del principio di stretta legalità in materia penale.
È incontrastato il dato per cui all’epoca dei fatti la ricorrente era titolare dell’autorizzazione al porto d’armi, rilasciata dalle autorità brasiliane competenti. Ciò nonostante, la Corte di appello non ha in alcun modo argomentato circa tale aspetto.
In realtà, dal raffronto sostanziale tra la figura incriminatrice positivizzata nell’ordinamento brasiliano sull’utilizzo sine titulo di arma e la corrispondente ipotesi esistente nel sistema italiano, appare dubbia la configurabilità della fattispecie criminosa all’interno di entrambe le realtà giuridiche.
Quanto all’ordinamento brasiliano, è previsto per tabulas dall’art. 14 della legge 10.826 del 2003 (c.d. Statuto del Disarmo brasiliano) che la carenza di “autorizzazione” e il “disaccordo con determinazione legale o regolamentare” sono sintatticamente collegati dalla particella additiva “e” così da sottolinearne il rapporto di cumulatività anziché alternatività. Ciò nonostante, il Tribunale Supremo Federale ha ritenuto che il “cattivo uso” dell’autorizzazione potesse di per sé integrare la fattispecie incriminatrice, con applicazione analogica in malam partem della norma incriminatrice.
Con riguardo all’ordinamento italiano, il porto d’armi è disciplinato dagli artt. 2, 4e 7 legge 895 del 1967, oltre che dall’art. 699 cod. pen. È principio consolidato che chi è legittimamente titolare dell’autorizzazione al porto d’armi non può essere punito per il porto della stessa, salvo che emerga la commissione di un reato diverso e tipizzato; l’impiego “temerario” o “cattivo” non integra la fattispecie di porto illegale di arma da fuoco, al netto della possibilità di sussumerlo nell’alveo di altre fattispecie criminose. Donde la mancanza, per tale capo, del requisito della doppia punibilità, la cui sussistenza è stata viceversa affermata dalla Corte di appello sulla base di un raffronto meramente nominalistico.
2.6. Con memoria depositata il 16 giugno 2026 la Difesa della ricorrente ha rappresentato che, nelle more, è stata depositata sentenza di questa Corte di annullamento senza rinvio di altra pronuncia favorevole all’estradizione della medesima OMISSIS nel distinto procedimento brasiliano AP 2428 DF. Alla luce di tale sopravvenienza si ribadiscono le censure svolte nel ricorso. In particolare: nel procedimento in esame si è verificata la sottrazione del fatto al giudice naturale a favore del Supremo Tribunal Federal, ove la funzione di primo grado e quella di giudice apicale si concentrano nel medesimo organo, non essendo consentita l’impugnazione o la revisione della decisione. Il fatto storico oggetto del procedimento in esame non giustificava la deroga della competenza.
Inoltre, nel Supremo Tribunal Federal opera il Ministro OMISSIS, la cui posizione nella citata sentenza è stata ritenuta indice di compromissione di imparzialità oggettiva, con conseguente violazione del diritto di difesa (persona offesa, giudice del procedimento, protagonista del circuito decisorio e interlocutore della cooperazione internazionale). Nel caso di specie il Ministro OMISSIS, pur non relatore del caso, era comunque componente del Collegio e ha partecipato alla deliberazione, aderendo al voto di condanna: vi è identità di ambiente istituzionale, di contesto di esposizione politica e di soggetto interessato.
Si ribadisce altresì la doglianza in materia di doppia punibilità, rappresentando la differenza nell’ordinamento italiano fra il porto d’arma senza licenza e il cattivo uso, l’uso temerario o l’uso eccedente di un’arma regolarmente portata, rappresentando quanto meno la necessità di uno scorporo della pena inflitta per tale reato e la verifica della sanzione imputabile all’altro fatto, riconducibile, secondo la legge italiana, a violenza privata o minaccia aggravata.
Con riguardo alla natura di reato politico si rimarca che, ai sensi dell’art. 3 del Trattato di estradizione Italia-Brasile, nonché degli artt. 698 e 705 cod. pen. occorre verificare anche il rischio che la posizione della persona richiesta sia aggravata in ragione delle opinioni politiche o della sua esposizione pubblica. La persona offesa OMISSIS è attivista politico in un orientamento opposto, che ha pubblicato un articolo relativo alla OMISSIS, utilizzando espressioni ritenute diffamatorie dall’autorità giudiziaria brasiliana. Ciò impone una valutazione particolarmente rigorosa.
Quanto alle condizioni detentive con particolare riferimento alle problematiche di salute da cui è affetta l’estradanda, si ribadisce l’insufficienza delle risposte fornite e l’inadeguatezza di rassicurazioni diplomatiche o indicazioni meramente organizzative. Occorre poter disporre di informazioni individualizzate con particolare riguardo alle modalità di accesso a cure specialistiche, disponibilità di farmaci, tempi di trasferimento ospedaliero, protocolli per emergenze cardiologiche, gastrointestinali e psichiatriche, continuità terapeutica ed effettività del controllo giurisdizionale. La ricorrente è attualmente in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici, richiesti al sistema sanitario pubblico, per verificare le condizioni di salute che assume aggravate.
