Official assurances and bilateral trust exclude a real risk of inhuman detention conditions
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia dichiarava sussistenti le condizioni per la consegna, in esecuzione della richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America per i reati di associazione a delinquere, truffa informativa e riciclaggio.
Tale decisione seguiva tre distinte richieste di informazioni formulate all’autorità richiedente in ordine alle condizioni di detenzione ed al rispetto delle condizioni minime per garantire i diritti dell’estradando, anche in considerazione delle specifiche condizioni psicofisiche.
All’esito di tali interlocuzioni, la Corte di appello escludeva il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, ritenendo al contempo infondati gli ulteriori motivi addotti dalla difesa come ostativi alla consegna.
2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha formulato sette motivi di ricorso, presentando anche una memoria difensiva.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esclusione del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
La difesa premette che le autorità statunitensi, a seguito di una prima richiesta di informazioni, riferivano che il ricorrente sarebbe stato detenuto presso l’istituto Metropolitan Detention Center di New York (di seguito MDC), fornendo rassicurazioni in ordine al rispetto dei diritti fondamentali, ivi compreso l’accesso ad adeguate cure. A fronte dell’allegazione, da parte della difesa, di documentazione che smentiva il quadro descritto dall’autorità straniera rispetto all’istituto di detenzione sopra indicato, la Corte di appello formulava una nuova richiesta di informazioni.
L’autorità statunitense, implicitamente ammettendo la non affidabilità delle garanzie in precedenza fornite, riferiva che il ricorrente sarebbe stato destinato ad altro istituto – l’Essex County Correctional Facility (di seguito ECCF) – indicando condizioni di detenzione sostanzialmente sovrapponibili a quelle già fornite in relazione al MDC.
Anche in relazione all’istituto ECCF la difesa produceva nuova documentazione attestante l’inaffidabilità delle garanzie fornite dall’autorità richiedente, al che ne seguiva una terza richiesta di informazioni e l’ulteriore conferma del pieno rispetto dei diritti dei detenuti, peraltro, l’autorità richiesta rappresentava anche l’avvenuta costituzione di una “Divisione sicurezza” presso l’ECCF, avente lo specifico compito di evitare condotte violente all’interno del carcere.
Sostiene la difesa che le garanzie fornite dall’autorità richiedente risulterebbero inaffidabili per una pluralità di ragioni, così sintetizzabili:
l’autorità richiesta aveva implicitamente ammesso la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla difesa, relativamente al rapporto inviato con riguardo al penitenziario MDC, tant’è che provvedeva a sostituire il luogo di futura detenzione dell’estradando;
le successive rassicurazioni fornite relativamente all’istituto ECCF erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle rese con riguardo al penitenziario MDC, il che dimostrerebbero come le informazioni sarebbero standardizzate e generiche, non fornendo adeguata risposta rispetto agli specifici rischi documentati dalla difesa;
a seguiti di informazioni assunte, anche presso il difensore del ricorrente negli Stati Uniti, non risulterebbe da alcuna fonte, anche istituzionale, l’avvenuta costituzione della “Divisione sicurezza” che, a detta dell’autorità richiedente, dovrebbe ulteriormente garantire dalla commissione di atti di violenza nel penitenziario ECCF.
Una volta evidenziate le ragioni dell’insufficiènza delle informazioni fornite, il ricorrente ha richiamato e documentato le condizioni di detenzioni praticate nell’istituto di destinazione, evidenziando l’esistenza di plurimi episodi di violenza ai danni dei detenuti, dimostrati dall’esistenza di giudizi in atto tra le vittime di tali fatti e l’istituzione penitenziaria.
Inoltre, si riportavano ampi stralci dei rapporto (aggiornato al 2025) redatto dall’Essex County Civilian Overisght Task Force – organismo istituito dalla Contea di Essex allo scopo di valutare le condizioni di detenzione all’interno del predetto istituto – dal quale emergerebbero gravi problematiche di sovraffollamento carcerario, di violenza tra i detenuti e ai danni di questi da parte degli agenti penitenziari, notevoli carenze nel sistema sanitario interno (specificamente in relazioni alle malattie mentali), l’uso eccessivo dell’isolamento, le difficoltà di accesso ai colloqui, l’avvenuto suicidio di detenuti.
A fronte di specifiche informazioni, provenienti da un organo indipendente, le rassicurazioni fornite dall’autorità richiedente dovevano essere valutate come insufficienti, non condividendosi la soluzione recepita dalla Corte di appello, secondo cui un minimo tasso di violenza intramuraria era da ritenersi come un rischio non eliminabile.
