Right to health, interruption of medical treatment and guarantees by the requesting State
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per dare corso alla consegna di S.J. all’Autorità Giudiziaria della Repubblica del Brasile, ai fini della sottoposizione del medesimo a processo per il reato di sfruttamento di minori a scopo di prostituzione, commesso in (OMISSIS).
1.1. Dopo avere premesso che S. è stato tratto provvisoriamente in arresto a fini estradizionali, che l’arresto è stato convalidato con contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e che l’arrestato ha dichiarato di non acconsentire all’estradizione, la Corte territoriale ha rilevato come, nella specie, sussistano tutte le condizioni per accogliere la domanda di estradizione. Al riguardo, ha osservato che: a) la procedura è disciplinata dal Trattato Bilaterale di estradizione con il Brasile; b) sussiste il requisito della doppia incriminabilità; c) l’estradando non è cittadino italiano; d) il Brasile ha trasmesso la documentazione richiesta dal Trattato Bilaterale di estradizione; d) dalla documentazione trasmessa e, in particolare, dalle dichiarazioni delle persone offese – minuziose e circostanziate -, emerge un quadro indiziario in ordine alla responsabilità dello S. per i fatti posti a base della richiesta, sufficiente ai fini della valutazione sui presupposti dell’estradizione; e) risulta irrilevante che la Svizzera abbia archiviato un procedimento a carico del consegnando, non essendo noti i motivi della decisione, comunque non vincolante per il giudice italiano; f) non emergono elementi concreti per affermare che le condizioni carcerarie brasiliane siano tali da comportare una violazione i diritti dell’uomo, nè che la situazione internazionale di quello Stato sia particolarmente caotica e pregiudizievole alla consegna.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, S.J. chiede l’annullamento della sentenza per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.:
2.1. Violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 705 c.p.p., comma 1, art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, artt. 11 e 12 del Trattato bilaterale di estradizione Italia – Brasile. A sostegno della deduzione, la difesa evidenzia che la Corte d’appello ha deliberato in senso favorevole alla consegna di S.J. alla Repubblica del Brasile nonostante la mancata allegazione alla domanda di estradizione di copia del provvedimento restrittivo e delle deposizioni testimoniali delle persone offese minorenni, essendo stati trasmessi dallo Stato richiedente soltanto la denuncia/relazione di sintesi inerente ai fatti e una “dichiarazione” di mandato a firma del giudice, diversa dal mandato di cattura posto a base della richiesta di estradizione (n. 2016/30305 del 3 maggio 2016 della Corte di Eusebio/CE, Brasile). Sotto diverso aspetto, il ricorrente eccepisce la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, l’omessa valutazione e la carenza di motivazione in ordine alle prove documentali fornite dalla difesa, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalle minorenni – acquisite dal fascicolo svizzero e prodotte in udienza -, le quali hanno negato di avere avuto rapporti sessuali con lo S. e di avere mai ricevuto denaro da lui, tanto che il procedimento aperto in Svizzera per gli stessi fatti nei confronti del consegnando è stato archiviato. Dopo avere brevemente ripercorso il tenore delle denunce delle persone offese, la difesa evidenzia come le accuse riguardino esclusivamente il coindagato soprannominato “(OMISSIS)” e non anche lo S. (indicato dalle testi con il soprannome di ” Y.”).
2.2. Violazione degli artt. 3 del Trattato di estradizione Italia Brasile e 10 della Convenzione Europea di estrazione e vizio di motivazione sul punto, per avere il Collegio distrettuale valutato la sussistenza della prescrizione del reato costituente causa ostativa alla consegna – con riguardo al solo ordinamento italiano e non anche con riferimento all’ordinamento brasiliano, in relazione al quale la prescrizione risulta maturata già dall’anno 2017, versando il procedimento ancora in fase d’indagini.