3. In data 29 maggio 2026 è stata trasmessa a questa Corte per il tramite della Cancelleria della quarta sezione penale della Corte di appello di Roma la documentazione proveniente dall’Ambasciata della Repubblica federativa del Brasile, in risposta alle condizioni al cui soddisfacimento la sentenza impugnata ha subordinato l’esito favorevole all’accoglimento della richiesta estradizionale formulata.
La relazione de qua, dopo aver sinteticamente ribadito il pieno impegno delle autorità straniere interessate ad assolvere la totalità delle garanzie conformi allo standard imposto sul piano sovranazionale in tema di diritti umani, rappresenta con alcune descrizioni accompagnate da fotografie – lo stato attuale dello stabilimento di pena a cui l’On. OMISSIS verrebbe destinata.
A tal proposito, si sottolinea l’integrale rispondenza della struttura carceraria in discorso con le cc.dd. Regole di Mandela e di Bangkok, rilevato che la medesima offre numerosi servizi alle detenute, tra cui – in primis -l’assistenza medica da parte di un’équipe altamente specializzata, la presenza di reparti psichiatrici, spazi dedicati alla maternità, nonché corsi professionali di vario tipo orientati alla piena reintegrazione sociale delle stesse.
4. Con atto trasmesso il 19 maggio 2026 è stato confermato l’intervento della Repubblica Federativa del Brasile ai sensi dell’art. 702 cod. proc. pen.
4.1. Con successiva memoria del 25 giugno 2026 la Repubblica Federativa del Brasile ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
4.1.1. In relazione al profilo della terzietà e imparzialità del giudice, non possono trovare applicazione le ragioni per le quali la Corte di cassazione ha ritenuto, nel diverso procedimento n. 12762/25, la presenza di plurimi indici sintomatici della carenza di imparzialità oggettiva del giudice. Nel caso di specie il Giudice relatore del processo è stato il Ministro OMISSIS, che non ha avuto alcun personale interesse nella vicenda in esame.
4.1.2. Con riferimento al profilo di ricorso attinente alla pretesa natura politica dei reati ascritti alla ricorrente, si eccepisce che le condotte ascritte non hanno alcuna valenza politica, trattandosi di comportamenti che offendono beni giuridici comuni e non assumono connotazione politica solo in ragione della carica pubblica rivestita dall’autrice al momento dei fatti ovvero della circostanza che l’episodio sia accaduto nel corso di una manifestazione dotata di valenza politica.
Si eccepisce, inoltre, l’inutilità dell’audizione di OMISSIS, che non potrebbe trasformare una condotta che offende beni giuridici comuni in un reato politico.
4.1.3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, si eccepisce che la ricorrente non ha assolto l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati idonei a fondare il concreto timore che la sua consegna preluda ad un trattamento inumano o degradante.
Si rileva, inoltre, che la Corte territoriale ha correttamente tenuto conto delle specifiche, aggiornate e individualizzate informazioni fornite dallo Stato interveniente in relazione al carcere “Colmeia”.
La ricorrente, peraltro, ha omesso di considerare le specifiche garanzie diplomatiche poste dalla Corte territoriale quale condizione per la sua consegna allo Stato richiedente.
4.1.4. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, relativo al diritto alla salute dell’estradanda e alla pretesa incompatibilità con la situazione carceraria brasiliana si osserva che la Corte di appello ha richiesto in materia una specifica garanzia diplomatica e che restano salve le esigenze che richiedano un trasferimento in struttura ospedaliera.
4.1.5. Con riguardo al quarto motivo di ricorso si eccepisce che il Tribunale Supremo Federale, dal quale la ricorrente è stata giudicata, è stato istituito per salvaguardare l’indipendenza istituzionale dei titolari di cariche pubbliche politiche. Esso è costituito da undici Ministri nominati dal Presidente della Repubblica. Trattandosi dell’organo di vertice dell’ordinamento giudiziario brasiliano, la deroga al doppio grado di giurisdizione è ammessa dall’art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU.
4.1.6. In relazione al quinto motivo di ricorso e alla eccepita carenza del presupposto della doppia incriminazione, si rileva che: l’imputazione di cui al capo A), per la quale è intervenuta condanna, non contestava la mancanza o meno dell’autorizzazione ma l’utilizzo dell’arma fuori dai limiti di legge; in ogni caso, la questione è superata dall’art. 2, comma 3, del Trattato di estradizione, essendo pacifica la sussistenza della doppia punibilità per l’altra ipotesi di reato relativa alla “costrizione illegale mediante uso di arma da fuoco” di cui artt. 69 e 146 par. 1 del codice penale brasiliano.
