Serious psychiatric illness and suicide risk require specific assessment of detention pending EAW surrender
RITENUTO IN FATTO
- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, attualmente in vigore nei confronti di [OMISSIS], sottoposto a mandato di arresto europeo emesso dalla Romania in data 02/07/2026 ([OMISSIS]), per i reati di guida in stato di ebbrezza e lesioni personali colpose, commessi il 24/06/2003, condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, con sentenza del Tribunale di Targoviste, parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Ploiesti il 18/06/2026.
È utile precisare che nel corso dell’odierna udienza questo Collegio, in via preliminare, ha disposto la correzione del cognome del ricorrente sul ruolo di udienza; trattasi di mero errore materiale, contenuto anche nell’atto di impugnazione proposto dall’interessato, da reputarsi totalmente ininfluente, in ragione dell’esistenza nel fascicolo di diversi atti recanti il nominativo esatto del soggetto.
La decisione reiettiva trae origine dalla ritenuta inadeguatezza della invocata misura cautelare meno rigorosa, a scongiurare il pericolo di fuga del soggetto; la Corte territoriale, sul punto specifico, ha valorizzato come [OMISSIS] non dimori legittimamente in Italia da almeno cinque anni, essendo egli, peraltro, privo di occupazione lavorativa fissa e di uno stabile inserimento sociale.
Quanto alle prospettate problematiche di tipo psichiatrico, nell’impugnato provvedimento è stato sottolineato come esse possano essere efficacemente affrontate in regime carcerario, anche eventualmente ricorrendo alle tipologie di accertamento indicate dall’art. 112 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
- Ricorre per cassazione l’interessato, con il patrocinio dell’avv. Cristian Di Giusto, articolando un motivo unico, a mezzo del quale deduce violazione degli artt. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, 299 comma 4-ter e 275 comma 4-bis cod. proc. pen.
Il pericolo di fuga viene desunto esclusivamente dal mancato radicamento del soggetto, negli ultimi cinque anni, in territorio italiano; si evita, in tal modo, di affrontare il diverso tema della prospettata idoneità del meno severo presidio cautelare costituito dagli arresti domiciliari.
Si omette di considerare, inoltre, come il ricorrente abbia fissato la propria residenza anagrafica nel Comune di [OMISSIS], presso l’abitazione nella quale risiede [OMISSIS – familiare del ricorrente], che lo aveva accolto anche in ragione delle sue condizioni personali e sanitarie [OMISSIS].
Tale fatto oggettivo è documentalmente provato dalla nota del Ministero dell’interno del 24/07/2026, oltre ad esser stato oggetto di accertamento in loco, ad opera della p.g.
Non è stata adeguatamente considerata, infine, la situazione sanitaria del ricorrente, ampiamente evincibile dalla documentazione unita all’incarto processuale.
- Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato, nei sensi e nei termini di seguito chiariti.
- Va premesso che – in tema di mandato di arresto europeo – l’unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen.; tale strumento impugnatorio può essere dunque adoperato per dedurre, oltre ad errori di diritto, l’inesistenza grafica della motivazione, ovvero la presenza di una motivazione di natura solo apparente, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418).
Giova ricordare, infatti, come nell’alveo del vizio di violazione di legge vadano ricondotti sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei difetti motivazionali tanto radicali, da rendere l’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimento o del tutto mancante, ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430).
In presenza di siffatte strutture argomentative, stante l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto (Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812; si vedano anche Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189-01, Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543-01 e, infine, Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771-01, a mente della quale “In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità”).
- Si può anzitutto integrare la sintesi compiuta in parte narrativa, precisando che – con sentenza pronunciata in data 18 agosto 2026 – la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni necessarie all’accoglimento della richiesta di consegna in esecuzione del M.A.E. sopra menzionato e, per l’effetto, ha disposto la consegna dell’arrestato all’A.G. richiedente; tanto andava precisato, ai fini della verifica in ordine alla persistenza dell’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione.
3.1. Quanto alle doglianze prospettate dall’impugnante, è anzitutto opportuno ricordare come la delibazione inerente al profilo cautelare – con riferimento ai provvedimenti adottati in sede di procedura passiva di mandato di arresto europeo – debba conformarsi a una logica parzialmente diversa, rispetto alla corrispondente valutazione da compiere, in presenza di misure cautelari disposte in ordine a fatti rientranti nella giurisdizione nazionale.