2.3. Violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, art. 649 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 1, art. 12 preleggi, comma 3, lett. a) del Trattato bilaterale di estradizione e art. 9 della Convenzione Europea di estradizione, per avere la Corte d’appello dichiarato la sussistenza delle condizioni per disporre la consegna dello S. al Brasile, nonostante le stesse emergenze siano qià state valutate dall’A.G. elvetica inidonee a sostenere le accuse di sfruttamento della prostituzione minorile. Evidenzia la difesa come la Procura di Zurigo abbia acquisito, tradotto e valutato gli atti del fascicolo brasiliano, assunto l’interrogatorio dello S. ed emesso all’esito un’ordinanza di archiviazione, evidenziando a sostegno come le dichiarazioni delle presunte vittime portino ad escludere sia che egli fosse il gestore della struttura turistica ove – secondo l’ipotesi d’accusa – erano avvenuti i fatti, sia che egli fosse comunque coinvolto nelle condotte criminose. Rimarca pertanto come il Collegio di merito, nel dare luogo alla consegna, abbia violato il principio del ne bis in idem internazionale, principio applicabile anche alla Svizzera che ha ratificato la Convenzione Europea di estradizione. Sottolinea infine come fosse auspicabile una migliore comunicazione tra Italia e Svizzera, in forza dei plurimi accordi ratificati da tale Paese con l’Unione Europea.
2.4. Violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c-bis), per avere il Collegio territoriale omesso di dare risposta in merito al dedotto impedimento all’estradizione derivante dalle gravi condizioni di salute dello S., comprovate dalla documentazione sanitaria prodotta in udienza, incompatibili sia con un viaggio oltreoceano, sia con la successiva detenzione delle carceri brasiliane.
2.5. Violazione dell’art. 698 c.p.p., art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), art. 5, lett. b) del Trattato bilaterale di estradizione e art. 3 CEDU, per avere la Corte ambrosiana erroneamente escluso la sussistenza del rischio di trattamenti inumani e degradanti. A sostegno della doglianza, la difesa si duole del fatto che il Collegio di merito abbia trascurato di considerare l’attuale stato delle carceri brasiliane, quale emerge dalle notizie di cronaca e dalle indagini di Human Rights Watch Brasile, ed omesso di richiedere alla Repubblica del Brasile informazioni precise in ordine al trattamento penitenziario riservando allo S., come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità.
2.6. Nella memoria depositata in Cancelleria, la difesa insiste per l’accoglimento del ricorso con particolare riguardo al motivo concernente le condizioni di salute dell’assistito, producendo ulteriore documentazione medica a supporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Non merita accoglimento il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata trasmissione degli atti necessari ai fini della compiuta istruttoria della richiesta di consegna dello S. alla Repubblica del Brasile nonchè l’omessa valutazione delle prove documentali fornite dalla difesa a discolpa.
2.1. Prima di dare risposta alla questione sottoposta al vaglio della Corte, mette conto di rilevare che, secondo il chiaro disposto dell’art. 696 c.p.p., comma 1, i rapporti con le autorità straniere relative all’amministrazione della giustizia in materia penale e, in particolare, le estradizioni e gli effetti delle sentenze penali straniere sono disciplinati dalle norme del trattato sull’Unione Europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nonchè degli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Soltanto ove tali norme manchino o non dispongano diversamente, si applicano le convenzioni internazionali (accordi bilaterali o multilaterali), le norme di diritto internazionale generale (consuetudini internazionali, principi di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili di cui all’art. 38 Corte internazionale di giustizia, ecc.).
Qualora si tratti di rapporti intrattenuti con Stati non facenti parte dell’Unione Europea o non legati da convenzione ovvero di rapporti non regolati da norme di diritto internazionale generale, trovano applicazione le disposizioni del codice di rito, le quali hanno pertanto valenza solo residuale e sussidiaria.
Nella specie, essendo l’estradizione fra Italia e Brasile regolata dal Trattato bilaterale di estradizione firmato il 17 ottobre 1989 ed entrato in vigore in Italia nel 1991, devono trovare applicazione, in prima battuta, le norme convenzionali e, solo in caso di lacuna normativa, le disposizioni del Libro XI del codice di procedura penale.
2.2. Orbene, secondo quanto recita l’art. 11 del citato Trattato bilaterale “1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall’originale o da una copia autenticata del provvedimento restrittivo della libertà personale o, se concerne persona condannata, della sentenza irrevocabile di condanna con l’indicazione della pena ancora da scontare. 2. I documenti presentati devono contenere la descrizione precisa del fatto, la data ed il luogo in cui è stato commesso, la sua qualificazione giuridica nonchè gli elementi necessari a determinare l’identità della persona richiesta e, se possibile, i dati segnaletici e la fotografia della stessa. A tali documenti deve essere allegata copia delle disposizioni di legge della Parte richiedente applicabili alla fattispecie, nonchè di quelle relative alla prescrizione del reato e della pena. 3. La Parte richiedente presenterà inoltre indizi o prove del fatto che la persona richiesta si trova sul territorio della Parte richiesta”.