5. Nel corso dell’odierna discussione, i difensori della ricorrente hanno rappresentato che, nelle more del procedimento, il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile ha firmato, nel dicembre 2025, un provvedimento di indulto che garantirà riduzioni di pena variabili, seguendo uno schema legato al tipo di condanna e alla fattispecie di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che il tema introdotto nel corso dell’udienza, relativo all’emanazione del provvedimento di indulto nello Stato richiedente non può rilevare nel presente procedimento, sia perché si tratta di prospettazione del tutto generica quanto a sfera di operatività e incidenza sulla pena, sia perché le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione – che non sono collegate al mero decorso del tempo e quindi non sono comuni agli ordinamenti giuridici dello Stato richiedente e dello Stato richiesto -producono effetti soltanto nell’ambito di ciascun ordinamento, senza alcun vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati (Sez. 6, n. 4595 del 20/01/2015, Lidke, Rv. 262020-01), si osserva che il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito enunciati.
2. Non è fondato il primo motivo di ricorso, articolato in plurime doglianze e attinente alla violazione degli artt. 698e 705 lettera c) cod. proc. pen. in quanto la ricorrente avrebbe subito un procedimento condizionato da motivi politici, nonché la violazione del diritto di difesa, essendo stata negata dalla Corte di appello di Roma la possibilità di procedere all’audizione di OMISSIS, che avrebbe potuto riferire in merito all’intenzione del Giudice OMISSIS di trovare elementi utili a colpire la ricorrente.
Si osserva, in proposito che la sentenza impugnata ha escluso che i reati ascritti possano considerarsi reati politici e ha reputato irrilevante il supposto movente politico della procedura (v. pag. 32).
La ricorrente è una deputata federale del Parlamento brasiliano, è stata eletta per due mandati consecutivi, è un’esponente molto nota del partito Social-liberale (al pari dell’ex Presidente OMISSIS.), si è attivamente impegnata nei movimenti anticorruzione ed ha svolto un ruolo di primo piano nella campagna politica per sostenere l’impeachment della ex Presidente del Brasile OMISSIS
Nel ricorso si pone in rilievo che anche il Giudice OMISSIS è un esponente politico di rilievo. Egli appartiene all’attuale establishment politico brasiliano, dichiaratamente ostile all’ex Presidente OMISSIS.
Non può essere condiviso l’assunto difensivo, secondo cui le condotte ascritte all’estradanda avrebbero natura politica, tale da integrare la causa ostativa ex art. 3 del Trattato di estradizione con il Brasile.
Detta norma prevede, in realtà, tra i motivi di rifiuto solo il reato politico e non il movente politico della procedura, di tal che il “reato politico” va inteso in senso restrittivo: rileva solo quando l’offesa riguardi direttamente l’organizzazione politica dello Stato o un diritto politico del cittadino, senza lesione prevalente di beni comuni.
Nel caso di specie, le condotte contestate -porto/detenzione di arma e violenza privata con arma -ledono beni giuridici ordinari, quali incolumità individuale, libertà personale e sicurezza pubblica. Perciò non diventano reati politici solo perché commesse da una parlamentare o in un contesto politicamente connotato.
Neppure è sufficiente la pretesa strumentalità politica del fine perseguito (peraltro non accertata, nel caso in esame) atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità il movente politico non trasforma in reato politico la condotta che offende beni giuridici comuni, se si realizza attraverso mezzi illeciti che ledono interessi indipendenti e distinti da quelli della contesa politica. Inoltre, secondo la teoria della prevalenza, quando l’offesa a beni comuni (nella fattispecie incolumità individuale, sicurezza pubblica e libertà personale) prevale sulla componente politica, la natura politica del reato deve essere esclusa.
In tal senso si collocano recenti arresti giurisprudenziali in tema di estradizione per l’estero, secondo cui la nozione di “reato politico” deve essere intesa in conformità a parametri interpretativi di natura oggettiva, non potendo aversi riguardo alle finalità o agli scopi delle condotte incriminate, ma venendo in rilievo soltanto l’interesse giuridico leso, che deve afferire a profili di rilevanza politica, quali gli assetti organizzativi, la sicurezza nazionale o i fondamentali diritti di libertà garantiti dallo Stato richiedente (Sez. 6, n. 14575 del 15/04/2026, X., Rv. 289888-03).
Ma anche volendo riguardare la concreta fattispecie dall’angolo visuale del pericolo di atti persecutori e discriminatori, di cui all’art. 3 lett. f) del Trattato di estradizione tra Italia e Brasile, ratificato con legge n. 144 del 1991, va rilevato che non sono stati concretamente indicati e comprovati specifici elementi, idonei a suffragare l’assunto.
Con specifico riguardo al profilo di doglianza relativo alle dichiarazioni di OMISSIS, già assistente del Ministro OMISSIS, che la Corte ha ritenuto superflue, si osserva che l’atto istruttorio richiesto non riveste utilità, atteso, da un lato, che il reato addebitato, come già affermato, offende beni giuridici comuni, e, dall’altro, che la persona di cui si invocava l’audizione non era certamente presente ai fatti, di tal che le sue dichiarazioni sarebbero ultronee.
