EAW: alleged lack of jurisdiction of the national Public Prosecutor in favour of EPPO (European Public Prosecutor’s Office) is not a ground for refusal of surrender
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria tedesca di [OMISSIS], destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.) processuale emesso dal Tribunale di Monaco per il reato di mancato versamento di Iva per un totale di 11 ipotesi, per il quale ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in ragione dell’elevato pericolo di fuga, soprattutto per contatti e relazioni negli Emirati Arabi Uniti e l’assenza di legami in Italia, e ha respinto tutte le questioni poste dalla difesa (incompetenza dell’autorità che ha richiesto l’emissione del mandato di arresto europeo, attribuibile solo ad EPPO, assenza di doppia punibilità, sperequazione del trattamento sanzionatorio in Germania, sussistenza della gravità indiziaria).
Avverso la sentenza propone ricorso, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito articolati.
2.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 1, comma 3, l. n. 69 del 2005, in relazione all’art. 3, paragrafo due, lettera D della direttiva 2017/1371/UE, in riferimento all’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione della competenza esclusiva del pubblico ministero europeo (EPPO), attesa la materia oggetto del procedimento penale – acquisto e cessione triangolata di prodotti petroliferi tra diversi paesi dell’Unione europea con evasione dell’Iva – di sua spettanza così da escludere validità alla richiesta di emissione del mandato di arresto europeo da parte del pubblico ministero ordinario tedesco perché proveniente da organo giudiziario incompetente sia per la natura dell’illecito che per l’importo, così da determinare la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità e di natura cogente, in relazione alla tutela dell’ordine pubblico nei termini sanciti da Sez. U, n. 26798 del 28 giugno 2005, che si riverbera sulla decisione oggetto di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge degli artt. 8 e 17 in riferimento all’art. 2 della l. n. 69 del 2005, in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto che dagli atti inviati dall’autorità giudiziaria tedesca risulti che la sottrazione al pagamento delle imposte in addebito si è consumata in un periodo nel quale [OMISSIS] non rivestiva più la carica di amministratore della società xxx cosicché, pur sussistendo la norma interna che esclude il controllo dell’autorità giudiziaria italiana circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, devono prevalere i principi sanciti dagli artt. 5 e 6 della CEDU che impongono al giudice la verifica del quadro accusatorio affinché la richiesta possa dirsi giustificata.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005, che stabilisce un’eccezione al principio indicato dal comma 1 proprio in relazione ai reati tributari, in quanto la sentenza impugnata non ha considerato, anche eventualmente con ulteriori accertamenti, che [OMISSIS] ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle entrate di Germania per il pagamento rateale del debito tributario, circostanza di fatto rilevante in quanto determinerebbe nell’ordinamento italiano la non punibilità ai sensi dell’art. 10-ter d. lgs. n. 74 del 2000.
2.4. Con l’ultimo motivo chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005 per violazione dell’art. 3 della Costituzione in ragione della sperequazione sanzionatoria prevista per i reati tributari tra l’ordinamento tedesco, che stabilisce anche l’applicazione di misure cautelari coercitive, e quello italiano in ordine alla medesima condotta delittuosa.
In subordine chiede che, in relazione a detto profilo, venga proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in quanto il delitto attiene ad un’imposta lesiva degli interessi dell’Unione Europea, cosicché non può essere consentito ai singoli Stati di prevedere sanzioni penali differenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene questa Corte che il ricorso presentato nell’interesse di [OMISSIS] vada rigettato.
Il primo motivo di ricorso, concernente una asserita violazione di legge per l’incompetenza del pubblico ministero ordinario a richiedere la consegna del ricorrente con mandato di arresto europeo, competenza che spetterebbe al procuratore europeo delegato, è infondato.
2.1. La competenza della Procura europea (da ora in poi EPPO) è delineata dall’art. 22, par. 1, del Regolamento istitutivo 2017/1939 del 12 ottobre 2017, sulla base del richiamo alla Direttiva cosiddetta Pif 2017/1371/UE del 5 luglio 2017, recepita dal nostro ordinamento con il d. lgs. 14 luglio 2020, n. 75, avente ad oggetto reati lesivi degli interessi finanziari ovverosia condotte relative ad entrate, spese, beni coperti o acquisti dovuti in virtù dei bilanci dell’Unione Europea, a prescindere dalla qualificazione giuridica conferita sul piano interno dal legislatore nazionale in sede di attuazione.
Si tratta, peraltro, di una competenza non esclusiva poiché in relazione ai reati attribuiti ai suoi poteri di indagine, sussiste sempre la potestà concorrente delle autorità giudiziarie nazionali.
