Lee Gilley extradition: death penalty assurances and life imprisonment. Further information requested from the United States

Extradition
🇮🇹Italy→🇺🇸United States
Request for assurances
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Court
Court of Appeal of Turin
Decision date
17/07/2026
Decision number
/
Main ground
Death penalty
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
Death penaltyLife imprisonment
🇬🇧 Summary
The United States sought the extradition from Italy of Lee Gilley, charged in Texas with capital murder, an offence punishable by death or, alternatively, mandatory life imprisonment without parole. Although the U.S. Embassy had assured the Italian Government that the death penalty would not be imposed, the Court considered that an email from the competent prosecuting authority raised uncertainty as to whether the prosecution had definitively waived capital punishment and therefore found that the absolute level of protection required under Italian constitutional principles had not yet been established. The Court also applied the two-stage approach developed by the ECtHR in Sanchez-Sanchez v. the United Kingdom and held that, since a real risk of life imprisonment without parole had been established, further information was required on mechanisms capable of providing a genuine prospect of release or sentence review. It therefore requested supplementary information from the U.S. Department of Justice under Article XI of the Italy–U.S. Extradition Treaty, while rejecting the requested person’s application for release because of flight risk.
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Lee Gilley extradition: death penalty assurances and life imprisonment. Further information requested from the United States, Court of Appeal of Turin, 17 July 2026, No /, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/lee-gilley-extradition-death-penalty-assurances-italy-united-states-7-2026
🇮🇹 Full Text

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sezione 2^ Penale

La Corte di Appello di Torino, sezione II Penale nella persona dei magistrati

Dott.ssa Cristina PALMESINO Presidente
Dott.ssa Emanuela CIABATTI Consigliere
Dott.ssa Marta STERPOS Consigliere Rel.

con riferimento alla richiesta di estradizione formulata ex artt. 697 ss. c.p.p. dal governo degli Stati Uniti d’America nei confronti di Lee Gilley, nato il […] in […], C.U.I. […], difeso dall’avv. Monica Grosso del foro di Torino, di fiducia, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Ivrea p.q.c.

letti gli atti;

sentite le parti all’udienza del 15 luglio 2026;

rilevato che il PG ha chiesto accogliersi la richiesta di estradizione e in subordine, qualora la Corte non ritenesse sufficienti le garanzie già espresse, richiedersi ulteriori rassicurazioni al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America sull’esclusione dell’applicabilità della pena di morte all’estradando nel caso di specie ed altresì in merito all’applicazione dell’ergastolo con la possibilità di liberazione condizionale nel rispetto delle medesime condizioni previste dall’ordinamento italiano e rispettose della giurisprudenza dell’Unione Europea; il difensore ha chiesto rigettarsi la richiesta di consegna, richiamandosi alla memoria in data 27.6.2026 in atti;

a scioglimento della riserva assunta;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
1. Preliminarmente si fa richiamo alla ordinanza di questa Corte in data 3.6.2026 di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata a Gilley e particolarmente alle pp. 3 e 4 in cui si ricostruisce il quadro normativo applicabile alla richiesta di estradizione di cui si tratta. Come dedotto dalla difesa, nel caso di specie si pongono questioni determinanti rispetto alla decisione di accogliere o meno la richiesta di estradizione, considerando le pene applicabili secondo l’ordinamento dello Stato del Texas per il reato di omicidio aggravato di cui Gilley è accusato e quindi la pena di morte o quella di life imprisonment without parole, entrambe non conformi ai principi dettati dall’art. 27 Cost., come anche dall’art. 3 CEDU, dai protocolli 6 e 13 in tema di abolizione della pena di morte (rispettivamente in tempo di pace e in via assoluta entrati in vigore per l’Italia rispettivamente il 1.1.1989 e il 1.7.2009), dall’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

2. In particolare rispetto alla pena di morte, deve essere data massima rilevanza alle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale 223/1996 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225, Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983, nella parte in cui dava esecuzione all’art. IX del trattato di estradizione.