Né poteva valorizzarsi il solo principio di affidamento sulle garanzie offerte dalla parte richiedente, posto che, per consolidata giurisprudenza, l’autorità giudiziaria è tenuta ad un vaglio critico, dovendo, in caso di dubbio circa l’affidabilità, rigettare la richiesta di consegna.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole di errori relativi a fatti rilevanti, soprattutto con riguardo alla ritenuta apertura di un conto corrente destinato specificamente a farvi confluire il provento delle frodi informatiche, mentre risultava che il suddetto conto era intestato al ricorrente fin da epoca precedente.
Inoltre, si segnalava che l’agente della FBI che si era occupata delle indagini e che costituiva la principale fonte probatoria avesse espressamente dichiarato che, quanto riferito, non rappresentava “tutte le prove raccolte durante l’indagine”, per cui doveva ritenersi violato il disposto dell’art. X del Trattato estradizionale, lì dove si richiede che siano fornite le prove pertinenti al reato per il quale si procede.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la carenza del requisito della doppia incriminazione, con specifico riferimento alla condotta descritta nella richiesta di estradizione quale “riciclaggio” ed inquadrata dalla Corte di appello nella fattispecie dell’autoriciclaggio.
Evidenzia la difesa come al ricorrente si imputi di aver fatto confluire sul proprio conto corrente la somma di oltre 22,6 milioni di dollari, provento della frode informatica, per poi procedere a sostituire tale importo in “Bicoin”.
L’intera operazione era del tutto inidonea a determinare una qualsivoglia forma di ostacolo alla tracciabilità, sicché risulterebbe esclusa l’astratta assimilazione della condotta all’ipotesi dell’autoriciclaggio.
2.4. Con il quarto motivo, si censura la violazione del principio di specialità da parte dello Stato richiedente.
La difesa, mediante una articolata ricostruzione della giurisprudenza statunitense, ha inteso dimostrare come il principio di specialità sia costantemente interpretato nel senso che lo stesso non costituisce una garanzia direttamente attuabile dall’estradato che, pertanto, non dispone di alcun rimedio giurisdizionale nel caso in cui, dopo la consegna, sia sottoposto a procedimento e condannato anche per reati diversi rispetto a quelli indicati nell’estradizione.
La giurisprudenza statunitense, infatti, è incline a ritenere che la violazione del principio di specialità può essere fatta valere esclusivamente dallo Stato richiesto, trattandosi di garanzia che attiene alla eventuale violazione del diritto internazionale e quindi, ai rapporti tra Stati.
Seguendo tale impostazione, l’estradato potrebbe dolersi della violazione del principio di specialità solo a condizione che lo Stato richiesto abbia preventivamente fatto valere la suddetta violazione.
Peraltro, si sottolinea come la violazione del principio di specialità è stata attuata non solo disconoscendone espressamente la valenza quale tutela personale dell’estradato, ma anche ipotizzando la possibilità che il giudice statunitense, nel determinare la pena per i reati rispetto ai quali l’estradizione era stata disposta, la aumenti in considerazioni dell’avvenuta commissione di altri e diversi reati, non coperti dalla richiesta di estradizione.
Orbene, in entrambe le ipotesi sopra indicate, il risultato ultimo sarebbe quello della violazione del principio di specialità che, oltre ad essere espressamente previsto nel Trattato tra Italia e Stati Uniti, costituisce una garanzia fondamentale per l’estradando, la cui possibile violazione si tramuta in una causa ostativa alla consegna.
A fronte dell’ampia rassegna di casi concreti in cui sarebbe stata esclusa razionabilità del principio di specialità da parte dell’estradato, risulterebbe errata la motivazione della Corte di appello, volta a far valere la previsione del principio nel trattato estradizionale e il conseguente obbligo di affidamento reciproco in ordine al suo rispetto.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, si censura la violazione del principio di proporzionalità e legalità della pena, sottolineandosi come per i reati oggetto della rogatoria si indica la sola pena massima, pari a quella detentiva non superiore a venti anni, al contempo segnalandosi la possibilità che possa essere irrogata anche una sanzione pecuniaria.
In assenza dell’indicazione del minimo di pena edittale, nonché dell’elevato limite massimo, risulterebbe violato il principio di proporzionalità, non potendosi valutare se la sanzione sia o meno ragionevole rispetto alla gravità del fatto ipotizzato e, al contempo, la pena risulterebbe non sufficientemente determinata.
2.6. Con il sesto motivo si deduce l’omesso riconoscimento da parte dell’ordinamento statunitense del principio dello scomputo del periodo di custodia cautelare presofferta nella fase estradizionale.
