Extradition and detention conditions: requirement of concrete and current elements

Extradition
🇮🇹Italy🇲🇪Montenegro
Granted
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Court
Italian Supreme Court
Decision date
19/10/2023
Decision number
47148/2023
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
Italian
🇬🇧 Summary
Except in cases where a systemic, serious and current risk to the requested person has been established, the interested party must raise in the proceedings not only the issue of detention conditions in the requesting State but also, in order to avoid mere conjecture or dilatory and exploratory arguments, elements capable of conferring actual and concrete relevance on the issue.
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Extradition and detention conditions: requirement of concrete and current elements, Italian Supreme Court, 19 October 2023, No 47148/2023, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/extradition-detention-conditions-concrete-elements-italy-montenegro-10-2023
🇮🇹 Full Text

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo del Montenegro nei confronti di A.S., al fine del suo perseguimento penale per il reato di “creazione una organizzazione criminale”.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 698,705 c.p., art. 117 Cost., art. 3 CEDU e al concreto rischio che il ricorrente sia sottoposto in Montenegro ad un trattamento carcerario inumano e degradante.

La difesa fa presente che solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata è stato pubblicato dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura un rapporto sulla situazione carceraria in Montenegro nel quale sono evidenziati importanti fattori che portano a ritenere che il ricorrente sarà sottoposto ad un trattamento in carcere non rispettoso degli standards minimi imposti dalla CEDU.

In particolare, in tale Rapporto si riportano numerosi episodi gravissimi di violenze fisiche e psicologiche (vere e proprie torture) subite da persone in stato di custodia cautelare ad opera della polizia, anche al fine di costringerle a confessare o a collaborare per le indagini. Il Comitato ha stigmatizzato il fatto che le autorità montenegrine, pur a fronte delle denunce presentate, non abbiano avviato indagini per prevenire o contrastare tali violenze (i medici delle carceri avrebbero celato e non documentato i segni di dette violenze, impedendo l’accertamento dei reati).

Altre carenze sono state segnalate dal Comitato in ordine ai diritti fondamentali delle persone private della libertà personale (contatti con la famiglia, accesso alla difesa e alle cure mediche), soprattutto se straniere, e alle condizioni materiali di detenzione (alto tasso di sovraffollamento in connessione ad una potenziale lunga durata della custodia cautelare; mancanza di forniture minime per l’igiene e il mantenimento della dignità personale).

Il Comitato ha rilevato come queste violazioni all’art. 3 CEDU – che hanno portato a condanne da parte della Corte EDU – siano peggiorate o comunque siano rimaste inalterate dopo l’ultima visita del 2017.

Altri organismi hanno denunciato le medesime torture subite da persone in stato di custodia cautelare (Amnesty nel marzo 2023; Nazioni Unite nell’agosto 2020).

Si rende pertanto necessario verificare guaite siano le specifiche condizioni di custodia garantite al ricorrente una volta consegnato in estradizione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accordo bilaterale in tema di estradizione tra (Omissis) e alla possibilità di condizionare la consegna all’esecuzione in Italia dell’eventuale pena inflitta in Montenegro.

La Corte di appello ha del tutto omesso di considerare la possibilità di subordinare la consegna alla condizione prevista dal suddetto trattato.

Il ricorrente in quanto cittadino italiano, non era tenuto a fornire alcun elemento fattuale ulteriore.

4. Con memoria depositata in vista dell’udienza camerale, la difesa del ricorrente ha evidenziato come la tutela dei diritti umani nei confronti dell’estradando non possa essere subordinata ad alcuna esigenza neppure di ordine procedurale.

In tale linea si pone il più recente orientamento della Corte di cassazione nel ritenere compito della corte di appello di verificare ex officio la tutela dei diritti fondamentali del consegnando ed in particolare le condizioni carcerarie dello Stato richiedente, in particolare in presenza diiL Report del Comitato per la prevenzione della tortura.

Nel caso in esame, oltre al Report sul (Omissis) già citato nel ricorso, vi erano altre fonti “sopravvenute” – allegate – che dimostravano un’endemica debolezza di detto Stato di contrastare la criminalità e tollerare quindi le condizioni di tortura in cui vivono i detenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Con riferimento al primo motivo e alla memoria depositata, va preliminarmente affrontata la questione giuridica concernente la possibilità di sollevare per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara la sussistenza delle condizioni per l’estradizione, la violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 1, lett. c), con riferimento al trattamento carcerario al quale sarà sottoposto l’estradando nello Stato richiedente.

2.1. Va in primo luogo escluso che spetti alla Corte di cassazione esaminare tale punto ex officio, in quanto esso coinvolge valutazioni e accertamenti di merito che debbono essere necessariamente effettuati dalla corte di appello.

Va al riguardo precisato che la estensione anche “per il merito” del ricorso per cassazione prevista dall’art. 706 c.p.p. avverso le sentenze che decidono sull’estradizione ha soltanto la funzione di sottoporre alla Corte di cassazione motivi che investano anche “il merito” delle valutazioni effettuate dalla corte di appello, così da garantire alle parti un doppio grado di giudizio pieno.

Come ha più volte chiarito la Suprema Corte, il sindacato della Corte di cassazione è in ogni caso limitato all’esame “cartolare” delle informazioni, allo stato, “già acquisite” (Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418).

2.2. Resta da verificare quindi se sussista in capo alla corte di appello l’obbligo di accertare ex officio le condizioni carcerarie dello Stato richiedente (in modo che l’interessato possa p farne rilevare l’omissione con il ricorso per cassazione).