In tale sentenza la Corte Costituzionale ha sancito che “il divieto contenuto nell’art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta” e ha affermato che “il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto particolare – al pari di quello delle pene contrarie al senso di umanità – nella prima parte della Carta costituzionale. Introdotto dal quarto comma dell’art. 27, sottende un principio “che in molti sensi può dirsi italiano” – sono parole tratte dalla relazione della Commissione dell’Assemblea costituente al progetto di Costituzione, nella parte dedicata ai rapporti civili – principio che “ribadito nelle fasi e nei regimi di libertà del nostro Paese, è stato rimosso nei periodi di reazione e di violenza”, configurandosi nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2. L’assolutezza di tale garanzia costituzionale incide sull’esercizio delle potestà attribuite a tutti i soggetti pubblici dell’ordinamento repubblicano, e nella specie su quelle potestà attraverso cui si realizza la cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza giudiziaria. Sì che l’art. 27, quarto comma, letto alla luce dell’art. 2 della Costituzione, si pone quale essenziale parametro di valutazione della legittimità costituzionale della norma generale sulla concessione dell’estradizione (art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale), e delle leggi che danno esecuzione a trattati internazionali di estradizione e di assistenza giudiziaria”.

Pur considerando che il testo dell’art. IX della Convenzione di estradizione tra Italia e Stati Uniti è nel frattempo stato modificato¹, ciò non significa che si possa considerare diminuito il livello della garanzia che deve essere fornita dallo Stato richiedente, che deve rimanere assoluta.

Va peraltro rilevato, ad integrazione di quanto già argomentato nell’ordinanza in data 26.5.2026, che al caso di specie non si applica la norma di cui all’art. 698 comma 2 c.p.p., (norma peraltro introdotta dalla L. 149/2016 in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità del 1996) secondo cui “se il fatto per il quale è domandata l’estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1”; deve invece essere data applicazione alla norma convenzionale che regola appositamente la materia, cioè l’art. IX del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d’America². Ne deriva che non è pertinente il richiamo fatto dalla difesa all’art. 698 comma 2 c.p.p. né alle pronunce della Corte di Appello di Milano in data 18.2.2019 e della Cassazione Sez. VI Sez. 6, n. 39443 del 11/06/2019, 277201, che riguardano un caso in cui vi è stata applicazione dell’art. 698 comma 2 c.p.p. rispetto ad un’estradizione richiesta dalla Cina, paese con cui l’Italia ha concluso un trattato di estradizione che non include una norma specifica sulla pena di morte.

3. Questa Corte è consapevole che non solo la Corte di Cassazione ma anche la Corte EDU hanno considerato le note diplomatiche provenienti in particolare dagli Stati Uniti come affidabili e fondanti presunzione di buona fede, in particolare proprio nel caso McCallum v. Italy 20863/21, deciso con sentenza del 3.11.2022³, riguardante un caso di estradizione di una cittadina americana verso gli USA. Ciò nonostante, va ribadito che lo standard di garanzia che si impone è comunque di livello assoluto. Questa Corte ritiene che allo stato non vi sia modo di ritenere raggiunto con sicurezza tale standard.

Con nota del 3.6.2026 l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America di Roma ha comunicato che “il Governo degli Stati Uniti assicura al Governo italiano che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo IX del Trattato, non sarà inflitta la pena di morte nel caso in cui Gilley sia estradato negli Stati Uniti”.