2.3. Sulla scorta della disciplina convenzionale testè rammentata, del tutto correttamente la Corte d’appello di Milano ha ritenuto destituita di fondamento l’eccepita mancanza di trasmissione della documentazione necessaria a disporre l’estradizione.
Ed invero, secondo quanto si evince dall’incartamento processuale, a corredo della domanda di estrazione inoltrata dalla Repubblica del Brasile risultano essere stati allegati tanto il mandato di cattura emesso dal giudice capo del Distretto di Eusebio, Brasile, quanto il documento intitolato “denuncia” firmato dal Procuratore di Eusebio – espressamente richiamato nel mandato, quale parte integrante dello stesso provvedimento – recante, non solo il sunto delle dichiarazioni rese dalle presunte persone offese del denunciato sfruttamento della prostituzione minorile, ma anche le generalità dei soggetti indagati (fra cui appunto il ricorrente), una sintetica ricostruzione dei fatti con l’indicazione del luogo e del tempo di commissione ed il loro inquadramento giuridico nonchè – in calce – il testo delle norme del codice penale brasiliano relative alle fattispecie incriminatrici ravvisate.
Si tratta dunque di documenti certamente esaustivi ai fini dell’art. 11 del Trattato bilaterale.
2.3. D’altra parte, la Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale, in tema di estradizione processuale, anche quando la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti che è obbligatorio produrre da parte dell’autorità richiedente, nonchè di altra documentazione comunque inviata, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, valutati nella prospettiva dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018 – dep. 16/01/2019, Huang, Rv. 275424; Sez. 6, n. 17913 del 09/04/2009, Mirosevich, Rv. 243583; Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042).
La Corte lombarda non si è difatti limitata ad operare una valutazione meramente formale della documentazione inoltrata dall’A.G. richiedente, ma ha compiuto un vaglio concreto in merito alla sussistenza di un quadro indiziario grave a carico del consegnando, evidenziando come, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle minorenni e del rilevato coinvolgimento dello S. nella gestione del locale ove si sarebbero consumate le condotte di sfruttamento della prostituzione minorile (v. la citata “denuncia”), possano ritenersi “evocate” le ragioni a fondamento dell’ipotesi accusatoria delineata dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
3. Non coglie nel segno neanche il secondo motivo di doglianza, col quale il ricorrente evidenzia come il reato posto a base della richiesta di estradizione sia ormai prescritto secondo entrambi gli ordinamenti italiano e brasiliano.
3.1. Non è revocabile in dubbio che, a norma dell’art. 3, lett. b) del Trattato Bilaterale di estradizione Italia – Brasile, l’estradizione non possa essere concessa “se alla data della ricezione della domanda è intervenuta secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena”.
Detta norma – nel replicare il disposto dell’art. 10 della Convenzione Europea di estradizione del 1957 – impone pertanto di verificare l’avvenuta prescrizione del reato, costituente causa ostativa all’accoglimento della richiesta di estradizione, secondo la regola della clausola del “trattamento di miglior favore” tra le legislazioni nazionali a confronto (Sez. 6, n. 20150 del 04/03/2015, Tyurina, Rv. 263396).
D’altra parte, il termine finale per il calcolo della prescrizione della pena, oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l’attivazione della procedura di estradizione, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non da quella di emissione della sentenza con cui la Corte di appello dichiara sussistenti le condizioni per il relativo accoglimento (Sez. 6, n. 17999 del 29/03/, Reut, Rv. 272892).
3.2. Tanto premesso e passando al caso di specie, nella richiesta di estradizione del giudice della seconda Corte della Contea di Eusebio datata 18 settembre 2019, si dice expressis verbis – all’art. 10) – che, secondo la legge brasiliana, i reati per i quali si procede non sono ancora prescritti, con ciò attestando l’insussistenza della causa ostativa all’estradizione almeno alla data di emissione della richiesta da parte dell’A.G. del Brasile.
D’altra parte, la difesa non ha prodotto le fonti normative di riferimento atte a documentare l’allegata integrazione della causa estintiva secondo l’ordinamento del Brasile.
4. Va disatteso anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione del principio del ne bis in idem internazionale.
4.1. La difesa dello S. invoca invero il principio de quo in relazione al provvedimento di archiviazione disposto dall’autorità giudiziaria della Repubblica Elvetica, atto di per sè insuscettibile di dare luogo ad un giudicato di merito e tale da fondare un bis in idem (Sez. 6, n. 3923 del 24/11/2015 – dep. 29/01/2016, D’Ambrosio, Rv. 265911, pronuncia resa in tema di estradizione per l’estero verso paese aderente alla Convenzione di Parigi del 1957).
