EAW surrender set aside for insufficient individualized information on detention conditions
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Potenza ha disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria di Romania di [OMISSIS], destinatario di un mandato di arresto europeo esecutivo emesso dall’Autorità giudiziaria di Romania con cui è stato condannato alla pena di reclusione di anni cinque.
Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando quattro motivi.
2.1. Con i primi tre motivi, che possono essere valutati congiuntamente, si deduce violazione di legge quanto alla mancata concreta verifica, da parte della Corte di appello, delle condizioni individualizzanti di detenzione cui il consegnando sarebbe sottoposto.
La Corte di appello di Potenza avrebbe ritenuto sufficiente una generica rassicurazione delle Autorità rumene con riguardo solo ai primi ventuno giorni di reclusione successivi alla consegna senza, tuttavia, considerare che lo stesso Stato emittente avrebbe riservato all’amministrazione penitenziaria la facoltà di trasferire il ricorrente in un altro istituto “non ben identificato”.
Dunque, non una garanzia specifica, concreta, individualizzata, non potendo ritenersi sufficiente l’assicurazione secondo cui anche le condizioni carcerarie dell’istituto successivamente individuato sarebbero conformi agli standard previsti dal diritto dell’Unione.
La sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte richiesto informazioni con particolare riguardo alla superficie di cui il consegnando disporrebbe all’interno della cella e dei numero di persone che ciascuna cella conterrebbe.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte di appello correttamente valutato la sussistenza del radicamento sul territorio dello Stato del consegnando, comprovato dal lavoro svolto da questi e dalla presenza in Italia del padre, della sorella e di due fratelli.
La Corte si sarebbe limitata ad un “rigido calcolo numerico basato sugli ultimi due anni registrati dall’anagrafe, ritenendo gli altri sei di residenza non ricongiungibili” (così il ricorso); il ricorrente, in realtà , avrebbe documentato una residenza sul territorio per sei anni (2012-2018) e detto periodo sarebbe di per sé sufficiente ai fini della prova del radicamento stabile sul territorio, non potendo attribuirsi rilievo decisivo alla successiva interruzione formale della residenza in assenza di un accertamento da parte della stessa Corte finalizzato a verificare un’effettiva cessazione del radicamento.
Si aggiunge che anche l’assistenza da parte del ricorrente al fratello, affetto da una rilevante patologia, avallerebbe la sussistenza del radicamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto ai primi tre motivi, che hanno valenza assorbente.
La Grande Camera della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (C404/15, Aaranyosi, e C-659/15, Caldararu) ha affermato che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante. Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a sua volta corrispondente all’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell’Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana.
E’, pertanto, onere dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell’art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente.
Tale valutazione deve essere condotta sulla base di «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscano determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscano determinati centri di detenzione».
La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che «tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite».
La Corte di cassazione, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E., ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la Corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, The, Rv. 269211).
Una volta accertata l’esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso fonti affidabili, deve, infatti, essere verificato se, in concreto, la persona oggetto del mandato di arresto europeo potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano.
Deve essere svolta dunque un’indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni “individualizzate” che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, The, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione).
Qualora, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte di appello rifiuti la consegna, la sentenza che decide sulla consegna deve considerarsi emessa “allo stato degli atti”, così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l’ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780).
Il tema attiene inoltre alle condizioni specifiche carcerarie e alla individuazione dello spazio minimo individuale, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte EDU e ripresi anche dalla giurisprudenza di legittimitĂ . La Corte di Strasburgo, nel tentativo di individuare uno standard minimo unitario applicabile in tema di spazio personale dei detenuti in una cella collettiva ha fatto riferimento alla superficie calpestabile (floor space) di almeno tre metri quadrati per detenuto, tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente fra gli arredi (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, 10/01/2012, Ananyev e altri c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muri c. Croazia).
Si afferma, pertanto, che la presenza di uno spazio inferiore a tale soglia minima crea una forte presunzione, sia pure relativa e confutabile dallo Stato interessato, che le condizioni di detenzione integrino un trattamento degradante. Tale presunzione juris tantum è, infatti, superabile allorché sia dimostrata l’esistenza di fattori che, cumulativamente, siano in grado di compensare la mancanza di spazio vitale, ovvero:
a) la brevità , l’occasionalità e la modesta entità della riduzione dello spazio personale;
b) la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di attività all’esterno della cella;
c) l’adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni generali di detenzione del ricorrente (Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muri c. Croazia).
I criteri affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte che, pronunciandosi a Sezioni Unite in tema di rimedi risarcitori nei confronti del detenuto o internati, previsti dall’art. 35-ter ord. pen., ha affermato che nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.
Il Supremo Consesso ha, inoltre, affermato che i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertĂ di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attivitĂ , se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilitĂ nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilitĂ di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 – 02).
Coerentemente con i canoni di giudizio elaborati dalla Corte EDU, la giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, escluso il “serio pericolo” che la persona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti qualora dallo Stato richiedente venga garantito al detenuto uno spazio non inferiore a tre metri quadrati in regime cd. “chiuso”, ovvero uno spazio inferiore, ma in presenza di un regime cd. “semiaperto”, ossia in presenza di circostanze che consentano di beneficiare di una maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendo in tal modo possibile il libero accesso alla luce naturale e all’aria, sì da compensare l’insufficiente assegnazione di spazio.
In tale evenienza, infatti, ove sia riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadri, è necessario, al fine di escludere o di contenere detto pericolo, che concorrano le seguenti circostanze: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività 3) dignitose condizioni carcerarie (Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554; Sez. 6, n. 53031 del 09/11/2017, P., Rv. 271577).
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
La consegna è stata infatti disposta sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato emittente che, tuttavia, al di là della descrizione dei differenti regimi carcerari cui, se consegnato, sarebbe verosimilmente sottoposto il ricorrente, non chiariscono in concreto le caratteristiche delle celle in cui il consegnando sarà recluso, con particolare riguardo al numero di detenuti presenti in ogni cella e, conseguentemente, alla estensione della superficie calpestabile di cui ciascun detenuto potrà usufruire.
Una consegna disposta sulla base di informazione generiche e non individualizzanti.
E’ manifestamente infondato, invece, l’assunto difensivo relativo al supposto radicamento del territorio del ricorrente, avendo, invece, la Corte compiutamente spiegato come, allo stato attuale, non vi siano i presupposti di legge, essendosi reso irreperibile per un dato periodo il consegnando tanto da essere stato cancellato dall’Ufficio anagrafe del Comune.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello applicherà i principi indicati e verificherà , anche attraverso l’acquisizione di ulteriori informazioni, se vi siano le condizioni per procedere alla consegna considerando, inoltre, quanto affermato dalla sentenza della Grande Sezione del 4 giugno 2026 C-722/23 C-91/91.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2026.