Si legge ancora a p. 6 della dichiarazione giurata a sostegno della richiesta di estradizione a firma della ADA (Assistant District Attorney) [OMISSIS] che “la norma citata nella denuncia, nonché nel rinvio a giudizio e applicabile al presente caso in quanto costitutiva del reato contestato, è la Sezione 19.03(a)(7) del Codice penale del Texas (omicidio aggravato). La violazione della Sezione 19.03(a)(7) è punibile con la pena di morte o con l’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. Per legge, l’Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris (HCDAO) ha la discrezionalità di scegliere quale pena richiedere. L’Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris non ha richiesto la pena di morte. Pertanto, se GILLEY venisse condannato per tale reato, ai sensi della Sezione 12.31 del Codice penale del Texas, la pena consisterà in una condanna automatica all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale”

A fronte di questa dichiarazione, la difesa ha prodotto la comunicazione e-mail in data 25.6.2026 con cui la stessa [OMISSIS], ADA dell’ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris, rivolgendosi al difensore di Gilley nel processo davanti alla Corte Texana ha scritto:

“Hey [OMISSIS],

We do not intend to file anything with the court saying that we are not seeking the death penalty or are waiving it. We do not do that in other cases, as you know. I know that there is a document signed by [OMISSIS] ⁴ in the extradition packet that states explicitly that we are not seeking, nor were we ever seeking (as you all know), the death penalty in this case.

Let me know if you have any questions, [OMISSIS]“

Il tenore di questa comunicazione fa ritenere che l’ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris non abbia rinunciato definitivamente a perseguire una condanna alla pena di morte, e del resto nella dichiarazione giurata prima citata si è solo affermato che non era stata richiesta la pena di morte, non che non si sarebbe potuto richiederla in futuro. Del resto il processo non è ancora iniziato, come fatto presente dalla difesa.

Se la e-mail citata è effettivamente stata inviata da [OMISSIS], a questa Corte non è quindi chiaro come al momento il Governo degli Stati Uniti possa garantire il rispetto della condizione che la pena di morte non sarà inflitta e se inflitta non sarà eseguita, visto l’atteggiamento non lineare che è dato cogliere da parte dell’ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris. A differenza di quanto sostenuto dal PG all’udienza odierna non si può interpretare la comunicazione e-mail come fatto irrilevante a fronte della dichiarazione dell’Ambasciata, laddove è del Procuratore Distrettuale la scelta ultima su quale pena richiedere, e si è in presenza comunque di una comunicazione proveniente da un rappresentante di tale ufficio diretta alla difesa di Gilley, quindi dotata di un crisma di sostanziale ufficialità.

Si ritiene quindi di richiedere su questo primo punto i chiarimenti meglio esposti infra.

4. Va considerata anche la problematica relativa alla condanna alla pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione.

Nella sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Sanchez Sanchez v The United Kingdom 22854/20 in data 3.11.2022, si è statuito che, nel caso in cui l’ergastolo senza liberazione condizionale sia pena applicabile in conseguenza di una estradizione verso un paese non aderente, non si possono imporre allo stato richiedente gli stessi limiti valevoli per gli stati aderenti alla convenzione⁵, stabiliti in particolare con la sentenza resa in data 9.7.2013 nel caso Vinter And Others v. The United Kingdom 66069/09, 130/10 and 3896/10. In tale pronuncia si è ritenuta necessaria la previsione di un meccanismo di revisione che deve intervenire in tempi prevedibili e non oltre un periodo di 25 anni di detenzione, con revisioni periodiche⁶. Altrettanto non si può appunto richiedere allo stato non aderente, per cui non è pertinente il richiamo fatto dalla difesa di Gilley alla sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Éberling And Others v. Hungary 19002/20 in data 14.4.2026, che riguarda l’ergastolo applicato nell’ordinamento interno dell’Ungheria, paese contraente.