4.2. Ad ogni buon conto, la procedura estradizionale intercorre fra l’Italia ed uno Stato extraEuropeo (il Brasile), rapporto processuale regolato dal citato Trattato bilaterale nel quale non è contemplato, quale causa di rifiuto della consegna, che un terzo Stato abbia proceduto in relazione ai medesimi fatti oggetto della procedura estradizionale (nella specie la Svizzera).
D’altra parte, questa Corte ha già affermato a chiare lettere l’inestendibilità del divieto del ne bis in idem internazionale al di fuori del rapporto estradizionale in relazione ad una richiesta di estradizione regolata dalla Convenzione Europea di estradizione del 1957, evidenziando che detta Convenzione prevede l’inestradabilità quando sussista una sentenza definitiva emessa nei confronti dell’estradando nello Stato richiesto, ma non contempla l’ipotesi che una tale sentenza sia stata emessa in uno Stato terzo (Sez. 6, n. 3747 del 18/12/2013 – dep. 28/01/2014, Dyrmyshi, Rv. 258250).
4.3. Nè può ritenersi applicabile al caso de quo il principio di diritto secondo il quale assume valenza ostativa alla consegna, in quanto integrante una violazione del divieto di bis in idem internazionale, la sentenza definitiva resa da uno Stato appartenente all’Unione Europea, terzo rispetto alla procedura, in relazione alla richiesta di estradizione a fini esecutivi richiesta all’Italia da un Paese extraEuropeo per un reato rientrante espressamente nella previsione dell’art. 83, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931). Detto principio riguarda invero una fattispecie completamente diversa da quella sub iudice, in cui la decisione indicata come ostativa all’estradizione era stata pronunciata da uno Stato membro dell’Unione Europea – dunque appartenente allo spazio giuridico Europeo e vincolato al rispetto del principio sancito dall’art. 50 della Carta di Nizza -, e non da un Paese completamente estraneo alla UE, come appunto, nella specie, la Svizzera.
5. Coglie, di contro, nel segno il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione del motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 705 c.p.p., comma 2 lett. c-bis).
5.1. Secondo quanto dispone l’indicata norma (introdotta con D.Lgs. 3 ottobre 2018, n. 149, recante “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”), la Corte d’appello deve pronunciare sentenza contraria all’estradizione “se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, detta causa di rifiuto deve trovare applicazione non soltanto nel caso in cui nello Stato richiedente l’estradizione non sia possibile assicurare cure adeguate all’estradando, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sè suscettibile di comportare un pregiudizio per le condizioni di salute della persona (Sez. 6, n. 1354 del 27/11/2018 – dep. 11/01/2019, Fioretti, Rv. 274837).
Ciò si inferisce, per un verso, dalla piana lettura dell’enunciato testuale della disposizione, là dove il legislatore non ha correlato il “rischio” che possano prodursi siffatte “conseguenze” al “trattamento” che verrà riservato al consegnando nel Paese richiedente – come, ad esempio, nella precedente lett. c) -, ma ha fatto riferimento ai riverberi negativi sulle condizioni personali che possano – genericamente – discendere dall’esecuzione del provvedimento in considerazione dello stato di salute o dall’anzianità del soggetto. Per altro verso, dalla ratio della previsione, che, all’evidenza, tende a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali della persona di cui sia richiesta la consegna, con particolare riguardo al diritto alla salute presidiato dall’art. 32 della nostra Carta Fondamentale e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, di tal che deve privilegiarsi l’ermeneusi della disposizione che assicuri maggiore protezione al bene tutelato, scongiurando l’introduzione per via interpretativa di delimitazioni applicative che la norma non contempla.
Ne discende che, ai fini della valutazione sul punto, la Corte d’appello non può limitarsi a verificare se, nel paese richiedente, i presidi sanitari siano adeguati a fare fronte alle esigenze terapeutiche della persona, ma deve tenere conto anche della concreta incidenza – e dunque dei possibili riverberi negativi della procedura esecutiva di consegna sulle condizioni di salute dell’estradando, connesse – ad esempio – alle difficoltà ed alle possibili complicazioni derivanti dal trasferimento del soggetto all’estero ovvero all’esigenza di non interrompere le terapie in atto.
