The ministerial request for the application of custody, submitted following a decision favourable to surrender, is not binding on the judicial authority

Extradition
🇮🇹Italy🇹🇳Tunisia
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
08/06/2022
Decision number
22804/2022
Main ground
Precautionary Measure
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
In matters of extradition, the ministerial request for the application of pre-trial detention, submitted following a decision favourable to surrender under Article 704(3) of the Italian Code of Criminal Procedure, is not binding on the judicial authority, as the custodial measure must in any event be ordered in light of the precautionary needs pertaining to the extradition proceedings, to be assessed pursuant to Article 714(2) of the Italian Code of Criminal Procedure.
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The ministerial request for the application of custody, submitted following a decision favourable to surrender, is not binding on the judicial authority, Italian Supreme Court, 8 June 2022, No 22804/2022, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/ministerial-request-application-custody-decision-favourable-not-binding-italy-tunisia-06-2022
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione verso la Tunisia di R.A., alias R.O.B.H.B.S., per il tempo necessario per la sottoposizione dell’estradando al procedimento penale per reati di truffa, furto aggravato, falso e corruzione e a condizione del suo rinvio nello Stato italiano, dopo essere stato ascoltato, per l’esecuzione della pena o misura di sicurezza detentive eventualmente pronunciate dallo Stato di emissione.

La sentenza dava atto che nei confronti dell’estradando era stato emesso “mandato di arresto Europeo a fini estradizionali” da parte dell’autorità giudiziaria tunisina ai fini del suo perseguimento per reati di truffa, falso, furto e corruzione e che era poi pervenuta per via diplomatica la domanda di estradizione da parte della competente autorità tunisina.

La Corte di appello, dopo aver ritenuto integrate tutte le condizioni previste dalla Convenzione del 15 novembre 1967 in materia di estradizione vigente tra i due Paesi e dalla L. n. 69 del 2005, rilevata la residenza in Italia da oltre cinque anni dell’estradando, disponeva che la consegna di costui dovesse essere condizionata al rinvio in Italia per l’esecuzione della eventuale misura detentiva, dopo essere ascoltato nello Stato membro di emissione, nonché applicava nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere, ai fini della sua consegna.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe indicato e il difensore dell’interessato, denunciando con atti separati i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Ricorso del Procuratore generale.

2.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 696,704 e 705 c.p.p., 14-32 della Convenzione bilaterale di estradizione del 15 novembre 1967.

La Corte di appello ha erroneamente fatto applicazione di norme in tema di mandato di arresto Europeo, pur vertendosi in una fattispecie estradizionale, regolata dalla suddetta Convenzione, che non prevede affatto la consegna “condizionata” nei termini stabiliti dalla sentenza impugnata, così come anche le norme interne in materia di estradizione.

Ne’ è possibile, per via interpretativa, addivenire in sede giurisdizionale ad una siffatta estensione al regime estradizionale dell’istituto della consegna condizionata, come più volte affermato dai giudici di legittimità.

2.2. Ricorso di xxx.

2.2.1. Violazione degli artt. 705 c.p.p., comma 1, L. n. 267 del 1971, art. 21; omessa valutazione delle conclusioni depositate ex art. 703 c.p.p.; omessa acquisizione degli originali delle deposizioni testimoniali e dei testi normativi ai sensi dell’art. 21 cit.; violazione degli artt. 698 e 705 c.p.p., comma 2, lett. c).

La Corte di appello non ha valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in violazione dell’art. 705, comma 1, c.p.p. e di quanto dispone l’art. 21 della L. n. 267 del 1971 che ha ratificato la Convenzione bilaterale in tema di estradizione (esistenza di prove sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto).

Ne’ poteva essere sufficiente il richiamo generico alle conclusioni – peraltro neppure pienamente comprensibili e successive al mandato di cattura dell’istruttoria tunisina, non avendo la Corte di appello specificato in alcun modo in cosa consistano i gravi indizi. Si richiamano i principi in tema di motivazione per relationem (Sez. U. n. 17 del 2000), nella specie non applicati.

In ogni caso andavano acquisiti – come dedotto dalla difesa con una memoria – gli atti ufficiali dell’istruttoria affinché il giudice italiano potesse effettuare il controllo sulla sufficienza delle prove. Sul punto vi è anche un difetto di motivazione sulle memorie difensive.

2.2.2. Omessa acquisizione dei dati identificativi dell’estradando ai sensi dell’art. 700, comma 2, lett. c) c.p.p. e 21 L. n. 267 del 1971; omessa motivazione.

Stante i dubbi sulla identificazione dell’estradando, la difesa aveva chiesto l’acquisizione di dati e informazioni previsti dai citati articoli e anche delle impronte delle linee papillari. Tale accertamento è stato omesso.

2.2.3. Omessa motivazione sulle condizioni di salute dell’estradando ex art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c-bis).

Nessuna motivazione si riscontra altresì sulle condizioni di salute dell’estradando, alla luce della documentazione sanitaria prodotta dalla difesa (attestante gravi patologie che richiedevano costanti e periodiche cure che risulterebbero interrotte dalla consegna estradizionale).

