Extradition to Albania: blood feud and kanun-related risks do not constitute state-attributable persecution

Extradition
🇮🇹Italy🇦🇱Albania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
05/03/2026
Decision number
21908/2026
Main ground
Risk of persecutory or discriminatory acts
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The Italian Supreme Court dismissed an appeal against a judgment of the Court of Appeal of Turin declaring that the conditions for extradition to Albania were met. The extradition request concerned criminal proceedings in Albania for attempted murder, unlawful detention and carrying of firearms and ammunition. The sought person argued that, if extradited, he would face a serious risk to his life and physical integrity because of a family blood feud allegedly governed by the customary rules of the Kanun. He also relied on pending proceedings for international protection in Italy. The Supreme Court reiterated the autonomy of extradition proceedings from asylum or international protection proceedings. A pending request for international protection does not suspend the extradition procedure and does not require the extradition court to postpone its decision. The Court further held that the alleged risk arising from a private family feud did not amount, in itself, to a condition preventing extradition. The prohibition on extradition applies where the risk of persecution, discrimination, cruel, inhuman or degrading treatment, or other violations of fundamental rights is attributable to a legal or factual choice of the requesting State. In this case, the alleged danger was linked to private conduct and not to state policy or state action. The Court also considered that the Albanian authorities could provide protection to the sought person, including by placing him in a detention facility away from the geographical area where the alleged feud was rooted. The allegations concerning the inability or inertia of the Albanian authorities were considered generic.
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Extradition to Albania: blood feud and kanun-related risks do not constitute state-attributable persecution, Italian Supreme Court, 5 March 2026, No 21908/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-blood-feud-kanun-related-risks-state-persecution-italy-albania-3-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

[OMISSIS] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dall’Autorità governativa della Repubblica di Albania, in relazione al provvedimento di custodia cautelare n. 35 emesso nei suoi confronti il 16 maggio 2024 dal Tribunale di Diber per i reati di omicidio premeditato, rimasto allo stadio del tentativo, nonché detenzione e porto di armi da fuoco e munizioni, commessi il 13 maggio 2024 a Bulqize.
Con un unico motivo, il difensore ha dedotto inosservanza di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in ragione del rischio concreto di sottoposizione dell’estradando a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nonché ad atti persecutori o discriminatori, o comunque ad atti che configurano violazione dei diritti fondamentali della persona.
Dalla documentazione giudiziaria acquisita presso lo Stato richiedente risulta che [OMISSIS] è stato vittima di omicidio tentato, nel mese di dicembre 2017, il cui autore non è stato identificato e dunque è, verosimilmente, ancora a piede libero. Tali emergenze riscontrano quanto il ricorrente ha dichiarato innanzi alla Autorità Giudiziaria torinese, di essere stato costretto ad allontanarsi dall’Albania, con una diversa identità, allo scopo di sfuggire ad una faida familiare originata da gravi dissidi con la famiglia di Sehu, di cui egli ha ucciso un componente nel 2013, venendo prosciolto dal reato di omicidio per il riconoscimento della scriminante della legittima difesa e condannato solo per la detenzione illecita dell’arma da fuoco.

Nel 2024 è scampato ad analogo agguato il fratello del ricorrente.

Egli sarebbe esposto, con i suoi congiunti di sesso maschile, alla regola d’onore della vendetta di sangue (giakmarrja), secondo l’antico codice d’onore di diritto consuetudinario del “Kanun”, che ancora influenza le dinamiche sociali, specie nelle zone rurali del nord dello Stato.

In ragione delle persecuzioni subite nel Paese natio, [OMISSIS] ha presentato domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, invocando l’applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ed il relativo procedimento pende in fase di impugnazione con istanza di sospensione.

Sussistono, pertanto, condizioni ostative alla consegna, per la violazione dei diritti fondamentali costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti a cui il ricorrente sarebbe esposto al rientro in Albania, stanti i gravi rischi per la propria incolumità personale.