La Corte EDU ha quindi ritenuto nel caso Sanchez Sanchez che in materia si debba adottare un approccio in due fasi; dapprima l’estradando deve provare che vi sono ragioni sostanziali di temere che se consegnato, nel caso di sua condanna, potrà essergli irrogata una pena di life imprisonment without parole; in un secondo passaggio si dovrà considerare se sussista un meccanismo di revisione che consenta alle autorità del paese richiedente di valutare il progresso da parte del carcerato verso la riabilitazione o altre ragioni di rilascio basate sul suo comportamento o altre rilevanti circostanze personali, pur appunto non forzatamente rispondente ai requisiti di cui alla sentenza Vinters and Others, ma che consentisse di ritenere sussistente una garanzia sostanziale di revisione in linea con l’essenza dei principi affermati in tale sentenza⁷. In questo senso la Corte ha ritenuto rilevanti istituti come il diritto di appello, la richiesta di clemenza, la richiesta di un rilascio per motivi di carattere umanitario, un accordo sulla pena con l’accusa. Riferimenti rilevanti sul punto emergono anche dalla sentenza resa nel caso Kafkaris V. Cyprus 21906/04 in data 12.2.2008, richiamata in Sanchez Sanchez.

Nel caso di specie si è certamente superato il primo passaggio indicato nella sentenza Sanchez Sanchez, laddove è stato comunicato chiaramente dallo stato richiedente che la pena prevista per il reato ascritto a Gilley è nella migliore delle ipotesi l’ergastolo senza liberazione condizionale.

Deve quindi essere svolta la successiva verifica sulla sussistenza di un meccanismo di revisione; sul punto non sembrano centrate le osservazioni oggi fatte dal PG in merito al non automatismo del meccanismo, che porta alla concessione della liberazione condizionale anche nell’ordinamento italiano; per la giurisprudenza della Corte EDU non deve essere garantita la liberazione, ma la prospettiva di poterla ottenere, e deve essere altresì garantito che l’applicazione della pena detentiva non persista oltre il limite del suo significato “on legitimate penological grounds”, come si verificherebbe nel caso di una impossibilità di ridurre la pena de iure o de facto. Certamente per quanto prima osservato non può essere richiesto che lo Stato richiedente adotti un meccanismo sovrapponibile a quello interno italiano.

Dato che lo Stato richiedente ha comunicato esclusivamente che, in caso non venga richiesta la pena di morte, qualora l’estradando dovesse essere condannato gli verrà applicata in modo automatico la pena del life imprisonment without parole, occorre che venga chiarito se esistono e quali sono gli istituti che possono consentire la liberazione del condannato prima della sua morte e che quindi possano far ritenere la pena riducibile de iure e de facto, come meglio indicato infra.

5. In conclusione, questa Corte ritiene di dover procedere ai sensi dell’art. XI del trattato di estradizione Italia-Stati Uniti d’America a richiedere della documentazione aggiuntiva consistente nei seguenti chiarimenti:

I) se la comunicazione e-mail in data 25.6.2026 prima citata apparentemente proveniente da [OMISSIS] dell’ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris, prodotta dalla difesa ed allegata a questo provvedimento del contenuto:

“Hey [OMISSIS],

We do not intend to file anything with the court saying that we are not seeking the death penalty or are waiving it. We do not do that in other cases, as you know. I know that there is a document signed by [OMISSIS]in the extradition packet that states explicitly that we are not seeking, nor were we ever seeking (as you all know), the death penalty in this case.

Let me know if you have any questions, [OMISSIS]“

sia stata effettivamente inviata dalla medesima Ms. [OMISSIS] all’avv. [OMISSIS];

II) in caso positivo, in che modo si può considerare garantito da parte del governo degli Stati Uniti il rispetto della condizione relativa alla non applicazione della pena di morte o almeno alla sua non esecuzione, di cui all’art. IX del Trattato di estradizione, tenendo conto che la stessa Ms. [OMISSIS]ha anche sottoscritto in data 26.5.2026 dichiarazione con cui affermava che il suo ufficio non aveva richiesto la pena di morte;

III) se è possibile che l’estradando possa essere condannato in ragione dell’attuale imputazione a pena meno grave di life imprisonment without parole raggiungendo un accordo con l’accusa (plea bargain);

