EAW and assessment on the postponement of surrender

EAW
🇮🇹Italy🇩🇪Germany
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
21/05/2026
Decision number
18522/2026
Main ground
Postponement of surrender
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The discretion granted to the Court of Appeal to postpone surrender in order to allow the requested person to stand trial in Italy for an offence other than that covered by the European Arrest Warrant necessarily entails an assessment of expediency. That assessment must take into account not only the seriousness of the offences charged and the date on which they were allegedly committed, but also the stage of the Italian proceedings and other relevant factors, including the person’s custodial status, the complexity of the proceedings, the procedural phase or level of jurisdiction reached, whether the proceedings have been finally determined by a res judicata judgment, and the length of any sentence to be served in Italy. These criteria must be assessed globally and in a reasoned manner, through an adequate and relevant statement of reasons. The evaluation is discretionary in nature and is based on the criteria arising from Article 20 of Law No. 69 of 2005. Where supported by adequate and pertinent reasoning, it is not subject to review by the Court of Cassation. In the present case, however, the judgment was entirely silent as to the appropriateness of postponing surrender, since it failed to carry out any comparative assessment of the procedural interests of the two Member States.
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EAW and assessment on the postponement of surrender, Italian Supreme Court, 21 May 2026, No 18522/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-assessment-postponement-surrender-italy-germany-5-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria di Germania di Zh.Me., destinatario di due mandati di arresto europeo processuali emessi dall’Autorità giudiziaria di Germania e di un mandato di arresto emesso dall’Autorità giudiziaria dell’Austria, indagato per il reato di furto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando due motivi.

Si premette in punto di fatto che: a) nei riguardi del ricorrente pende in Italia un procedimento penale per cui Zh.Me. è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e per il quale è stato richiesto il giudizio immediato dal Pubblico Ministero; un processo che avrebbe ad oggetto fatti diversi rispetto a quelli per i quali sono stati emessi i mandati di arresto; b) la Procura della Repubblica avrebbe trasmesso una nota con cui è stato rappresentato che nulla osta al trasferimento temporaneo del ricorrente con previsione che, al termine dei procedimenti per i quali sono stati emessi i mandati di arresto, questi possa essere ritrasferito in Italia per la ripr,esa del procedimento in cui è imputato; c) la Corte di appello, pur dando atto della pendenza del procedimento penale indicato in Italia, non avrebbe disposto il rinvio della consegna e neppure previsto “un meccanismo di trasferimento temporaneo o clausola di ritrasferimento in Italia in vinculis”.

2.1. In tale contesto con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 24, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

La Corte, a cui era stato chiesto il rinvio della consegna, avrebbe omesso di bilanciare l’esigenza di dare esecuzione al mandato di arresto e l’interesse dell’ordinamento italiano alla definizione del processo interno; né, si aggiunge, avrebbe spiegato perché il rinvio della consegna non sarebbe stato nella specie opportuno o necessario.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 24 1 n. 69 del 2005 in relazione alla mancata previsione del ritrasferimento del ricorrente in Italia.

Si evidenzia come, nella specie, la stessa Procura della Repubblica avesse chiesto che la consegna fosse condizionata al ritrasferimento in Italia dell’indagato. Anche sul punto, la sentenza sarebbe silente.

3. È stato presentato un motivo nuovo, con cui si deduce la violazione dell’art. 24 della L. n. 69 del 2005 sotto un ulteriore profilo; il ricorrente avrebbe un residuo di pena da scontare sul territorio di tre anni, tre mesi e ventotto giorni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.

2. In punto di fatto non è in contestazione che l’imputato sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale pendente in Italia, per fatti diversi rispetto a quelli oggetto dei mandati di arresto, per il quale è stato richiesto dal Pubblico Ministero il giudizio immediato.

Tale dato di presupposizione deve essere posto in connessione con un ulteriore elemento: dagli atti emerge come, in sede di conclusioni, il ricorrente avesse espressamente chiesto di sospendere la eventuale consegna fino alla definizione del procedimento penale e alla esecuzione delle pene per cui vi è già condanna.

3. L’art. 24 L. n. 69 del 2005 prevede che con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto.

La Corte di cassazione, in più occasioni, ha spiegato come la facoltà riconosciuta alla Corte d’Appello di rinviare o meno la consegna della persona richiesta per consentirle di essere sottoposta ad un procedimento per un reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto implica in ogni caso una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo della gravità dei reati addebitati e della data di consumazione, ma anche dello stato del procedimento in Italia e di altri parametri, tra i quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui si trovano, l’eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, nonché l’entità della pena da scontare nel nostro faese (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv. 278115; Sez. 6, n. 26877 del 25/05/2017, Alexe, Rv. 270164; Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, P.G. in proc. Dunnitran, Rv. 259464; Sez. 6, n. 51782 del 20/12/2013, De Mitri; Sez. 6, n. 14764 del 27/03/2013, Furman, Rv. 257020), Sez. 6, n. 4917 del 02/02/2016, Bedhiafi, non masso e Sez. 6, n. 45647 del 25/11/2009, Munteanu, Rv. 245486).

Si tratta, all’evidenza, di un complesso di criteri il cui ponderato e globale apprezzamento deve guidare, con motivazione idonea e pertinente, la valutazione di opportunità rimessa alla cognizione della Corte di merito; una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall’art. 20 della L. n. 69 del 2005, che, se sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 19361 del 20/05/2010, Vadanoiu, Rv. 247097).

Nel caso in esame la sentenza è obiettivamente silente in ordine all’opportunità di rinviare la consegna, mancando ogni valutazione comparativa delle esigenze processuali dei due Stati membri.

4. Per le ragioni esposte, ed al fine di colmare la lacuna motivazionale, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, anche in relazione alla necessità di valutare il residuo di pena, da scontare da parte del ricorrente, sul territorio di tre anni, tre mesi e ventotto giorni di reclusione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2026.