Con motivazione contraddittoria la Corte di appello ha, invece, ritenuto non attendibile quanto dichiarato dall’estradando, per avere lo stesso tardivamente presentato domanda di protezione internazionale e per essersi allontanato dall’Albania lasciando ivi i propri stretti congiunti.

Come già evidenziato nel ricorso presentato avverso la decisione reiettiva del riconoscimento dello status di rifugiato:

il ricorrente ha diritto ad ottenere la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 2, lett. g), d. lgs. n. 251 del 2007, concedibile, a norma dell’art. 14, stesso d.lgs., al “cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine (…) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno…” rispetto al quale le istituzioni locali non sono in grado di assicurare alcuna forma di tutela e protezione;
“danno grave”, a mente dell’art. 14 d.lgs. n. 251 cit., è anche “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17 febbraio 2009, c-465/07 Eigafaji, adita in sede di rinvio pregiudiziale, la nozione di “conflitto armato interno o internazionale” di cui all’art. 15, lett. e) della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004/83/CE, si identifica con l’esistenza di un elevato grado di violenza indiscriminata, indipendente da un vero e proprio conflitto (in senso conforme, Corte di Giustizia, Quarta Sezione, 30 gennaio 2014, c-285/12, Diakitè).

Nella specie, vari reports internazionali confermano, da un lato, la persistente operatività, in Albania, di tali codici di comportamento, improntati a violenza, all’origine dei delitti “blood feuds”, dall’altro la sostanziale incapacità delle forze di Polizia a reprimere le manifestazioni della violenza, radicate specie nella regione di Diber, da cui il ricorrente proviene.

In ogni caso, rientrano nel ‘catalogo aperto’ dei diritti fondamentali, costituzionalmente e convenzionalmente garantiti: a) il diritto all’asilo, di cui all’art. 10, comma 3, Cost., che si atteggia a diritto soggettivo perfetto, allorché venga accertato l’impedimento nel paese di origine all’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana; b) il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU, in quanto connesso alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, che trova fondamento negli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. (cfr. Cass. civ. Sez. U, n. 24413 del 2021).

La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia europea, con sentenza 18 giugno 2024, c-352/22, Generalstaatsanwaltschaft Hamm, secondo cui il riconoscimento dello status di rifugiato non consente di pronunciare l’estradizione dell’interessato verso il paese d’origine da cui è fuggito, fino a quando tale stato non sia revocato.

Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Va ribadita, anzitutto, l’autonomia del presente procedimento rispetto a quello proposto dal ricorrente per l’ottenimento della protezione internazionale sussidiaria ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, che ha avuto esito nella pronuncia di rigetto del 15 dicembre 2025, avverso la quale è stata proposta impugnazione in data 7 gennaio 2026, con istanza di sospensione (a sua volta disattesa).
Come già affermato da questa Corte, in tema di estradizione per l’estero, non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di protezione internazionale e quello di estradizione, sicché la richiesta di protezione avanzata dall’estradando non giustifica né la sospensione della procedura estradizionale, né il rifiuto della consegna nelle more della sua definizione (Sez. 6, n. 33858 del 17/09/2025, Cotos, Rv. 288824 – 01; Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465 – 01; Sez. 6, n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj, Rv. 279263 – 01 in relazione a fattispecie di estradizione verso la Repubblica del Kosovo, in cui la Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione in fatto del provvedimento reiettivo dell’istanza di protezione internazionale proposta dall’estradando, sul rilievo che non risultasse provato che il predetto, se estradato, potesse essere oggetto di persecuzione da parte dei familiari della vittima).

La sentenza Cotos, cit., ha premesso che il procedimento di estradizione è scansionato in due fasi – una giurisdizionale, l’altra amministrativa – distinguendo: a) il segmento giurisdizionale, in cui l’Autorità Giudiziaria verifica che l’estradizione non comporti la violazione dei diritti umani, a mente degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen.; b) la fase amministrativa, demandata all’Autorità governativa competente, che esamina le situazioni che possano eventualmente giustificare l’esercizio del potere facoltativo di rifiuto dell’estradizione, costituente atto di alta amministrazione, per motivi riguardanti gli interessi essenziali dello Stato (art. 697 cod. proc. pen.).