2.2.4. Mancanza di motivazione in ordine alle condizioni carcerarie tunisine e alla memoria difensiva del 15 febbraio 2022; omessa acquisizione di documentazione attestante le condizioni carcerarie nello Stato richiedente.

La Corte di appello ha escluso in modo apodittico l’esposizione dell’estradando a trattamenti e pene di cui all’art. 698 c.p.p. La difesa aveva sul punto offerto informazioni basate sulla giurisprudenza CEDU e fonti giornalistiche affidabili quanto al sistema carcerario tunisino; lo stesso estradando aveva rappresentato il timore di subire torture per ottenere la sua confessione, trattandosi di imputazioni di fatti coinvolgenti esponenti politici.

2.2.5. Violazione dell’art. 704, comma 3, e 274 c.p.p. in relazione alla custodia carceraria.

La Corte di appello ha applicato con automatismo la misura carceraria in forza della sentenza favorevole all’estradizione. Si tratta di lettura dell’art. 704 c.p.p. non più attuale alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte, considerato anche che l’estradando si trovava in stato di libertà e risiedeva in Italia da oltre dieci anni con permesso di soggiorno di durata illimitata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono fondati e vanno accolti per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato in quanto effettivamente la Corte di appello è incorsa nell’erronea applicazione nell’ambito di una procedura estradizionale di un istituto (la consegna condizionata al rinvio del consegnando) previsto dalla speciale disciplina del mandato di arresto Europeo, viepiù con riferimento ad uno Stato, la Tunisia, con il quale – allo stato – la consegna di persone ricercate per ragioni di giustizia è regolata dal solo regime dell’estradizione e segnatamente dalla Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed all’esecuzione delle sentenze e all’estradizione (Roma, 15 novembre 1967), ratificata con L. n. 267 del 28 gennaio 1971.

Come correttamente rilevato dall’Ufficio ricorrente, né la suddetta Convenzione né le norme del codice di rito prevedono la possibilità dell’apposizione di una siffatta condizione, esulando in ogni caso tale facoltà dalle attribuzioni della Corte di appello nella fase cosiddetta giurisdizionale della procedura estradizionale (in tema di estradizione esecutiva, tra le tante, Sez. 6, n. 6237 del 15/01/2020, Rv. 278344).

Pertanto, in ordine a tale statuizione la sentenza impugnata deve essere annullata.

3. Il ricorso di 2Rejab è fondato soltanto parzialmente e in tali limiti va accolto.

3.1. Con riferimento al primo motivo, va osservato che l’art. 21 della Convenzione tra Italia e Tunisia, sopra indicata, che regola l’estradizione tra i due Paesi, stabilisce quale sia la documentazione che deve essere trasmessa a corredo della domanda di estradizione: in caso di imputato, oltre al titolo estradizionale, deve essere allegata in particolare “l’originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria”.

Con riferimento alla doglianza di omessa allegazione di tali atti del compendio probatorio, va rilevato che la difesa non ha allegato che dal documento trasmesso dalle autorità tunisine (il decreto di conclusioni della istruttoria) emergessero prove di tale natura, limitandosi a rappresentare che tale documento sia di non facile comprensione a causa di una non perfetta traduzione in italiano, ma non che sia impossibile desumere la tipologia delle prove raccolte.

E’ invece fondato il rilievo difensivo sulla valutazione del compendio probatorio risultante dal documento trasmesso dalle autorità tunisine.

Il citato art. 21 della Convenzione prevede che, in caso di estradizione processuale, “l’estradizione avrà luogo solamente se, secondo le autorità dello Stato richiesto, esistono delle prove sufficienti che avrebbero giustificato il rinvio a giudizio dello individuo se il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto”.

Già questa Corte ha stabilito (Sez. 6, n. 39758 del 19/09/2012) con riferimento all’art. 21 cit., che la Corte di appello deve esaminare le ragioni per le quali l’autorità giudiziaria richiedente ha ritenuto sussistente la fondatezza dell’ipotesi accusatoria.

Sul punto la valutazione della Corte territoriale si presenta carente e contraddittoria.

Da un lato si sostiene in modo assertivo che sussistono i gravi indizi di colpevolezza sulla base del decreto di conclusione della istruttoria e dall’altro si afferma che non spetta all’autorità giudiziaria italiana alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, richiamando precedenti relativi ad altre convenzioni (convenzione Europea che non prevede appunto tale valutazione).

Quindi in ordine a tale punto la sentenza impugnata va annullata per un nuovo giudizio, che si adegui ai principi sopra indicati e colmi le carenze riscontrate.

3.2. Aspecifico è il secondo motivo.

L’art. 21 della Convezione citata richiede che, a corredo della domanda estradizionale, siano allegati anche “nel limite del possibile, i connotati dell’individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identità”. Nella specie, la Corte di appello ha dato atto che era stato proprio l’estradando a dichiarare di essere a conoscenza del procedimento a suo carico, così fugando ogni dubbio sull’identità fisica della persona ricercata e richiesta in consegna.