IV) se l’accusa, anche appunto in vista di un accordo con l’imputato, intenda mantenere l’imputazione di multiple murder o se possa essere formulata una diversa e meno grave imputazione, in particolare in considerazione del fatto che il bambino di cui la vittima era in attesa non aveva possibilità di sopravvivere autonomamente (come attestato dal medico legale dott. [OMISSIS]), essendo in atto la gravidanza in atto solo da otto settimane, e quale sarebbe la pena prevista nel caso non si procedesse per omicidio anche rispetto al nascituro;

V) se esistono e quali sono le modalità con cui in caso di condanna alla pena di life imprisonment without parole il condannato (whole life prisoner) possa essere liberato e quali garanzie possono essere in generale date per assicurare che sia prevista per l’estradando una concreta prospettiva di rilascio o di revisione, e che quindi la pena non risulti irriducibile de iure e de facto, per esempio attraverso forme di executive clemency quali pardon, commutation of sentence, o altri istituti come compassionate release, conditional release, remission, con eventuale indicazione di dati statistici utili per la valutazione della loro concreta applicabilità.

Si fissa per la risposta il termine del 31.8.2026, rinviandosi per la decisione all’udienza del 7.9.2026 ore 10.

6. Da ultimo va data risposta alla richiesta avanzata dalla difesa di liberazione di revoca della misura cautelare, che pare essere correlata a quella di rigetto della richiesta di consegna, ma che per completezza risulta comunque opportuno trattare; si richiama quindi in primo luogo il già citato provvedimento in data 26.5.2026, in cui è sottolineata, come già nel provvedimento reso l’8.5.2026 all’esito della convalida dell’arresto, la sussistenza di un elevatissimo pericolo di fuga. Per quanto riguarda le argomentazioni a sostegno della revoca nella memoria difensiva del 27.6.2026, esse si fondano sull’applicabilità dell’art. 698 comma 2 c.p.p., come già rilevato esclusa nel caso di specie.

Non rileva quindi neanche la giurisprudenza di legittimità invocata dalla difesa all’udienza odierna secondo cui “in tema di estradizione per l’estero, non è legittimo l’arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell’ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna” (Sez. 6, n. 22945 del 15/05/2024, Parvaiz, Rv. 28657) perché relativa appunto a casi in cui trova applicazione la disciplina codicistica e non quella convenzionale, e in cui può essere escluso fino alla fase della convalida dell’arresto che verrà accolta la richiesta di estradizione.

Allo stato, non essendo ancora nonostante le questioni prima messe in rilievo ed in attesa della documentazione aggiuntiva richiesta, possibile escludere che l’estradizione verrà concessa, non può neanche procedersi alla revoca della misura cautelare in presenza come già rilevato di un rilevantissimo pericolo di fuga.

P.Q.M.
Visto l’art. XI del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana, richiede allo Stato richiedente (Dipartimento della Giustizia) di fornire la documentazione aggiuntiva indicata in parte motiva, fissando termine per la risposta fino al 31.8.2026;

rigetta la richiesta di revoca della misura cautelare applicata all’estradando con ordinanza dell’8.5.2026;

fissa per la prosecuzione l’udienza davanti a questa Corte in data 7.9.2026, ore 10,00

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Torino, all’esito della camera di consiglio in data 15 luglio 2026

