Extradition to Peru: inadequate assessment of detention conditions and risk of inhuman or degrading treatment
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare l’estradizione della cittadina peruviana [OMISSIS] alle autorità del suo Paese, che procedono nei suoi confronti per il delitto di traffico di stupefacenti di cui all’art. 296 cod. pen. peruviano e con l’accusa di avere detenuto a fini di esportazione kg. 4,513 di cocaina, che la stessa avrebbe spedito a mezzo posta negli Stati Uniti d’America a un non meglio indicato destinatario.
La Corte ha adottato la decisione dopo avere dichiarato l’inesistenza di cause ostative alla consegna e preso atto del rigetto da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo della richiesta di protezione internazionale presentata dall’estradanda.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessata, che formula un unico, per quanto composito, motivo di censura con cui lamenta la violazione degli artt. 705 e 698 cod. proc. pen. nonché dell’art. 4 del Trattato di estradizione Italia – Perù del 24 novembre 1994, ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135 in relazione al concreto pericolo di venire sottoposta a trattamenti inumani e degradanti oltre che vizi congiunti di motivazione.
Sostiene, infatti, la difesa che sebbene la Corte di Appello abbia stabilito, nell’accordare l’estradizione, che non sussiste motivo per ritenere che la ricorrente sarà sottoposta in Perù ad atti persecutori o discriminatori (…) ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, il rapporto 2023 – 2024 di Amnesty International evidenzia come le autorità peruviane abbiano indebolito istituzioni quali il Pubblico Ministero, la Corte costituzionale, l’Ufficio del difensore civico e la Commissione Nazionale della Giustizia, concretizzandosi per effetto di tali azioni combinate concrete minacce per i diritti umani, essendo stato, altresì, accertato che esercito e polizia del Perù hanno usato illegalmente la forza e in modo indiscriminato le armi nei confronti dei civili, rispondendo alle proteste mediante uso eccessivo della forza.
Il rapporto sui diritti umani in tale Paese redatto nel 2023 negli USA ha anche accertato la negazione di un giusto processo pubblico a causa di atteggiamenti della magistratura ispirati non sempre ad indipendenza così come ha evidenziato il sovraffollamento delle carceri (91.000 detenuti a fronte di una capacità massima di 41.000 posti), le condizioni critiche dei servizi igienici nelle strutture penitenziarie e il disagevole accesso dei detenuti ai trattamenti sanitari.
A questo si aggiunge uno stato di diffusa corruzione sia in ambito giudiziario sia nelle forze di polizia, che unitamente alle sopra indicate situazioni, integrano una condizione ostativa all’estradizione di cui all’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte di Appello territoriale, continua la difesa, ha omesso di svolgere qualsiasi verifica, non prendendo in considerazione la situazione generale dello Stato richiedente.
Eppure nella memoria depositata, la difesa aveva rappresentato come nel Rapporto sulla sicurezza del Perù del 21 giugno 2024 redatto dall’Ambasciata Italiana venisse rilevato il “costante e generalizzato incremento della criminalità e della presenza di narcoterroristi in ampie zone dell’entroterra” oltre al “deterioramento della situazione generale di sicurezza” del Paese, come dimostrato anche dall’avvio di numerosi procedimenti penali nei confronti di ex Presidenti della Repubblica (almeno cinque) e loro familiari per gravi reati andanti dalla corruzione e dal riciclaggio passando per l’arricchimento indebito fino alla partecipazione ad associazione criminale ed al tentato colpo di Stato.
Quanto alla situazione personale dell’estradanda, si fa rilevare che dalla documentazione in atti risulta che la contestazione mossa nei suoi confronti riguarda un quantitativo di sostanza stupefacente assai inferiore (kg. 1,203, pag. 8 e 244 rich. estr.) di quello riportato in sentenza, a dimostrazione anche di una errata ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Appello.
La particolare tipologia del reato contestato assume, infatti, rilievo pregnante in un Paese come il Perù dove il traffico illecito si sviluppa giornalmente in quantità assai rilevanti e dove è stato accertata la diffusione di elevati livelli di corruzione e di comportamenti illeciti anche tra il personale delle istituzioni governative e giudiziarie nonché delle forze di polizia, da cui il grave rischio che correrebbe l’incolumità dell’estradanda in caso di rivelazione dell’identità di altri soggetti coinvolti, atteso il possibile coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di ambienti istituzionali.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La difesa dell’estradanda ha posto particolare rilievo sui possibili trattamenti inumani e degradanti cui la stessa potrebbe essere sottoposta in caso di consegna, quali conseguenze dell’indebolimento strutturale dei presidi di sistema che interventi legislativi e amministrativi e atteggiamenti dell’autorità giudiziaria peruviana hanno recentemente provocato.
A tal fine, oltre alle tempestive allegazioni svolte per l’udienza di discussione della domanda estradizionale, ha anche prodotto una memoria aggiuntiva facente riferimento a fonti qualificate nazionali (rapporto dell’Ambasciata italiana sulla situazione della sicurezza in Perù del giugno 2024) e internazionali (Rapporto 2023 – 2024 di Amnesty International molto critico sulle condizioni generali del Paese benché privo di specifico paragrafo dedicato alla situazione penitenziaria, Rapporto sui diritti umani e sulla situazione carceraria peruviana redatto dagli Stati Uniti d’America nel 2023) senza in realtà ottenere risposta da parte della Corte territoriale.
Si tratta di deduzioni difensive che posseggono un carattere di pregnante specificità in relazione all’oggetto del giudizio formulato dalla Corte di Appello, la cui mancata considerazione – evidenziata dalle laconiche e tautologiche argomentazioni svolte a pag. 2 della sentenza impugnata – costituisce violazione del principio devolutivo di cui all’artt. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Vale ricordare che questa Corte di cassazione ha affermato talora il principio che in tema di estradizione per l’estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di Appello, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l’estradando, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione Europea di estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567).
Ne consegue che ancora più stringente si prospetta alla Corte territoriale l’imperativo di procedere alle necessarie verifiche e interlocuzioni allorquando la questione sia stata posta dalla difesa dell’estradando in termini di sufficiente concretezza.
Con riferimento ala Repubblica del Perù giova, anzi, ancora ricordare che ai fini dell’accertamento della condizione ostativa di cui all’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., l’esistenza di un trattato bilaterale (quale quello esistente tra Italia e Perù) costituisce solo una presunzione semplice di riconoscimento della reciproca affidabilità dei due sistemi, ma non preclude alla Corte di Appello la verifica in concreto delle condizioni di detenzione nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 1242 del 18/12/2019, dep. 2020, Ortiz Rivera, Rv. 278097 in fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di estradizione verso il Perù, emessa senza attendere la risposta alla richiesta di informazioni sulle condizioni carcerarie ivi esistenti, formulata sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa).
Alla carenza di motivazione e di acquisizione delle informazioni indicate dovrà porre rimedio altra sezione della Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati, previo annullamento della pronuncia impugnata, per rinnovato giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Manda per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2025.
Depositata in cancelleria il 24 marzo 2025.
