Extradition to a foreign State and relevance of statute of limitations as a ground for refusal

Extradition
🇮🇹Italy🇨🇦Canada
Granted
Share this case
Court
Italian Supreme Court
Decision date
01/07/2015
Decision number
33577
Main ground
Other
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
For the purposes of extradition to or from Canada, the clause set out in Article III(e) of the bilateral Treaty of 13 January 2005, ratified by Law No. 7 of 2008, provides, as a mandatory ground for refusal of surrender, only the statute of limitations as determined under the law of the requesting State.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition to a foreign State and relevance of statute of limitations as a ground for refusal, Italian Supreme Court, 1 July 2015, No 33577, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-statute-limitations-refusal-italy-canada1-7-2015
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 aprile 2015 la Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato sussistenti le condizioni per la estradizione esecutiva di T.D., richiesta dalla Corte superiore di giustizia dell’Ontario (Canada) in relazione alla pena di anni dieci di reclusione e a quella pecuniaria di 699.608,00, dollari canadesi, infittale con sentenza del 31 maggio 2013 per reati di frode ed evasione fiscale commessi tra il 2002 ed il 2006 e previsti dall’art. 380 c.p. canadese (I-a).

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di T.D., deducendo due motivi di doglianza.

2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 698 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 2, per essere stata la ricorrente condannata senza usufruire di alcun tipo di difesa, in quanto non ha potuto avvalersi, per ragioni economiche, dell’assistenza tecnica di un avvocato e le è stata rigettata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che la stessa è stata costretta a continuare il processo autodifendendosi e, poi, a fare rientro in Italia per sottrarsi ad un processo la cui prosecuzione è avvenuta in violazione del suo diritto di difesa.

2.2. Si deduce, inoltre, l’intervenuta prescrizione, in Italia, dei reati oggetto della domanda estradizionale, in quanto la ricorrente li avrebbe commessi nel periodo ricompreso fra il (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo di doglianza è stato congruamente esaminato e disatteso dalla Corte distrettuale, che sulla base della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente ha puntualmente evidenziato: a) che l’estradanda ha avuto notizia del procedimento penale avendo personalmente presenziato alla sua fase iniziale e volontariamente omesso, poi, di comparire all’udienza del 19 marzo 2012 ed alle successive, divenendo non più rintracciabile in Canada, per essere stata localizzata inizialmente nel territorio inglese e poi in quello spagnolo; b) che sino alla citata udienza, fissata per l’inizio del processo e poi differita per ricercare l’imputata e farla partecipare alla fase processuale, l’estradanda è comparsa con un difensore che ha interloquito nel suo interesse; c) che la stessa ha poi optato per difendersi personalmente; d) che l’ordinamento giuridico dello Stato richiedente contempla la scelta dell’imputato di esercitare personalmente il diritto di difesa.

Coerentemente con tali premesse, invero, la Corte d’appello non ha ritenuto siffatta evenienza procedimentale preclusiva rispetto alla concessione dell’estradizione, ove si consideri, alla stregua della linea interpretativa al riguardo fissata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 19302 del 21/04/2008, dep. 14/05/2008, Rv. 239680), che il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a), non ricorre nel caso di giudizio celebrato senza la assistenza di un difensore, quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all’imputato presente la scelta di difendersi personalmente.

Costituisce infatti ius receptum, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, il principio secondo cui il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione – previsto dall’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell’ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato – ricorre solo quando sia prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest’ultimo (Sez. 6, n. 10693 del 20/02/2009, dep. 10/03/2009, Rv. 242926; Sez. 6, n. 21370 del 19/04/2005, dep. 08/06/2005, Rv. 232060), ovvero quando l’ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispondenti o assimilabili a quelle previste nel nostro ordinamento (Sez. 6, n. 3125 del 21/09/1995, dep. 13/10/1995, Rv.

202727).

Occorre peraltro considerare, alla luce del sistema di garanzie stabilite dall’art. 6, par. 3, lett. c), C.E.D.U., che secondo la giurisprudenza della Corte EDU il diritto all’assistenza difensiva non presenta caratteri di assolutezza, ma può essere soggetto a limitazioni nell’ambito del gratuito patrocinio: per stabilire se “gli interessi della giustizia” esigano di concederne la fruizione, è necessario valutare, infatti, la presenza di taluni indici rappresentati dalla gravità del reato contestato, dalla misura della pena che potrebbe essere irrogata e dalla complessità del caso (Corte EDU, Lagerblom c. Svezia, 14 gennaio 2003, p. 51; ID., Benham c. Regno Unito, 10 giugno 1996, p. 60; ID., Quaranta c. Svizzera, 24 maggio 1991, pp. 32-34).

Una domanda di gratuito patrocinio, dunque, può dallo Stato parte essere subordinata al rispetto di determinate condizioni di ammissibilità, purchè queste perseguano un fine legittimo e non siano viziate da arbitrarietà ed irragionevolezza, con la duplice conseguenza che le competenti autorità devono tener conto delle esigenze dell’imputato, ma che queste ultime ben possono essere superate da considerazioni rilevanti e sufficienti, sempre che ispirate dagli interessi della giustizia (Corte EDU, Mayzit c. Russia, 20 gennaio 2005, p. 66; ID., Lagerblom c. Svezia, cit., p. 54; Id., Croissant c. Germania, 25 settembre 1992, p. 29).

In definitiva, non possono considerarsi censurabili in virtù dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) e lett. b), e per ciò stesso ostative all’estradizione, le disposizioni del diritto processuale estero che discrezionalmente disciplinino le modalità di esercizio del diritto di difesa, allorquando questo sia stato comunque assicurato e non interdetto all’estradando: il canone della difesa o rappresentanza tecnica è reputato dalla stessa C.E.D.U. – ai sensi del su citato art. 6, par. 3, lett. e) – pienamente compatibile con ir diritto dell’accusato di difendersi di persona, in alternativa all’opzione per una difesa tecnica professionale (v., in motivazione, Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, dep. 09/11/2012, Rv. 253820; v., inoltre, Sez. 6, n. 19302 del 21/04/2008, dep. 14/05/2008, Rv.

239680).

3. In ordine alla seconda censura prospettata nel ricorso, inoltre, la Corte d’appello ne ha correttamente rilevato l’infondatezza, osservando che l’art. 111, lett. e), del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 e ratificato con L. 7 gennaio 2008, n. 7, prevede quale motivo obbligatorio di rifiuto solo la prescrizione intervenuta secondo la legge dello Stato richiedente.

Nel caso in esame, come indicato dallo Stato richiedente, non è intervenuta alcuna prescrizione dei reati oggetto della domanda estradizionale.

4. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

La Cancelleria provvedere all’espletamento degli incombenti ex art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015