Postponement of surrender: serving a domestic sentence does not require deferral of an EAW

EAW
🇮🇹Italy→🇭🇷Croatia
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
20/08/2026
Decision number
31660/2026
Main ground
Postponement of surrender
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The Italian Supreme Court declared inadmissible an appeal against a decision ordering the surrender of a requested person to Croatia under a European Arrest Warrant for prosecution, subject to her subsequent return to Italy to serve a domestic sentence. The Court held that the decision whether to postpone surrender under Article 24 of Law No. 69/2005 in order to allow the requested person to complete a sentence in Italy is discretionary and, where adequately reasoned, cannot be challenged before the Court of Cassation on grounds concerning the merits or adequacy of the reasoning. The requested person’s ongoing detention in Italy, the different procedural stages of the Italian and Croatian proceedings and her status as a mother of four minor children did not establish a reviewable violation of law. The Court also rejected as generic the complaint concerning the alleged late transmission of documents by the Croatian judicial authority and therefore upheld the surrender decision.
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Postponement of surrender: serving a domestic sentence does not require deferral of an EAW, Italian Supreme Court, 20 August 2026, No 31660/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/postponement-surrender-domestic-sentence-italy-croatia-8-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con provvedimento del 29/07/2026, ha disposto la consegna di [omissis] alla Autorità Giudiziaria della Croazia, come richiesto con il Mandato di arresto Europeo processuale emesso il 28/07/2025 dalla Autorità giudiziaria Croata-Tribunale Comunale di Rijeka (Fiume), con la precisazione che la [omissis] dovrà essere riconsegnata alla Autorità italiana per l’esecuzione della pena per i reati commessi in Italia, una volta venute meno le esigenze collegate al procedimento dinnanzi alla Autorità Croata per la quale è emessa la misura cautelare in relazione alla quale viene disposta la consegna.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [omissis] per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. La ricorrente ha dedotto vizio della motivazione perché carente,

contraddittoria e caratterizzata da vizio logico quanto alle deduzioni introdotte dalla difesa in ordine alla insussistenza dei presupposti legittimanti la consegna, atteso da una parte l’attuale stato di detenzione per espiazione definitiva della pena per i reati per i quali è stata condannata in Italia (a fronte di una richiesta di Mandato di Arresto Europeo processuale per un procedimento in fase di indagini preliminari), senza che sia stato effettivamente considerato l’elemento devoluto dalla difesa (ritenuto decisivo) rappresentato dalla diversa fase in cui si trovano i due procedimenti e dall’altra la condizione di madre di quattro minori di età inferiore a due e dieci anni. Inoltre, la difesa ha rilevato come nel provvedimento impugnato, a parte un sintetico richiamo alla pari gravità tra i reati commessi, non sia stata resa alcuna motivazione quanto alla ricorrenza di esigenze di eccezionale rilevanza, tenuto conto della data di commissione dei fatti (2014) e della insussistenza del pericolo di fuga o recidivanza atteso lo stato di detenzione domiciliare in corso. Inoltre, si è sostenuto la “nullità della sentenza per mancato rispetto dei termini per la trasmissione degli atti da parte della Autorità giudiziaria croata alla Corte di appello di Torino”.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

La parte ricorrente, con diverse considerazioni, articola un motivo perplesso, sostenendo in via principale la ricorrenza di un vizio della motivazione, con particolare riferimento alla portata illogica (non manifestamente illogica), carente (ma non omessa), oltre che contraddittoria, delle argomentazioni spese dalla Corte di appello; è stata, inoltre, richiamata la ricorrenza di violazione di legge quanto “al mancato rispetto dei termini per la trasmissione degli atti da parte della Autorità giudiziaria croata alla Corte di appello di Torino”.

In via preliminare, si deve osservare che in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso “anche nel merito” e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c) (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 292911-01; Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260-01). Il motivo risulta, dunque, proposto per vizio non scrutinabile dalla Corte di cassazione per tutto ciò che attiene alla critica della motivazione, al percorso logico seguito dalla Corte di appello nel valutare in modo esplicito le argomentazioni difensive, di fatto reiterate in questa sede in assenza di confronto con la soluzione adottata. Né il vizio della motivazione, per come evocato, può in alcun modo integrare la violazione di legge, non essendo stata neanche allegata una motivazione del tutto omessa, assente, mancante.

Infine, sul punto, quanto al motivo per come proposto, occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che si deve ribadire, che la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Mota ed altri, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01). Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto indicare a sostegno del ricorso su quale profilo la motivazione asseritamente sia mancante, non apparendo sufficiente nel caso di specie un richiamo alla mera carenza, illogicità o contraddittorietà della soluzione prescelta al fine di ritenere integrato il vizio per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione (mentre le argomentazioni spese dalla ricorrente vertono all’evidenza sul merito del provvedimento) senza che si possa attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, in quanto i motivi aventi ad oggetto vizi della motivazione sono (nel caso di specie illogicità e contraddittorietà), per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione, e risultano nel caso di specie dedotti in forma perplessa, alternativa, oltre che concentrati nel proporre una critica del merito del provvedimento impugnato.

Si deve, inoltre, rilevare che nel caso di specie la Corte di appello ha argomentato la scelta, demandatale in via discrezionale dall’art. 24 della legge n. 69 del 2005, di non rinviare la consegna onde consentire alla ricorrente di scontare la pena inflittagli in Italia in distinto procedimento (pag. 4 e seg. con analisi specifica di tutte le deduzioni difensive). In conclusione, a fronte di siffatta argomentata motivazione e giustificazione quanto all’eventuale esercizio della facoltà discrezionale di non disporre il rinvio della consegna, non è consentito proporre ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli di violazione di legge, come oggi stabilito dall’art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 come sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, laddove la ricorrente si duole, invece, del merito stesso di quella determinazione, adottata nel pieno rispetto del dettato normativo e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115-01; Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340-01 emessa nel vigore della precedete disciplina relativa ai limiti del ricorso per cassazione).

La ricorrente ha anche evocato in modo sintetico la violazione di legge in relazione al mancato rispetto dei termini per la trasmissione degli atti da parte della Autorità giudiziaria Croata. Anche tale motivo appare del tutto generico nella sua formulazione e rende sul punto il ricorso inammissibile, atteso che si sostiene in modo apodittico il mancato rispetto dei termini, senza argomentare alcunché, né richiamare l’eventuale data alla quale riferirsi in relazione agli atti presenti al fascicolo d’ufficio, nè individuare gli atti oggetto della censura, omettendo il confronto con la motivazione che a pag. 3 ha esplicitamente affermato che “sono regolarmente pervenuti i documenti previsti dall’art. 6 della L. n. 69/2005”.

2. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge 69/2005.

Così deciso in Roma il 20 agosto 2026.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2026.