EAW and assessment of precautionary measures in case of repeated requests for house arrest

EAW
🇮🇹Italy🇧🇪Belgium
Decision on precautionary measure
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
26/11/2024
Decision number
2854/2024
Main ground
Flight risk
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Where multiple applications for house arrest are filed within a short timeframe, the Court of Appeal may legitimately reject the subsequent requests by referring to the reasoning already set out in previous decisions, provided that no new and relevant elements have been introduced. In such circumstances, defence arguments relating to the requested person’s personal or professional situation, or to their ties with the national territory, may be deemed insufficient to alter the prior assessment of custodial needs—especially where the Court has already highlighted a concrete risk of absconding or the existence of transnational support networks making alternative measures inadequate.
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EAW and assessment of precautionary measures in case of repeated requests for house arrest, Italian Supreme Court, 26 November 2024, No 2854/2024, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-repeated-house-arrest-requests-unchanged-custodial-needs-italy-belgium-11-2024
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato la istanza con la quale è stata richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere applicata a Ce.Ma., nell’ambito di procedura di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria del Belgio, con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ce.Ma. deducendo con unico motivo erronea applicazione dell’art. 9 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 274, lett. b) e 275 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alle allegazioni difensive.

La Corte di appello non ha fornito alcun elemento concreto al quale ancorare la sussistenza del pericolo di fuga del ricorrente, omettendo di confrontarsi con la documentazione difensiva che prova la esistenza di un concreto progetto imprenditoriale del Ce.Ma. in territorio italiano, in cui egli stesso è radicato. Quanto agli spostamenti tra Italia e Albania, sono stati dettati unicamente dalla circostanza che il visto che veniva di volta in volta rilasciato al Ce.Ma. dall’Albania aveva una durata limitata di tre mesi, con l’ovvia conseguenza di un “obbligato” rientro allo scadere di siffatto periodo. Il radicamento in Italia del Ce.Ma., del resto, è provato dal fatto che – una volta ottenuto un visto con validità annuale – non si è mai più recato nel suo paese di origine e risulta anche provato che la stessa famiglia del Ce.Ma. è radicata in Italia.

Quanto al riferimento agli spostamenti in Belgio, questi sono soltanto paventati ed è stato provato che il Ce.Ma. non si sia recato in Belgio negli ultimi anni.

Cosicché la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga è solo apoditticamente affermata.

Quanto alla adeguatezza e proporzionalità della massima misura custodiate è giustificata con mere clausole di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite.

2. Invero, in tema di mandato di arresto europeo, l’unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l’inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418).

3. Nella specie, il ricorrente censura inammissibilmente le ragioni espresse dal provvedimento impugnato che, sul rilievo della reiterazione della istanza a pochi giorni dal rigetto di analoga istanza da parte della Corte, ha ritenuto inincidenti sulle esigenze cautelari, già ampiamente rappresentate nei precedenti provvedimenti, le allegazioni difensive volte a evidenziare il successo professionale del ricorrente e il suo legame con l’Italia, giustificando – in ragione dei punti di appoggio dello stesso ricorrente in plurimi Paesi – la insostituibilità della misura inframuraria.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2025.