Flight risk assessment and duty to justify the inadequacy of the house arrest

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇽Mexico
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
04/11/2025
Decision number
40841/2025
Main ground
Flight risk
Extradition type
Extradition
Language
Italian
Keywords / Topics
flight_risk
🇬🇧 Summary
In assessing the existence of flight risk, the mere availability of accommodation suitable for house arrest, the absence of stable ties to the national territory, and a demonstrated propensity for international travel—allegedly supported by financial means and logistical networks—do not, in themselves, constitute sufficient grounds to deny the application of less severe custodial measures. Such elements, if relied upon in abstract or generalized terms, amount to mere suspicion rather than a concrete and individualized assessment of the case. Accordingly, where house arrest is requested, the judicial authority is required to provide specific reasoning as to the inadequacy of that measure, which cannot be inferred solely from factors that are, in principle, neutral, such as financial capacity or habitual mobility across different countries.
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Flight risk assessment and duty to justify the inadequacy of the house arrest, Italian Supreme Court, 4 November 2025, No 40841/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/flight-risk-assessment-inadequacy-house-arrest-italy-mexico-4-11-2025
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale la Corte di appello rigettava la richiesta di dichiarare inefficace la misura cautelare, sul presupposto dell’omesso invio da parte dello Stato estero della domanda di estradizione, ovvero, in subordine, di sostituire la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt.7 e 12 del Trattato di estradizione tra Italia e Messico, nonché degli artt. 24 Cost e 715 cod. proc. pen.

Premette il ricorrente di essere stato tratto in arresto a seguito di mandato di cattura internazionale emesso il 10 gennaio 2015 dall’autorità giudiziaria messicana. A seguito dell’arresto d’urgenza disposto dalla polizia di frontiera e della successiva convalida, la Corte di appello si limitava a dare atto dell’avvenuta trasmissione dell’istanza di estradizione pervenuta al Ministero degli Affari esteri, senza altro aggiungere in ordine al contenuto di tale istanza. Ciò avrebbe comportato l’elusione di qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare.

Sostiene la difesa che l’autorità richiedente si sarebbe limitata a trasmettere il mandato di cattura, senza che sia noto se l’atto sia in forma autentica o meno.

Vi sarebbe, inoltre, una grave carenza di elementi probatori a supporto della richiesta di consegna, posto che l’estradizione, conterrebbe il solo riferimento all’individuazione fotografica eseguita dalla presunta persona offesa del reato di frode informatica.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. relativamente all’omessa motivazione in ordine alla inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari, non essendosi la Corte di appello confrontata con i plurimi elementi posti a sostegno della richiesta di sostituzione e, in particolare, con la disponibilità del ricorrente a sottoporsi a controllo elettronico.

L’ordinanza impugnata, inoltre, non aveva in alcun modo valutato l’avvenuto pagamento di una cauzione con conseguente sospensione della misura cautelare nell’ambito del procedimento pendente nello Stato richiedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha dichiarato l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia della misura, segnalando l’avvenuto invio al Ministero degli Affari esteri della richiesta di estrad izione.

In base all’art. 12, comma 4, del Trattato di estradizione tra I e M, l’arresto provvisorio e le eventuali misure cautelari imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all’arresto della persona richiesta, l’Autorità Centrale dello Stato richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione.

L’art.6, comma 2, del medesimo Trattato prevede, inoltre, che per la Repubblica italiana l’Autorità centrale, individuata quale soggetto deputato alla ricezione e invio delle richieste di estradizione, è il Ministero della Giustizia.

Sulla base di tale premessa, deve ritene;rsi che, a seguito dell’arresto provvisorio disposto in data 23 maggio 2025, l’invio della richiesta di estradizione doveva intervenire entro i successivi sessanta giorni e, quindi, entro il 22 luglio 2025.

La Corte di appello dà atto che in data 21 luglio 2025, il Ministero degli Affari esteri ha comunicato l’avvenuta ricezione dell’istanza di estradizione, trasmettendola alla Corte di appello.

Quanto detto consente di ritenere che il tem1ine di sessanta giorni, previsto a pena di inefficacia della misura, è stato rispettato,: né rileva che l’estradizione sia stata inviata al Ministero degli Affari Esteri, anziché a quello della Giustizia, come sarebbe dovuto avvenire in base al citato art. 6 del Trattato.