3.3. Non può essere accolto il terzo motivo relativo alle condizioni di salute dell’estradando.

Si è già affermato che la causa di rifiuto prevista dall’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c-bis), introdotto dalla L. n.149 del 3 ottobre 2017, art. 4, può trovare applicazione non solo nel caso in cui nello Stato richiedente non sia possibile assicurare cure mediche all’estradando, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sé suscettibile di comportare un pregiudizio per le sue condizioni di salute (in motivazione la Corte ha chiarito che tale pregiudizio, sussiste non in presenza di qualsiasi ripercussione negativa per la salute del predetto, ma quando possano derivare dall’estradizione conseguenze di eccezionale gravità, cioè effetti patologici importanti e oggettivamente riscontrabili) (per tutte, Sez. 6, n. 1354 del 27/11/2018, dep. 2019, Rv. 274837).

Nel caso in esame, la difesa si è limitata ad allegare patologie agli occhi del ricorrente, che quant’anche importanti, da nessun atto prodotto risultano poter dar luogo a quella situazione di “eccezionale” gravità per la salute dell’estradando prevista dalla norma sopra indicata.

3.4. Neppure può essere accolto il quarto motivo.

Secondo un principio di diritto più volte affermato in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698 c.p.p., comma 1, incombe sull’estradando l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona (tra le tante, Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, Rv. 275166).

Nella specie nessuna informazione aggiornata (risalendo la pronuncia della Corte EDU al 2010) e attendibile (quanto alle fonti giornalistiche) era stata allegata dal ricorrente. In tale prospettiva, l’indagine “mirata” richiesta dalla difesa si presenta del tutto esplorativa.

3.5. Va accolto infine l’ultimo motivo proposto avverso il provvedimento formalmente contenuto nella sentenza – con il quale la Corte di appello ha applicato al ricorrente la misura cautelare carceraria.

Preliminarmente va osservato che il ricorso sul punto rispetta i criteri previsti dall’art. 719 c.p.p. quanto al termine di proposizione e ai motivi deducibili.

In ordine alla questione sottoposta dalla difesa, va rilevato che la Corte di appello, nel fare applicazione di quanto prevede l’art. 704, comma 3, c.p.p., in caso di decisione favorevole all’estradizione, non ha reso alcuna motivazione in ordine all’applicazione della misura cautelare.

In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613) in tema di controllo giurisdizionale sulle misure cautelari personali disposte in materia estradizionale, questa Corte ha stabilito che la richiesta ministeriale di applicazione della custodia cautelare, formulata in vista della decisione favorevole alla consegna nell’ipotesi prevista dall’art. 704 c.p.p., comma 3, non è vincolante per l’autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione, da valutarsi ai sensi dell’art. 714 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, Rv. 281523; Sez. 6, n. 45516 del 20/09/2018; Sez. 6, n. 846 del 04/03/1991, Rv. 187532).

Il Collegio ritiene di dare continuità al suddetto principio, che si contrappone ad altro orientamento di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 1842 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278106), che ritiene invece automatica l’applicazione della misura carceraria, una volta intervenuta la pronuncia favorevole all’estradizione, se vi sia la richiesta del Ministro.

E’ sufficiente rammentare che le Sezioni unite con il citato arresto hanno affermato che neppure l’esaurimento del procedimento principale conclusosi con la sentenza favorevole all’estradabilità dell’individuo assoggettato a misura coercitiva può determinare “automatiche” e negative conseguenze sulla sua libertà personale, con la conseguente necessità, anche in vista dell’esecuzione della consegna estradizionale, di valutare sia il pericolo di fuga “in concreto ed in coerenza con il precetto dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), ” sia la possibilità di assicurare la consegna stessa “anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere”, non postulandosi più in ogni caso, quale inevitabile corollario della decisione favorevole all’estradizione, la fisica disponibilità della persona dell’estradando.

Nella specie, come già sopra osservato, la Corte di appello non ha effettuato alcuna valutazione in ordine sia alla sussistenza del pericolo di fuga, che deve giustificare l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale e che deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell’estradando (così, tra tante, Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Rv. 278057), sia alla scelta della misura carceraria.

Viepiù, tenuto conto delle circostanze del caso in esame in cui, come ha dato atto la stessa Corte di appello, il 23 luglio 2021 era stata revocata anche la più blanda misura cautelare dell’obbligo di dimora applicata all’estradando, in ragione della mancanza di un effettivo pericolo di fuga, stante il radicamento di quest’ultimo nel territorio italiano.

Pertanto, anche in ordine al provvedimento cautelare va disposto l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo giudizio sul punto che si adegui ai principi di diritto sopra indicati.

4. Sulla base di quanto premesso la sentenza impugnata va annu((ata con rinvio in relazione ai punti sopra indicati affinché sia la Corte di appello effettui un nuovo giudizio.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter e 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2022