La Presidente Dott.ssa Cristina PALMESINO

Il Consigliere Est. Dott. Marta STERPOS

DEPOSITATO IN CANCELLERIA Torino 17/07/2026


Note a piè di pagina
¹ Si ricorda che il testo attuale dell’art. IX della Convenzione prevede che “qualora il reato per cui si chiede l’estradizione sia punibile con la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente e non lo sia dalla legge dello Stato richiesto, quest’ultimo può concedere l’estradizione a condizione che la persona ricercata non sia condannata a morte o che, se per motivi procedurali tale condizione non può essere soddisfatta dallo Stato richiedente, la condanna a morte, se inflitta, non sia eseguita. Se accetta l’estradizione subordinata alle condizioni di cui al presente articolo, lo Stato richiedente soddisfa dette condizioni. Se lo Stato richiedente non accetta le condizioni, la richiesta di estradizione può essere respinta”
² Va infatti tenuto conto delle regole generali di cui all’art. 696 commi 2 e 3 c.p.p. che prevedono: “2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionale, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. 3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.”
³ Al § 51 si legge infatti “while the applicant has questioned the reliability of the diplomatic note, the Court refers to what it said on this matter in Harkins and Edwards v. The United Kingdom (nos. 9146/07 and 32650/07, 17 January 2012): “85. … Diplomatic Notes are a standard means for the requesting State to provide any assurances which the requested State considers necessary for its consent to extradition. … [T]he Court also recognised that, in international relations, Diplomatic Notes carry a presumption of good faith and that, in extradition cases, it was appropriate that that presumption be applied to a requesting State which has a long history of respect for democracy, human rights and the rule of law, and which has longstanding extradition arrangements with Contracting States. …”
⁴ Il riferimento pare a Mr. [OMISSIS], che dal sito [OMISSIS] risulta essere il Procuratore Distrettuale in carica, ma agli atti vi è invece una dichiarazione a firma della stessa Ms. [OMISSIS].
⁵ Si veda al § 95 “therefore, while the principles set out in Vinter and Others must be applied in domestic cases, an adapted approach is called for in the extradition context. First of all, a preliminary question has to be asked: namely, whether the applicant has adduced evidence capable of proving that there are substantial grounds for believing that, in the event of conviction, there is a real risk of a sentence of life imprisonment without parole. In this regard, it is for the applicant to demonstrate that such a penalty would be imposed (see López Elorza v. Spain, no. 30614/15, § 107, 12 December 2017, and Findikoglu v. Germany (dec.), no. 20672/15, § 37, 7 June 2016). Such a risk will more readily be established if the applicant faces a mandatory sentence of life imprisonment. 96. If it is established under the first limb of the inquiry that the applicant runs a real risk of a sentence of life imprisonment (see paragraph 95 above), then the second limb of the inquiry, having regard to the principles set out in Vinter and Others, will focus on the substantive guarantee which is the essence of the Vinter and Others case-law and is readily transposable from the domestic to the extradition context; that is, it must be ascertained by the relevant authorities of the sending State prior to authorising extradition that there exists in the requesting State a mechanism of sentence review which allows the competent authorities there to consider whether any changes in the life prisoner are so significant, and such progress towards rehabilitation has been made in the course of the sentence, as to mean that continued detention can no longer be justified on legitimate penological grounds (see Vinter and Others, cited above, § 119). As for the procedural safeguards afforded to serving ‘whole life prisoners’ (ibid., §§ 120-22), as stated above, the availability of these in the legal system of the requesting State is not a prerequisite for compliance by the sending Contracting State with Article 3”.
⁶ Si veda al § 120 “a dedicated mechanism guaranteeing a review no later than twenty-five years after the imposition of a life sentence, with further periodic reviews”.
⁷ Si veda al § 97 “It follows that in an extradition case the question is not whether, at the time of the prisoner’s extradition, sentences of life imprisonment in the requesting country are compatible with Article 3 of the Convention, by reference to all of the standards which apply to serving life prisoners in the Contracting States. Instead, the adapted approach comprises two stages: at the first stage it must be established whether the applicant has adduced evidence capable of proving that there are substantial grounds for believing that, if extradited, and in the event of his conviction, there is a real risk that a sentence of life imprisonment without parole would be imposed on him (see paragraph 87 above). At the second stage it must be ascertained whether, as from the moment of sentencing, there is a review mechanism in place allowing the domestic authorities to consider the prisoner’s progress towards rehabilitation or any other ground for release based on his or her behaviour or other relevant personal circumstances.”