Va inoltre e soprattutto rilevato che l’assunto secondo cui si sarebbe trattato di individuare strumentalmente elementi a carico dell’estradanda, è decisivamente contrastato dagli elementi oggettivi, sulla base dei quali è stata formulata l’accusa ed è stata poi pronunciata la condanna.
Neppure la dosimetria della pena, che la difesa assume essere sintomatica della natura afflittiva ed esemplare della condanna può essere ritenuta un indicatore significativo, dal momento che essa è contenuta nei parametri stabiliti dalla normativa dello Stato richiedente. Del resto, non osta ad una pronuncia favorevole all’estradizione l’entità della pena prevista dall’ordinamento dello Stato richiedente per il reato per il quale la richiesta è avanzata, poiché il trattamento sanzionatorio è rimesso -ad eccezione della previsione della pena di morte – alle diverse ed autonome valutazioni dei due ordinamenti, reciprocamente insindacabili e irrilevanti ai fini dell’estradizione.
Parimenti non possono trovare accoglimento le doglianze difensive che pretendono di rinvenire ulteriori indici sintomatici della strumentalizzazione in chiave repressiva del processo dalla circostanza che è il Ministro OMISSIS, altresì depositario di plurime funzioni e qualità in una distinta vicenda processuale, alla quale si fa espresso rinvio, ad avere, quale componente del Supremo Tribuna/ Federai, partecipato alla deliberazione, pur non rivestendo il ruolo di relatore, aderendo al voto di condanna.
Correttamente la Corte di appello, richiamando gli atti ufficiali del procedimento brasiliano -trasmessi in copia autentica dallo Stato richiedente -, ha rilevato che l’eccezione di parzialità era stata esaminata e respinta dal Supremo Tribunal Federal, sia sotto il profilo procedurale sia nel merito, con motivazione che escludeva espressamente l’identificazione tra la funzione giurisdizionale e la persona fisica del magistrato e che richiamava la netta distinzione tra l’esercizio del potere giurisdizionale – attribuito al Collegio nella sua interezza – e le eventuali opinioni personali del relatore, che non possono influire sul deliberato collegiale.
Non vale richiamare il diverso esito del procedimento “parallelo” di estradizione, cui la Difesa ha fatto ampio riferimento nella memoria del 16 giugno 2026 (v. supra, sub 2.6), dal momento che le due situazioni presentano significative e decisive diversità. Nel citato procedimento questa Corte ha ritenuto che, sulla base dell’esame delle allegazioni difensive e del contenuto degli atti trasmessi dallo Stato richiedente, fossero emersi plurimi elementi idonei a far emergere l’insussistenza dell’imparzialità sul piano oggettivo e strutturale dell’organo che aveva pronunciato la condanna, in ragione della pervasiva veste assunta nel procedimento dal Ministro OMISSIS, quale componente del collegio giudicante e quale persona danneggiata da uno dei reati ascritti alla ricorrente, nonché quale soggetto che aveva cumulato plurime funzioni nel procedimento e per l’attuazione del decisum.
Si è ritenuto indiscutibile che lo stesso potesse considerarsi come persona danneggiata dai reati ascritti alla ricorrente, stante il danno, quanto meno reputazionale, cagionato dalla introduzione nel sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia dell’atto relativo al falso mandato di arresto emesso a suo carico.
Precisato che ciche rileva nei rapporti di cooperazione internazionale, non è tanto la presenza nello Stato richiedente di garanzie attinenti al giusto processo identiche a quelle assicurate dall’ordinamento italiano, quanto, piuttosto, che detto Stato rispetti effettivamente il nucleo incomprimibile dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali ed in particolare dall’art. 6 CEDU, al quale si richiama direttamente l’art. 111 Cast. (cfr., in tema di mandato di arresto europeo, Sez. 6, n. 4528 del 27/01/2012, Baldi, Rv. 251959; Sez. 6, n. 17632 del 03/05/2007, Melina, Rv. 237078), questa Corte ha rappresentato che in quel caso “non è in discussione, evidentemente, il profilo della imparzialità soggettiva, ma quello della imparzialità oggettiva del giudice, così come posta in dubbio dalla sequenza degli atti processuali indicati dalla ricorrente come pregiudizievoli delle garanzie difensive e di equità del processo” (Sez. 6, n. 21634 del 22/05/2026). In tale ottica ha ritenuto che in quella diversa situazione il principio di imparzialità oggettiva fosse stato violato, tanto da imporre l’annullamento della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, il Giudice relatore del processo, firmatario anche del mandato di arresto del 1 agosto 2025 è stato il Ministro OMISSIS che ha composto il Collegio insieme agli altri componenti del Supremo Tribunal Federal, fra i quali anche OMISSIS, selezionati in maniera casuale attraverso il sistema elettronico ordinario, di tal che non possono avere applicazione i principi di diritto enunciati dalla sentenza citata, esulando comunque qualsivoglia interferenza correlata all’interesse del OMISSIS in ordine al contenuto della specifica vicenda processuale.
