EAW surrender granted: Romanian prison conditions and healthcare found compatible with Article 3 ECHR

EAW
🇮🇹Italy→🇷🇴Romania
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
06/08/2026
Decision number
30187/2026
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
The Italian courts ordered the surrender of the requested person to Romania under an European Arrest Warrant for the execution of a final sentence of nineteen years and four months’ imprisonment. The appellant argued that detention in Romania would expose him to inhuman or degrading treatment because of inadequate personal space and prison conditions and that his cardiac conditions created a concrete risk of serious deterioration of his health. The Supreme Court held that the Romanian authorities had provided sufficiently individualized information showing that the requested person would have at least three square metres of personal space, adequate structural and sanitary conditions, daily outdoor exercise and access to appropriate medical care, including prison hospitals and external healthcare facilities where necessary. The appeal was therefore dismissed, as the information obtained excluded a real risk contrary to Article 3 ECHR and Article 4 of the Charter.
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EAW surrender granted: Romanian prison conditions and healthcare found compatible with Article 3 ECHR, Italian Supreme Court, 6 August 2026, No 30187/2026, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/romanian-prison-conditions-healthcare-italy-romania-8-2026
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha disposto, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 17 aprile 2026 dal Tribunale di Iasi, la consegna all’Autorità giudiziaria rumena di [OMISSIS], per l’esecuzione della pena di diciannove anni e quattro mesi di reclusione, inflitta con sentenza (passata in giudicato) del Tribunale di Iasi, per i reati di stupro e di violenza sessuale (artt. 218 e 219 del codice penale rumeno), commessi in Romania il (Omissis).
Avverso la sentenza della Corte di appello, ricorre per cassazione [OMISSIS], a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 2 della legge n. 69 del 2005, 3 CEDU e 4 Carta dei Diritti Fondamentali dell’EU.

Sostiene che la Corte di appello di Venezia avrebbe erroneamente escluso il rischio che, in caso di consegna all’Autorità rumena, [OMISSIS] sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata abbia disatteso i principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di verifica delle condizioni detentive, omettendo di considerare che, secondo le informazioni fornite dalla stessa Autorità richiedente, il ricorrente sarebbe inizialmente ristretto nel regime di “massima sicurezza” e, successivamente, in quello “chiuso”, disponendo di uno spazio individuale indicato in tre metri quadrati comprensivi del “letto metallico” e del “mobilio”, sicché lo spazio effettivamente calpestabile risulterebbe sensibilmente inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati individuata dalla giurisprudenza. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale abbia erroneamente valorizzato i c.d. fattori compensativi, benché essi non siano applicabili nel regime di “massima sicurezza” e in quello di “tipo chiuso” e, comunque, difettino nel caso concreto, avuto riguardo alla lunga durata della pena, alle limitate possibilità di permanenza fuori dalla cella e alle complessive condizioni detentive prospettate. Lamenta, infine, che la Corte di appello abbia trascurato la documentazione difensiva e le informazioni provenienti da fonti qualificate sul persistente sovraffollamento e sulle criticità del sistema carcerario rumeno (in particolare, il rapporto dell’Avvocato del popolo rumeno, in relazione alla visita effettuata nel 2021, e il rapporto del Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, in relazione alla visita del 2024), pervenendo così, in violazione degli artt. 3 CEDU e 4 CDFUE, a una valutazione erronea circa l’insussistenza del rischio di trattamenti contrari alla dignità umana.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 2 della legge n. 69 del 2005, 3 CEDU e 4 Carta dei Diritti Fondamentali dell’EU, art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI e artt. 2 e 32 Cost.

Lamenta che la Corte di appello abbia disposto la consegna di [OMISSIS] nonostante il concreto rischio di un grave e rapido deterioramento delle sue condizioni di salute. Sostiene che, a fronte sulla documentata situazione clinica dell’interessato, caratterizzata da patologie cardiache, l’Autorità rumena abbia fornito soltanto assicurazioni generiche circa l’assistenza sanitaria disponibile nel sistema penitenziario, senza fornire informazioni specifiche in ordine alla disponibilità di cure specialistiche presso gli istituti nei quali [OMISSIS] verrebbe detenuto, alle modalità di accesso a strutture ospedaliere esterne, alla gestione terapeutica delle patologie e alla somministrazione delle cure in regime di massima sicurezza. Sostiene, pertanto, che le informazioni fornite dall’Autorità richiedente non consentirebbero di escludere il rischio per la salute di [OMISSIS].

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato.

1.1.1. È ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in materia di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità della causa di rifiuto prevista dall’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, l’accertamento dell’effettiva sussistenza di un rischio di trattamenti inumani o degradanti, ostativo alla consegna della persona richiesta, presuppone che l’Autorità giudiziaria italiana acquisisca informazioni “individualizzate” sul regime di detenzione (cfr. Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803).

