Extradition to Albania upheld: Italian court limited to a summary check of the evidence against the requested person

EAW
🇮🇹Italy→🇦🇱Albania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
03/07/2026
Decision number
34907/2026
Main ground
Serious indications of a crime
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The requested person, formerly sole director of a Tirana-based company, was sought by Albania on the basis of a pre-trial custody order for criminal association and money laundering. The charges relate to waste-treatment contracts allegedly obtained through collusion with ministerial officials, followed by fictitious invoicing and transfers of funds across several European countries. The appellant challenged the Court of Appeal's finding that the conditions for extradition were met. He argued that the assessment of the evidence was insufficient, that the time, place and his personal role were not specified, and that double criminality had been assessed only in the abstract. He also complained that the procedural bars on the predicate offences had not been checked and that the text of the Albanian provisions had not been annexed. The Court held that, under the 1957 European Convention on Extradition as supplemented by the 2007 Italy–Albania Agreement, Italian courts may only carry out a summary check that the documents are capable of showing evidence against the requested person, without re-assessing it. It further held that the Convention does not require any check on the prosecutability of the offences, and that the missing text of foreign law is not fatal where it can be reliably obtained from official open sources. The appeal was therefore dismissed.
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Extradition to Albania upheld: Italian court limited to a summary check of the evidence against the requested person, Italian Supreme Court, 3 July 2026, No 34907/2026, in Extradition Hub, extraditionhub.com/case-law/serious-indications-guilt-extradition-italy-albania-7-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

[OMISSIS], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Catania che ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la sua estradizione verso la Repubblica di Albania, ai fini dell’esecuzione della sentenza con la quale il Tribunale speciale di primo grado per la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana, di quello Stato, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti di associazione criminale e riciclaggio di proventi di reato o di attività criminale, puniti dagli artt. 287, 28/4, 333/a e 334 del codice penale albanese e corrispondenti ai delitti di cui agli artt. 416 e 648-bis del codice penale italiano.
Nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di amministratore unico della società “[OMISSIS]”, con sede a Tirana, interamente partecipata dalla società “[OMISSIS]” di Amsterdam (della quale egli deteneva il 30% delle quote), [OMISSIS] avrebbe preso parte ad una complessa attività criminale, consistita nella concessione alla “[OMISSIS]” dei lavori per la realizzazione di una discarica, di un inceneritore e di altre opere per il trattamento di rifiuti in Tirana, ottenuta mediante collusioni con il competente Ministro albanese ed alcuni dirigenti del Ministero, nonché nella acquisizione dei relativi corrispettivi mediante fatturazioni fittizie e nei successivi trasferimenti delle relative somme, anch’essi giustificati da fatturazioni fittizie, in conti correnti bancari accesi in diversi paesi europei ed intestati a varie società.

In particolare, [OMISSIS], nel suo ruolo di amministratore della “[OMISSIS]”, avrebbe operato per conto e sulla base delle indicazioni dei cittadini albanesi [OMISSIS] e [OMISSIS], effettivi gestori di quella e di altre società comunque coinvolte nella complessiva vicenda.

Il ricorso consta di sei motivi.
I) Violazione degli artt. 700, comma 1, e 705, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell’art. 13, Convenzione europea di estradizione del 1957.

Trattandosi di estradizione c.d. “processuale” e non disponendo diversamente la convenzione, deve trovare applicazione il citato art. 705, comma 1, che impone al giudice italiano di valutare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, vale a dire l’esistenza di valide ragioni, nella prospettiva dello Stato richiedente, per ritenere probabile la commissione del reato da parte dell’estradando. La Corte d’appello, invece, pur richiamando il principio, avrebbe omesso tale indagine, non risultando dalla motivazione la verifica della documentazione versata in atti, né l’indicazione dei passaggi della documentazione trasmessa dall’autorità albanese in cui sarebbero stati descritti i fatti oggetto d’addebito.

II) Violazione dell’art. 700, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., nonché dell’art. 12, comma 1, lett. b), Convenzione europea di estradizione del 1957.

