Unclear information on the EAW nature and detention conditions: duty to seek clarifications and possible reassessment of surrender

EAW
🇮🇹Italy🇭🇺Hungary
Reversal and remand
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
07/10/2025
Decision number
33397/2025
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
European Arrest Warrant (EAW)
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Where the information concerning the nature of the European Arrest Warrant and the detention regime is insufficient, the judicial authority is required to seek further details from the judicial and prison authorities of the issuing State. Should the information provided prove to be lacking or inadequate, the warrant may be deemed unsuitable, potentially leading to a reassessment of the surrender request.
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Unclear information on the EAW nature and detention conditions: duty to seek clarifications and possible reassessment of surrender, Italian Supreme Court, 7 October 2025, No 33397/2025, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/eaw-insufficient-information-detention-conditions-clarifications-italy-hungary-10-2025
🇮🇹 Full Text

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di Ra.Ab.all’Autorità giudiziaria ungherese in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di appello di Szekesfehervar per i reati di facilitazione dell’immigrazione clandestina e di falso commessi il (Omissis).

2. Ra.Ab. propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di tre motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione degli artt. 1, comma 3, 2 e 6, lett. c), legge n. 69 del 2005 e dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea in quanto dal mandato di arresto non si evince la sua natura, se processuale o esecutiva. Si aggiunge, inoltre, che è stato lo stesso consegnando a fornire informazioni su tale natura riferendo verbalmente di essere stato condannato alla pena di due anni di reclusione; di avere trascorso sette mesi in carcerazione preventiva nel corso della quale ha subito torture; di essere riuscito a “uscire” verso la G. da cui poi ha raggiunto l’Italia; di essersi presentato spontaneamente alla Questura di Bologna per iniziare la procedura di asilo quando è stato tratto in arresto in esecuzione dell’euromandato.

2.2. Violazione degli artt. 2, 6, lett. f), e 16 legge n. 69 del 2005, 6 T.U.E. e 7 Convenzione EDU in quanto nel mandato di arresto europeo la durata della pena è indicata in dodici anni, pena non prevista dal codice penale ungherese per i reati contestati al ricorrente.

2.3. Violazione degli artt. 2 e 16 legge n. 69 del 2005 e 3 Convenzione EDU in quanto la Corte di appello ha ignorato le allegazioni della difesa sulle condizioni carcerarie ungheresi, tra cui il report del 4/2/24 della (Omissis), tradotto dalla Associazione Antigone in italiano, ed ha omesso di chiedere informazioni sullo specifico trattamento carcerario che sarà riservato al consegnando.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. È, innanzitutto, fondata la doglianza relativa all’incerta natura del mandato di arresto europeo.

Risulta dagli atti che: a) la Corte territoriale, prendendo atto della insufficienza delle informazioni contenute nel mandato di arresto sia in merito alla sua natura che al regime detentivo al quale il consegnando sarà sottoposto, ha chiesto informazioni all’autorità giudiziaria e all’autorità penitenziaria dello Stato emittente; b) a tale richiesta ha dato seguito solo la competente Autorità penitenziaria, che ha fornito informazioni in merito al trattamento detentivo applicato nell’istituto penitenziario di Szombathely.

Nonostante la mancata trasmissione delle informazioni richieste all’autorità giudiziaria sulla natura del mandato di arresto europeo, la Corte territoriale ha ritenuto, comunque, di poter decidere sulla consegna considerando, da un lato, le scarne informazioni in esso contenute, ovvero che il mandato è stato emesso a seguito di un processo conclusosi con una sentenza impugnata dal Pubblico ministero con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e, dall’altro lato, le informazioni fornite dallo stesso consegnando in merito all’entità della pena inflittagli (anni due di reclusione). Ciò, si ribadisce, in assenza di alcun riscontro, al riguardo, da parte dello Stato emittente.

Orbene, ritiene il Collegio che gli elementi considerati dalla Corte territoriale sono inidonei a determinare la natura del mandato di arresto europeo, non potendosi escludere che, in pendenza dell’impugnazione, la sentenza di condanna non sia esecutiva e che, dunque, la richiesta di consegna attenga alla fase cautelare e non a quella esecutiva.

3. Tali considerazioni in merito alla fondatezza della prima doglianza hanno delle inevitabili ricadute anche sul secondo motivo di ricorso.