3. Non è fondato neppure il quarto motivo di ricorso, strettamente correlato al precedente e pertanto qui trattato per ordine logico, relativo alla violazione del principio del giudice naturale. Correttamente la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive sull’iniquità del giudizio davanti al Supremo Tribunal Federal brasiliano non sono fondate, perché assumono impropriamente il modello processuale italiano come parametro universale, mentre nella cooperazione giudiziaria internazionale rileva l’equivalenza funzionale delle garanzie.
Il Supremo Tribunal Federal, istituito dall’art. 101 della Constituiçao Federal del 1988, è l’organo di vertice del potere giudiziario brasiliano. È composto da undici ministri, nominati dal Presidente della Repubblica previo scrutinio e approvazione del Senado Federal, e ha competenza originaria, tra l’altro, nei procedimenti penali a carico dei membri del Congresso Nacional (art. 102, I, b, Cast. bras.). Tale competenza, quando riguarda i parlamentari in carica, ha dunque fondamento costituzionale e non dipende da una scelta discrezionale dell’accusa o del potere esecutivo.
Il foro privilegiato previsto per i titolari di cariche pubbliche, il c.d. foro por prerrogativa de funçao, disciplinato dall’art. 53, par. 1, della Costituzione brasiliana, nel testo risultante dalla Emenda Constitucional n. 35/2001, risponde alla stessa logica di istituti analoghi presenti in ordinamenti di democrazia consolidata, come quello italiano e quello francese.
La sua ratio non è attribuire un privilegio personale, ma garantire l’imparzialità del giudizio, sottraendolo a possibili pressioni politiche o mediatiche.
La celebrazione del giudizio in unico grado davanti al Supremo Tribuna/ Federai non costituisce, di per sé, una violazione rilevante in sede estradizionale. L’art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU, pur riconoscendo il diritto al riesame della condanna da parte di una giurisdizione superiore, ammette eccezioni quando l’imputato sia stato giudicato in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata: ipotesi che ricorre per il Supremo Tribunal Federal brasiliano, giurisdizione apicale per i parlamentari in carica.
La giurisprudenza di legittimità ha già applicato tale principio con specifico riferimento al Supremo Tribuna/ Federai brasiliano, riconoscendone la natura di giurisdizione apicale idonea a giustificare la deroga al doppio grado di giudizio (Sez. 6, n. 10965 del 11/02/2015, Pizzolato, in motivazione).
La Corte EDU ha chiarito che l’art. 6 CEDU non impone agli Stati di prevedere corti d’appello o di cassazione, né un processo articolato su più gradi (Delcourt c. Belgio, par. 25; Monnell e Morris c. Regno Unito, parr. 54-57). Pertanto, il giudizio in unico grado davanti all’organo giurisdizionale supremo non integra, di per sé, diniego di giustizia né raggiunge la soglia del flagrant denial of justice idonea a impedire l’estradizione (Soering c. Regno Unito, par. 113; Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, parr. 260-261).
Va aggiunto che non può dirsi decisiva la valorizzazione del parere contrario espresso sul punto della competenza dal Ministro OMISSIS: nel parere espresso si richiama un orientamento interpretativo, ma non si individuano elementi decisivi, implicanti una l’insostenibilità dell’assunto sulla cui base è stata individuata la competenza del Supremo Tribunal Federal, evidentemente chiamato a
valutare la propria sfera d’azione, di per sé non sindacabile in questa sede.
Con riguardo all’ulteriore profilo di doglianza attinente alla presenza nel Collegio del Ministro OMISSIS, si rimanda a quanto già esposto sub 2). La pretesa parzialità dello stesso non è, nel caso di specie, sorretta da elementi oggettivi e sufficientemente verificabili. Le allegazioni difensive, che fanno leva sulla compromissione della imparzialità oggettiva del giudice, ritenuta nel procedimento parallelo, non sono applicabili al procedimento che ci occupa, nel quale il Ministro ha rivestito la carica di componente del Collegio decidente, senza assumere quel pervasivo cumulo di funzioni di cui si è detto.
4. Non è fondato il quinto motivo di ricorso relativo alla pretesa mancanza del requisito della doppia punibilità con riguardo al reato di cui al capo a), ossia al porto illegale di arma da fuoco, con riguardo al quale la Difesa rimarca che la estradanda era in possesso di una regolare autorizzazione rilasciata dalle autorità brasiliane competenti. Si osserva che l’imputazione per la quale è intervenuta condanna contestava l’avere portato con sé un’arma da fuoco “al di fuori dei limiti dell’autorizzazione per difesa personale e in violazione di disposizioni legali o regolamentari”.
Secondo la Difesa, l’art. 14 della legge brasiliana n. 10.826 del 2003 richiederebbe, per integrare il reato, due presupposti cumulativi: la mancanza di autorizzazione e la violazione di una disposizione legale o regolamentare. Tale conclusione deriverebbe dall’uso della congiunzione “e”, che collegherebbe i due elementi in termini non alternativi. Il Supremo Tribunal Federal avrebbe invece ritenuto sufficiente il solo “cattivo uso” dell’autorizzazione: in tale prospettiva si sarebbe attribuito rilievo penale a L una condotta non espressamente prevista dalla norma incriminatrice con applicazione analogica in malam partem. La censura investe, tuttavia, un profilo interpretativo della normativa brasiliana: profilo che, oltre a non trovare chiaro riscontro nella formulazione del capo di imputazione, resta comunque devoluto all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, fermo restando che il fatto da valutare deve intendersi quello delineato nella contestazione e in concreto sussunto nella fattispecie penale prevista nell’ordinamento penale brasiliano.