La difesa ha documentato come, secondo la giurisprudenza dello Stato richiedente, la pena detentiva finale viene decurtata esclusivamente della custodia cautelare in carcere, mentre lo scomputo non viene riconosciuto nel caso di arresti domiciliari.
Premesso che il diverso principio riconosciuto nell’ordinamento interno costituisce un principio fondamentale, se ne deduce l’erroneità della decisione della Corte di appello nella misura in cui ha escluso la sussistenza di una causa ostativa alla consegna.
2.7. Con l’ultimo motivo di ricorso, la difesa deduce la mancanza di idonee garanzie rispetto alla sottoposizione dell’estradando ad un equo processo, segnalando la recente evoluzione della normativa statunitense, volta a reprime la presenza di stranieri, sottoponendoli anche al trasferimento in centri detentivi al di fuori del territorio nazionale. Inoltre, si segnalano le forme di repressione del dissenso, attuate anche nei confronti di figure istituzionali che hanno contestato le nuove forme di contrasto all’immigrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso pone la questione della verifica del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, sulla base del raffronto tra le garanzie offerte dall’autorità richiedente e le informazioni dedotte dal ricorrente, sulla base di fonti attendibili.
In linea generale, la giurisprudenza ritiene che, in presenza di un rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l’estradando, anche in mancanza di .allegazioni difensive al riguardo (tra varie altre, Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, Akritidis, Rv. 283157; Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567).
Al contempo, l’art. 704, comma 2, cod. proc. pen., nel momento in cui prevede che la Corte d’Appello “decide… dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari”, assegna al giudice di merito un potere d’iniziativa istruttoria officiosa, potendosi perciò far carico all’estradando, al più, di un onere di allegazione, ma comunque non di prova.
2.1. Nel caso di specie, l’onere di acquisire le informazioni relative al trattamento detentivo è stato assolto, sulla base di tre distinte richieste rivolte all’autorità richiedente che, a sua volta, ha fornito le necessarie rassicurazioni.
Il ricorrente sostiene che le garanzie offerte sarebbero inattendibili, in quanto meramente reiterative della descrizione di un quadro generale, che non terrebbe conto delle condizioni effettivamente presenti nel penitenziario di destinazione.
Ancor più inaffidabili sarebbero tali garanzie ove si consideri che le stesse erano state offerte anche relativamente all’istituto penitenziario indicato per primo (MDC di New York), successivamente modificato proprio per effetto dell’emersione delle contraddizioni con quanto prodotto dalla difesa.
2.2. La tesi difensiva, pur se estremamente argomentata, non può essere accolta, dovendosi far applicazione del principio di affidamento tra Stati e non potendosi desumere, dalla mera modifica dell’istituto di destinazione, la prova di una sostanziale falsità delle prime informazioni inviate e conseguentemente della complessiva inaffidabilità delle garanzie offerte dall’autorità richiedente.
In linea generale, deve ritenersi che l’avvenuta sottoscrizione del trattato bilaterale di estradizione presuppone il reciproco affidamento in ordine al rispetto dei diritti fondamentali che, a livello processuale, si traduce in una presunzione semplice in ordine all’insussistenza del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti (Sez.6, n. 1231 del 18/12/2019, dep.2020, Ortiz, Rv.
278097).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, verificando in concreto le condizioni di detenzione ed escludendo la sussistenza di carenze sistemiche del sistema carcerario, ostative al trasferimento dell’estradando.
A diverse conclusioni non conduce l’elencazione di episodi di violenza commessi, ai danni dei detenuti, all’interno del carcere di destinazione, posto che tale dato dimostra unicamente che l’ambiente carcerario non è immune da condotte violente, ma ove tale rischio sia del tutto marginale e non si traduca in una sistematica violazione dei diritti fondamentali, non può per ciò solo fondare l’invocata causa ostativa alla consegna.
Sul punto la Corte di appello ha adeguatamente motivato, sottolineando come gli episodi di violenza riferiti dal ricorrente, rapportato all’elevato numero di detenuti, è del tutto fisiologico e tale da non dimostrare una carenza sistemica.
Il ricorrente ha tentato di superare tale aspetto facendo leva sul report dell’Essex County Civilian Overisght Task Force che, tuttavia, non consente di addivenire a diverse conclusioni, posto che l’individuazione di carenze, se da un lato dimostra l’attenzione verso il sistema carcerario e l’esistenza di controlli esterni, dall’altro non fornisce la prova del rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, non potendosi tale pericolo desumersi per la mera presenza di carenze organizzative che non si traducano in una diffusa violazione dei diritti fondamentali.
In conclusione, deve ritenersi che la motivazione resa dalla Corte di appello sia immune da censure rilevabili in questa sede.