La competenza EPPO scatta solo se i reati previsti dalla direttiva Pif siano commessi nel territorio di due o più Stati membri e se da essi derivi un danno di almeno 10 milioni di euro (art. 22) e ove il danno sia inferiore EPPO sarà ugualmente competente a condizione che il caso abbia avuto comunque una ripercussione a livello di Unione.
In sostanza, la competenza EPPO esiste allorché un caso assuma natura e portata transnazionali, coinvolga un’organizzazione criminale o lo specifico reato costituisca una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione Europea o la reputazione delle sue istituzioni e la fiducia dei cittadini (considerando 59).
In linea generale: a) la competenza di EPPO è concorrente rispetto a quelle delle autorità nazionali (art. 25) e si basa sul principio di leale cooperazione in ordine all’aiuto e alle reciproche informazioni (le autorità nazionali sono invitate ad informare senza ritardo EPPO in caso di reati di sua competenza) al fine di contrastare in modo efficace condotte che possono integrare reati di sua competenza; b) le autorità nazionali si devono astenere dall’esercitare la loro competenza qualora EPPO decida di iniziare direttamente le indagini o eserciti il proprio potere di avocazione (art. 25, par. 1).
Resta esclusa la competenza di EPPO per i reati in materia di imposte dirette nazionali e per quelle che vi risultino connessi in quanto affidati, in via esclusiva, alle autorità dei singoli Stati membri (art. 22.4).
Dal Considerando 15 del Regolamento emerge come sia lasciata “impregiudicata” la operatività delle disposizioni del sistema nazionale di ogni Stato membro in ordine al modo in cui vengono organizzate le indagini penali anche in relazione ai reati di competenza del solo EPPO.
2.2. Alla luce di questa ricostruzione in ordine all’area della competenza per materia spettante ad EPPO, la sentenza impugnata, con argomenti logicamente e giuridicamente corretti ha ritenuto che la questione sollevata dalla difesa fosse priva di pregio in quanto a [OMISSIS] è stata contestato il mancato versamento dell’Iva, cioè un reato che formalmente non rientra tra le fattispecie elencate dall’art. 3, lett. d), della Direttiva PIF in assenza dei presupposti della fraudolenza e della commissione transfrontalieria.
Infatti, il delitto è stato commesso da una società (xxx) di diritto austriaco che operava con partita Iva tedesca e cedeva i prodotti commerciali con sistema dropshipping a clienti nazionali (pag. 7), così da escludersi in radice qualsiasi competenza di EPPO.
2.3. Si aggiunga che nel presente procedimento non risulta che siano stati sollevati dalla difesa conflitti di competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali competenti – cioè tra la Procura europea e i pubblici ministeri tedeschi che stanno svolgendo le indagini -, sicché il motivo posto a fondamento del ricorso risulta aspecifico nella parte in cui non indica quale sia l’interesse del ricorrente a sollevare in questa sede la nullità di una norma processuale penale vigente nell’ordinamento di altro Paese per l’ipotizzata, e non dimostrata, violazione della competenza tra autorità deputate allo svolgimento delle indagini.
Peraltro, la l. n. 69 del 2005 non prevede che la mancata osservanza di talune specifiche disposizioni previste dall’ordinamento processuale dello Stato richiedente, prospettata come causa dell’invalidità del provvedimento giudiziario adottato in quel diverso Stato membro dell’UE (sub specie di eventuale difetto di competenza del pubblico ministero tedesco che ha svolto le indagini utili all’emissione del provvedimento), possa inficiare il m.a.e., la relativa richiesta di consegna ed il provvedimento coercitivo sottostante che rimane pienamente esecutivo, ovvero possa costituire tout court per l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto una causa di rifiuto della consegna.
2.4. Tale autorità, infatti, potrebbe considerare una violazione di una disposizione processuale vigente nello Stato di emissione del m.a.e. solamente nei limiti in cui l’art. 2 l. n. 69/2005 stabilisce che «L’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione», dal TUE o dalla CEDU. Situazione che non è stata prospettata nel ricorso oggi in esame e che, comunque, non è riconoscibile nella fattispecie considerata (in senso conforme, con riferimento alla tassatività dei motivi di rifiuto dell’esecuzione del m.a.e., v. Sez. 6, n. 19671 del 21/05/2025, Sarov, Rv. 288142 – 01).
La questione processuale de qua potrebbe, al più, essere posta dal consegnando dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente in quanto, in base all’art. 1, comma 3, l. 69/2005, la Corte di appello italiana è tenuta solo a verificare che «il mandato di arresto europeo provenga da un’autorità giudiziaria» di altro Stato dell’UE, che nella specie è il Tribunale di Monaco (e non il pubblico ministero che ha svolto le indagini): cosicché l’asserita mancata osservanza di una regola di riparto delle attribuzioni tra il pubblico ministero ordinario e quello di EPPO non soltanto non costituisce violazione di una norma posta a tutela di un principio di ordine pubblico vigente nel nostro ordinamento giuridico, ma è del tutto estranea allo Stato richiesto e soprattutto a questa Corte cui non spetta dirimere il tema della competenza tra autorità inquirenti straniere.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte manifestamente infondati e in parte aspecifici.
