Risk of inhuman or degrading treatment and reliability of the requesting State
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha ritenuto sussistenti le condizioni per estradare il cittadino nigeriano Wi.Mi. verso la Confederazione Svizzera e in particolare nel Cantone di Vaud, in accoglimento della richiesta promossa in forza di un mandato di arresto emesso a fini cautelari dall’autorità giudiziaria di quel Paese, dove è in corso un procedimento a suo carico per traffico illecito di stupefacenti (art. 19 legge federale in materia).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’estradando, attraverso il suo difensore, deducendo un unico articolato motivo di censura con cui denuncia la violazione dell’art. 705, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, in mancanza di approfondimento istruttorio, di un serio pericolo per il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a motivo delle condizioni critiche – evidenziate anche dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti del Consiglio d’Europa nel rapporto CPT/2022 n. 9 – e del sovraffollamento degli istituti penitenziari del Cantone di Vaud.
Lamenta il difensore che, pur avendo la Corte territoriale chiesto informazioni integrative (pervenute il 10/06/2024) alle autorità del Paese richiedente, abbia ritenuto esaurienti informazioni in realtà generiche e che si riducono alla constatazione che la Svizzera aderisce al Consiglio d’Europa, non risulta essere mai stata sanzionata per violazioni in materia di detenzione né è stata inclusa nella lista dei paesi per i quali negli anni 2021, 2022 e 2023 si è posto in via generale un problema di sovraffollamento carcerario.
La difesa evidenzia, infatti, che altri documenti pubblicati dal Consiglio d’Europa (SPACE I e II pubblicati in data 7 giugno 2024) hanno segnalato un drammatico aumento della popolazione carceraria nella Confederazione Elvetica con un altrettanto drammatico aumento del tasso di suicidi, spia evidente quantomeno di un problema di sovraffollamento, specialmente nei Cantoni di lingua francese, tra cui quello di Vaud richiedente l’estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La difesa del ricorrente si duole che le informazioni complementari richieste dalla Corte di appello e fornite dalle autorità penitenziarie svizzere non soddisfino appieno le incognite di un potenziale trattamento inumano e degradante dovuto alle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena del Cantone di Vaud.
La doglianza è infondata e le ragioni della sua infondatezza sono in parte rinvenibili nella risposta stessa che le autorità dello Stato richiedente hanno fornito alla Corte territoriale e cioè che la Confederazione Svizzera aderisce al Consiglio d’Europa, non è mai stata sanzionata per violazioni in materia di detenzione né è stata inclusa nella lista dei paesi per i quali negli anni 2021, 2022 e 2023 si è posto in via generale un problema di sovraffollamento carcerario.
Si vuol con ciò dire che la richiesta di estradizione non proviene né da una giurisdizione impermeabile alle comuni regole dello stato di diritto (Sez. 6, n. 21125 del 01/03/2023, Zhao, Rv. 284624 per la Repubblica Popolare Cinese) né da una in cui dette regole, già vigenti, sono al momento formalmente sospese (Sez. 6, n. 26742 del 20/04/2021, Akdag, Rv. 281820 per la Repubblica Turca) né, infine, da una giurisdizione che fa della condizione di sovraffollamento carcerario una deliberata scelta sistemica o ne accetta consapevolmente la persistenza.
Questa Corte di cassazione ha, pertanto, già affermato il principio che in tema di estradizione per l’estero, non è di per sé causa ostativa alla concessione dell’estradizione la mera prospettazione dell’esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario, in quanto solo in presenza di situazioni diffuse di conclamata incompatibilità, manifestatesi in forme tali da poter essere ricondotte a scelte precise o comunque alla deliberata accettazione delle stesse da parte delle Autorità competenti, può prospettarsi il pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante, occorrendo altrimenti la segnalazione puntuale di criticità specifiche, correlate a peculiari condizioni del singolo – es. lo stato di salute – ovvero a situazioni di fatto di concreto abuso (Sez. 6, n. 47237 del 18/11/2015, Savie, Rv. 265520).
Sotto altro profilo, sempre al fine di scongiurare un “serio pericolo” di trattamenti inumani e degradanti, esso deve evincersi dalle informazioni “individualizzate” fornite dallo Stato richiedente circa il trattamento penale cui concretamente il soggetto richiesto in consegna sarà sottoposto e ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, lo Stato richiesto deve limitarsi a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211 in tema di mandato d’arresto europeo relativo alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione europea, che non prevede standard di garanzie superiori a quelle della Confederazione Svizzera).
Non sono, pertanto, sufficienti a prospettare l’esistenza di un concreto pericolo né le notizie riguardanti i suicidi che avvengono in ambiente carcerario (situazione, purtroppo, notoriamente comune anche allo Stato italiano) né le criticità contenute nel rapporto CPT/2022 n. 9, relativo ad una ispezione sul campo svoltasi nel 2021, riguardanti alcune realtà penitenziarie della Svizzera Romanda (cantoni francofoni, Ticino e dei Grigioni), che anzi non dimostrano affatto una condizione sistemica delle istituzioni carcerarie elvetiche.
3. Al rigetto dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2024.