Sotto il diverso aspetto della doppia punibilità, la difesa sostiene che, nell’ordinamento italiano, il titolare di una valida autorizzazione al porto d’armi non possa essere punito per il solo fatto del porto, salvo che sia configurabile un diverso reato tipico.
Tale assunto non può essere condiviso in termini assoluti.
In linea generale va rimarcato che la fattispecie contempla il porto illegale e dunque individua un profilo di antigiuridicità, correlato alla disciplina di riferimento, assumendo dunque le modalità concrete del porto dell’arma e la loro conformità ai limiti dell’autorizzazione.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato, con riferimento al porto di arma per uso sportivo, che l’autorizzazione non legittima il porto per finalità diverse da quelle consentite dal provvedimento amministrativo. Nel nostro ordinamento, il porto di armi è in via generale vietato; la licenza costituisce il presupposto che consente di portare l’arma fuori dall’abitazione solo entro i limiti e per gli scopi per cui è stata rilasciata (Sez. 5, n. 28320 del 12/04/2019, Bronzollino, Rv. 276134-01; Sez. 1, n. 44419 del 01/10/2015, dep. 2016, Mongiardo, Rv. 268259-01).
Va per in ogni modo, considerata dirimente la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del Trattato di estradizione Italia-Brasile, che, al comma 3 prevede:
“Quando la domanda di estradizione riguarda più delitti distinti per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni previste nel paragrafo 1, l’estradizione, se concessa per un delitto per il quale le suddette condizioni ricorrono, potrà essere concessa anche per gli altri…. “.
Il diverso reato per il quale la OMISSIS è stata condannata è quello di cui al capo b), relativo alla “costrizione illegale mediante uso di arma da fuoco” di cui agli artt. 69 e 146 par. 1 del cod. pen brasiliano, riconducibili agli artt. 339, comma primoe 610, comma secondo, cod. pen.
Quanto a detto reato va sottolineato che, nella legislazione brasiliana, esso è comunque inquadrabile non come contravvenzione in senso stretto ma come figura assimilabile al delitto e quindi rientrante nella sfera di applicazione dell’art. 2 del Trattato.
5. Il secondo, pur articolato, motivo di ricorso con cui la Difesa della ricorrente lamenta plurime violazioni di legge in relazione agli artt. 705, comma 2, lett. c-bis) e 698 cod. proc. pen., nonché artt. 3 CEDU e 4 Carta Diritti Fondamentali UE, per omessa acquisizione di prove decisive, mancato esercizio del dovere istruttorio officioso e difetto di motivazione in relazione alle condizioni effettive del carcere brasiliano di destinazione non è fondato.
Si devono in tal senso condividere le argomentazioni svolte dalla Corte di appello, che ha fornito una motivazione logica e consequenziale, con attenta disamina del materiale a disposizione.
Sul punto giova ricordare che la Corte di Strasburgo, a partire da Soering c. Regno Unito (1989), ha affermato che uno Stato contraente non può estradare o espellere una persona quando vi siano fondati motivi per ritenere che essa rischi trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, che vieta in modo assoluto tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti.
La soglia richiesta è elevata: occorre un livello minimo di gravità, valutato in base alla durata del trattamento, agli effetti fisici o psicologici e, se rilevante, alle condizioni personali dell’interessato (Ireland c. Regno Unito, par. 162). In ambito detentivo, anche il sovraffollamento sistemico puintegrare una violazione dell’art. 3 CEDU (Peers c. Grecia; Ananyev e altri c. Russia).
Nelle procedure di estradizione, tuttavia, non basta richiamare criticità generali del sistema carcerario dello Stato richiedente: il ricorrente deve allegare elementi precisi, aggiornati e individualizzati, idonei a dimostrare un rischio concreto per la propria persona (Khasanov e Rakhmanov c. Russia, parr. 95-96; Mamazhonov c. Russia, par. 133).
Lo stesso principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità italiana: ai fini della causa ostativa di cui all’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., grava sull’estradando l’onere di indicare elementi oggettivi, attendibili e specifici; il mero riferimento a carenze generali del sistema penitenziario non è sufficiente (Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709; Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, Lia, Rv. 275166).
Il rischio può inoltre essere escluso da assicurazioni diplomatiche specifiche, vincolanti e verificabili, idonee a garantire un trattamento detentivo individualizzato conforme ai diritti fondamentali (Othman (Abu Qatada), par. 188).
La Corte di appello ha ritenuto che la documentazione difensiva sulle condizioni carcerarie sia eterogenea e, in larga parte, priva dello standard probatorio richiesto. Molte fonti sono articoli di stampa generalista, utili al più come elementi di contesto, ma non come prova diretta delle condizioni attuali dello specifico istituto di destinazione.