La relazione sui fatti di causa e, per l’effetto, la sentenza impugnata, che acriticamente la richiama, non contengono l’indicazione, invece prevista da tali disposizioni, del tempo del commesso reato e del ruolo del consegnando: quegli atti, infatti, indicano quest’ultimo come amministratore della “[OMISSIS]” da agosto 2017 a marzo 2022, senza considerare che, da marzo 2019 a marzo 2022, egli ha ricoperto il ruolo esclusivamente di amministratore tecnico, privo di deleghe e di poteri dispositivi di natura finanziaria, non potendo perciò essergli ascritte eventuali transazioni illegali avvenute in tale periodo.

Inoltre, relazione albanese e sentenza impugnata non contengono nemmeno l’enunciazione, anch’essa prevista dalle suddette norme, del luogo di commissione del reato; e, infine, attribuiscono le condotte illecite alla società e non personalmente al ricorrente, facendo derivare la responsabilità di quest’ultimo dalla sola titolarità della carica di amministratore, senza indicare nessun comportamento specifico da lui tenuto.

III) Contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui la falsità materiale della firma del ricorrente in calce ad un contratto di subappalto stipulato dalla “[OMISSIS]”, accertata dalla stessa autorità albanese, è stata considerata in sentenza come elemento a carico, anziché dimostrativo della estraneità di costui alle opache vicende societarie e della conseguente necessità, da parte degli effettivi gestori della società, di aggirarne la volontà.

IV) Vizi cumulativi di motivazione, in relazione alle circostanze addotte dal [OMISSIS] nell’interrogatorio reso nell’àmbito delle indagini, a sostegno della sua estraneità alle attività finanziarie della società a partire da marzo del 2019.

La Corte d’appello avrebbe anche potuto ritenere inattendibili od irrilevanti tali dichiarazioni, ma, comunque, era tenuta a darne una spiegazione, che, invece, mancherebbe completamente in sentenza. In particolare, quegli ha affermato di non avere il potere di operare per la società “[OMISSIS]” in Turchia e, in effetti, mancherebbe qualsiasi indicazione di operazioni da lui compiute sul conto turco di tale società.

V) Violazione dell’art. 13, secondo comma, cod. pen., e 2, comma 1, Convenzione europea di estradizione del 1957.

La verifica del requisito della doppia incriminazione delle condotte negli ordinamenti degli Stati interessati dalla procedura estradizionale sarebbe stata eseguita soltanto in astratto e non con riferimento alla specifica condotta ascritta al [OMISSIS], non risultando descritti suoi comportamenti qualificabili come contributi all’ipotizzata associazione criminale.

Inoltre, non è stata verificata l’eventuale improcedibilità, nello Stato richiedente, dei “delitti-presupposto” del riciclaggio.

VI) Violazione dell’art. 700, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nonché dell’art. 12, comma 1, lett. c), Convenzione europea di estradizione del 1957, nella parte in cui impongono l’allegazione alla domanda di estradizione del testo delle disposizioni di legge estere applicabili.

Ciò non è avvenuto e, dunque, l’autorità italiana non sarebbe stata in condizione di apprezzare i presupposti per la consegna (elementi costitutivi dei reati, relative sanzioni, doppia incriminazione, procedibilità, vigenza delle norme ratione temporis). Né può considerarsi equivalente la semplice indicazione dei relativi articoli di legge.

Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché, seppur da diversi angoli visuali, censurano tutti la valutazione di gravità indiziaria compiuta dal giudice di merito e presentano tutti il medesimo limite: quello, cioè, di postulare una rivalutazione del quadro indiziario, che al giudice italiano, però, non è consentita.
A norma dell’art. XVIII, comma 1, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, siglato a Tirana il 3 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge del 14 giugno 2011, n. 97, i due Stati si impegnano a consegnarsi reciprocamente i propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, secondo le norme e le condizioni determinate dalla Convenzione europea di estradizione. Trovano, dunque, applicazione le regole di tale strumento convenzionale, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, l’autorità giudiziaria italiana deve limitarsi ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (costante la giurisprudenza di questa Corte in tal senso: oltre a Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810, richiamata dalla sentenza impugnata, vds. pure Sez. 6, n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648, nonché, da ultimo, Sez. 6, n. 14935 del 09/04/2026, Goradze, non mass.).