L’eventuale, successivo riconoscimento della protezione internazionale potrà essere valutato nell’esercizio dei poteri discrezionali demandati all’organo ministeriale, durante la fase esecutiva che si instaura ai sensi dell’art. 708 cod. proc. pen.

Lo scrutinio affidato, nel procedimento estradizionale, alla Corte di appello e, in sede di impugnazione, alla Corte di cassazione – competente in via eccezionale anche per il merito ex art. 706 cod. proc. pen. – in ordine al rispetto dei diritti fondamentali dell’estradando, «determina l’indifferenza del procedimento di estradizione rispetto all’eventuale procedimento di protezione internazionale parallelamente attivato dall’interessato».

Va anche detto che, ferma l’autonomia tra le due procedure, nulla impedisce alla Corte di appello, nel valutare ai sensi dell’art.705 cod. proc. pen. il rischio che l’estradando possa essere sottoposto agli atti di cui all’art.698 cod. proc. pen., di valorizzare il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale (in tal senso, Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465 – 01).

Nella stessa linea ricostruttiva, si è affermato che la Corte d’appello può fondare la propria decisione contraria all’estradizione, ai sensi degli artt. 705, comma 2, lett. c), e 698, comma 1, cod. proc. pen., sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli Interni che abbia riconosciuto all’estradando lo status di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l’estradizione, ove quest’ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo e affidabile (Sez. 6, n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj, Rv. 279263 – 01).

Tanto premesso, le deduzioni difensive avverso l’esclusione, da parte della Corte di appello, della sussistenza di rischi per la vita e incolumità fisica del [OMISSIS], ove venisse dato corso alla estradizione verso l’Albania, si articolano in due distinti profili.
Viene contestata, anzitutto, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nell’interrogatorio cui si è sottoposto all’udienza di identificazione ex art. 703 cod. proc. pen.
La Corte di appello ha condiviso, in buona sostanza, l’impianto del provvedimento reiettivo della domanda di protezione sussidiaria adottato dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Torino, confluito nella presente procedura.

A fronte del dedotto coinvolgimento di [OMISSIS] in una faida familiare scaturita dall’avere ucciso un connazionale, la Corte di merito ha stimato, in particolare: a) non plausibile che egli si sia allontanato dall’Albania, lasciando in quel Paese i prossimi congiunti, tra cui la moglie e i figli minori; b) tardiva, ancorché ammissibile, la domanda di protezione internazionale presentata il 9 dicembre 2025, ossia due mesi dopo l’arresto a fini estradizionali, pur avendo il ricorrente dichiarato di avere ricevuto le prime minacce nel 2013, di essere stato vittima di tentato omicidio nel 2017, di avere lasciato l’Albania nel 2023.

Ritiene questa Corte che, sebbene sia un dato probatoriamente neutro che il ricorrente abbia lasciato in Albania i prossimi congiunti – posto che la vendetta di sangue prevista dal codice del Kanun non riguarda le donne, i minori o gli anziani, mentre il fratello del ricorrente risulta essere stato a sua volta vittima di aggressione nel 2024 – è stata invece non illogicamente valorizzata, come elemento significativo della insussistenza di un rischio effettivo, la distanza temporale tra il concretizzarsi della situazione di pericolo, l’arrivo in Italia e la presentazione della domanda, quest’ultima successiva all’emissione del mandato di arresto internazionale.

L’ulteriore doglianza difensiva si incentra sull’asserita incapacità dello Stato richiedente di offrire adeguata protezione avverso il pericolo per la propria incolumità personale cui l’estradando sarebbe esposto, se venisse consegnato.
Il motivo – che avrebbe, peraltro, valore assorbente – è infondato.

Costituisce, difatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque ottenere una tutela legale (ex pluribus v. Sez. 6, n.4977 del 15/12/2015, dep. 2016, Onikauri, Rv. 265899; Sez. 6, n. 45476 del 15/09/2015, Karic, Rv. 265455; Sez. 6, n. 9082 del 05/02/2010, Kolyada, Rv. 246285).