Altre fonti consistono in prese di posizione politiche, contributi di blog o siti privi di chiara attribuzione istituzionale, non equiparabili a rapporti di organismi internazionali, relazioni governative o decisioni giurisdizionali.
Anche i rapporti e le statistiche richiamati riguardano il sistema penitenziario brasiliano nel suo complesso e non sono collegati alla situazione concreta della Penitenciaria Feminina do Distrito Federai, indicata come struttura di destinazione.
Tale difetto di specificità impedisce di fondare il giudizio su dati generali e aggregati, non riferiti alla struttura concreta nella quale l’estradanda dovrebbe essere detenuta.
Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità distingue, a tal fine, tra fonti qualificate -rapporti di organismi internazionali, decisioni di corti internazionali e relazioni di ONG accreditate -e fonti non idonee, quali articoli di stampa generalista, prese di posizione politiche e materiali anonimi o non datati (Sez. 6,
n. 8078/2021, cit.). Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di appello, la documentazione difensiva rientra prevalentemente tra le fonti non idonee e non può quindi fondare il rigetto della domanda di estradizione, in coerenza con i principi affermati dalla Corte EDU in Khasanov e Rakhmanov c. Russia, GC, parr. 9596.
A fronte delle allegazioni difensive, lo Stato richiedente ha fornito informazioni istituzionali, dettagliate e individualizzate sull’istituto di destinazione dell’estradanda.
Le informazioni, trasmesse dal Supremo Tribunal Federal, dall’Avvocatura Generale dell’Unione e dalle autorità penitenziarie del Distrito Federai, descrivono la Penitenciaria Feminina do Distrito Federal, le modalità di allocazione, la separazione dei regimi, i presidi sanitari, i controlli giudiziari e amministrativi e l’assenza di criticità sistemiche negli ultimi due anni.
Tali dati sono specifici, aggiornati e riferiti alla struttura concreta di detenzione, non al sistema penitenziario brasiliano nel suo complesso. Essi sono inoltre coerenti tra loro e non risultano confutati dalla Difesa con elementi di pari specificità e attendibilità.
Le informazioni trasmesse dalla Repubblica brasiliana attestano che alla ricorrente sarà garantito uno spazio individuale non inferiore a 3 mq, al netto dei servizi igienici, secondo i criteri della giurisprudenza convenzionale e nazionale.
Le condizioni della struttura “Colmeia”, come rappresentate dallo Stato richiedente, rispettano i requisiti minimi di vivibilità ex art. 3 CEDU, assicurando luce naturale, aerazione, riscaldamento, riservatezza dei servizi igienici, igiene di base e attività fuori dalla cella.
Dalla documentazione difensiva risulta inoltre che, a fronte di una capienza nominale di circa 1.000 posti, nell’ottobre 2025 l’istituto ospitava circa 803 detenute.
Le criticità segnalate riguarderebbero, peraltro, situazioni estranee alla posizione dell’estradanda, riferite a detenute provvisorie, persone transgender e gestanti. Tra gli aspetti positivi dell’Istituto sono indicati l’équipe sanitaria multidisciplinare e la classificazione, nel 2021, come unica struttura del Distrito Federal valutata “buona” dal Conselho Nacional de Justicia.
La nota tecnica n. 04/2024 del Ministério Publico do Distrito Federal e Territorios, aggiornata al 4 novembre 2024 (allegata dalla Difesa dello Stato richiedente), indica per la struttura una densità carceraria del 64,4%, la più bassa tra le strutture comparate, con 914 posti disponibili e 589 occupati.
Ne consegue che le condizioni detentive assicurate presso il carcere “Colmeia” risultano conformi agli standard convenzionali e non integrano un rischio reale, concreto e individualizzato di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU.
In tema di garanzie diplomatiche, il 23 giugno 2026 la Corte Suprema Federale, su richiesta dell’Autorità Centrale Brasiliana (DRCI), si è pronunciata sulle garanzie richieste dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza impugnata. La Difesa dello Stato richiedente ha prodotto tale pronuncia, che assicura che, in caso di estradizione, la pena sarà eseguita presso il Penitenziario Femminile di Brasilia (Penitenciaria Feminina do Distrito Federai).
Il Ministro OMISSIS ha precisato che l’esecuzione resta sotto l’autorità del giudice della sentenza e, nel caso di specie, sotto la sua supervisione quale relatore, con detenzione conforme all’art. 3 CEDU.
Dal medesimo atto si evincono, fra l’altro, chiarimenti sul regime semiaperto cui, secondo la sentenza del Supremo Tribuna/ Federai, sarà ammessa la ricorrente.
In tale regime, la legge brasiliana consente attività lavorative, educative e formative, anche esterne se autorizzate, nonché riduzioni di pena per lavoro e studio, in funzione riabilitativa e reintegrativa.