Invero, il dato dirimente è che la richiesta di estradizione è ugualmente giunta all’autorità giudiziaria procedente, consentendo alla stessa di verificare l’avvenuto rispetto del termine previsto a pena di inefficacia della misura provvisoriamente disposta.

L’individuazione delle Autorità centrali ha la funzione di agevolare l’attività di trasmissione e ricezione delle richieste di estradizione, salvo restando che il dato essenziale, ai fini della validità della procedura, è che tale richiesta sia inoltrata dall’autorità estera e recepita da quella italiana con modalità idonee a garantirne la conformità all’originale.

In linea generale, si ritiene che l’onere di invio degli atti nel termine previsto, gravante sullo Stato richiedente, deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che garantisca l’attendibilità e la conformità agli originali dei documenti inoltrati dall’autorità straniera, quali che siano le forme di trasmissione adottate, salvo che la violazione delle usuali forme di trasmissione sia talmente grave da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza della documentazione o alla sua autenticità (Sez.6, n. 51610 del 13/1272019, Sak, Rv. 51610; si veda anche Sez.U, n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv. 235347; per un fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame si veda Sez.2, n. 26588 dell’l/4/2011, Nedzelsky, Rv. 250883, in cui la çtocumentazione richiesta veniva ricevuta dal Ministero dell’Interno, non deputato a riceverla, ma comunque trasmessa all’autorità giudiziaria procedente).

Quest’ultima affermazione consente anche di superare l’obiezione difensiva in ordine all’ipotizzata carenza di attestazione di conformità all’originale del mandato di cattura, posto che l’inoltro per via diplomatica consente di superare tale problematica.

2.2. Le ulteriori doglianze sollevate con il primo motivo sono manifestamente infondate, posto che, in base agli artt.7 e 12 del Trattato di estradizione, il mandato di arresto provvisorio deve contenere l’esposizione dei fatti costituenti reato, l’indicazione del luogo e della data di commissione e la loro qualificazione giuridica, ma non anche l’analitica indicazione degli elementi probatoril a supporto della richiesta.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Occorre premettere che, in base all’art. 719 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari è consentito esclusivamente per violazione di legge, vizio in cui rientra anche l’ipotesi della motivazione apparente.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione basata non già su una specifica valutazione delle esigenze cautelari e dell’idoneità, in ragione dell’intensità delle prime, di misure meno afflittiv:e rispetto alla custodia cautelare in carcere.

La ragione sottesa al rigetto dell’istanza, infatti, si fonda sull’assunto secondo cui la disponibilità da parte del ricorrente di un alloggio ove sottostare agli arresti domiciliari dimostrerebbe “una singolare capacità di organizzazione e di una rete di sostegno”; al contempo, si è affermato che il pericolo di fuga deriverebbe dall’assenza di radicamento in Italia del ricorrente e che la dimostrata propensione per gli sposta menti comproverebbe una notevole disponibilità finanziaria, oltre che l’esistenza di supporti logistici affidabili.

Si tratta di affermazioni che, invero, fondano più su meri e generici elementi di sospetto che su una effettiva valutazione del caso concreto.

A fronte della richiesta di ottenere quanto meno gli arresti domiciliari, la motivazione si sarebbe dovuta confrontare con l’inidoneità di tale misura, evidentemente non scalfita dal semplice fatto che il ricorrente è soggetto aduso a spostarsi tra varie nazioni e che dispone di disponibilità finanziarie, essendo questi elementi potenzialmente neutri.

Pur se in ambito estradizionale il presupposto del periculum tollera una valutazione meno rigorosa, rispetto a quella ordinariamente imposta dall’art. 275 cod. proc. pen., ciò non toglie che l’adeguatezza di misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere va comunque valutata sulla base di elementi concreti e non in virtù di pretese massime di esperienza.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio al fine di consentire una valutazione dell’idoneità di misure meno afflittive, basata su tutti gli elementi a disposizione della Corte di appello, ivi compreso il tipo di reato per il quale si procede, la stabilità della collocazione abitativa nel caso di concessione degli arresti domiciliari, l’individuazione dei rapporti personali che il ricorrente può vantare in Italia e che gli consentono. da un lato di disporre di un alloggio e di risorse con le quali mantenersi agli arresti domiciliari e che, per contro, potrebbero agevolarne la fuga.

In assenza di tali valutazioni, la motivazion’efinisce per essere meramente apparente, nella misura in cui si fonda su elementi ambivalenti e di indimostrata sussistenza.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti’ di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso in Roma, il 4 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2025.