Si tratta di un principio che questa Corte ha ritenuto ancora valido, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 10 del 2021, con il quale è stata sensibilmente modificata la disciplina delle cause di rifiuto della consegna richiesta con un mandato di arresto europeo (cfr. Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878).

1.1.2. Come già affermato più volte da questa Corte, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva e unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di detenzione, in ossequio alle decisioni della Corte Edu e della Corte di Giustizia Europea (cfr. 20 ottobre 2016, Murisic c. Croazia; Dmitriy Rozhin c. Russia, n. 4265/06, par. 53, 23 ottobre 2012; Kulikov c. Russia, n. 48562/06, par. 37, 27 novembre 2012; Yepishin c. Russia, n. 591/07, par. 65, 27 giugno 2013; Sergey Babushkin c. Russia, cit., parr. 52 – 58).

Quanto allo spazio individuale, la valutazione deve essere effettuata in concreto, caso per caso. La Corte EDU, infatti, ha indicato il metodo di calcolo per il computo dello spazio riservato al singolo detenuto, stabilendo che la superficie calpestabile di tre metri quadrati venga individuata al netto dei servizi igienici, ma comprensiva degli arredi, mentre la valutazione della possibilità del libero movimento in cella del detenuto venga sganciata dal calcolo metrico e lasciata al giudizio empirico, effettuato, nel caso concreto, dal giudice di merito. Pertanto, uno spazio personale dentro la cella compreso fra i tre e i quattro metri quadrati può assumere rilievo nella prospettiva dell’art. 3 CEDU solo se l’esiguità della superficie si accompagni ad altri fattori di inadeguatezza del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all’aria aperta, scarso accesso alla luce naturale e all’aria, insufficiente sistema di riscaldamento, omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari). Quando lo spazio individuale sia inferiore alla soglia di tre metri quadrati, calcolata escludendo solo gli arredi fissi, occorre tenere conto delle altre condizioni del detenuto, imponendosi una valutazione congiunta delle modalità della detenzione e non solo il mero calcolo metrico dello spazio individuale riservato nella cella al singolo detenuto. Sussistono, poi, i fattori compensativi: 1) la breve durata della detenzione; 2) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; 3) le dignitose condizioni carcerarie.

Va, infine, ricordato che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 15/10/2019, Dumitru-Tudor Dorobantu, ha negato espressamente la possibilità per il giudice nazionale, chiamato a decidere sull’esecuzione di un MAE, di adottare uno standard più elevato, rispetto a quello fissato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alla luce dell’art. 3 della CEDU, per valutare se esista un rischio reale per la persona interessata di essere sottoposta a un trattamento inumano o degradante.

1.1.3. Va rilevato che questa Corte ha già ritenuto che le condizioni carcerarie assicurate dalla Romania alle persone richieste allo Stato italiano per l’esecuzione della pena detentiva, secondo un protocollo oramai costante e standardizzato ai parametri indicati dall’Autorità giudiziaria italiana, siano in grado di escludere il rischio della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Sez. 6, n. 28007 del 23/07/2026, Surdu, in motivazione).

La Romania, come emerge anche dalle informazioni specificamente richieste e acquisite dalla Corte di appello di Venezia nel presente procedimento, garantisce ai soggetti consegnati, tanto nel regime detentivo “chiuso” quanto in quello “semiaperto”, uno spazio minimo individuale di tre/quattro metri quadrati, in cui sono inclusi gli arredi, che consente la libertà di movimento (nella superficie così calcolata, infatti, non sono comprese strutture fisse, come i servizi igienici; la “camera detentiva”, inoltre, non prevede “letti a castello”, bensì “letti individuali”). Inoltre, nel regime “semiaperto”, i detenuti usufruiscono degli spazi della cella solo per la ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per il resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi rieducativi, sono liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni.

1.1.4. Nel caso in esame, la decisione della Corte di appello si pone in linea con la giurisprudenza nazionale e convenzionale in materia di accertamento del rischio di trattamenti inumani o degradanti. La Corte territoriale, infatti, dopo avere acquisito le necessarie informazioni dall’Autorità rumena, ha evidenziato che il regime detentivo cui sarà sottoposto [OMISSIS], compreso il periodo iniziale di “quarantena” della durata di ventuno giorni, gli assicurerà una sistemazione in celle con uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, nonché condizioni strutturali adeguate sotto il profilo dell’igiene, dell’alimentazione, dell’aerazione, dell’illuminazione e della climatizzazione, con accesso continuativo all’acqua corrente e ai servizi igienico-sanitari; gli garantirà, inoltre, anche la possibilità di una passeggiata giornaliera di due ore. Ne consegue che la disponibilità di uno spazio pari a tre metri quadrati, ancorché comprensivo degli arredi, non assume di per sé rilievo ostativo, poiché si inserisce in un contesto detentivo che, nel suo complesso, risulta rispettoso degli standard convenzionali e delle esigenze individuali del detenuto.

