Surrender to Latvia granted: alleged political persecution of the migrant did not bar surrender of the facilitator
SENTENZA
nella causa penale per consegna da parte dell’Italia a seguito di mandato di arresto europeo emesso nei confronti di:
[OMISSIS]
attualmente detenuto nella Casa circondariale di Rimini
difeso dall’avvocato Lorenzo Valentini di Rimini
FATTO E DIRITTO
In data 4/10/2008 i carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto il sunnominato [OMISSIS] in quanto colpito da mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria della repubblica di Lettonia per i reati di furto, distruzione di documenti, falsificazione di documenti, favoreggiamento della immigrazione clandestina;
in data 7/10/2008 il presidente di questa Corte, previa identificazione dell’arrestato, convalidava l’arresto e prendeva atto che egli non dava consenso alla consegna alla autorità richiedente;
Premesso che è pervenuto il mandato di arresto europeo emesso in data 3/3/2008 dal giudice investigativo S. Vilne del tribunale di rione Latrate della città di Riga, il quale richiama per intero il contenuto della ordinanza 7/6/2007 di applicazione della misura dell’arresto nei confronti del prevenuto, emessa dallo stesso giudice investigativo;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge per l’accoglimento della richiesta, in quanto:
il mandato di arresto posto a fondamento del M.a.e. risulta sottoscritto da un giudice e debitamente motivato;
l’A.G. italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia fondato su un compendio indiziario che l’A.G. emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (S.U. 5.2.2007 n. 4614);
in questo caso la autorità emittente ha compiutamente enunciato le relazioni soggettive ed i fatti sottesi alle imputazioni, enunciando un preciso indizio di colpevolezza, costituito dalla sorpresa in flagrante – da parte della autorità di frontiera estone nel porto passeggeri di Tallin – del prevenuto in compagnia del soggetto favorito, che era in possesso del passaporto rubato e falsificato;
sulla base di ciò, può dirsi che l’A.G. emittente ha legittimamente ritenuto il quadro indiziario seriamente evocativo dei fatto-reato contestati;
la qualificazione giuridica dei fatti è corretta e conforme alla legislazione dello Stato richiedente;
i reati di furto, falsità in certificazioni, favoreggiamento della emigrazione illegale, indicati nel mandato, sono puniti con pena superiore a tre anni di reclusione;
si tratta di fattispecie incriminatici contemplate come reato anche dalla legislazione italiana;
non risulta che sussista alcuno degli elementi ostativi di cui all’articolo 18 della legge n. 69/2005, atteso che la dedotta natura politica dei reati è da escludere alla semplice lettura del provvedimento e che la dedotta persecuzione politica nei confronti dei soggetti di cui è stato favorito l’espatrio sarebbe idonea, a tutto concedere, ad escludere la consegna del perseguitato e non del suo favoreggiatore;
P.Q.M.
Visto l’art. 17 della legge n. 69/05
Dichiara che sussistono le condizioni per la consegna di [OMISSIS] alla richiedente autorità giudiziaria della repubblica di Lettonia, perché sia ivi giudicato in relazione ai reati indicati nel menzionato mandato di arresto europeo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Bologna, 21/11/2008
[Annotazioni di cancelleria:]
LA PRESENTE SENTENZA È PASSATA IN GIUDICATO IL 2/12/08.
BOLOGNA, 4/12/08.
IL CANCELLIERE C.A
Dott. Germano Virzì