L’ancoraggio normativo, sul punto, è rappresentato dall’art. 9 comma 5 legge 69 del 2005, laddove si chiarisce la particolare preminenza da attribuire all’esigenza che lo Stato italiano si faccia carico – in adempimento del relativo impegno assunto in sede sovranazionale – della consegna dell’arrestato ad altri Stati europei.
Corollario logico di tale impostazione concettuale è che i crismi della concretezza e della attualità del pericolo di fuga – postulati in vista dell’adozione dei provvedimenti coercitivi ex art. 9 succitato – vadano valutati in conformità al parametro costituito dalla necessità di pervenire alla consegna del soggetto.
3.2. In tale ottica, l’avversata decisione merita di andare esente da censure, quanto alla generale valutazione in essa contenuta, in tema di sussistenza del pericolo di fuga.
La Corte territoriale, infatti, ha argomentato in ordine alla possibilità che il soggetto si sottragga alla consegna – laddove non assoggettato alla misura cautelare di massimo rigore – attribuendo rilievo dirimente a una variegata serie di elementi, ossia:
- il fatto che il ricorrente non abbia dimorato in territorio italiano, quantomeno nell’ultimo quinquennio;
- la mancanza di una sua stabile attività lavorativa;
- il suo precario inserimento nel locale tessuto sociale.
Sotto tale profilo, dunque, la struttura motivazionale che sorregge l’impugnata ordinanza non è né silente, né tautologica o illogica, sul tema del rischio di irreperibilità dell’arrestato; la Corte territoriale, infatti, ha esposto – sebbene in modo stringato – un adeguato giudizio prognostico in ordine al pericolo di fuga, che connota normativamente la procedura di consegna, ancorandolo ad elementi oggettivi, concreti e di univoca significazione.
La critica difensiva, per ciò che afferisce a tale specifico profilo, è poi aspecifica e rivalutativa e, quindi, non in grado di scalfire la saldezza dell’impugnato provvedimento; per tale ragione, tale porzione dell’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
- A difformi conclusioni deve pervenirsi, invece, quanto alla valutazione compiuta dalla Corte distrettuale riguardo alle [OMISSIS – condizioni sanitarie e psichiatriche del ricorrente] e, dunque, quanto all’incidenza delle stesse sulla adeguatezza della misura inframuraria in esecuzione.
Risulta per tabulas, sul punto, come si tratti di soggetto sottoposto, in Italia, a cure specifiche sin dal marzo 2026; ciò è attestato da [OMISSIS – dati relativi a ricoveri, cure e presa in carico sanitaria].
Il ricorrente risulta affetto da [OMISSIS – diagnosi psichiatriche e condizioni cliniche].
In data [OMISSIS], presso [OMISSIS], è stata inoltre riscontrata [OMISSIS – dato sanitario]; successivamente il ricorrente è stato nuovamente ricoverato presso [OMISSIS] per [OMISSIS – dato sanitario].
Ad ulteriore riprova delle precarie condizioni cliniche dell’arrestato, la difesa ha prodotto documentazione specialistica attestante [OMISSIS – dati sanitari e prescrizioni terapeutiche].
Ulteriore documentazione sanitaria ha altresì evidenziato [OMISSIS – dati relativi al rischio autolesivo e suicidario].
A ciò deve aggiungersi che il ricorrente è stato tratto in arresto – in esecuzione del già menzionato M.A.E. – mentre si trovava presso una struttura sanitaria [OMISSIS].
Con tali precise deduzioni difensive, la Corte territoriale ha mancato di confrontarsi in maniera compiuta e sostanziale, rifugiandosi nella sintetica e apodittica affermazione circa la adeguatezza – rispetto alle conclamate patologie di natura psichiatrica – delle terapie praticabili in ambiente carcerario.
Si concretizza, in tal modo, il dedotto difetto motivazionale, atteso che l’apparato argomentativo che sorregge l’ordinanza impugnata presenta un connotato fortemente assertivo e apparente.
Si ricorda, sul punto, che la motivazione apparente ricorre allorquando essa – pur se graficamente presente – risulti completamente disarmonica rispetto alle risultanze processuali, ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioni indimostrate, prive di un apprezzabile substrato contenutistico, o ancora di affermazioni costellate di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.
In altri termini, in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli una natura fittizia e inconsistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100).
- Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona per nuova valutazione – con piena libertà negli esiti – sul punto inerente alla dedotta situazione clinica del ricorrente.
Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Si dispone, a mezzo Cancelleria, l’esecuzione degli adempimenti dettati dall’art. 22 comma 5 legge 22 aprile 2005, n. 69.
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Ancona.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. ed all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 20 agosto 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2026.