Come detto, la Corte EDU ha indicato il metodo di calcolo per il computo dello spazio riservato al singolo detenuto, stabilendo che la superficie calpestabile di tre metri quadrati venga individuata al netto dei servizi igienici, ma comprensiva degli arredi, lasciando la valutazione della possibilità del libero movimento in cella del detenuto al giudizio empirico del giudice del singolo caso concreto. Ebbene, nel caso in esame, è rispettato il criterio dei tre metri quadrati al netto dei servizi igienici e la possibilità di libero movimento è accompagnata da altri fattori di adeguatezza del regime penitenziario, quali la possibilità di fare esercizio all’aria aperta, l’accesso alla luce naturale e all’aria, un sufficiente sistema di riscaldamento, il rispetto dei basilari requisiti igienico-sanitari.

In tale prospettiva, il documento trasmesso dall’Autorità rumena riflette gli standards già in passato ritenuti non ostativi alla consegna, con la previsione in ogni caso, anche nel “regime chiuso”, di attività esterne per diverse ore per coloro che non partecipano ad attività di lavoro, formazione professionale o di istruzione, che consentono complessivamente di compensare un eventuale spazio minimo vitale di tre metri quadrati, anche se comprensivo degli arredi.

Va precisato che il riferimento agli arredi non riguarda quelli tendenzialmente fissi al suolo, come i “letti a castello”. Con riguardo al letto, invero, nelle informazioni trasmesse dallo Stato emittente, si parla, in termini che non sono stati oggetto di puntuale contestazione, di “letto individuale” e, in ogni caso, si precisa il rispetto dei criteri dettati dalla normativa europea, come interpretati dalle Corti europee.

Quanto al riferimento fatto dal ricorrente alle informazioni provenienti da fonti qualificate (il rapporto dell’Avvocato del popolo rumeno, in relazione alla visita effettuata nel 2021, e il rapporto del Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, in relazione alla visita del 2024), va rilevato che si tratta di deduzioni del tutto generiche e che il documento trasmesso dall’Autorità rumena riflette gli standards ritenuti non ostativi alla consegna anche in pronunce recentissime (cfr. Sez. 6, n. 28007 del 23/07/2026, Surdu, in motivazione).

La decisione impugnata, dunque, si pone in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea in tema di accertamento del rischio di trattamenti inumani o degradanti.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Invero, con argomentazione immune da censure, la Corte territoriale ha ritenuto che le informazioni fornite dall’Autorità rumena assicurino che [OMISSIS] potrà beneficiare di un’assistenza sanitaria continua e adeguata alle condizioni patologiche rappresentate.

La Corte di appello ha evidenziato che le Autorità rumene hanno fornito specifiche rassicurazioni circa l’assistenza sanitaria di cui potrà beneficiare [OMISSIS] durante la detenzione. In particolare, ha rappresentato che il sistema penitenziario dispone di sei ospedali-carcere per il trattamento di un’ampia gamma di patologie e che, ove necessario, il detenuto potrà essere ricoverato anche presso strutture sanitarie esterne, sotto la sorveglianza del personale penitenziario. È garantito il diritto all’assistenza medica gratuita, comprensiva di visite, cure, farmaci e accertamenti specialistici, secondo la normativa sanitaria nazionale. Per i detenuti affetti da patologie croniche è previsto un monitoraggio medico continuo, con possibilità di rivalutazioni specialistiche e predisposizione di terapie farmacologiche appropriate. Le persone detenute acquisiscono automaticamente lo status di “assicurato” nel sistema sanitario pubblico e possono accedere sia alle strutture sanitarie penitenziarie sia a quelle del servizio sanitario ordinario. Il personale medico e infermieristico è qualificato e vi è una rete sanitaria interna idonea ad assicurare continuità assistenziale, con ambulatori operativi in modo continuativo.

Nel sistema penitenziario, sono presenti anche specialisti in psichiatria e i detenuti affetti da patologie mentali ricevono trattamenti terapeutici individualizzati. È previsto che ogni detenuto, all’ingresso in carcere, sia sottoposto a una valutazione multidisciplinare sotto il profilo educativo, psicologico e sociale, cui segue l’eventuale inserimento in programmi di assistenza e reinserimento. L’assistenza psicologica è prestata da professionisti qualificati e comprende attività di valutazione, consulenza e psicoterapia, con interventi calibrati sulle specifiche esigenze del singolo detenuto e finalizzati a prevenire o correggere comportamenti disadattivi.

La Corte di appello, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha effettuato adeguati approfondimenti anche con riferimento all’assistenza sanitaria che verrà garantita dalle Autorità rumene a [OMISSIS], né la adeguatezza di tali accertamenti può dirsi contraddetta dai dati medici fatti pervenire da ultimo dalla difesa, non evidenziando essi una condizione patologica ostativa alla consegna del ricorrente.

Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 6 agosto 2026.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2026.