È sufficiente rilevare, allora, che la sentenza impugnata richiama in sintesi gli aspetti essenziali di una vicenda assai complessa, che è minuziosamente descritta nella relazione allegata alla domanda di estradizione e, ancor più in dettaglio, nella relazione della Procura albanese, allegata dalla stessa difesa al ricorso. In particolare, ivi si rinvengono riferimenti di tempo e di luogo sufficientemente precisi, mentre l’assenza di poteri di disposizione finanziaria, da parte del ricorrente, dall’anno 2019 in poi costituisce una sua semplice allegazione difensiva: la quale, non soltanto non è sorretta da elementi probatori concludenti, ma soprattutto non risulta idonea a determinare quella obiettiva ed incontrovertibile inconsistenza del quadro indiziario a cui si deve fermare il sindacato del giudice dell’estradizione, non foss’altro perché tale protesta di estraneità è riferita solamente ad una parte del periodo interessato dalle vicende delittuose per cui procede l’autorità albanese. Ed egualmente dicasi – con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso – per la falsificazione della firma del ricorrente, trattandosi di fatto riguardante solamente uno dei tanti atti riferibili alla società, ma soprattutto di valenza ambivalente, ben potendo essere inteso anche come dimostrativo del ruolo di [OMISSIS] quale consapevole “testa di legno” dei due amministratori di fatto albanesi.

Non ha fondamento il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta il requisito della doppia incriminabilità, siccome il consegnando, in concreto, non avrebbe tenuto condotte integranti un contributo alla vita od al rafforzamento dell’associazione criminale.
In realtà, l’incontroverso suo ruolo di amministratore di una società coinvolta a pieno titolo in un’operazione criminale così articolata è più che sufficiente per ravvisare un quadro di gravità indiziaria a suo carico, quale consapevole concorrente nella complessiva operazione criminale organizzata. Inoltre, anche secondo la prospettazione difensiva, egli, almeno fino al 2019, ha esercitato in modo effettivo quel suo ruolo, compiendo i relativi atti di amministrazione della società: e nemmeno la sua difesa adduce che egli fosse ignaro della reale situazione sottostante.

Quanto, poi, alla procedibilità per i “reati-presupposto”, è sufficiente rammentare che la Convenzione europea di estradizione non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle parti contraenti (Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, Svizzero, Rv. 278456).

La questione riguardante l’omessa allegazione alla domanda di estradizione del testo delle norme estere applicabili, oggetto del sesto motivo di ricorso, non ha fondamento.
Va anzitutto rilevato che, nella domanda inoltrata dall’autorità albanese nella propria lingua, il testo delle norme applicabili è presente ed altresì che, di tale presenza, si dà atto nella relativa traduzione in italiano, sebbene poi non si rinvenga, nel fascicolo trasmesso a questa Corte, il testo tradotto.

Al di là di questo, tuttavia, lo scopo della relativa previsione, come emerge dalla complessiva lettura dell’art. 12 e del successivo art. 13 della Convenzione europea di estradizione, è quello di offrire allo Stato richiesto della consegna le informazioni necessarie ad una compiuta delibazione dei presupposti per la relativa decisione. Questo comporta che il contenuto della richiesta dev’essere inequivoco, ma ciò non significa che debba necessariamente essere anche esplicito, qualora il dato mancante sia comunque evincibile, senza margine d’errore, dalle ulteriori informazioni in essa contenute.

Nello specifico, allora, l’informazione mancante – il testo, cioè, della legge albanese – costituisce un dato oggettivo e ricavabile dalla consultazione dell’atto normativo, resa agevole dalla possibilità di accesso per via telematica a fonti ufficiali c.d. “aperte”, della quale non può non tenere conto la necessaria interpretazione in chiave assiologica e finalistica del testo della Convenzione.

Né, peraltro, l’interessato ha addotto, in relazione alla sua specifica posizione, alcun elemento idoneo anche soltanto a revocare in dubbio l’esistenza, sulla base della legislazione albanese, dei presupposti normativi per dar corso all’estradizione.

Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con conseguente condanna del suo proponente a farsi carico delle relative spese (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.