L’approccio è coerente con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui assicurazioni specifiche, individualizzate e verificabili dello Stato di destinazione possono escludere il rischio ex art. 3 CEDU, specie se provenienti da più organi istituzionali e riferite alla struttura concreta di destinazione (Grande Camera, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera).
La Corte d’Appello ha inoltre considerato i più recenti rapporti istituzionali disponibili, integrandoli con le informazioni specifiche trasmesse dallo Stato richiedente sulla Penitenciaria Feminina do Distrito Federal.
Il Brasile dispone di organismi nazionali di monitoraggio del sistema penitenziario, tra cui il Conselho Nacional de Polftica Criminal e Penitenciaria e il Departamento Penitenciario Nacional, i cui dati consentono di verificare occupazione, status giuridico delle detenute e servizi sanitari, legali e psicologici disponibili.
Le autorità brasiliane hanno inoltre dichiarato l’adeguamento della struttura agli standard internazionali, inclusi quelli elaborati dal CPT (Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio di Europa) e dalle Regole Nelson Mandela, garantendo separazione dei regimi detentivi e accesso alle cure. Rileva, infine, che il Brasile ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e aderito all’OPCAT (Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura), istituendo il Mecanismo Nacional de Prevençào e Combate à Tortura, organismo indipendente di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà.
6. Se quindi va respinto il motivo attinente al rischio “complessivo” di subire trattamenti inumani o degradanti presso la struttura carceraria di destinazione, si ritiene, tuttavia, fondato il terzo motivo di ricorso, attinente al diritto alla salute dell’estradanda.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, le circostanze allegate dall’interessato in merito al rischio di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, acquisendo informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione che sarà riservato all’estradando, valutando, oltre alle condizioni generali di detenzione esistenti nelle carceri dello Stato richiedente, anche le condizioni di salute e di età dell’estradando in relazione alle specifiche condizioni di detenzione ed eventualmente richiedendo garanzie in ordine alla possibilità che l’interessato possa continuare ad essere curato nelle strutture penitenziarie dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8078 del 09/02/2021, Olgesashvili, Rv. 280709-02).
Si è anche affermato che, a seguito dell’introduzione dell’art. 705, comma 2, lett. e-bis), cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4 della legge 3 ottobre 2017, n. 149, ai fini della valutazione della causa ostativa del rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la salute della persona richiesta, il giudice è tenuto a verificare in concreto che la consegna non comporti per essa effetti patologici notevoli, sebbene non necessariamente esiziali, e obiettivamente riscontrabili, anche solamente connessi alle difficoltà del trasferimento ed all’esigenza di non interrompere le terapie in corso (Sez. 2, n. 43539 del 05/10/2021, Crescimanno, Rv. 282403-01).
Orbene, nel caso di specie è stata disposta perizia per accertare le condizioni di salute della estradanda e la compatibilità delle stesse con il regime carcerario e con il trasferimento aereo nel Paese richiedente. La dott. Fe. (perito incaricato) ha rappresentato la astratta compatibilità delle stesse, segnalando tuttavia che le plurime e diversificate patologie di cui l’estradanda è affetta, richiedono un’attenzione sanitaria costante e specialistica, tale da garantire la gestione tempestiva di eventuali eventi avversi, oltre che la necessità di un controllo farmacologico puntuale, in presenza di un costante monitoraggio sanitario di base e specialistico.
La Corte di appello, in riferimento a tale problematica, si è limitata ad affermare la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario brasiliano, senza operare uno specifico e puntuale riferimento alla possibilità dell’istituto penitenziario di assicurare il monitoraggio specialistico delle documentate criticità e la possibilità di fornire un’assistenza sanitaria e farmacologica adeguata. La condizione posta dalla Corte alla lettera a), ove viene richiesta una specifica garanzia diplomatica circa il fatto che la OMISSIS sarà ristretta esclusivamente nel carcere “Colmeia” e che restano salve “motivate esigenze sanitarie urgenti che richiedono il trasferimento in struttura ospedaliera” non appare adeguata. Si tratta di indicazioni generiche e non soddisfacenti, dal momento che la situazione sanitaria complessiva della estradanda richiede invece segnalazioni più approfondite, accompagnate da indicazioni documentali precise ed effettive, con particolare riferimento al monitoraggio continuativo delle condizioni.
Parimenti non pare adeguata la risposta fornita dalla Corte Suprema Federale nella citata pronuncia del 23 giugno 2026, nella parte in cui il Ministro OMISSIS accetta l’impegno delle Autorità brasiliane a informare periodicamente l’Autorità diplomatica italiana sulle condizioni di salute e detentive della signora OMISSIS. Le informazioni dovrebbero essere trasmesse trimestralmente, o subito in caso di evento rilevante, tramite i canali diplomatici.
7. Occorre, dunque, in relazione al profilo indicato, che alla luce degli elementi acquisiti siano richieste all’autorità governativa brasiliana precise informazioni, in relazione alle specifiche condizioni di salute della prevenuta, circa la possibilità che la stessa possa beneficiare in carcere sia di un costante monitoraggio, sia delle cure mediche di cui abbisogna. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma il 1 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.