Facendo applicazione di tali principi, si è condivisibilmente escluso che costituisca condizione ostativa all’accoglimento della richiesta di estradizione per l’estero, il rischio, per l’estradando, di vendette da parte dei familiari della vittima, correlato alla c.d. “regola del kanun”, diffusa soprattutto nelle famiglie rurali in Albania, in quanto tale situazione è riferibile a pratiche private, non ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, Lula, Rv. 279851 – 02; Sez. 6. n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj, in motiv.).

Al riguardo, la Commissione internazionale, nel provvedimento allegato in atti, ha escluso che ricorrano i presupposti per ritenere che il soggetto sia esposto al rischio di subire un danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) d. lgs. n. 251 del 2007, in tema di protezione sussidiaria, in quanto la zona di provenienza non è priva del controllo statale, né soggetta a violenza generalizzata o indiscriminata, nei termini ritenuti dalla sentenza Elgafaji, C-465/07, 17 febbraio 2009.

Secondo tale pronuncia pregiudiziale, l’art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE – recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta – letto in combinato disposto con l’art. 2, lett. e), stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria – correlata alla nozione di “conflitto armato interno o internazionale” – può essere considerata, in via eccezionale, provata, qualora il grado di violenza indiscriminata, valutato dalle Autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria, raggiunga un livello così elevato, da potersi fondatamente ritenere che un civile, in caso di rimpatrio, correrebbe un rischio effettivo.

Tale interpretazione è pienamente compatibile con la CEDU, ivi compresa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 3 della CEDU.

Tra gli elementi soggettivi ed oggettivi da prendere in esame ai fini della valutazione del danno grave, devono essere considerati anche l’estensione e l’ambito territoriale in cui si manifesta la violenza indiscriminata e, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Commissione internazionale ha affermato che la zona dell’Albania di provenienza dell’istante, fatta eccezione per episodici scontri in prossimità delle elezioni, non appare interessata da violenza indiscriminata in un conflitto armato, secondo l’accezione sopra precisata.

Le allegazioni difensive sull’inerzia delle Autorità albanesi nella repressione di tali pratiche – che certamente sono riprovate in quello Stato – sono del tutto genericamente formulate.

Ne consegue che non ricorrono le condizioni ostative alla consegna dedotte dall’istante, al riguardo essendo sufficiente prevedere che, l’Amministrazione penitenziaria albanese si faccia carico della tutela del soggetto interessato, collocandolo in una struttura distante dall’area geografica in cui il fenomeno denunciato è più radicato.

Da ultimo, non è pertinente il richiamo della difesa alla sentenza della Corte di Giustizia 18 giugno 2024 (C-352/22), Generalstaatsanwaltschaft Hamm.

La decisione pregiudiziale ha affrontato la specifica questione del se il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro sia vincolante per un altro Stato membro che riceve una richiesta di estradizione da parte del Paese d’origine del rifugiato. In tale evenienza – secondo la Corte europea – escluso ogni automatismo, sussiste un obbligo di cooperazione (che deve sostanziarsi in uno scambio informativo con lo Stato che ha riconosciuto lo status di rifugiato) e l’estradizione non può essere concessa se lo status di rifugiato non è stato revocato, nel rispetto del principio di non-refoulement e dei diritti fondamentali.

La vicenda in scrutinio esula, tuttavia, dall’alveo applicativo di tale pronuncia, atteso che nei confronti di [OMISSIS] la domanda di protezione internazionale sussidiaria è stata disattesa da parte dello Stato italiano, unico Stato dell’Unione coinvolto nel procedimento estradizionale, che ha altresì processato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Esclusa la ricorrenza dei presupposti fattuali per il riconoscimento di una situazione di rischio, a carico del ricorrente, restano assorbite le ulteriori doglianze in tema di violazione dei diritti fondamentali e, in particolare del diritto di asilo.

Al rigetto del ricorso, che discende da tutto quanto precede, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 5 marzo 2026