3.1. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che, a seguito delle modifiche apportate in tema di mandato di arresto europeo dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 è stata sottratta al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine alla gravità indiziaria e alla fondatezza dell’accusa.
Ne consegue che l’attuale formulazione della norma richiede esclusivamente che il provvedimento contenga i requisiti descrittivi indicati dall’art. 6 comma 1, lett. e), l. n. 69 del 2005, (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 – 01) per rispondere al principio del reciproco affidamento tra Stati e all’autonomia della valutazione di quello richiedente in ordine ai presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento su cui si fonda la consegna.
3.2. Alla luce di questo quadro giuridico non assumono alcun rilievo le generiche censure difensive volte soltanto a sollecitare verifiche estranee al giudice della consegna quali l’accertamento della sussistenza dei presupposti del reato, la rateizzazione del debito tributario con l’Agenzia delle entrate di Germania; la gravosità della pena prevista per il medesimo reato dall’ordinamento tedesco.
3.2.1. La Corte di appello si è doverosamente limitata allo scrutinio che le spetta in questa fase descrivendo, in modo puntuale, la condotta oggetto del mandato di arresto europeo (pagg. 4-5), tale da comprovare il coinvolgimento di [OMISSIS] nelle attività illecite di mancato versamento di Iva in via professionale, quale amministratore di fatto della società xxx, poi fallita, alla luce dell’ampia documentazione acquisita nel corso delle indagini, così da ritenere il reato sussumibile, secondo la sentenza impugnata, entro la fattispecie di cui all’art. 10-ter d. Lgs. n. 74 del 2000.
3.2.2. Nessuna valenza è stata correttamente attribuita, dalla sentenza impugnata, all’accordo tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate tedesca per il pagamento rateale dell’ingentissimo debito IVA accumulato dalla società menzionata: accordo che astrattamente avrebbe potuto far venire meno il requisito della doppia incriminabilità, peraltro “attenuata” nella disciplina del m.a.e., – come si avrà modo di chiarire nel prosieguo – dall’inserimento del reato nel catalogo di quelli per i quali è prevista la consegna obbligatoria.
Infatti, dalla relazione allegata al mandato di arresto europeo, è risultato che non vi è alcuna rateazione in atto in quanto il pagamento concordato tra le parti «non è sufficiente per ridurre in modo sostenibile il debito dell’Iva», né emergono prospettive di estinzione in ragione dell’intervenuto fallimento della società (pag. 9), così da far venire meno l’ipotizzata causa di non punibilità o di estinzione del reato, prevista nel nostro ordinamento, la cui valutazione, peraltro, non può essere svolta dal giudice dello Stato richiesto, ma soltanto da quello richiedente la consegna.
3.2.3. In ordine, infine, all’asserita violazione dell’art. 7, comma 2, d. lgs. n. 69 del 2005 per il diverso regime sanzionatorio previsto per i reati tributari dai due ordinamenti, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto, con cui il ricorso non si confronta, e che il Collegio ribadisce, secondo il quale «In tema di mandato di arresto europeo, la condizione della doppia incriminabilità risulta espressamente mitigata, con riferimento alla materia delle tasse e delle imposte, dalla previsione dell’art. 7, comma secondo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto non si richiede una perfetta sovrapponibilità tra la fattispecie prevista dall’ordinamento estero e quella contemplata dall’ordinamento italiano, ma solo che esse risultino analogicamente assimilabili, sicché, in relazione ai reati tributari, non è ostativo alla consegna il mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana in relazione ad una fattispecie comunque prevista come reato dall’ordinamento interno» (Sez. 6, n. 51014 del 30/10/2019, Distefano, Rv. 277444).
3.2.4. Da ciò consegue che, all’evidenza, la maggiore severità dall’ordinamento tedesco nella punizione dei reati tributari di per sé non costituisce motivo né per ritenere costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 2, l. n. 69 del 2005, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, né per formulare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE: nel rispetto dei canoni fissati dall’innanzi richiamato art. 2 l. 69/2005, è possibile ribadire la validità della regula iuris per cui, salvi i casi di macroscopica esorbitanza, rientra nella piena e legittima disponibilità di ciascuno Stato stabilire come e quanto sanzionare i delitti previsti dall’ordinamento interno purché, con riferimento a quelli che ledono direttamente interessi dell’Unione europea, la pena sia adeguata e li tuteli in modo efficace (in senso conforme v. Sez. 6, n. 41133 del 30/09/2014, Vacarciuc, Rv. 260436 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 19 maggio 2026.