La giurisprudenza di questa Corte risulta assolutamente omogenea nel ritenere che sia onere dell’interessato allegare nel giudizio davanti alla corte di appello ex art. 704 c.p.p. l’esistenza del rischio di trattamenti inumani e degradanti (tra tante, Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, Rv. 275166; Sez. 6, n. 22827 del 26/04/2016, Rv. 267066; nonché molte recenti, tra le quali, Sez. 6, n. 22265 del 16/07/2020).

Va al riguardo segnalato che le massime invocate dal ricorrente quale espressione di un diverso orientamento in realtà non risultano fedeli alle vicende processuali e ai principi affermati dalla Corte di cassazione.

In particolare, nell’arresto Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Rv. 279567, la Corte di cassazione ha ribadito l’esistenza a carico dell’estradando di un onere di allegazione con riferimento alla condizione ostativa in esame (e’ richiamata infatti espressamente Sez. 6, n. 38850 del 18/09/2008, Rv. 241261, con la quale la Corte aveva affermato la necessità che fosse la parte interessata a introdurre nel procedimento elementi utili in ordine alla esistenza di condizioni ostative non emergenti dagli atti), stigmatizzando piuttosto che la corte di appello non avesse dato seguito alla questione introdotta dalla difesa, ritenendo inaffidabili le fonti citate nel ricorso.

Quanto poi all’arresto Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, Rv. 283157, la Corte di cassazione si è limitata a riportare la massima della suddetta sentenza in un caso in cui la difesa aveva sollevato davanti alla corte di appello la questione del trattamento carcerario nello Stato richiedente.

Piuttosto, questa Corte ha ritenuto in alcuni casi che fosse dovuto il controllo da parte della Corte di appello, anche in assenza di allegazioni difensive, quando la grave situazione sistemica delle carceri nello Stato richiedente risultasse già riscontrata da plurime e recenti sentenze di legittimità (e’ il caso della Romania dopo la sentenza Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296)(in tema di m.a.e., Sez. 6, n. 51499 del 06/11/2017, in motivazione).

In tale filone si pone la sentenza citata dal ricorrente nella memoria difensiva/ in cui la Corte di cassazione ha valorizzato la circostanza che la stessa Corte avesse avuto modo “già… reiteratamente di evidenziare gli aspetti di criticità che caratterizza(va)no il sistema penitenziario in (Omissis)” (in tema di m.a.e., Sez. 6, n. 30578 del 12/07/2023, non mass.).

Quindi, salvo le ipotesi ora esaminate in cui sia stata accertata una sistemica, grave e attuale situazione di rischio per l’estradando, deve ritenersi necessario che la parte interessata introduca nel giudizio ex art. 704 c.p.p. non solo il tema delle condizioni carcerarie nello Stato richiedente ma, onde evitare di dar seguito a mere congetture o a questioni dilatorie ed esplorative, anche elementi che “vestano” la prospettata violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 1, lett. c) di attualità e concretezza.

Questa soluzione esegetica risulta conforme alle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, nella sentenza Petruhhin, Grande Sezione, 6/9/2016, C-182/15 in tema di estradizione verso paesi terzi. La Corte di giustizia, nel richiamare i principi espressi nella sentenza Aranyosi-Càldàraru (Grande camera, 5/4/2016, C-404/15; C-659/15 PPU) in tema di mandato di arresto Europeo, ha precisato che l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto è tenuta a valutare la sussistenza del rischio di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato emittente, quando decide in ordine alla consegnal”quando dispone” di elementi che attestano l’esistenza di un siffatto rischio in termini di concretezza. Elementi che devono essere – riprendendo le parole della citata sentenza – “oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti” nello Stato richiedente e “comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione”.

Va evidenziato per completezza che dalla pagina informativa della Corte EDU sulla situazione dei singoli paesi membri è segnalata soltanto, in relazione all’art. 3 CEDU, una isolata condanna del Montenegro nel 2015 per un episodio di violenza avvenuto nel 2009 ad opera di agenti penitenziari durante una perquisizione in cella, non adeguatamente valutato dalle autorità competenti.

3. Alla luce di quanto sopra osservato, va esaminato l’altro profilo sollevato dalla difesa con il primo motivo di ricorso, ovvero quello della “novità” della question oche non avrebbe consentito alla difesa di dedurla quindi davanti alla Corte di appello.

Sul punto è sufficiente rilevare che è lo stesso ricorrente ad evidenziare nel ricorso che in definitiva quanto riportato nel rapporto del Comitato Europeo sulla prevenzione della tortura del 22 giugno 2023 non fosse una vera e propria “novità; sia perché erano state riscontrate le stesse carenze già rilevate in passato sia perché altri organismi avevano segnalato analoghe violazioni anche in tempi recenti ma comunque precedenti alla pronuncia della corte di appello.

Quindi, indipendentemente dal contenuto del Rapporto del 2023, secondo la difesa, tanto il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, tanto altri organismi internazionali in tempi anche recenti (ma precedenti alla pronuncia impugnata) avevano sollevato talune criticità sulle carceri montenegrine.

4. Infondato è anche il secondo motivo.

L’Accordo bilaterale del 25 luglio 2013 che ha completato la Convenzione Europea di estradizione, entrato in vigore tra le Parti il (Omissis), per facilitare l’estradizione dei cittadini stabilisce che la consegna di tipo processuale “può” essere sottoposta alla condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva della libertà personale eventualmente pronunciata.

La norma si innesta nel sistema procedurale italiano nel quale la decisione sull’estradizione del cittadino spetta al solo Ministro della giustizia e al quale quindi compete, all’esito della ritenuta estradabilità del cittadino, la decisione discrezionale di apporre la suddetta condizione.

5. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2023