EAW issued for the purposes of prosecution and refusal ground based on social integration

EAW
🇮🇹Italy🇸🇰Slovakia
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
06/05/2026
Decision number
16480/2026
Main ground
Principle of proportionality
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Where a European Arrest Warrant has been issued for the purposes of prosecution — and not merely to carry out investigative activities — the need identified by the judicial authority of the issuing State cannot be satisfied through a mere occasional videoconference connection. Furthermore, in relation to this type of EAW, unlike the “executive” EAW governed by Article 18-bis(2) of Law No. 69 of 2005, paragraph 1 of that provision does not permit refusal of surrender on the basis of the requested person’s so-called “social integration” (“radicamento”) in Italy. Rather, Article 19(2) of the same law provides, as an alternative safeguard, only the possibility of making surrender conditional upon the person being returned to Italy, following the conclusion of the foreign proceedings and in the event of conviction, for the enforcement of the sentence imposed.
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EAW issued for the purposes of prosecution and refusal ground based on social integration, Italian Supreme Court, 6 May 2026, No 16480/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-criminal-proceedings-ground-based-social-integration-italy-slovakia-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino ucraino OMISSIS alla Repubblica Slovacca, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso il 5 giugno 2025 dal Tribunale municipale di Bratislava di quello Stato, che procede nei suoi confronti per il reato di appropriazione indebita.
Impugna la sentenza il consegnando, con atto del proprio difensore, adducendo che essa violi gli artt. 1 e 6, comma 1, lett. c), legge n. 69 del 2005.
2.1. Rappresenta, a tal fine, che mancherebbe la sottoscrizione del provvedimento cautelare, ma soprattutto che non sono state chiarite la fase in cui versa il procedimento, le ragioni del mandato e l’attività procedimentale cui esso sarebbe preordinato, se, cioè, esso sia funzionale ad esigenze processuali, istruttorie o semplicemente investigative: nel qual caso, potendo queste ultime essere efficacemente soddisfatte anche con altri strumenti di collaborazione, come l’ordine europeo d’indagine, il mandato d’arresto non sarebbe proporzionato e non potrebbe, perciò, darsi ad esso esecuzione (si cita, a sostegno, giurisprudenza di questa Corte).

2.2. Deduce, inoltre, che risiede stabilmente in Italia da oltre dieci anni e che l’eventuale esigenza della sua partecipazione al processo dinanzi all’autorità giudiziaria slovacca potrebbe essere assicurata mediante videoconferenza.

2.3. Denuncia, infine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, nella parte in cui, per il caso di persona residente o dimorante in via continuativa in Italia da almeno cinque anni, prevede la possibilità di rifiutare la consegna soltanto in caso di mandato d’arresto funzionale all’esecuzione di una sentenza esecutiva e non anche per quello c.d. “processuale”, finalizzato, cioè, all’esercizio di un’azione giudiziaria penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso presentato nell’interesse di OMISSIS sia inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi dedotti.

La censura relativa al difetto di sottoscrizione risulta di difficile comprensione, non essendo stato chiarito se sia riferita al mandato d’arresto od al provvedimento interno dello Stato richiedente posto a suo fondamento.

In ogni caso, è sufficiente osservare, per un verso, che dubbi sulla provenienza del mandato non vengono affacciati neppure dal ricorrente; e che, per l’altro, il mandato d’arresto europeo è autosufficiente e non occorre che ad esso venga allegato il sottostante atto nazionale, sottoscritto da un giudice e fondato su gravi indizi di colpevolezza (come invece prevedeva l’art. 6, legge n. 69 del 2005, prima di essere riformato nel testo attualmente vigente dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10).

Manca di qualsiasi fondamento, poi, la doglianza riguardante la mancata indicazione della fase del procedimento slovacco e, in sintesi, delle ragioni del mandato d’arresto, con la conseguente violazione del principio di proporzionalità, per cui tale strumento non può essere utilizzato per esigenze puramente investigative, che potrebbero essere assicurate anche mediante l’ordine europeo d’indagine od altri strumenti non coercitivi.
In sentenza, in verità, si legge a chiare lettere che il mandato è stato emesso al fine di procedere alla notifica a OMISSIS di un decreto penale di condanna, che non è divenuto definitivo proprio perché, per l’assenza di costui dal territorio di quello Stato, non è stato possibile eseguirne la notifica. È, dunque, corretta l’affermazione della Corte d’appello per cui quello in esame è un mandato emesso al fine dell’esercizio di un’azione giudiziaria in materia penale e non allo scopo di compiere un’attività semplicemente investigativa: il che esclude la possibilità di soddisfare l’esigenza rappresentata dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente mediante l’effettuazione di un mero occasionale collegamento in videoconferenza.

Per tal specie di mandato d’arresto europeo, a differenza di quanto previsto per quello “esecutivo” dall’art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, il comma 1 di tale disposizione di legge non consente di rifiutare la consegna in caso di c.d. “radicamento” in Italia del soggetto richiesto, prevedendo, invece, la stessa legge, al successivo art. 19, comma 2, quale garanzia alternativa, solamente la possibilità di subordinare la consegna alla condizione che, all’esito del processo all’estero, in caso di condanna, il soggetto venga rinviato in Italia per l’esecuzione della pena inflittagli.

L’eccezione d’incostituzionalità dell’appena citato art. 18-bis, comma 2, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Anzitutto, perché è generica, non avendo il ricorrente nemmeno espressamente indicato il parametro costituzionale di riferimento, limitandosi ad evocare una generica disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di mandato “esecutivo”.

In secondo luogo, perché è manifestamente infondata. L’art. 18-bis, comma 2, replica pressoché alla lettera la disposizione dell’art. 4, n. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato d’arresto europeo, e agli Stati membri è precluso condizionare l’attuazione del diritto dell’Unione, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, al rispetto di standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (Corte costituzionale, sentenza n. 216 del 2021, che richiama CGUE, sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Fransson, par. 29, e sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni, par. 60).

Inoltre, la possibilità, riconosciuta allo Stato di esecuzione di un mandato “processuale”, di imporre la temporaneità della consegna e l’esclusiva strumentalità di essa alla celebrazione di un giudizio penale nell’effettivo e personale contraddittorio con l’accusato (art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, che replica anch’esso nel diritto interno la relativa disposizione della decisione quadro, contenuta all’art. 5, par. 3) fa sì che la complessiva disciplina non risulti lesiva dei diritti fondamentali dell’individuo, rappresentando, piuttosto, un ragionevole punto di equilibrio tra gli stessi (libertà personale, tutela dei legami familiari e personali, difesa in un processo penale) e la contrapposta potestà punitiva dello Stato richiedente, anch’essa posta a tutela di diritti fondamentali collettivi (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico).

Infine, non è possibile ravvisare alcuna irragionevole disparità di trattamento di situazioni simili, ma piuttosto una diversità di disposizioni specifiche simmetriche, volta ad armonizzare la disciplina normativa di fattispecie differenti, in modo da garantire, in entrambi i casi, la tutela delle anzidette esigenze contrapposte: nel mandato “esecutivo”, cioè, subordinando il rifiuto della consegna all’impegno che la condanna sia eseguita in Italia; in quello “processuale”, subordinando, invece, la consegna – e non il suo rifiuto – al rinvio in Italia per l’esecuzione della condanna.

Non conduce a differenti conclusioni la circostanza che, in base alla documentazione trasmessa dal difensore con pec del 4 maggio 2026, la sentenza posta dall’autorità giudiziaria slovacca a base del mandato di arresto processuale in argomento, sia stata notificata nelle more all’odierno ricorrente.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
Alla cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 06/05/2026