5.2. Sotto diverso aspetto, occorre nondimeno notare come la norma de qua non assegni rilievo a qualunque ripercussione negativa per la salute del consegnando, ma come – ai fini dell’operatività della causa di rifiuto – sia richiesto che dall’estradizione possano derivare conseguenze di “eccezionale gravità”, cioè effetti patologici importanti ed oggettivamente riscontrabili.
5.3. Di tali regulae iuris non ha in alcun modo tenuto conto il Collegio territoriale, là dove – pur espressamente sollecitato dalla difesa – ha radicalmente omesso di verificare se le condizioni di salute dello S., come attestate nella documentazione sanitaria prodotta in udienza, da un lato, siano adeguatamente curabili negli istituti penitenziari del Brasile e, in particolare, nella struttura ove il ricorrente verrebbe ristretto; dall’altro lato, se il viaggio verso lo Stato richiedente sia di per sè tale da comportare un grave pregiudizio per le sue condizioni di salute.
6. E’ fondato anche l’ultimo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 698 c.p.p., art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), art. 5, lett. b) del Trattato bilaterale di estradizione e art. 3 CEDU, per l’omessa valutazione del rischio che S. possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
6.1. Mette conto di rilevare che l’art. 5, lett. b) citato Trattato bilaterale Italia – Brasile prevede un divieto di estradizione “se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali”. Detta norma replica, nella sostanza, il disposto dell’art. 705, comma 2, lett. c) e art. 698, comma 1 codice di rito, il che rende esportabili al rapporto estradizionale in oggetto i consolidati principi di diritto in relazione a tali ultime norme.
6.2. Tanto premesso, per un verso, occorre ribadire come, in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698 c.p.p., comma 1, la Corte d’appello possa fondare la propria decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative – quali, ad es., Amnesty International e Human Rights Watch in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008. (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016 – dep. 21/12/2016, Resneli, Rv. 268933).
6.3. Per altro verso, va rimarcato che il divieto per il giudice italiano di pronunciarsi favorevolmente sull’istanza per il pericolo che l’estradando subisca la violazione dei diritti fondamentali consegue, non solo al regime normativo dello Stato richiedente, ma anche alla “scelta di fatto” delle sue Autorità, la quale ricorre quando queste si limitano ad assumere l’impegno di intraprendere le dovute iniziative per assicurare ai detenuti le condizioni necessarie a salvaguardare le minime esigenze di rispetto della dignità umana, senza però approntare in concreto misure idonee, nonostante l’ufficiale conoscenza dello stato di degrado in cui versano le strutture carcerarie del Paese (Sez. 6, n. 46212 del 15/10/2013, Van Coolwijk, Rv. 258082).
6.4. Tracciata la cornice dei principi di diritto applicabili nella fattispecie, giudica la Corte che – avendo riguardo alla situazione delineata nei rapporti di varie fonti non governative (quali Amnesty International e Human Rights Watch), emergente dalle notizie di cronaca internazionale nonchè dal (per vero risalente) Rapporto elaborato dai capi-missione dell’Unione Europea nella loro visita in Brasile del dicembre 2009 – le condizioni delle carceri brasiliane sia da tempo endemicamente caratterizzata dalla pratica della violenza e della sopraffazione nei confronti dei detenuti ad opera sia di bande criminali interne, conosciute e tollerate dalle autorità carcerarie, sia dagli stessi agenti di custodia; il tutto nell’ambito di una condizione strutturale di fatiscenza e inadeguatezza degli edifici carcerari che è causa di vistose condizioni di sovraffollamento e di carenze igieniche sanitarie, tali da favorire la propagazione di gravi malattie infettive (v. in motivazione, Sez. 6, n. 46212 del 15/10/2013, cit.).
Prima di dare corso alla consegna, la Corte d’appello avrebbe pertanto dovuto procedere ad un preliminare approfondimento istruttorio teso ad accertare, mediante la richiesta di informazioni ad hoc, quali siano le condizioni della struttura detentiva ove S. sarà ristretto in caso di consegna e se esse siano tali da escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti della persona richiesta.
7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale dovrà acquisire informazioni suppletive presso l’autorità brasiliana e, alla luce di esse, dovrà valutare se sussistano le condizioni per l’estradizione in quel Paese con specifico riferimento al pericolo che S. possa essere sottoposto a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In seconda battura, dovrà verificare se l’attuale stato di salute del ricorrente sia compatibile con il viaggio oltreoceano e se sia adeguatamente curabile nella struttura penitenziaria in cui sarà ristretto ove estradato.
P.Q.M
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