Rileva, infatti, il Collegio che le informazioni contenute nel mandato di arresto europeo sulla durata massima della pena (anni dodici di reclusione) appaiono distoniche con quelle riferite dal consegnando (in merito alla condanna a due anni di reclusione) e frutto di una sorta di empirico cumulo materiale delle pene edittali previste dal codice penale ungherese per le tre fattispecie di reato per cui è richiesta la consegna.

Tale informazione potrebbe, tuttavia, ritenersi sufficiente ed adeguata solo in caso di mandato di arresto europeo processuale, ma non in caso di mandato esecutivo per il quale si richiede, invece, la specifica indicazione dell’entità della pena inflitta (cfr. art. 6comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005).

4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Va, innanzitutto, premesso che il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ne consegue, pertanto, che, come più volte chiaro dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto ove ricorra uno specifico motivo di rifiuto ovvero, allorché venga in rilievo un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. In particolare, la Corte di Giustizia, partendo dal presupposto del carattere assoluto del divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, ha affermato che gli artt. 1, par. 3, 5 e 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’art. 4 della Carta, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente e rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 5 aprile 2016, C- 404/15 e C-659, Aranyosie Caldararu).

Tale linea ermeneutica è stata successivamente ribadita nella successiva sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 15 ottobre 2019, C-128/18, Dumitru-Tudor Dorobantu, in cui si è ribadito che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, tener conto dell’insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l’ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell’ambito di detto istituto. Ai fini di tale valutazione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest’ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali (nello stesso senso anche la sentenza del 25/7/2018, C-220/18, Generalstaatsanwaltschaft). Nella medesima sentenza la Corte di Giustizia ha, inoltre, aggiunto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può escludere l’esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

4.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che, dinanzi alle specifiche allegazioni del consegnando in ordine alle carenze del sistema penitenziario ungherese, allegazioni che, peraltro, si pongono in continuità con le carenze sistemiche rilevate dalla Corte EDU con la sentenza pilota del 10/3/2015, Varga e altri c. Ungheria, la Corte territoriale, pur dando atto nella sua richiesta di informazioni delle condizioni psicologiche del ricorrente conseguite alla precedente carcerazione patita presso le carceri ungheresi, si è limitata a reputare sufficienti le informazioni fornite dalla Autorità penitenziaria ungherese, benché queste riguardino esclusivamente il trattamento detentivo applicato nell’istituto penitenziario di Szombathely.

In disparte la mancanza di motivazione sulla rilevanza o meno del report prodotto dalla difesa, ad avviso del Collegio la Corte ha erroneamente ritenuto tali informazioni sufficienti a escludere il rischio di trattamenti disumani o degradanti.

In primo luogo, infatti, tali informazioni non indicano con certezza i luoghi dove il ricorrente sarà recluso. Nella comunicazione agli atti, trascritta alle pagine da 4 a 6 della sentenza, si precisa chiaramente che non è possibile indicare in anticipo il luogo dove il ricorrente sarà inizialmente recluso e che lo stesso, poco dopo il suo arrivo sarà trasferito nel penitenziario di (Omissis).

Nessuna informazione viene, dunque, fornita né sugli istituti di transito né sui tempi di permanenza in ciascun istituto.

Ma, in ogni caso, manca qualsiasi informazione sul trattamento detentivo che sarà riservato in ciascuna fase al ricorrente (avuto riguardo, ad esempio, alle dimensioni della cella, ai servizi disponibili o al regime di detenzione, se chiuso, aperto o semiaperto).

5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Il Giudice del rinvio rivaluterà la domanda di consegna previa acquisizione dallo Stato emittente di precise informazioni in ordine: a) alla natura del mandato di arresto europeo e, qualora si chiarisca la sua natura esecutiva, alla

entità della pena inflitta; b) all’istituto penitenziario o agli istituti penitenziari ove il ricorrente sarà recluso a partire dal momento della consegna; c) al regime detentivo al quale sarà sottoposto il ricorrente in ciascun istituto penitenziario cui sarà assegnato, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni della cella in cui lo stesso sarà recluso, alle condizioni igienico-sanitarie, ai servizi di cui potrà fruire e al regime carcerario, se chiuso, aperto o semiaperto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 7 ottobre 2025

Depositato in Cancelleria l’8 ottobre 2025