3. Il terzo motivo è infondato, posto che, da un lato, censura meri errori nell’indicazione di dati non dirimenti ai fini della decisione e, dall’altro, ipotizza carenze probatorie ostative all’accoglimento della richiesta.
In particolare, si sottolinea che la principale fonte probatoria avesse espressamente dichiarato di non aver riferito tutte le prove raccolte durante l’indagine”.
La Corte di appello ha ritenuto che la riferita parzialità del dato probatorio non sarebbe dirimente, ipotizzando che si sia trattato di una formula di stile o, comunque, di una limitazione derivante dal sistema processuale statunitense basato sulla formazione della prova in contraddittorio.
Pur dovendosi rilevare che la motivazione offerta dalla Corte di appello non è condivisibile, posto che si limita ad ipotizzare una possibile spiegazione in fatto della precisazione resa dal teste, senza poter addurre elementi concreti a sostegno di tale assunto, deve ugualmente rilevarsi l’irrilevanza del vizio.
Per consolidata giurisprudenza, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della “base ragionevole” per ritenere che l’estradando ha commesso il reato, prevista dall’art. X, par. 3, lett. b), del trattato di estradizione con gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato in questione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la segretazione dell’identità di fonti dichiarative nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU). (Sez.6, n. 11947 del 15/1/2019, Hernandez, Rv.275293).
Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che è del tutto irrilevante, ai fini estradizionale, la completezza o meno di ricostruzione del quadro probatorio, posto che i dati forniti sono stati sicuramente ritenuti sufficienti a fondare il giudizio sommario devoluto all’autorità richiesta.
4. Il quarto motivo è volto a confutare la sussistenza della doppia punibilità con riguardo alla condotta di autoriciclaggio del denaro provento della frode informatica.
Sostiene la difesa che il mero trasferimento del denaro sul conto corrente del ricorrente, come pure la sua conversione in bitcoin, sarebbe un’attività intrinsecamente inidonea ad ostacolare l’accertamento della provenienza del provento del reato presupposto.
Invero, il ricorrente incentra la difesa sul fatto che il denaro sarebbe stato semplicemente trasferito sul proprio conto corrente, nonché sulla circostanza che il denaro, fin dall’origine, era già in valuta elettronica, sicché la successiva sostituzione in bitcoin non avrebbe in alcun modo dato luogo alla condotta di autoriciclaggio.
Invero la Corte di appello ha incentrato la motivazione non già sul mero trasferimento del denaro, bensì nella sostituzione di quanto sottratto in bitcoin.
La difesa sostiene che tale operazione non inciderebbe in alcun modo sull’accertamento della provenienza del denaro.
A ben vedere, la frode informatica aveva avuto ad oggetto una somma in criptovaluta, di per sé fin dall’origine di provenienza anonima, sicché il successivo trasferimento sul conto del ricorrente non solo non aveva comportato un ostacolo all’identificazione della provenienza illecita, bensì aveva determinato la certezza della ricezione della somma da parte del ricorrente.
La tesi difensiva non è condivisibile, essendosi recentemente ritenuto che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione on Une, su un conto intestato alla.’piattaforma di scambio di bitcoin per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro (Sez.2, n. 27023 del 7/7/2022, Miele, Rv.283681-02).
Sulla base di tale principio, deve ritenersi sussistente il requisito della doppia punibilità, non solo con riguardo alla frode informatica, ma anche per il reato di autoriciclaggio.
5. Il quinto motivo attiene alla denunciata disapplicazione, da parte dell’autorità statunitense, del principio di specialità.
Secondo la ricostruzione, operata sulla base di plurime pronunce statunitensi, in quel sistema il principio di specialità è inteso non già come garanzia azionabile direttamente dall’estradando, bensì come regola valevole esclusivamente nei rapporti tra le parti dell’accordo di estradizione e, quindi, sarebbe solo lo Stato richiesto a potersi dolere qualora dovesse risultare violato il principio di specialità.
La tesi difensiva non può trovare accoglimento, dovendosi ribadire il principio recentemente affermato, secondo cui l’Autorità giudiziaria degli Stati Uniti d’America – tenuti, in forza della loro Costituzione, al rispetto dei trattati internazionali – è vincolata al principio di specialità previsto dall’art. XVI del Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, in base al quale lo Stato richiedente, in assenza del; consenso dello Stato richiesto o di comportamenti concludenti della persona estradata, è obbligato a non detenere, giudicare o punire quest’ultima per fatti, commessi prima della consegna della persona, diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa (Sez.6, n. 8931 del 6/2/2025, Ingenbleek, Rv.287700).
Con riferimento al Trattato di estradizione con gli Stati Uniti, questa Corte ha ribadito che i trattati di collaborazione giudiziaria, in genere, incidendo sulle sovranità degli Stati coinvolti, ne tutelano direttamente gli interessi, tendendo a regolare principalmente i rapporti reciproci sotto tale angolazione, mentre la posizione dei soggetti destinatari della normativa di riferimento è oggetto di una tutela indiretta (così Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, in motivazione).
Quanto detto comporta che, a fronte di una espressa previsione del principio del Trattato di estradizione, il ricorrente non può far valere l’ipotetica ed eventuale violazione di tale principio da parte dell’autorità’ statunitense, non essendo tale prospettazione suscettibile di costituire una causa ostativa alla consegna, difettando altresì l’attualità del pericolo dedotto dal ricorrente.
Come già evidenziato da questa Corte nella citata sentenza “Ingenbleek” non risulta che, nelle procedure estradizionali passive verso gli Stati Uniti, vi siano stati casi di violazione del principio di specialità.
Tale dato, letto unitamente all’espressa previsione del principio nel Trattato di estradizione e alla regola del reciproco affidamento tra Stati, conduce ad escludere l’attualità e concretezza del pericolo che il ricorrente, ove estradando, possa essere sottoposto a procedimento anche per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di consegna.
6. Il quinto motivo, con il quale si censura la violazione del principio di proporzionalità e legalità della pena, è manifestamente infondato.
In tema di estradizione, il requisito di pena detentiva superiore ad un anno, richiesto dall’art. II del Trattato di estradizione bilaterale tra Italia e Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, ai fini dell’estradabilità verso l’uno o l’altro Stato, deve intendersi riferito alla pena edittale massima contemplata nelle legislazioni di entrambi i Paesi per l’ipotesi criminosa oggetto della richiesta di estradizione. (Sez.6, n. 26804 del 16/6/2025, Maya, Rv.288415).
In virtù di tale principio, è corretta la richiesta di estradizione nella quale si indica il massimo di pena detentiva in astratto applicabile, a nulla rilevando che, in ipotesi, siano previste anche forme di definizione mediante l’irrogazione di pene inferiori ed anche solo pecuniarie.
In relazione alla dedotta sproporzione tra la pena astrattamente irrogabile nello Stato richiedente e il trattamento sanzionatorio previsto in Italia per ipotesi di reato similari, è sufficiente osservare come per l’autoriciclaggio la pena massima è pari a otto anni e, considerata la fattispecie ipotizzata, suscettibile di aumento per le circostanze del reato. Quanto detto consente di escludere che vi sia una assoluta divaricazione tra il trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente e in quello richiesto.
Si deve ribadire, sulla base di una giurisprudenza consolidata, chetai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l’aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene (Sez. VI, 24 settembre 2008, n. 38137).
7. Il sesto motivo di ricorso è volto a censurare l’omesso riconoscimento, nello Stato richiesto, del principio dello scomputo dalla pena finale del periodo di custodia cautelare presofferta in regime di arresti domiciliari.
Sul tema è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo cui non costituisce, infatti, violazione del precetto di cui- all’art. 698 comma 1 c.p.p. un trattamento normativo che operi diversi criteri di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari rispetto a quella sofferta in stato di detenzione in carcere, diverso potendo profilandosi il regime tra le due misure cautelari in questione (Sez.6, n. 5400 del 23/1/2009, Vintur, Rv.242698).
Invero, costituisce motivo ostativo alla consegna per l’esecuzione della condanna solo l’avvenuta integrale espiazione della pena in Italia, in forma di custodia cautelare nell’ambito della relativa procedura estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferto dalla pena da espiare costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico ex artt. 137 e 138 cod. pen. e diritto fondamentale della persona (Sez.6, n. 22257 del 18/6/2020, Brovina, Rv. 279562).
Nel caso di specie, trattandosi di estradizione richiesta a fini processuali, non si pone alcuna questione in ordine all’entità della misura cautelare presofferta, posto che il soggetto richiesto non è stato ancora condannato e, quindi, il motivo di rifiuto proposto dalla difesa è riferito ad un fatto ipotetico e non attuale, destinato ad assumere rilievo solo ove il giudizio da celebrare si concluda con la condanna ad una pena detentiva.
8. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l’evoluzione della normativa statunitense in ordine al trattamento dell’immigrazione illegale non è rilevante nel caso di specie, nel quale si è al di fuori dell’ambito entro il quale le distorsioni segnalate dalla difesa del ricorrente si sono manifestate.
9. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025.
